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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4881/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2116003252 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2025 depositato il
18/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Contribuente in data 10.10.2024 e depositato in pari data presso la Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento ha proposto appello avverso la sentenza n. 528/2024, pronunciata il 22.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 3^ di Agrigento, e depositata il 12.03.2024 che aveva accolto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dalla notifica al contribuente, Sig. Resistente_1, dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 21161003252, riguardante la liquidazione dell'imposta di registro dovuta a seguito di registrazione dell'atto del 11.08.2021, repertorio n. Numero_1, registrato in via telematica il 17/08/2021 al n. Numero_2 presso l'Ufficio TYM _ DPAG UT SCIACCA.
Con il ricorso introduttivo il Contribuente aveva impugnato l'avviso eccependone l'illegittimità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte prima allegata al TUIR.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni evidenziando come l'avviso di accertamento abbia correttamente esplicitato l'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle Entrate per addivenire all'imponibile accertato, indicando tutti i presupposti, di fatto e di diritto, della pretesa tributaria, e così consentendo al contribuente di esercitare pienamente ed incondizionatamente il proprio diritto di difesa.
I Primi Giudici accoglievano il ricorso perché nell'atto impugnato non vi era alcuna giustificazione sul maggiore valore economico attribuito alla c.d. prestazione di fare - inerente alle spese di mantenimento dei soggetti indicati nel contratto – rispetto a quello individuato dalle parti in € 70.800,00, per cui l'atto stesso si rivelava privo di motivazione.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado insistendo sulla correttezza della tassazione applicata in quanto “Secondo la risoluzione n. 113 (del 28 agosto 2017), dato che la disposizione sul “prezzo-valore” di cui all'articolo 1, comma 497, della Legge 266/2005 non presuppone un corrispettivo necessariamente monetario, ma solo che un fabbricato abitativo sia oggetto di un contratto traslativo a titolo oneroso a favore di una persona fisica e che nell'atto traslativo sia indicato il valore di detto corrispettivo, al ricorrere dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla legge si deve ritenere applicabile ai citati contratti di mantenimento - a seguito di specifica opzione – il criterio del “prezzo-valore” per la determinazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale”.
Il Contribuente non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto di cessione di un immobile in cambio di assistenza rappresenta un istituto giuridico atipico, che prevede il trasferimento della proprietà di un bene immobile in cambio di prestazioni assistenziali.
Dal punto di vista fiscale, l'art. 43, co. 1, lett. c) del DPR 131/86 prescrive che, per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, il valore imponibile sia costituito dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
L'Agenzia delle Entrate, ha emanato la risoluzione n. 113/E del 25/08/2017 nella quale viene affermato che, in caso di cessione con obbligo di mantenimento, si può derogare alla regola del "prezzo-valore" prevista per le cessioni di immobili. Tale criterio, introdotto dalla Legge Finanziaria 2006, rappresenta una deroga al sistema ordinario di determinazione della base imponibile previsto dal Testo Unico dell'imposta di Registro: per le cessioni di abitazioni nei confronti di persone fisiche, la tassazione dell'atto può avvenire, a seguito di opzione espressa dall'acquirente al notaio e riportata in atto, anche sulla base del valore catastale.
Nel caso di specie le parti hanno, invece, concordemente pattuito che il valore delle prestazioni ammontava ad euro 70.800,00, e che detto valore risultava assolutamente coincidente con il valore dell'immobile trasferito.
La censura dell'Agenzia delle Entrate alla sentenza di primo grado non attiene però al valore della base imponibile, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, bensì all'aliquota da utilizzare per la tassazione dell'atto, che non è il 2% ma il 3% ex art. 9, tariffa, parte I, Dpr 131/1986.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4881/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 528/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2116003252 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2025 depositato il
18/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Contribuente in data 10.10.2024 e depositato in pari data presso la Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento ha proposto appello avverso la sentenza n. 528/2024, pronunciata il 22.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 3^ di Agrigento, e depositata il 12.03.2024 che aveva accolto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dalla notifica al contribuente, Sig. Resistente_1, dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 21161003252, riguardante la liquidazione dell'imposta di registro dovuta a seguito di registrazione dell'atto del 11.08.2021, repertorio n. Numero_1, registrato in via telematica il 17/08/2021 al n. Numero_2 presso l'Ufficio TYM _ DPAG UT SCIACCA.
Con il ricorso introduttivo il Contribuente aveva impugnato l'avviso eccependone l'illegittimità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte prima allegata al TUIR.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni evidenziando come l'avviso di accertamento abbia correttamente esplicitato l'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle Entrate per addivenire all'imponibile accertato, indicando tutti i presupposti, di fatto e di diritto, della pretesa tributaria, e così consentendo al contribuente di esercitare pienamente ed incondizionatamente il proprio diritto di difesa.
I Primi Giudici accoglievano il ricorso perché nell'atto impugnato non vi era alcuna giustificazione sul maggiore valore economico attribuito alla c.d. prestazione di fare - inerente alle spese di mantenimento dei soggetti indicati nel contratto – rispetto a quello individuato dalle parti in € 70.800,00, per cui l'atto stesso si rivelava privo di motivazione.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado insistendo sulla correttezza della tassazione applicata in quanto “Secondo la risoluzione n. 113 (del 28 agosto 2017), dato che la disposizione sul “prezzo-valore” di cui all'articolo 1, comma 497, della Legge 266/2005 non presuppone un corrispettivo necessariamente monetario, ma solo che un fabbricato abitativo sia oggetto di un contratto traslativo a titolo oneroso a favore di una persona fisica e che nell'atto traslativo sia indicato il valore di detto corrispettivo, al ricorrere dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla legge si deve ritenere applicabile ai citati contratti di mantenimento - a seguito di specifica opzione – il criterio del “prezzo-valore” per la determinazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale”.
Il Contribuente non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto di cessione di un immobile in cambio di assistenza rappresenta un istituto giuridico atipico, che prevede il trasferimento della proprietà di un bene immobile in cambio di prestazioni assistenziali.
Dal punto di vista fiscale, l'art. 43, co. 1, lett. c) del DPR 131/86 prescrive che, per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, il valore imponibile sia costituito dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
L'Agenzia delle Entrate, ha emanato la risoluzione n. 113/E del 25/08/2017 nella quale viene affermato che, in caso di cessione con obbligo di mantenimento, si può derogare alla regola del "prezzo-valore" prevista per le cessioni di immobili. Tale criterio, introdotto dalla Legge Finanziaria 2006, rappresenta una deroga al sistema ordinario di determinazione della base imponibile previsto dal Testo Unico dell'imposta di Registro: per le cessioni di abitazioni nei confronti di persone fisiche, la tassazione dell'atto può avvenire, a seguito di opzione espressa dall'acquirente al notaio e riportata in atto, anche sulla base del valore catastale.
Nel caso di specie le parti hanno, invece, concordemente pattuito che il valore delle prestazioni ammontava ad euro 70.800,00, e che detto valore risultava assolutamente coincidente con il valore dell'immobile trasferito.
La censura dell'Agenzia delle Entrate alla sentenza di primo grado non attiene però al valore della base imponibile, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, bensì all'aliquota da utilizzare per la tassazione dell'atto, che non è il 2% ma il 3% ex art. 9, tariffa, parte I, Dpr 131/1986.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.