Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1243
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte prima allegata al TUIR

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo l'atto privo di motivazione in quanto non giustificava il maggior valore attribuito alla prestazione di fare. La Corte di secondo grado ha ritenuto che la censura dell'Agenzia delle Entrate non attiene al valore della base imponibile ma all'aliquota da utilizzare, che dovrebbe essere del 3% anziché del 2%.

  • Accolto
    Applicazione del criterio del "prezzo-valore" e aliquota del 3%

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha chiarito che la censura dell'Agenzia non riguarda il valore della base imponibile ma l'aliquota da applicare, che è del 3% ai sensi dell'art. 9, tariffa, parte I, Dpr 131/1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1243
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo