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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 10.2.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4592 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Indennita di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
N.Q. DI EREDE DI INGUÌ PETRONILLA, con Parte_1
l'Avv. ARDIZZONE ALBERTO;
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. SCHILIRO' VALENTINA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
L'odierna parte ricorrente, nella qualità di erede di , ha adito questo Ufficio al fine Persona_1
di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie di cui era affetta la de cuius , confermando la valutazione della commissione medica dell' , non le aveva riconosciuto la CP_1 sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico legale. Per l'udienza del 10.2.2025 sostituita, dalla scrivente nelle more subentrata nella titolarità del procedimento, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, solo parte ricorrente ha depositato note e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso in ordine alla tempestività della sua proposizione, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n, 2025).
2. Merito
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla de cuius le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche.
Doveroso risulta il richiamo alla normativa di riferimento.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass.
1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo ad dei requisiti sanitari richiesti per il Persona_1
riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal settembre 2022.
In particolare, il CTU nominato ha così relazionato:
“Sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la sig.ra , nata il [...] a [...] e morta il 13-1-2023 in Catania era Persona_1
affetta dal seguente complesso invalidante: Spondiloartrosi generalizzata, artroprotesi bilaterale;
esiti di cifoplastica di L4, ipertensione arteriosa;
postumi di frattura periprotesica femore sx trattata con placca e viti in sogg. con ipertensione arteriosa, asma bronchiale BPCO, cardiopatia ischemica…….. Da quanto sopra esposto, tenendo presente quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, il quadro clinico che può giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento, è quello che si può riscontrare dalla documentazione relativa al ricovero presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del settembre 2022 e successivo ricovero presso la
Clinica Sant'Agata, reparto lungodegenza del 12-10-2022.
Dall'esame della documentazione relativa ai periodi precedenti detti ricoveri, non emergono dati clinici atti a dimostrare l'impossibilità di deambulare autonomamente e/o il bisogno di assistenza continua non essendo in grado (la de cuius), di compiere gli atti quotidiani della vita.” Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria.
A fronte delle esaustive motivazioni peritali né l'odierno opponente né l' hanno allegato CP_1
elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni, il cui recepimento da parte del giudicante conduce all' accoglimento dell'opposizione.
3. Spese
Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, e alla visita disposta dall' le CP_1
spese di lite della fase cautelare possono compensarsi tra le parti. (sul punto cass. civile n.
26565/2016: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero raccoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (…..) A quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in esame connotata dal fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto, con decorrenza successiva, sia pure di solo due mesi, rispetto alla richiesta della odierna ricorrente).
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza
CP_ ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' ed in favore dell'RA1 essendo il ricorrente ammesso al g.p..
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possedeva i requisiti sanitari richiesti per la concessione Persona_1
dell'indennità di accompagnamento dal mese di settembre 2022 sino alla data del decesso;
1 Sulla non necessità del dimezzamento cfr. Ordinanza Cassazione n. 136 del 2020. condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'RA , delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 2.251,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo