CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1220/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1120/2023 R.G., vertente tra
, , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in CA, alla via L. Einaudi n. 3/D, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cantagallo che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellanti e
Controparte_1
elettivamente domiciliato in San Salvo (CH) alla Via Duca degli
[...]
Abruzzi, n. 77, presso e nello studio dell'avv. Pasqualino Onofrillo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellato nonchè , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Controparte_2
Ventresca, con studio sito in Campobasso al Corso Umberto I, 18 presso cui elegge domicilio, giusta procura in atti;
appellato ed appellante incidentale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Sbrocca del Foro di Larino, con studio in Termoli (CB) alla Piazza Melchiorre BEGA n. 28 ove essa società
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di CA n.
1529/2023, pubblicata il 17/11/2023.
CONCLUSIONI: per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_3 Parte_2
di L'Aquila, per le motivazioni di cui sopra, in totale riforma della sentenza del Tribunale di CA n.1529/2023, pubblicata il 17.11.2023, resa a definizione del giudizio n.2563/2021 R.G., notificata via pec agli appellanti in data 20.11.2023:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Parte_1
e ;
[...] Parte_2
- rigettare la domanda revocatoria ex adverso avanzata per infondatezza dell'azione nel merito, rilevando in particolare:
- l'inapplicabilità dell'art. 64 L.F. alla scrittura privata del 09/05/2019;
- l'inidoneità e insufficienza delle prove offerte da parte attrice;
pag. 2/46 - la carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. della CU per inscindibilità dell'azienda con la concessione demaniale;
- condannare la CU appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
per il “Voglia Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa: rigettare gli appelli proposti dai ricorrenti e per l'effetto confermare la Sentenza n.1529/2023, pubblicata il 17.11.2023, resa a definizione del giudizio n.2563/2021 R.G., del Tribunale di CA;
Con vittoria integrale delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”
Per : “voglia la Corte di Appello dell'Aquila adita Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni in riforma della sentenza appellata:
1. in relazione all'appello principale: accogliere l'appello principale proposto dai SI.ri e Pt_1 Pt_2
perché fondato in fatto ed in diritto e per gli effetti rigettare la domanda revocatoria proposta dalla CU ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione di quote ripassata fra il SI. e la SI.ra , redatta con scrittura Pt_1 Pt_2
privata con sottoscrizione autenticate per Notaio in data Per_1
09.05.2019; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
2. in relazione all'appello incidentale della Controparte_3
accogliere l'appello proposto in via incidentale dalla perché Controparte_3
fondato in fatto ed in diritto e rigettare la domanda revocatoria proposta pag. 3/46 dalla CU Fallimentare ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione d'azienda rogitato per Notaio del 09.09.1919 e ripassato fra la Persona_2
quale cedente, e la quale cessionaria;
con CP_4 Controparte_3
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
3. in relazione all'appello incidentale del SI. accogliere l'appello CP_5
incidentale proposto dal SI. perché fondato in fatto ed in Controparte_2
diritto, e, per l'effetto, dichiarare la carenza della legittimazione processuale passiva in capo al SI. in ordine all'azione revocatoria CP_2
ex adverso proposta, e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della stessa;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
in subordine riformare la statuizione di condanna del SI. al rimborso CP_2
delle spese processuali liquidate dal primo Giudice, nell'importo di
24.668,00 € oltre accessori per onorari, e, per l'effetto operare una nuova liquidazione applicando i valori minimi del corretto scaglione di riferimento in base al valore della causa;
con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
per “In relazione all'appello principale: Controparte_3
1) Accogliere l'appello principale perché fondato in fatto ed in diritto e per gli effetti rigettare la domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla
CU ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione di quote ripassata fra il
SI. e la SI.ra , redatta con scrittura privata con Pt_1 Pt_2
sottoscrizione autenticate per Notaio in data 09.05.2019. Per_1
In relazione all'appello incidentale:
pag. 4/46 2) Accogliere l'appello incidentale perché fondato in fatto ed in diritto e rigettare la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla CU
Fallimentare ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione d'azienda rogitato per
Notaio del 09.09.1919 e ripassato fra la Persona_2 CP_6
quale cedente, e la quale cessionaria. CP_3
Comunque
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di CA così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2563/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 64 e 67 Legge Fall.
DICHIARA
Inefficace, ex art. 64 LF, nei confronti della
[...]
la scrittura privata autenticata del 09.05.2019 (Rep. n. CP_7
16.950; Racc. n. 11.575) contenente la cessione a titolo gratuito del complesso balneare FI RD dalla società CP_1
pag. 5/46 (debitore fallito) in favore della Controparte_1
terzo beneficiario). CP_4
DICHIARA
Inefficace, ex art. 2901 cc, nei confronti della
[...]
l'atto di cessione di azienda stipulato il 09.09.2019 tra CP_7
e con conseguente condanna della CP_4 Controparte_3
convenuta alla restituzione immediata, in favore della Controparte_3
dei beni facenti parte del complesso Controparte_7
balneare denominato . CP_1
CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla che liquida in € 286,00 per spese ed € 24.668,00 per onorari, CP_7
oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
2.I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così sintetizzati dal Tribunale:
La Parte_5
società dichiarata fallita con sentenza del 18.3.2021, conveniva in giudizio
– quale amministratore unico della società fallita e socia Parte_2
della cessata in data 04.02.2020 – – quale CP_4 Parte_1
socio e liquidatore della e – in qualità di CP_4 Controparte_2
socio unico della Beach Club s.r.l. in liquidazione, cancellata il 21.09.2020
a sua volta socia della - chiedendo la revoca dell'atto di CP_4
donazione effettuato dall'amministratore della società fallita in favore della società nonché del successivo atto di cessione di azienda del CP_4
09.09.2019, effettuato a titolo oneroso da parte di quest'ultima in favore della terza acquirente Controparte_3
pag. 6/46 Nell'instaurare il giudizio, la CU chiedeva venisse dichiarata l'inefficacia, ex art 64 l. fall., della scrittura privata autenticata datata
09.05.2019 (Rep. n. 16.950; Racc. n. 11.575) per Dott.ssa
[...]
Notaio in Alanno, contenente la cessione a titolo gratuito del Per_3
complesso balneare Delfino Verde, dalla società Controparte_1
(debitore fallito) in favore della società
[...] CP_4
(terzo beneficiario) e revocato, ex art. 66 l. fall. e 2901 c.c., il successivo atto di cessione di azienda effettuato il 09.09.2019, intervenuto a titolo oneroso tra la (terzo beneficiario) e la (terzo CP_4 Controparte_3
subacquirente) con condanna di quest'ultima alla restituzione del complesso balneare Delfino Verde, acquistato al prezzo di € 145.249,69, notevolmente inferiore al prezzo di mercato quantificato in oltre €
3.000.000,00.
Si costituivano i convenuti e , citati in Parte_1 Parte_2
qualità di successori a titolo universale della società CP_4
eccependo, in via preliminare, il loro difetto di legittimazione passiva, evidenziando in particolare come detta società fosse cessata in data
04.02.2020 e contestando l'ammissibilità dell'azione, avente ad oggetto il compendio immobiliare denominato in ragione della CP_1
inscindibile connessione dei beni costituenti l'azienda alla concessione demaniale, la quale assegnerebbe al titolare non già la piena proprietà, bensì solamente un diritto reale su beni demaniali.
Si costituiva contestando ammissibilità e fondatezza Controparte_3
dell'azione e rivendicando l'acquisto effettuato in buona fede da parte della società, la quale non sarebbe stata a conoscenza degli atti precedentemente operati dal suo dante causa con la società fallita.
pag. 7/46 Si costituiva, infine, , assumendo di essere stato unicamente Controparte_2
socio della Beach Club s.r.l., di non aver mai avuto alcun rapporto con la e di non aver partecipato in alcun modo all'atto di cessione di CP_4
quote del 09.05.2019 intervenuto tra la e il . Pt_2 Pt_1
Nel corso del giudizio venivano dichiarate inammissibili le domanda di sequestro conservativo e di sequestro giudiziario del compendio immobiliare denominato considerato che l'azienda CP_1
commerciale, intesa quale complesso unitario di beni, non è ricompresa tra i beni suscettibili di sequestro conservativo.
Ritenuta la natura documentale della controversia, in seguito allo svolgimento della fase di trattazione e istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.07.2023, in occasione della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
3.La sentenza è stata impugnata da e , i Parte_2 Parte_1
quale ne hanno chiesto la integrale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe - con rigetto della domanda revocatoria avanzata da parte della CU – sulla base di 4 motivi di gravame così denominati:
1) “SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIGG.
GE DI MA E AR TE - ERRATA /
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE”;
2) “SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER
L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA FORMULATA DALLA
CURATELA-OMESSA/ERRATA/CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE DELLE PROVE”;
pag. 8/46 3)“OMESSA/ERRATA/CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLE
PROVE”
4) “CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE EX ART.100 C.P.C. DELLA
CURATELA-OMESSA PRONUNCIA”.
4.Si è costituita la aderendo all'appello proposto in via Controparte_3
principale e proponendo, in via incidentale, ulteriori ed autonomi motivi di impugnazione volti a censurare la decisione sotto diversi profili (i quali saranno esaminati nel prosieguo) e prevalentemente volti a censurare la decisione relativamente alla parte in cui veniva ritenuta, in via presuntiva, la prova circa la sussistenza della mala fede del terzo acquirente CP_3
[...]
5.Si è altresì costituito in giudizio , aderendo anch'esso Controparte_2
all'appello principale e, comunque, all'appello incidentale promosso dalla e proponendo altresì autonomi motivi di appello incidentale Controparte_3
volti a lamentare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché a contestare il valore della controversia assunto a base dell'entità della condanna alle spese.
6.Si è infine costituita la Controparte_8
la quale ha resistito nel merito chiedendo il rigetto
[...]
dell'appello principale e di quelli incidentali, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7.Con ordinanza del 13.03.2024, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza all'11.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
pag. 9/46 8.Preliminarmente all'esame dei motivi, deve rilevarsi l'ammissibilità degli appelli incidentali proposti da parte di e Controparte_2 Controparte_3
mediante comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositate, rispettivamente, in data 20.12.2023 e 18.12.2023, a fronte di una sentenza notificata alle parti in data 20.11.2023 e, dunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.
9.Venendo al merito del gravame, il primo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale di possono Controparte_2
essere esaminati congiuntamente, in quanto recanti censure che, salvo limitati profili concernenti la specifica posizione processuale di quest'ultimo, appaiono ampiamente sovrapponibili.
In particolare, con il primo motivo di appello principale viene censurata la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di parte convenuta ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti , e Pt_1 Pt_2 CP_2
Sul punto, il Tribunale motivava come segue:
“Al riguardo va precisato che il creditore della società non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, potendo questi conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto pag. 10/46 riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (cfr Cassazione civile, sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21105; Cassazione civile, sez. III,
21maggio 2019, n. 13593; Tribunale Catania sez. III, 30/10/2020, n.3584)”.
Nel censurare tale percorso logico, gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione dell'art. 2495, comma 3, c.c., oltre che della rilevante giurisprudenza di legittimità applicabile in materia.
In particolare, se da un lato la citata norma prevede che, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (oltre che, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi), dall'altro, il principio espresso dalla Suprema Corte a SS.UU., con il
“trittico” di sentenze del 2013 (nn. 6070, 6071 e 6072) limiterebbe il c.d.
“fenomeno successorio dei soci” solo in presenza di creditori societari rimasti insoddisfatti e nei limiti di quanto ricevuto dai soci (solo) in sede di bilancio di liquidazione.
Nel caso di specie, tuttavia: a) non vi sarebbe alcun “creditore della società”, dal momento che la CU del Fallimento non è mai stata creditrice né della né della Beach Club s.r.l.; b) non CP_4
esisterebbe dunque nemmeno un credito sorto pendente societate; c) la
CU non avrebbe fornito alcuna prova circa eventuali utili distribuiti ai soci in sede di liquidazione.
La corretta interpretazione dei principi suesposti avrebbe, viceversa, dovuto indurre a ritenere la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e, dunque, l'inammissibilità dell'azione nei loro confronti.
pag. 11/46 In termini sostanzialmente assimilabili si pongono poi le censure di cui al primo motivo di appello incidentale proposto da , anch'esso Controparte_2
volto a lamentare il proprio difetto di legittimazione passiva. Con tale motivo, inoltre, l'appellante incidentale ribadisce di non aver mai avuto alcun rapporto diretto con la società cedente essendo mero CP_4
socio della Beach Club s.r.l. Di fatto, lo risulterebbe estraneo sia CP_2
all'atto di cessione di quote del 09.05.2019, sia all'atto di cessione di azienda del 09.09.2019 stipulato tra e CP_4 Controparte_3
I motivi non hanno fondamento.
Sia sul punto sufficiente richiamare il principio recentemente ribadito in giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell'attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente;
conseguentemente, il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci” (Cass. n. 13593/2019).
pag. 12/46 Né a tal proposito appare rilevante la giurisprudenza richiamata da parte appellante. Premesso che, in ogni caso, la posizione di creditore della società di cui è portatrice la CU (la quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare) debba correttamente essere intesa quale riferibile alla
[...]
(non certamente alla società Parte_4 CP_4
ovvero alla Beach Club s.r.l.), sembra appena il caso di precisare come
[...]
oggetto del presente giudizio non sia rappresentato da una domanda di condanna all'adempimento del debito da parte della società poi estinta (e, per essa, dei soci eventualmente succedutegli). La funzione dell'azione revocatoria consiste, invero, nella ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del proprio debitore, pregiudicata dall'atto dispositivo, la quale, dunque, non determina la restituzione del bene al patrimonio del debitore o, in caso di estinzione di quest'ultimo, dei suoi successori, bensì solamente la inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti dell'attore, che può così aggredire il bene attraverso l'eventuale azione esecutiva. L'inefficacia in questione può soltanto sopravvenire nel momento in cui vi è accoglimento della revocatoria, che quindi va ad incidere ex post sulla situazione preesistente. L'atto dispositivo non è inefficace né per il debitore, né per la controparte, tant'è che il terzo acquirente del bene continua a mantenere inalterato il diritto acquisito per mezzo dell'atto revocato, ma diventa esposto alle ragioni esecutive del creditore, situazione assimilabile a quella del terzo acquirente del bene ipotecato o dato in pegno.
pag. 13/46 Quanto alla specifica posizione dello sia sufficiente rilevare come CP_2
quest'ultimo, benché formalmente estraneo sia all'atto di cessione di quote del 09.05.2019, sia all'atto di cessione di azienda del 09.09.2019 stipulato tra le società e fosse stato correttamente CP_4 Controparte_3
evocato in giudizio in qualità di socio unico, nonché successore a titolo universale di Beach Club s.r.l. in liquidazione, quest'ultima, a sua volta socia (con partecipazione sociale prossima alla totalità del capitale sociale sottoscritto) e successore a titolo universale della cessata (cfr. CP_4
visure camerali Beach Club s.r.l. e docc.
6.1 e 6.2, fasc. di I CP_4
grado della CU Fallimentare).
10.Con il secondo motivo di appello principale si censura la decisione per aver il Tribunale qualificato la scrittura privata autenticata del 09.05.2019, dapprima come una voltura senza corrispettivo da parte della in Pt_2
favore della della concessione demaniale e, successivamente, CP_4
come atto contenente la cessione, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al debitore fallito al terzo beneficiario CP_1 CP_4
Sul punto, gli appellanti lamentano la contraddittorietà della valutazione del primo giudice, laddove ha ritenuto che l'oggetto della scrittura privata consistesse in una voltura della concessione demaniale e, contestualmente, in una cessione gratuita dei beni facenti parte del complesso balneare. Non solo le due ipotesi sarebbero ontologicamente diverse e incompatibili tra loro, ma alcuna delle due corrisponderebbe al reale contenuto dell'atto revocato.
La scrittura privata del 09.05.2019 con firme autenticate dal Notaio
[...]
(Rep. n. 16.950; Racc. n. 11.575) avrebbe invece ad oggetto la Per_4
pag. 14/46 cessione da parte del socio di metà della propria quota Parte_1
societaria della in favore di . CP_4 Parte_2
Evidente, dunque, sarebbe l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 64 l. fall., che dispone l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento.
Si tratterebbe, invero, non di un atto di liberalità compiuto dalla fallita, ma di un atto di cessione di quote in favore della fallita, cosicché non potrebbe configurarsi la revocabilità dell'atto.
Il Tribunale, inoltre, incorrerebbe nello stesso macroscopico errore anche nella pronuncia della revocatoria ex art. 2901 c.c. del secondo atto
(cessione di azienda del 09.09.2019), dichiarando quest'ultimo inefficace sulla base dell'errata premessa della revocatoria ex art. 64 l. fall. “dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti”. Del resto, nella motivazione della sentenza non vi sarebbe alcuna argomentazione logico-giuridica che chiarisca quale sia l'atto dispositivo compiuto dalla fallita;
di fatto, non essendovi CP_1
alcun atto dispositivo del fallito, nemmeno potrebbe esservi l'inizio di una catena di trasferimenti.
Il motivo è privo di pregio.
Ad una attenta disamina del dato letterale contenuto nella scrittura privata del 09.05.2019, emerge in tutta evidenza che l'atto, formalmente denominato “cessione di quota sociale”, si ponesse in realtà nell'ottica di realizzare un duplice ordine di effetti giuridici.
Così, seppur da un lato debba ammettersi che l'atto avesse effettivamente ad oggetto la cessione da parte del socio di metà della Parte_1
propria quota societaria della in favore di (di CP_4 Parte_2
pag. 15/46 valore nominale pari ad € 0,50, a fronte di un capitale sociale sottoscritto pari ad € 10.000,00 e per un prezzo di cessione pari ad € 1,00), dall'altro non può ignorarsi la circostanza che il medesimo atto prevedesse, altresì,
l'autorizzazione da parte della cessionaria (in qualità di Pt_2
amministratore unico della società Parte_4
all'epoca titolare della concessione demaniale) alla voltura, in favore
[...]
della ed in assenza di alcun corrispettivo, della concessione CP_4
demaniale n. 80/2008 rilasciata dal Comune di CA, con contestuale conferimento di mandato a quest'ultima per il compimento degli atti necessari a subentrarne nella relativa titolarità: trattasi di atto palesemente a titolo gratuito, come tale revocabile.
Tanto emerge laddove si consideri che, nel medesimo atto, le parti Parte_2
e avessero espressamente pattuito che “La parte
[...] Parte_1
cessionaria (NB: quella di poi fallita) inoltre, in forza del già rilasciato nulla osta da parte dell che si allega in copia Controparte_9
fotostatica al presente atto sotto la lettera “A”, sin d'ora autorizza, anche nella qualità di amministratore unico della società “
[...]
, la voltura a favore della società Parte_4
della concessione demaniale n. 80/2008 rilasciata dal Comune CP_4
di CA, attualmente intestata alla società “
[...]
, con sede in Roma […], dando Parte_4
all'uopo il più ampio mandato alla medesima società di fare CP_4
tutto quanto occorre per operare la voltura a suo nome, subentrando quindi nella titolarità” (cfr. doc. 3; fascicolo di primo grado CU
Fallimentare)”.
pag. 16/46 Sul punto, sembra peraltro opportuno precisare come “La natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea” (Cass. n.
15066/2023)
11.Il terzo motivo di appello principale è volto a censurare la ritenuta sussistenza di elementi di fatto dai quali presuntivamente veniva tratta la prova della malafede della terza acquirente Controparte_3
Sostengono gli appellanti come tale assunto sia manifestamente errato. In primo luogo, non corrisponderebbe al vero che la avesse CP_4
“acquistato la concessione demaniale a titolo gratuito il 09.05.2019”.
Viceversa, il subentro della nella concessione n. 80/Dem. CP_4
originariamente intestata alla sarebbe avvenuto con Licenza CP_1
di subingresso del 23.05.2019, rilasciata dal Comune di CA, e previo pagamento dei canoni arretrati per gli anni 2016 e 2018 da parte della per complessivi € 112.432,10. CP_4
La procedura di variazione della concessione n. 80 sarebbe stata istruita dal
Comune di CA con modalità automatiche interne, in cui né la
[...]
né la avrebbero avuto parte;
solo a conclusione Parte_4 CP_4
dell'istruttoria il legale rappresentante della sarebbe stato CP_4
convocato per firmare il subingresso.
In secondo luogo, il subingresso della nella concessione Controparte_3
della sarebbe avvenuto mediante un atto tra privati di CP_4
pag. 17/46 “cessione di azienda” per il prezzo di € 145.249,69, e senza alcuna necessità della cd. continuità societaria. Il prezzo, assolutamente congruo, terrebbe conto sia delle passività dell'azienda stessa, sia del concreto rischio del mancato rinnovo, con conseguente perdita di ogni investimento economico e patrimoniale, della concessione demaniale.
Di tale correttezza delle operazioni, si avrebbe riscontro anche nell'informativa redatta dalla Guardia di Finanza di CA conseguente alla denuncia sporta da tale (posta a fondamento della sentenza Per_5
gravata) e che si era conclusa con l'archiviazione del procedimento penale.
La Guardia di Finanza delegata per le indagini, infatti, riferiva al PM come non fossero state riscontrate irregolarità nella trattativa privata sfociata nell'atto di cessione di azienda del 09.09.2019, tant'è che all'esito della minuziosa indagine svolta, e di cui all'informativa depositata agli atti della
Procura veniva negata ogni ipotesi di reato. Ciò escluderebbe in maniera netta ogni possibile ipotesi circa l'esistenza di un qualsivoglia intento fraudolento, ovvero di qualsivoglia irregolarità nei vari passaggi della concessione.
Di tali argomentazioni e della relativa documentazione a supporto, il
Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto, dichiarando invece la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria sulla base di elementi presuntivi, integralmente smentiti dalla produzione documentale offerta dagli odierni appellanti.
Questa la motivazione espressa in sentenza oggetto di censura:
“La aveva acquistato in data 9.9.2019 il complesso Controparte_3
balneare denominato dalla società CP_1 CP_4
costituita in data 10.05.2018 (cfr. doc. n. 6, visura società , CP_4
pag. 18/46 che aveva acquistato la Concessione demaniale, a titolo gratuito il
09.05.2019, quindi solo quattro mesi prima, dalla società CP_1
in precarie condizioni economiche, come emerge dalle Parte_4
iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento (cfr. docc. nn. 5.2 – 5.6, ispezioni ipotecarie . Parte_4
L'acquisto della concessione demaniale era stato effettuato dalla
[...]
in data 09.09.2019 al prezzo di € 145.249,69, notevolmente CP_3
inferiore al prezzo di mercato.
Si richiama sul punto la denuncia presentata dal sig. che, Persona_6
con scrittura privata del 1.5.2006 aveva ceduto alla sig.ra Parte_2
il 50% della al prezzo di € 1.500.000,00 (cfr
[...] Parte_6
sub all. 12 querela del SI. con allegato lodo arbitrale Persona_6
del 29.11.2010, che conferma l'ammontare del prezzo di cessione)”.
Proprio da tali considerazioni, il Tribunale perveniva alla conclusione di ritenere accertata “la malafede di alla quale era ben noto che Controparte_3
l'acquisto a titolo gratuito, effettuato dal suo dante causa, era suscettibile di caducazione ex art. 64 L.F.”.
Orbene, ritiene questa Corte che le esposte censure non siano idonee a contrastare il percorso logico espresso dal giudice di prime cure in relazione alla sussistenza degli elementi per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, si è visto come, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'autorizzazione alla voltura della concessione in favore della fosse stata concessa dalla , in qualità di CP_4 Parte_2
amministratore unico della Parte_4
pag. 19/46 nell'ambito dell'atto di cessione di quote del 09.05.2019, tale atto non facendo menzione alcuna di un eventuale corrispettivo.
Peraltro, seppur corrisponde al vero la circostanza che il subentro della nella concessione n. 80/Dem. originariamente intestata alla CP_4
fosse avvenuto con licenza di subingresso del 23.05.2019 CP_1
rilasciata dal Comune di CA, non può non rilevarsi come la relativa autorizzazione al subingresso da parte della prima avesse fatto seguito a precisa istanza riferibile alla originaria concessionaria.
Sul punto, deve essere categoricamente smentito quanto sostenuto da parte appellante in merito ad una inverosimile procedura di variazione della concessione, la quale sarebbe avvenuta mediante modalità automatiche interne, in cui né la né la avrebbero avuto Parte_4 CP_4
parte.
Sia a tal proposito sufficiente rilevare come il semplice esame della relativa documentazione in atti faccia espressa menzione delle istanze sottese al procedimento amministrativo sfociato nel provvedimento autorizzativo de quo.
Ci si riferisce, in particolare, alla istanza del 14.08.2018, relativa alla trasformazione da mediante l'ingresso della società Pt_6 Parte_7 [...]
nella nonché alla CP_6 CP_1 Parte_4
successiva istanza, presentata in data 05.04.2019, relativa alla trasformazione da Parte_8
(cfr. doc. 1; fascicolo di I grado di parte appellante).
[...]
Né peraltro, risulta confermata la circostanza che la avesse CP_4
provveduto al pagamento dei canoni arretrati relativi agli anni 2016 e 2018 per complessivi € 112.432,10, la relativa documentazione a supporto,
pag. 20/46 prodotta da parte appellante e rappresentata dalle ricevute di pagamento dei relativi modelli F24 ( volta a smentire la “gratuità” del subentro), facendo chiaramente emergere come tali atti solutori fossero invece interamente riferibili alla (cfr. doc. 3; Parte_4
fascicolo di I grado di parte appellante).
Né, infine, alcun rilievo potrebbe assumere l'informativa redatta dalla
Guardia di Finanza di CA conseguente alla denuncia sporta dal ovvero la circostanza che il relativo procedimento penale si Per_5
sarebbe concluso con provvedimento di archiviazione, atteso che l'assenza di illiceità dal punto di vista penale in relazione alle condotte poste in essere nella cessione aziendale della non esclude sic et CP_1
simpliciter la possibilità che queste ultime assumano rilevanza a fini civilistici laddove volte – come nel caso di specie – a disporre del patrimonio sociale della debitrice, recando pregiudizio alle ragioni dei propri creditori.
12.Con il quarto motivo di appello principale vengono reiterate le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'azione revocatoria svolta dalla CU avverso la cessione di azienda in favore di del 09.09.2019, avendo il Tribunale omesso Controparte_3
qualsivoglia statuizione sul punto.
Secondo quanto prospettato da parte appellante, tuttavia, “l'azione ha ad oggetto il compendio immobiliare denominato FI RD (ovvero l'azienda commerciale organizzata per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare) ma non ha alcuna efficacia traslativa dell'azienda in favore della CU, considerato che i beni ivi ricompresi sono inscindibilmente connessi alla concessione demaniale, che assegna al pag. 21/46 titolare non già la piena proprietà, ma solo un diritto reale su beni demaniali, assimilabile al diritto di superficie, regolato dall'art. 952 c.c.”.
Richiamandosi ai principi giurisprudenziali rilevanti in materia, gli appellanti hanno evidenziato come lo scopo dell'azione revocatoria ordinaria esperita dal Curatore consista nella ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del fallito strettamente funzionale a consentire l'esecuzione diretta sul bene o ottenere il controvalore in denaro. Pertanto, intrapresa con successo l'azione revocatoria degli atti di cessione di una posizione contrattuale già del fallito, la stessa non verrebbe ripristinata in capo alla massa per effetto dell'accoglimento della domanda di revoca e non attribuirebbe all'organo concorsuale le facoltà esercitabili per i rapporti pendenti alla data del fallimento. Peraltro, alcun effetto restitutorio potrebbe derivare dal vittorioso esercizio dell'azione revocatoria, la quale comporterebbe unicamente l'inefficacia relativa, rispetto ai creditori procedenti, dell'atto revocato.
Sotto diverso profilo, viene argomentato come non sarebbe possibile trasferire alcun diritto su beni demaniali senza il contestuale trasferimento
(attraverso il subingresso) della concessione demaniale.
Alcun diritto su bene demaniale potrebbe infatti essere esercitato senza la titolarità della concessione demaniale, tant'è che l'art. 46, comma 1, Cod.
Nav. espressamente richiederebbe l'autorizzazione dell'autorità concedente laddove il cessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione.
Cosicché, anche a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, con la conseguente acquisizione dei beni mobili alla massa fallimentare, la
CU non potrebbe in alcun caso gestire l'attività di impresa dello pag. 22/46 stabilimento balneare, in quanto carente della necessaria autorizzazione demaniale.
Il motivo, pur individuando fondati rilievi di censura concernenti gli effetti derivanti dal positivo esperimento dell'azione revocatoria, non coglie nel segno.
Invero, pur dovendo darsi atto della correttezza della premessa secondo cui
“Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, ne' alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione” (cfr. Cass. 8419/2000), non può non evidenziarsi la fallacità delle conclusioni cui la tesi sostenuta da parte della difesa appellante perviene in relazione ad una asserita carenza di interesse ad agire da parte della CU, motivata sulla base della impossibilità di gestire l'attività di impresa dello stabilimento balneare in assenza della necessaria autorizzazione demaniale.
L'esclusione di qualsivoglia effetto di tipo restitutorio ovvero traslativo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., invero, non impedisce il sorgere di un interesse, da parte della CU, a che eventuali atti compiuti dal debitore in pregiudizio della massa creditoria siano dichiarati inefficaci nei confronti di questi ultimi, e ciò a prescindere dalla natura di diritto soggettivo ovvero interesse legittimo oggetto della disposizione patrimoniale.
pag. 23/46 Come precisato in giurisprudenza di legittimità, invero, “per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 l.fall. e l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, ivi comprese quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo. Non v'è, dunque, necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di specifica indicazione nella sentenza di omologazione del concordato fallimentare, in quanto l'interesse pubblico risulta tutelato dal potere dell'amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli art. 42
e 47 cod. nav., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, comma 2, cod. nav.” (Cass. n. 15698/2016).
Si aggiunga infine che, come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori” (Cass. n. 22279/2017).
pag. 24/46 13.Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
si rinvia a quanto già sopra esposto in relazione al primo motivo CP_2
di appello principale in merito alle censure volte a contestare la legittimazione passiva dei convenuti.
14.Quanto al secondo motivo di appello incidentale, si impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha assunto, quale valore della causa, lo scaglione da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00, ritenendolo commisurato all'ammontare del credito tutelabile attraverso l'azione revocatoria, e, conseguentemente, condannando , in solido con le altre Controparte_2
parti, a rimborsare alla CU fallimentare le spese processuali, liquidandole nella misura di € 24.668,00, oltre accessori.
Invero, sebbene il Tribunale avesse dichiarato di assumere quale valore della causa il credito per cui la CU aveva agito in revocatoria, l'entità di tale credito non risulterebbe indicata nella sentenza, né risulterebbe determinabile per relationem, avendo peraltro la CU dichiarato come il valore dalla causa fosse “indeterminabile”.
La relativa statuizione, pertanto, sarebbe nulla per violazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.., in quanto priva di motivazione, ovvero fondata su motivazione meramente apparente, avendo il primo giudice omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito.
L'ammontare del valore della causa sarebbe in ogni caso erroneo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. (i quali prevedono rispettivamente che il valore della causa si determini in base alla domanda giudiziale ovvero, per le cause relative a somme di denaro, in base alla pag. 25/46 somma indicata o al valore dichiarato dall'attore), e dell'art. 5 del D.M. n.
140/2012 (il quale prevede, tra l'altro, che nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si abbia riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta).
Nel caso di specie, viceversa, troverebbe applicazione il comma 6 dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014, il quale prevede che le cause di valore indeterminabile si considerino a tali fini di valore non inferiore ad €
26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Il motivo è fondato.
Sebbene una isolata e risalente giurisprudenza di legittimità – relativamente alla questione circa la individuazione della competenza per valore - identifichi il valore della domanda di revoca per frode con quello dei beni che hanno formato oggetto dell'atto impugnato mediante l'azione revocatoria (cfr. Cass. n. 453/1947), la successiva giurisprudenza, avvallata dalla più accreditata dottrina ed alla quale ritiene questa Corte di dover dare continuità, risulta oggi sufficientemente consolidata nell'affermare che
“nell'azione revocatoria il valore della causa dev'essere determinato non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore;
ne consegue che se l'azione ha per oggetto la tutela del credito frodato, è
pag. 26/46 l'ammontare di questo che determina il valore della causa e non quello del contratto o dell'atto revocando, la cui pronuncia di inefficacia, che costituisce il mezzo di tutela offerto al creditore, ha effetti limitati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, operando solo nei confronti del creditore e nei limiti della sua ragione creditoria” (Cass.
5402/2024; cfr. Cass. n. 329/1971, Cass. n. 1440/1973, Cass. n. 3076/1981,
Cass. n. 7250/1986).
Nel caso di specie, non avendo la CU allegato l'esatta entità del credito per la quale aveva agito in revocatoria, si ritiene che alla individuazione del relativo valore debba pervenirsi per relationem sulla base della sentenza dichiarativa di fallimento del 13.04.2021, prodotta in primo grado da parte attrice, e dalla quale emerge che la debitrice non avesse soddisfatto il credito dei ricorrenti, costituito da sentenza del
Giudice del Lavoro di CA, per complessivi € 120.666,00.
La sentenza andrà pertanto riformata, come al dispositivo, in punto di liquidazione di spese, assumendo, quale valore della causa lo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
15.Si procede, quindi, a delibare i motivi dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
16.Il primo motivo è volto a lamentare la erronea ricostruzione e travisamento dei fatti e/o atti del giudizio relativamente:
a) all'atto di cessione di quote societarie del 09.05.2019, avendo il primo giudice operato una evidente confusione laddove sostiene la negoziabilità dell'atto di concessione demaniale ed addirittura un suo trasferimento a titolo gratuito con un atto notarile, attribuendo a quest'ultimo efficacia traslativa.
pag. 27/46 Viene argomentato come tale atto non potrebbe essere considerato una cessione a titolo gratuito dello stabilimento balneare dalla Parte_4
alla in nessuna sua parte essendo rinvenibile siffatto
[...] CP_4
oggetto negoziale, mentre da un punto di vista formale risulterebbe nullo in quanto mancante dei requisiti necessari per un atto di donazione. Detto atto, peraltro, essendo una semplice cessione di quote societarie nonché estraneo alla azienda ceduta col successivo negozio, non sarebbe mai entrato nella sfera giuridica e cognitiva della terzo acquirente in buona Controparte_3
fede.
Ad ogni buon conto, il medesimo atto, in quanto avente ad oggetto cessione di quote fra soggetti privati, rappresenterebbe un atto neutro e non già dismissivo o depauperativo del patrimonio della società fallita, alcun effetto traslativo della concessione essendo previsto.
La concessione demaniale, peraltro, essendo atto autonomo ed autoritativo della PA non potrebbe costituire oggetto di negoziazione civilistica.
La concessione sarebbe invece stata volturata in capo alla solo CP_4
ed esclusivamente con atto amministrativo costituito dalla richiamata
Licenza 58/2019 rilasciata in data 23.05.2019.
L'atto del 09.05.2019 non potrebbe, quindi, essere considerato traslativo della concessione demaniale, vuoi per l'incoerenza della cronologia (il nulla-osta dell datato 29.04.2019 era Controparte_10
stato rilasciato ben prima dell'atto di cessione di quote), vuoi soprattutto per impossibilità di un atto civilistico ad assumere effetti traslativi nell'ambito di un rapporto concessorio amministrativo.
pag. 28/46 Ciò premesso, mancherebbero uno o più atti dispositivi negoziali dell'azienda della società fallita atti a pregiudicare il patrimonio della stessa e suscettibili di essere revocati.
b)alla ritenuta sussistenza della scientia decotionis sulla base di una iscrizione ipotecaria della concessionaria dei tributi sugli immobili oggetto di trasferimento.
Si sostiene che i beni immobili allocati su demanio marittimo non possano formare oggetto di proprietà privata del concessionario e che, in ogni caso,
l'area di sedime dove vengono costruiti immobili non possa essere oggetto di cessione e non possano formare oggetto di iscrizione ipotecaria.
Sarebbero dunque nulle le ipoteche legali iscritte su beni demaniali marittimi non avendo alcuna efficacia. A riprova di ciò, il concessionario dei tributi non avrebbe mai attivato esecutivamente il proprio credito nei confronti della società fallita, non essendosi neppure inserito nel passivo fallimentare. Il Tribunale, non solo non avrebbe tenuto in considerazione tale fondamentale aspetto giuridico, ma avrebbe addirittura considerato l'iscrizione dei suddetti privilegi (peraltro avvenuta nel lontanissimo 2009) come elemento individuante, al 2019, di “precarie condizioni economiche” della società fallita che avrebbero dovuto essere riconosciute dalla CP_4
ed a cascata dalla
[...] Controparte_3
In realtà non sarebbe possibile da siffatta iscrizione ipotecaria (peraltro inefficace) evincere una situazione di decozione della società dante causa della cedente l'azienda, peraltro ben difficilmente siffatto stato potendo protrarsi per più di dieci anni.
c) all'atto di cessione di azienda tra la e la del CP_4 Controparte_3
09.09.2019.
pag. 29/46 Viene al riguardo dedotto come, diversamente da quanto indicato in sentenza, la cessione di azienda era stata eseguita con atto pubblico del
09.09.2019 per un importo complessivo di € 293.971,11 di cui
€145.249,69, quale prezzo di cessione al netto delle passività ed €
148.721,42 quale passività trasferite.
Il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare il contenuto dell'atto di cessione ed in particolare l'art. 6 ove, ai sensi dell'art. 2558 c.c., alla venivano trasferiti anche i debiti ed i crediti della CP_3 CP_4
così come risultanti dallo Stato patrimoniale della società al
[...]
31.07.2019. Avrebbe inoltre omesso di valutare, ai fini della buona fede della cessionaria, che il corrispettivo per la cessione era stato interamente versato, come da documentazione depositata in atti.
d) alla determinazione del prezzo di cessione da parte della CP_3
ritenuto dal primo giudice “notevolmente inferiore al prezzo di mercato” e su tale apodittica asserzione basandosi la ritenuta mala fede della . CP_3
Il tutto senza che il giudicante effettuasse alcuna valutazione sul prezzo di mercato del complesso aziendale e prendendo ad unico parametro di riferimento sulla presunta “inferiorità” del prezzo di cessione, la querela presentata da tale nel cui contenuto riferiva di aver pagato nel Per_5
2006 la somma di €1.500.000,00 per acquisire la quota della della Pt_2
società Peraltro l'oggetto della presunta cessione fra la CP_1
ed il sarebbe completamente diverso rispetto a quello del Pt_2 Per_5
09.09.2019.
A ciò si aggiungerebbe la circostanza che le condizioni di mercato al 2006 sarebbero completamente diverse da quelle esistenti nel settembre del
2019, in ragione del clima di grande incertezza giuridica sulla durata delle pag. 30/46 concessioni balneari con l'alea di possibilità di mancato rinnovo occasionate dalla normativa europea in materia di concorrenza (art. 49 e 56
TFUE), oltre che della cosiddetta Direttiva Bolkestein (art. 12 Direttiva
2006/123/CE) e dagli sviluppi della giurisprudenza europea in materia.
La risultante situazione di incertezza avrebbe comportato una totale insicurezza dei valori aziendalistici della concessione incidendo sui valori di estimo aziendale.
Rileverebbe poi la peculiare situazione dell'azienda de qua in relazione, sia alla situazione urbanistica del lido dal momento che parte della porzione immobiliare costruita sull'area demaniale sarebbe oggetto di ordinanza di demolizione da parte dell'Ufficio del Comune di CA, sia alla CP_11
necessità degli ingenti lavori di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento del lido, i cui costi sarebbero stati stimati nella misura di €
800.000,00, oltre accessori e) alla omessa valutazione della ricostruzione dei fatti effettuata dalla CP_3
nel primo giudizio e dei documenti prodotti.
[...]
Tali censure sono destituite di ogni fondamento.
Alcun dubbio potrebbe sollevarsi sulla negoziabilità dell'atto di concessione demaniale.
Sul punto, va evidenziato come “il concessionario di un'area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l'autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione” (Cass.
16 aprile 2008 n. 9935).
pag. 31/46 Come visto in sede di esame del secondo motivo di appello principale, i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità escludono che la natura demaniale di un bene sia di ostacolo alla circolazione tra privati di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione, mediante concessione, del bene medesimo.
Peraltro, chiari indici rivelatori della legittimazione del concessionario di porre in essere negozi di diritto privato sul demanio appaiono chiaramente desumibili dall'ordinamento positivo.
In particolare, depongono in tal senso:
− l'art. 46 cod. nav., che al primo comma prevede la possibilità per il concessionario – all'uopo autorizzato - di “sostituire altri nel godimento della concessione”, mentre nel comma successivo dà atto della possibilità che si “vendano”, o siano espropriati mediante esecuzione forzata, “opere o impianti costruiti dal concessionario”; previsioni confermate dall'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328);
− l'art. 1145 cod. civ. che riconosce l'azione di manutenzione (art. 1170 cod. civ.) a chi è stato molestato nel possesso o in un diritto reale sopra un immobile, anche se trattasi di esercizio di facoltà scaturenti da una concessione;
− l'art. 41 cod. nav. che consente al concessionario – autorizzato dalla P.A.
- di costituire ipoteca sulle opere realizzate.
Alcun rilievo, peraltro, potrebbe assumere la asserita neutralità dell'atto di cessione di quote del 09.05.2019 laddove si tenga conto del fatto che, come sopra rilevato, tale atto fosse in realtà preordinato alla realizzazione di un ulteriore effetto - certamente idoneo a pregiudicare il patrimonio della pag. 32/46 società cedente - costituito dall'autorizzazione alla voltura, in favore della ed in assenza di alcun corrispettivo, della concessione CP_4
demaniale n. 80/2008 rilasciata dal Comune di CA.
Né appare seriamente sostenibile la tesi della nullità ovvero inefficacia delle iscrizioni ipotecarie, in quanto gravanti su beni demaniali marittimi.
Sia a tal proposito sufficiente rilevare come lo stesso legislatore preveda espressamente la possibilità che detti beni costituiscano oggetto di ipoteca ovvero esecuzione forzata.
Ci si riferisce, in particolare ai già richiamati art. 41 cod. nav. (il quale prevede espressamente che il concessionario possa, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali), art. 46 cod. nav. e art. 30 ult. co. reg. cod. nav. (nei quali vi è un espresso riferimento alla possibilità che le opere realizzate dalla concessionaria possano essere “vendute” o espropriate a seguito di
“esecuzione forzata”, ancorché in seguito ad autorizzazione dell'autorità concedente).
Sotto diverso profilo, alcuna sostanziale differenza potrebbe peraltro farsi scaturire dalla circostanza che la cessione di azienda avesse previsto il pagamento di un importo complessivo di € 293.971,11 (di cui €145.249,69, quale prezzo di cessione al netto delle passività ed € 148.721,42 quale passività trasferite), ovvero che l'intera somma fosse stata interamente corrisposta.
Anche a voler per ipotesi ritenere la congruità del prezzo di cessione – circostanza peraltro scarsamente persuasiva, anche al netto delle paventate incertezze date dal contesto normativo e giurisprudenziale relative all'estensione delle concessioni balneari, considerando che il 50% delle pag. 33/46 quote della società fossero precedentemente state cedute alla CP_1
, in data 01/05/2006, al prezzo di Euro 1.500.000,00 – tale Parte_2
circostanza non risulterebbe – per quanto si esporrà in seguito nell'esame del secondo motivo - sufficiente ad inficiare il meccanismo presuntivo posto dal primo giudice a fondamento della sussistenza della mala fede da parte della terza acquirente.
17.Venendosi al secondo motivo, l'appellante incidentale Controparte_3
lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2901 e 2902 c.c.
Assume, in particolare, l'assenza delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ossia l'esistenza del credito (nemmeno menzionato, valutato o determinato dal primo giudice), l'esistenza di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, nonchè la sussistenza dell'eventus damni.
Viene poi sostenuta la insussistenza della mala fede da parte della CP_3
essendo onere dell'attore provare la consapevolezza del terzo di
[...]
arrecare un pregiudizio dei creditori del suo dante causa e, dunque, la cosiddetta scientia fraudis o addirittura un consilium fraudis.
Nel giudizio di primo grado, viceversa, la CU non avrebbe dimostrato con prova diretta che la avesse: Controparte_3
1) la conoscenza di atti o fatti da cui potesse evincersi una lesione dei diritti dei creditori della Parte_4
2) la consapevolezza “della revocabilità ex art. 64 e 67 L. Fall. tra il primo dante causa ed il debitore fallito”;
3) la consapevolezza di arrecare danno ai creditori della dante causa ovvero ad altri soggetti;
4) la scientia decotionis rispetto alla . CP_1
pag. 34/46 Il Tribunale avrebbe invece, in mera via presuntiva, apoditticamente rilevato da un lato la sussistenza di atti diversi da quelli stipulati e, dall'altro avrebbe da questi ultimi dedotto la prova della mala fede della terza acquirente.
Viene sostenuto come entrambe le doppie presunzioni argomentate in sentenza non appaiono gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto utilizzati quali indizi delle presunzioni essendo per un verso erronei e per altro verso estranei alla sfera giuridica e d'azione del terzo acquirente, assurgendo a mere congetture.
Sotto diverso profilo, viene dedotta la erroneità della statuizione di condanna alla restituzione dell'azienda acquistata con atto del 09.09.2019, stante l'assenza di effetto recuperatorio dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., l'atto di disposizione revocato restando valido e conservando erga omnes la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente.
Effetto tipico di tale azione consisterebbe non già nel travolgere l'atto pregiudizievole, ma solo nel determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva.
Ritiene questa Corte che il motivo sia solo parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, il motivo è infondato con riferimento alle censure volte a contestare la sussistenza delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria
Nel caso di specie, nonostante quanto sostenuto, sono da ritenersi sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., i quali consistono:
pag. 35/46 a) nella esistenza/non manifesta infondatezza di un diritto di credito a tutela del quale è proposta l'azione revocatoria;
b) nella consapevolezza, in capo al solo debitore - qualora si tratti di un atto a titolo gratuito - e, anche in capo al terzo - qualora si tratti di un atto a titolo oneroso - che con l'atto di disposizione si renda incerta o anche più difficoltosa la realizzazione del credito;
c) nel pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, di un atto traslativo).
Per quanto concerne il requisito della non manifesta infondatezza del diritto credito per cui la revocatoria veniva domandata, valga rilevare come, se da un lato non può essere messa in discussione la circostanza che la curatela avesse agito in rappresentanza di tutti i creditori sociali, dall'altro l'esistenza del relativo credito fosse stato oggetto di previo accertamento nella sentenza dichiarativa di fallimento del 13.04.2021, prodotta in primo grado da parte della attrice, e dalla quale emergeva l'esistenza di CP_7
un credito non soddisfatto di ammontare pari ad almeno € 120.666,00, di cui alla sentenza del Giudice del Lavoro di CA (cfr. sentenza di fallimento;
doc. 1, fasc. di I grado della CU).
Si rileva, peraltro, che per giurisprudenza ormai consolidata e da condividersi, “ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata in coerenza con la funzione di conservazione del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie”
pag. 36/46 (Cass. n. 12235/2011; cfr. Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 1813/2008; Cass.
n. 3981/2003).
Quanto all'elemento oggettivo rappresentato dall'eventus damni, va precisato come, secondo la più matura giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza dello stesso possa rinvenirsi anche nel compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso, cosicché, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (cfr. Cass. Civ. 1896/2012; Cass. Civ. 7767/2007).
Quanto all'elemento soggettivo, relativamente alla consapevolezza in capo al debitore che con l'atto di disposizione di cui trattasi si era resa incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito per cui è giudizio, va osservato che, secondo consolidato e indiscusso orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la consapevolezza di arrecare nocumento agli interessi del creditore, cioè la semplice consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore/disponente che lo stesso atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della società creditrice con la diminuzione della garanzia patrimoniale attraverso la riduzione qualitativa del proprio patrimonio, indipendentemente da qualsiasi comportamento fraudolento. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
24757/2008,) ha precisato che “ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio pag. 37/46 (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore
(cfr. Cass., 23/9/2004, n. 19131)”.
Sul punto, anche a prescindere dalla controversa questione circa la congruità del compenso versato, se da un lato le anomale vicende costitutive, modificative ed estintive relative alla società CP_4
appaiono univocamente orientate nel senso di poter individuare un intento di favorire la fuoriuscita del bene azienda dalla per il tramite CP_1
di un ente il cui unico scopo era consistito nel fungere da veicolo per siffatta operazione, dall'altro ben difficilmente potrebbe dubitarsi del fatto che l'avvenuta cessione del complesso aziendale avesse, nel caso di specie, sostanzialmente svuotato la società dell'unico bene patrimoniale su cui i creditori avrebbero eventualmente potuto veder soddisfatte le proprie ragioni.
Riguardo invece alla consapevolezza dell'evento-danno da parte del terzo acquirente, va rilevato come non occorra una specifica intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi), né sia necessaria una dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (dolo specifico), essendo a tal fine sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, anche da parte dei terzi, del pregiudizio dei creditori. La
Suprema Corte insegna dunque che in ipotesi di atti di disposizione successivi al sorgere del credito, come nel caso di specie, la condizione soggettiva del terzo è assimilata a quella del debitore ed è sufficiente dare la dimostrazione della scientia damni anche per mezzo di presunzioni
(Cass. n. 17327/2011; cfr. Cass, n. 7452/2000).
pag. 38/46 Ora, il Tribunale aveva individuato, quali elementi indiziari a supporto della sussistenza della scientia damni nel soggetto terzo acquirente:
a) la circostanza che la fosse stata costituita solamente in data CP_4
10.05.2018;
b) che la medesima società avesse acquistato la concessione demaniale dalla società solamente nei quattro mesi precedenti Parte_4
alla successiva cessione aziendale in favore di Controparte_3
c) che detta concessione demaniale fosse stata acquisita a titolo gratuito;
d) che la cedente versasse in precarie condizioni Parte_4
economiche, come emergente dalle iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento;
e) che la fosse subentrata nella medesima concessione a Controparte_3
prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.
Orbene, da tali elementi indiziari - della cui gravità, precisione e concordanza ben difficilmente potrebbe dubitarsi - e dalle relative conclusioni cui perveniva il primo giudice, non ritiene questa Corte di doversi discostare.
Invero, a prescindere dalla pur evidente negoziazione di un prezzo di acquisto manifestamente sottocosto, deve ritenersi che alla terza acquirente fosse quantomeno conoscibile la circostanza della precedente cessione tra coniugi, se non altro, attraverso gli adempimenti pubblicitari in Catasto
(cfr. doc. 11, “visure catastali storiche per immobile”; fasc. di I grado della
CU), e l'accesso agli atti presso il Comune di CA (cfr. doc. 10,
“elenco subingressi concessione demaniale”; fasc. di I grado della
CU), oltre alla situazione di pesante indebitamento dell'originaria cedente come emergente dalle iscrizioni ipotecarie Parte_4
pag. 39/46 gravanti sugli stessi immobili oggetto di trasferimento (cfr. docc. nn.
5.2 e
5.6, “ispezioni ipotecarie;
fasc. di I grado della Parte_4
CU).
Proprio in riferimento a tale ultimo profilo, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare come “In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. (Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita)” (Cass. n. 13169/2020; cfr. Cass. n. 25379/2013).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la circostanza che (alla stregua della prudenza ed avvedutezza normalmente richieste ai fini della stipulazione di un contratto di siffatta entità) l'acquirente non potesse non essere a conoscenza dei rilevanti debiti tributari, i quali avevano comportato iscrizioni ipotecarie da parte dell'Agenzia delle entrate sugli immobili oggetto di cessione, risultando inverosimile che lo stesso non avesse provveduto ai relativi accertamenti, vieppiù laddove si consideri il dato temporale.
pag. 40/46 Se infatti la prima iscrizione ipotecaria ad opera della concessionaria dei tributi recava la data 12.11.2009, mentre la cedente era CP_4
formalmente subentrata nella concessione soltanto in data 23.05.2019 (cfr. doc. 10, “elenco subingressi concessione demaniale”; fasc. di I grado della
CU, nel quale si attesta che “a seguito di comunicazione di trasformazione da a Parte_9 [...]
P. VA (prot. 0125628 del Parte_4 P.IVA_1
14/08/2018 e prot. 62534 del 05/04/2019) con ingresso della società
e di successiva comunicazione relativa alla trasformazione da CP_6
in P. VA Parte_4 CP_6
(prot. 62537 del 05/04/2019); e considerato l'atto di P.IVA_2
trasformazione societaria del 18/04/2019 da a CP_6 CP_4
stessa medesima P. VA , con atto n. 58 DEM del 23/05/2019 è P.IVA_2
stato autorizzato il sub ingresso nella concessione n. 80/DEM del
04/08/2008 alla Società P. VA ”), appare CP_4 P.IVA_2
inverosimile ritenere che la terza acquirente non si fosse Controparte_3
quantomeno avveduta dell'esistenza di un perdurante stato di dissesto economico finanziario, riferibile ad un periodo precedente, non solo il subingresso della propria cedente ma financo la costituzione CP_4
del medesimo organismo societario e, pertanto, necessariamente riconducibile alla precedente cessionaria.
Deve pertanto ritenersi che la cessione di azienda del 09.09.2019, in considerazione del contesto, dei tempi e delle modalità con cui detto atto era stato concluso, fosse preordinato a recare un grave pregiudizio ai creditori, e come tale fosse revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
pag. 41/46 18.Il motivo è invece fondato relativamente alla dedotta violazione dell'art. 2902 c.c.
Nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale, sulla premessa della ritenuta inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per Notaio del Per_2
09.09.2019, statuiva la “conseguente condanna della convenuta
[...]
a restituire immediatamente alla CP_3 Parte_5
i beni facenti parte della Concessione demaniale n.
[...]
80/2008, rilasciata dal Comune di CA, ricomprendente il complesso balneare denominato sito in CA (PE), al Viale CP_1
della Riviera Nord, n. 112, comprensivo di arenile e fabbricati.”
A tal riguardo, deve ritenersi l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, correttamente dichiarata la inefficacia relativa dell'atto dispositivo, ne faceva tuttavia indebitamente discendere una statuizione di condanna di natura restitutoria a carico della cessionaria di Controparte_3
fatto attribuendo all'azione ex art, 2901 c.c. un diverso ed ulteriore effetto non previsto dall'ordinamento.
Invero, “L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e
2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari” (Cass. civ. n. 3676/2011).
Peraltro, come precisato dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte, mentre l'accoglimento della revocatoria fallimentare (la quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla pag. 42/46 acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori), non comportando semplicemente l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., conferisce anche al curatore (a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l. fall.,
l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione, l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato. (cfr. Cass. n.
22153/2021).
In ciò si risolve, dunque, la limitata fondatezza del motivo.
19.In conclusione, l'appello principale è infondato, mentre devono essere parzialmente accolti i due appelli incidentali, nei limiti di quanto sopra esposto.
In particolare, mentre l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto da comporta la riforma della sentenza in Parte_10
punto di liquidazione di spese del giudizio di primo grado (assumendo, quale valore della causa, lo scaglione compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00), l'accoglimento parziale del secondo motivo di appello incidentale proposto da comporta che, ferma restando la Controparte_3
dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti del Fallimento dell'atto di cessione di azienda del 09.09.2019, la sentenza debba essere riformata nel senso di rigettare la domanda attrice di condanna alla restituzione dei beni facenti parte del complesso balneare denominato
“ ”. CP_1
pag. 43/46 20.In punto di spese, deve qui trovare applicazione l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. n. 6259/2014).
In considerazione dell'esito complessivo della lite – che, pur nella soccombenza delle parti appellanti principali estende loro ex art. 336 cpc la riforma in punto di spese e che determina quella prevalente degli appellanti incidentali - si impone una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/4, ponendo, a carico degli appellanti tutti i restanti 3/4.
Spese liquidate per l'intero come da dispositivo, in base ai compensi medi, da ultimo aggiornati con D.M. 147/2022, secondo lo scaglione derivante dal valore determinato tra € 52.000 ed € 260.000 e con riduzione nel presente giudizio della fase della trattazione, svolta sinteticamente.
La reiezione dell'appello principale comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pag. 44/46 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e Controparte_3
in parziale riforma della suddetta sentenza –ferma restando la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti del Fallimento dell'atto di cessione di azienda del 09.09.2019 - rigetta la domanda di condanna alla restituzione dei beni facenti parte del complesso balneare denominato
“ ”; CP_1
3) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e Parte_10
in parziale riforma della sentenza n. 1529/2023 del Tribunale di CA, ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) dichiara le spese entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di
1/4, condannando , , e Parte_1 Parte_2 Parte_10 [...]
in solido tra loro, a rifondere al i CP_3 Controparte_1
restanti 3/4 delle spese, liquidate per l'intero, quanto al primo grado di giudizio, in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge e, quanto al secondo grado, in € 12.154,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pag. 45/46 5) dichiara che gli appellanti principali e Parte_1 Parte_2
sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 46/46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1220/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1120/2023 R.G., vertente tra
, , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in CA, alla via L. Einaudi n. 3/D, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cantagallo che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellanti e
Controparte_1
elettivamente domiciliato in San Salvo (CH) alla Via Duca degli
[...]
Abruzzi, n. 77, presso e nello studio dell'avv. Pasqualino Onofrillo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
appellato nonchè , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Controparte_2
Ventresca, con studio sito in Campobasso al Corso Umberto I, 18 presso cui elegge domicilio, giusta procura in atti;
appellato ed appellante incidentale in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Sbrocca del Foro di Larino, con studio in Termoli (CB) alla Piazza Melchiorre BEGA n. 28 ove essa società
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di CA n.
1529/2023, pubblicata il 17/11/2023.
CONCLUSIONI: per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_3 Parte_2
di L'Aquila, per le motivazioni di cui sopra, in totale riforma della sentenza del Tribunale di CA n.1529/2023, pubblicata il 17.11.2023, resa a definizione del giudizio n.2563/2021 R.G., notificata via pec agli appellanti in data 20.11.2023:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Parte_1
e ;
[...] Parte_2
- rigettare la domanda revocatoria ex adverso avanzata per infondatezza dell'azione nel merito, rilevando in particolare:
- l'inapplicabilità dell'art. 64 L.F. alla scrittura privata del 09/05/2019;
- l'inidoneità e insufficienza delle prove offerte da parte attrice;
pag. 2/46 - la carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. della CU per inscindibilità dell'azienda con la concessione demaniale;
- condannare la CU appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
per il “Voglia Parte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa: rigettare gli appelli proposti dai ricorrenti e per l'effetto confermare la Sentenza n.1529/2023, pubblicata il 17.11.2023, resa a definizione del giudizio n.2563/2021 R.G., del Tribunale di CA;
Con vittoria integrale delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”
Per : “voglia la Corte di Appello dell'Aquila adita Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni in riforma della sentenza appellata:
1. in relazione all'appello principale: accogliere l'appello principale proposto dai SI.ri e Pt_1 Pt_2
perché fondato in fatto ed in diritto e per gli effetti rigettare la domanda revocatoria proposta dalla CU ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione di quote ripassata fra il SI. e la SI.ra , redatta con scrittura Pt_1 Pt_2
privata con sottoscrizione autenticate per Notaio in data Per_1
09.05.2019; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
2. in relazione all'appello incidentale della Controparte_3
accogliere l'appello proposto in via incidentale dalla perché Controparte_3
fondato in fatto ed in diritto e rigettare la domanda revocatoria proposta pag. 3/46 dalla CU Fallimentare ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione d'azienda rogitato per Notaio del 09.09.1919 e ripassato fra la Persona_2
quale cedente, e la quale cessionaria;
con CP_4 Controparte_3
vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
3. in relazione all'appello incidentale del SI. accogliere l'appello CP_5
incidentale proposto dal SI. perché fondato in fatto ed in Controparte_2
diritto, e, per l'effetto, dichiarare la carenza della legittimazione processuale passiva in capo al SI. in ordine all'azione revocatoria CP_2
ex adverso proposta, e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della stessa;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
in subordine riformare la statuizione di condanna del SI. al rimborso CP_2
delle spese processuali liquidate dal primo Giudice, nell'importo di
24.668,00 € oltre accessori per onorari, e, per l'effetto operare una nuova liquidazione applicando i valori minimi del corretto scaglione di riferimento in base al valore della causa;
con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
per “In relazione all'appello principale: Controparte_3
1) Accogliere l'appello principale perché fondato in fatto ed in diritto e per gli effetti rigettare la domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla
CU ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione di quote ripassata fra il
SI. e la SI.ra , redatta con scrittura privata con Pt_1 Pt_2
sottoscrizione autenticate per Notaio in data 09.05.2019. Per_1
In relazione all'appello incidentale:
pag. 4/46 2) Accogliere l'appello incidentale perché fondato in fatto ed in diritto e rigettare la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla CU
Fallimentare ed accolta dal primo Giudice con la sentenza impugnata e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione d'azienda rogitato per
Notaio del 09.09.1919 e ripassato fra la Persona_2 CP_6
quale cedente, e la quale cessionaria. CP_3
Comunque
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di CA così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2563/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 64 e 67 Legge Fall.
DICHIARA
Inefficace, ex art. 64 LF, nei confronti della
[...]
la scrittura privata autenticata del 09.05.2019 (Rep. n. CP_7
16.950; Racc. n. 11.575) contenente la cessione a titolo gratuito del complesso balneare FI RD dalla società CP_1
pag. 5/46 (debitore fallito) in favore della Controparte_1
terzo beneficiario). CP_4
DICHIARA
Inefficace, ex art. 2901 cc, nei confronti della
[...]
l'atto di cessione di azienda stipulato il 09.09.2019 tra CP_7
e con conseguente condanna della CP_4 Controparte_3
convenuta alla restituzione immediata, in favore della Controparte_3
dei beni facenti parte del complesso Controparte_7
balneare denominato . CP_1
CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla che liquida in € 286,00 per spese ed € 24.668,00 per onorari, CP_7
oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
2.I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così sintetizzati dal Tribunale:
La Parte_5
società dichiarata fallita con sentenza del 18.3.2021, conveniva in giudizio
– quale amministratore unico della società fallita e socia Parte_2
della cessata in data 04.02.2020 – – quale CP_4 Parte_1
socio e liquidatore della e – in qualità di CP_4 Controparte_2
socio unico della Beach Club s.r.l. in liquidazione, cancellata il 21.09.2020
a sua volta socia della - chiedendo la revoca dell'atto di CP_4
donazione effettuato dall'amministratore della società fallita in favore della società nonché del successivo atto di cessione di azienda del CP_4
09.09.2019, effettuato a titolo oneroso da parte di quest'ultima in favore della terza acquirente Controparte_3
pag. 6/46 Nell'instaurare il giudizio, la CU chiedeva venisse dichiarata l'inefficacia, ex art 64 l. fall., della scrittura privata autenticata datata
09.05.2019 (Rep. n. 16.950; Racc. n. 11.575) per Dott.ssa
[...]
Notaio in Alanno, contenente la cessione a titolo gratuito del Per_3
complesso balneare Delfino Verde, dalla società Controparte_1
(debitore fallito) in favore della società
[...] CP_4
(terzo beneficiario) e revocato, ex art. 66 l. fall. e 2901 c.c., il successivo atto di cessione di azienda effettuato il 09.09.2019, intervenuto a titolo oneroso tra la (terzo beneficiario) e la (terzo CP_4 Controparte_3
subacquirente) con condanna di quest'ultima alla restituzione del complesso balneare Delfino Verde, acquistato al prezzo di € 145.249,69, notevolmente inferiore al prezzo di mercato quantificato in oltre €
3.000.000,00.
Si costituivano i convenuti e , citati in Parte_1 Parte_2
qualità di successori a titolo universale della società CP_4
eccependo, in via preliminare, il loro difetto di legittimazione passiva, evidenziando in particolare come detta società fosse cessata in data
04.02.2020 e contestando l'ammissibilità dell'azione, avente ad oggetto il compendio immobiliare denominato in ragione della CP_1
inscindibile connessione dei beni costituenti l'azienda alla concessione demaniale, la quale assegnerebbe al titolare non già la piena proprietà, bensì solamente un diritto reale su beni demaniali.
Si costituiva contestando ammissibilità e fondatezza Controparte_3
dell'azione e rivendicando l'acquisto effettuato in buona fede da parte della società, la quale non sarebbe stata a conoscenza degli atti precedentemente operati dal suo dante causa con la società fallita.
pag. 7/46 Si costituiva, infine, , assumendo di essere stato unicamente Controparte_2
socio della Beach Club s.r.l., di non aver mai avuto alcun rapporto con la e di non aver partecipato in alcun modo all'atto di cessione di CP_4
quote del 09.05.2019 intervenuto tra la e il . Pt_2 Pt_1
Nel corso del giudizio venivano dichiarate inammissibili le domanda di sequestro conservativo e di sequestro giudiziario del compendio immobiliare denominato considerato che l'azienda CP_1
commerciale, intesa quale complesso unitario di beni, non è ricompresa tra i beni suscettibili di sequestro conservativo.
Ritenuta la natura documentale della controversia, in seguito allo svolgimento della fase di trattazione e istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.07.2023, in occasione della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
3.La sentenza è stata impugnata da e , i Parte_2 Parte_1
quale ne hanno chiesto la integrale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe - con rigetto della domanda revocatoria avanzata da parte della CU – sulla base di 4 motivi di gravame così denominati:
1) “SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIGG.
GE DI MA E AR TE - ERRATA /
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE”;
2) “SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER
L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA FORMULATA DALLA
CURATELA-OMESSA/ERRATA/CONTRADDITTORIA
VALUTAZIONE DELLE PROVE”;
pag. 8/46 3)“OMESSA/ERRATA/CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLE
PROVE”
4) “CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE EX ART.100 C.P.C. DELLA
CURATELA-OMESSA PRONUNCIA”.
4.Si è costituita la aderendo all'appello proposto in via Controparte_3
principale e proponendo, in via incidentale, ulteriori ed autonomi motivi di impugnazione volti a censurare la decisione sotto diversi profili (i quali saranno esaminati nel prosieguo) e prevalentemente volti a censurare la decisione relativamente alla parte in cui veniva ritenuta, in via presuntiva, la prova circa la sussistenza della mala fede del terzo acquirente CP_3
[...]
5.Si è altresì costituito in giudizio , aderendo anch'esso Controparte_2
all'appello principale e, comunque, all'appello incidentale promosso dalla e proponendo altresì autonomi motivi di appello incidentale Controparte_3
volti a lamentare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché a contestare il valore della controversia assunto a base dell'entità della condanna alle spese.
6.Si è infine costituita la Controparte_8
la quale ha resistito nel merito chiedendo il rigetto
[...]
dell'appello principale e di quelli incidentali, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7.Con ordinanza del 13.03.2024, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza all'11.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
pag. 9/46 8.Preliminarmente all'esame dei motivi, deve rilevarsi l'ammissibilità degli appelli incidentali proposti da parte di e Controparte_2 Controparte_3
mediante comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositate, rispettivamente, in data 20.12.2023 e 18.12.2023, a fronte di una sentenza notificata alle parti in data 20.11.2023 e, dunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.
9.Venendo al merito del gravame, il primo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale di possono Controparte_2
essere esaminati congiuntamente, in quanto recanti censure che, salvo limitati profili concernenti la specifica posizione processuale di quest'ultimo, appaiono ampiamente sovrapponibili.
In particolare, con il primo motivo di appello principale viene censurata la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di parte convenuta ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti , e Pt_1 Pt_2 CP_2
Sul punto, il Tribunale motivava come segue:
“Al riguardo va precisato che il creditore della società non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, potendo questi conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto pag. 10/46 riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (cfr Cassazione civile, sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21105; Cassazione civile, sez. III,
21maggio 2019, n. 13593; Tribunale Catania sez. III, 30/10/2020, n.3584)”.
Nel censurare tale percorso logico, gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione dell'art. 2495, comma 3, c.c., oltre che della rilevante giurisprudenza di legittimità applicabile in materia.
In particolare, se da un lato la citata norma prevede che, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (oltre che, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi), dall'altro, il principio espresso dalla Suprema Corte a SS.UU., con il
“trittico” di sentenze del 2013 (nn. 6070, 6071 e 6072) limiterebbe il c.d.
“fenomeno successorio dei soci” solo in presenza di creditori societari rimasti insoddisfatti e nei limiti di quanto ricevuto dai soci (solo) in sede di bilancio di liquidazione.
Nel caso di specie, tuttavia: a) non vi sarebbe alcun “creditore della società”, dal momento che la CU del Fallimento non è mai stata creditrice né della né della Beach Club s.r.l.; b) non CP_4
esisterebbe dunque nemmeno un credito sorto pendente societate; c) la
CU non avrebbe fornito alcuna prova circa eventuali utili distribuiti ai soci in sede di liquidazione.
La corretta interpretazione dei principi suesposti avrebbe, viceversa, dovuto indurre a ritenere la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e, dunque, l'inammissibilità dell'azione nei loro confronti.
pag. 11/46 In termini sostanzialmente assimilabili si pongono poi le censure di cui al primo motivo di appello incidentale proposto da , anch'esso Controparte_2
volto a lamentare il proprio difetto di legittimazione passiva. Con tale motivo, inoltre, l'appellante incidentale ribadisce di non aver mai avuto alcun rapporto diretto con la società cedente essendo mero CP_4
socio della Beach Club s.r.l. Di fatto, lo risulterebbe estraneo sia CP_2
all'atto di cessione di quote del 09.05.2019, sia all'atto di cessione di azienda del 09.09.2019 stipulato tra e CP_4 Controparte_3
I motivi non hanno fondamento.
Sia sul punto sufficiente richiamare il principio recentemente ribadito in giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell'attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente;
conseguentemente, il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci” (Cass. n. 13593/2019).
pag. 12/46 Né a tal proposito appare rilevante la giurisprudenza richiamata da parte appellante. Premesso che, in ogni caso, la posizione di creditore della società di cui è portatrice la CU (la quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare) debba correttamente essere intesa quale riferibile alla
[...]
(non certamente alla società Parte_4 CP_4
ovvero alla Beach Club s.r.l.), sembra appena il caso di precisare come
[...]
oggetto del presente giudizio non sia rappresentato da una domanda di condanna all'adempimento del debito da parte della società poi estinta (e, per essa, dei soci eventualmente succedutegli). La funzione dell'azione revocatoria consiste, invero, nella ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del proprio debitore, pregiudicata dall'atto dispositivo, la quale, dunque, non determina la restituzione del bene al patrimonio del debitore o, in caso di estinzione di quest'ultimo, dei suoi successori, bensì solamente la inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti dell'attore, che può così aggredire il bene attraverso l'eventuale azione esecutiva. L'inefficacia in questione può soltanto sopravvenire nel momento in cui vi è accoglimento della revocatoria, che quindi va ad incidere ex post sulla situazione preesistente. L'atto dispositivo non è inefficace né per il debitore, né per la controparte, tant'è che il terzo acquirente del bene continua a mantenere inalterato il diritto acquisito per mezzo dell'atto revocato, ma diventa esposto alle ragioni esecutive del creditore, situazione assimilabile a quella del terzo acquirente del bene ipotecato o dato in pegno.
pag. 13/46 Quanto alla specifica posizione dello sia sufficiente rilevare come CP_2
quest'ultimo, benché formalmente estraneo sia all'atto di cessione di quote del 09.05.2019, sia all'atto di cessione di azienda del 09.09.2019 stipulato tra le società e fosse stato correttamente CP_4 Controparte_3
evocato in giudizio in qualità di socio unico, nonché successore a titolo universale di Beach Club s.r.l. in liquidazione, quest'ultima, a sua volta socia (con partecipazione sociale prossima alla totalità del capitale sociale sottoscritto) e successore a titolo universale della cessata (cfr. CP_4
visure camerali Beach Club s.r.l. e docc.
6.1 e 6.2, fasc. di I CP_4
grado della CU Fallimentare).
10.Con il secondo motivo di appello principale si censura la decisione per aver il Tribunale qualificato la scrittura privata autenticata del 09.05.2019, dapprima come una voltura senza corrispettivo da parte della in Pt_2
favore della della concessione demaniale e, successivamente, CP_4
come atto contenente la cessione, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al debitore fallito al terzo beneficiario CP_1 CP_4
Sul punto, gli appellanti lamentano la contraddittorietà della valutazione del primo giudice, laddove ha ritenuto che l'oggetto della scrittura privata consistesse in una voltura della concessione demaniale e, contestualmente, in una cessione gratuita dei beni facenti parte del complesso balneare. Non solo le due ipotesi sarebbero ontologicamente diverse e incompatibili tra loro, ma alcuna delle due corrisponderebbe al reale contenuto dell'atto revocato.
La scrittura privata del 09.05.2019 con firme autenticate dal Notaio
[...]
(Rep. n. 16.950; Racc. n. 11.575) avrebbe invece ad oggetto la Per_4
pag. 14/46 cessione da parte del socio di metà della propria quota Parte_1
societaria della in favore di . CP_4 Parte_2
Evidente, dunque, sarebbe l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 64 l. fall., che dispone l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento.
Si tratterebbe, invero, non di un atto di liberalità compiuto dalla fallita, ma di un atto di cessione di quote in favore della fallita, cosicché non potrebbe configurarsi la revocabilità dell'atto.
Il Tribunale, inoltre, incorrerebbe nello stesso macroscopico errore anche nella pronuncia della revocatoria ex art. 2901 c.c. del secondo atto
(cessione di azienda del 09.09.2019), dichiarando quest'ultimo inefficace sulla base dell'errata premessa della revocatoria ex art. 64 l. fall. “dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti”. Del resto, nella motivazione della sentenza non vi sarebbe alcuna argomentazione logico-giuridica che chiarisca quale sia l'atto dispositivo compiuto dalla fallita;
di fatto, non essendovi CP_1
alcun atto dispositivo del fallito, nemmeno potrebbe esservi l'inizio di una catena di trasferimenti.
Il motivo è privo di pregio.
Ad una attenta disamina del dato letterale contenuto nella scrittura privata del 09.05.2019, emerge in tutta evidenza che l'atto, formalmente denominato “cessione di quota sociale”, si ponesse in realtà nell'ottica di realizzare un duplice ordine di effetti giuridici.
Così, seppur da un lato debba ammettersi che l'atto avesse effettivamente ad oggetto la cessione da parte del socio di metà della Parte_1
propria quota societaria della in favore di (di CP_4 Parte_2
pag. 15/46 valore nominale pari ad € 0,50, a fronte di un capitale sociale sottoscritto pari ad € 10.000,00 e per un prezzo di cessione pari ad € 1,00), dall'altro non può ignorarsi la circostanza che il medesimo atto prevedesse, altresì,
l'autorizzazione da parte della cessionaria (in qualità di Pt_2
amministratore unico della società Parte_4
all'epoca titolare della concessione demaniale) alla voltura, in favore
[...]
della ed in assenza di alcun corrispettivo, della concessione CP_4
demaniale n. 80/2008 rilasciata dal Comune di CA, con contestuale conferimento di mandato a quest'ultima per il compimento degli atti necessari a subentrarne nella relativa titolarità: trattasi di atto palesemente a titolo gratuito, come tale revocabile.
Tanto emerge laddove si consideri che, nel medesimo atto, le parti Parte_2
e avessero espressamente pattuito che “La parte
[...] Parte_1
cessionaria (NB: quella di poi fallita) inoltre, in forza del già rilasciato nulla osta da parte dell che si allega in copia Controparte_9
fotostatica al presente atto sotto la lettera “A”, sin d'ora autorizza, anche nella qualità di amministratore unico della società “
[...]
, la voltura a favore della società Parte_4
della concessione demaniale n. 80/2008 rilasciata dal Comune CP_4
di CA, attualmente intestata alla società “
[...]
, con sede in Roma […], dando Parte_4
all'uopo il più ampio mandato alla medesima società di fare CP_4
tutto quanto occorre per operare la voltura a suo nome, subentrando quindi nella titolarità” (cfr. doc. 3; fascicolo di primo grado CU
Fallimentare)”.
pag. 16/46 Sul punto, sembra peraltro opportuno precisare come “La natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea” (Cass. n.
15066/2023)
11.Il terzo motivo di appello principale è volto a censurare la ritenuta sussistenza di elementi di fatto dai quali presuntivamente veniva tratta la prova della malafede della terza acquirente Controparte_3
Sostengono gli appellanti come tale assunto sia manifestamente errato. In primo luogo, non corrisponderebbe al vero che la avesse CP_4
“acquistato la concessione demaniale a titolo gratuito il 09.05.2019”.
Viceversa, il subentro della nella concessione n. 80/Dem. CP_4
originariamente intestata alla sarebbe avvenuto con Licenza CP_1
di subingresso del 23.05.2019, rilasciata dal Comune di CA, e previo pagamento dei canoni arretrati per gli anni 2016 e 2018 da parte della per complessivi € 112.432,10. CP_4
La procedura di variazione della concessione n. 80 sarebbe stata istruita dal
Comune di CA con modalità automatiche interne, in cui né la
[...]
né la avrebbero avuto parte;
solo a conclusione Parte_4 CP_4
dell'istruttoria il legale rappresentante della sarebbe stato CP_4
convocato per firmare il subingresso.
In secondo luogo, il subingresso della nella concessione Controparte_3
della sarebbe avvenuto mediante un atto tra privati di CP_4
pag. 17/46 “cessione di azienda” per il prezzo di € 145.249,69, e senza alcuna necessità della cd. continuità societaria. Il prezzo, assolutamente congruo, terrebbe conto sia delle passività dell'azienda stessa, sia del concreto rischio del mancato rinnovo, con conseguente perdita di ogni investimento economico e patrimoniale, della concessione demaniale.
Di tale correttezza delle operazioni, si avrebbe riscontro anche nell'informativa redatta dalla Guardia di Finanza di CA conseguente alla denuncia sporta da tale (posta a fondamento della sentenza Per_5
gravata) e che si era conclusa con l'archiviazione del procedimento penale.
La Guardia di Finanza delegata per le indagini, infatti, riferiva al PM come non fossero state riscontrate irregolarità nella trattativa privata sfociata nell'atto di cessione di azienda del 09.09.2019, tant'è che all'esito della minuziosa indagine svolta, e di cui all'informativa depositata agli atti della
Procura veniva negata ogni ipotesi di reato. Ciò escluderebbe in maniera netta ogni possibile ipotesi circa l'esistenza di un qualsivoglia intento fraudolento, ovvero di qualsivoglia irregolarità nei vari passaggi della concessione.
Di tali argomentazioni e della relativa documentazione a supporto, il
Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto, dichiarando invece la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria sulla base di elementi presuntivi, integralmente smentiti dalla produzione documentale offerta dagli odierni appellanti.
Questa la motivazione espressa in sentenza oggetto di censura:
“La aveva acquistato in data 9.9.2019 il complesso Controparte_3
balneare denominato dalla società CP_1 CP_4
costituita in data 10.05.2018 (cfr. doc. n. 6, visura società , CP_4
pag. 18/46 che aveva acquistato la Concessione demaniale, a titolo gratuito il
09.05.2019, quindi solo quattro mesi prima, dalla società CP_1
in precarie condizioni economiche, come emerge dalle Parte_4
iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento (cfr. docc. nn. 5.2 – 5.6, ispezioni ipotecarie . Parte_4
L'acquisto della concessione demaniale era stato effettuato dalla
[...]
in data 09.09.2019 al prezzo di € 145.249,69, notevolmente CP_3
inferiore al prezzo di mercato.
Si richiama sul punto la denuncia presentata dal sig. che, Persona_6
con scrittura privata del 1.5.2006 aveva ceduto alla sig.ra Parte_2
il 50% della al prezzo di € 1.500.000,00 (cfr
[...] Parte_6
sub all. 12 querela del SI. con allegato lodo arbitrale Persona_6
del 29.11.2010, che conferma l'ammontare del prezzo di cessione)”.
Proprio da tali considerazioni, il Tribunale perveniva alla conclusione di ritenere accertata “la malafede di alla quale era ben noto che Controparte_3
l'acquisto a titolo gratuito, effettuato dal suo dante causa, era suscettibile di caducazione ex art. 64 L.F.”.
Orbene, ritiene questa Corte che le esposte censure non siano idonee a contrastare il percorso logico espresso dal giudice di prime cure in relazione alla sussistenza degli elementi per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, si è visto come, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'autorizzazione alla voltura della concessione in favore della fosse stata concessa dalla , in qualità di CP_4 Parte_2
amministratore unico della Parte_4
pag. 19/46 nell'ambito dell'atto di cessione di quote del 09.05.2019, tale atto non facendo menzione alcuna di un eventuale corrispettivo.
Peraltro, seppur corrisponde al vero la circostanza che il subentro della nella concessione n. 80/Dem. originariamente intestata alla CP_4
fosse avvenuto con licenza di subingresso del 23.05.2019 CP_1
rilasciata dal Comune di CA, non può non rilevarsi come la relativa autorizzazione al subingresso da parte della prima avesse fatto seguito a precisa istanza riferibile alla originaria concessionaria.
Sul punto, deve essere categoricamente smentito quanto sostenuto da parte appellante in merito ad una inverosimile procedura di variazione della concessione, la quale sarebbe avvenuta mediante modalità automatiche interne, in cui né la né la avrebbero avuto Parte_4 CP_4
parte.
Sia a tal proposito sufficiente rilevare come il semplice esame della relativa documentazione in atti faccia espressa menzione delle istanze sottese al procedimento amministrativo sfociato nel provvedimento autorizzativo de quo.
Ci si riferisce, in particolare, alla istanza del 14.08.2018, relativa alla trasformazione da mediante l'ingresso della società Pt_6 Parte_7 [...]
nella nonché alla CP_6 CP_1 Parte_4
successiva istanza, presentata in data 05.04.2019, relativa alla trasformazione da Parte_8
(cfr. doc. 1; fascicolo di I grado di parte appellante).
[...]
Né peraltro, risulta confermata la circostanza che la avesse CP_4
provveduto al pagamento dei canoni arretrati relativi agli anni 2016 e 2018 per complessivi € 112.432,10, la relativa documentazione a supporto,
pag. 20/46 prodotta da parte appellante e rappresentata dalle ricevute di pagamento dei relativi modelli F24 ( volta a smentire la “gratuità” del subentro), facendo chiaramente emergere come tali atti solutori fossero invece interamente riferibili alla (cfr. doc. 3; Parte_4
fascicolo di I grado di parte appellante).
Né, infine, alcun rilievo potrebbe assumere l'informativa redatta dalla
Guardia di Finanza di CA conseguente alla denuncia sporta dal ovvero la circostanza che il relativo procedimento penale si Per_5
sarebbe concluso con provvedimento di archiviazione, atteso che l'assenza di illiceità dal punto di vista penale in relazione alle condotte poste in essere nella cessione aziendale della non esclude sic et CP_1
simpliciter la possibilità che queste ultime assumano rilevanza a fini civilistici laddove volte – come nel caso di specie – a disporre del patrimonio sociale della debitrice, recando pregiudizio alle ragioni dei propri creditori.
12.Con il quarto motivo di appello principale vengono reiterate le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'azione revocatoria svolta dalla CU avverso la cessione di azienda in favore di del 09.09.2019, avendo il Tribunale omesso Controparte_3
qualsivoglia statuizione sul punto.
Secondo quanto prospettato da parte appellante, tuttavia, “l'azione ha ad oggetto il compendio immobiliare denominato FI RD (ovvero l'azienda commerciale organizzata per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare) ma non ha alcuna efficacia traslativa dell'azienda in favore della CU, considerato che i beni ivi ricompresi sono inscindibilmente connessi alla concessione demaniale, che assegna al pag. 21/46 titolare non già la piena proprietà, ma solo un diritto reale su beni demaniali, assimilabile al diritto di superficie, regolato dall'art. 952 c.c.”.
Richiamandosi ai principi giurisprudenziali rilevanti in materia, gli appellanti hanno evidenziato come lo scopo dell'azione revocatoria ordinaria esperita dal Curatore consista nella ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del fallito strettamente funzionale a consentire l'esecuzione diretta sul bene o ottenere il controvalore in denaro. Pertanto, intrapresa con successo l'azione revocatoria degli atti di cessione di una posizione contrattuale già del fallito, la stessa non verrebbe ripristinata in capo alla massa per effetto dell'accoglimento della domanda di revoca e non attribuirebbe all'organo concorsuale le facoltà esercitabili per i rapporti pendenti alla data del fallimento. Peraltro, alcun effetto restitutorio potrebbe derivare dal vittorioso esercizio dell'azione revocatoria, la quale comporterebbe unicamente l'inefficacia relativa, rispetto ai creditori procedenti, dell'atto revocato.
Sotto diverso profilo, viene argomentato come non sarebbe possibile trasferire alcun diritto su beni demaniali senza il contestuale trasferimento
(attraverso il subingresso) della concessione demaniale.
Alcun diritto su bene demaniale potrebbe infatti essere esercitato senza la titolarità della concessione demaniale, tant'è che l'art. 46, comma 1, Cod.
Nav. espressamente richiederebbe l'autorizzazione dell'autorità concedente laddove il cessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione.
Cosicché, anche a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, con la conseguente acquisizione dei beni mobili alla massa fallimentare, la
CU non potrebbe in alcun caso gestire l'attività di impresa dello pag. 22/46 stabilimento balneare, in quanto carente della necessaria autorizzazione demaniale.
Il motivo, pur individuando fondati rilievi di censura concernenti gli effetti derivanti dal positivo esperimento dell'azione revocatoria, non coglie nel segno.
Invero, pur dovendo darsi atto della correttezza della premessa secondo cui
“Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, ne' alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione” (cfr. Cass. 8419/2000), non può non evidenziarsi la fallacità delle conclusioni cui la tesi sostenuta da parte della difesa appellante perviene in relazione ad una asserita carenza di interesse ad agire da parte della CU, motivata sulla base della impossibilità di gestire l'attività di impresa dello stabilimento balneare in assenza della necessaria autorizzazione demaniale.
L'esclusione di qualsivoglia effetto di tipo restitutorio ovvero traslativo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., invero, non impedisce il sorgere di un interesse, da parte della CU, a che eventuali atti compiuti dal debitore in pregiudizio della massa creditoria siano dichiarati inefficaci nei confronti di questi ultimi, e ciò a prescindere dalla natura di diritto soggettivo ovvero interesse legittimo oggetto della disposizione patrimoniale.
pag. 23/46 Come precisato in giurisprudenza di legittimità, invero, “per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 l.fall. e l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, ivi comprese quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo. Non v'è, dunque, necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di specifica indicazione nella sentenza di omologazione del concordato fallimentare, in quanto l'interesse pubblico risulta tutelato dal potere dell'amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli art. 42
e 47 cod. nav., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, comma 2, cod. nav.” (Cass. n. 15698/2016).
Si aggiunga infine che, come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori” (Cass. n. 22279/2017).
pag. 24/46 13.Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
si rinvia a quanto già sopra esposto in relazione al primo motivo CP_2
di appello principale in merito alle censure volte a contestare la legittimazione passiva dei convenuti.
14.Quanto al secondo motivo di appello incidentale, si impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha assunto, quale valore della causa, lo scaglione da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00, ritenendolo commisurato all'ammontare del credito tutelabile attraverso l'azione revocatoria, e, conseguentemente, condannando , in solido con le altre Controparte_2
parti, a rimborsare alla CU fallimentare le spese processuali, liquidandole nella misura di € 24.668,00, oltre accessori.
Invero, sebbene il Tribunale avesse dichiarato di assumere quale valore della causa il credito per cui la CU aveva agito in revocatoria, l'entità di tale credito non risulterebbe indicata nella sentenza, né risulterebbe determinabile per relationem, avendo peraltro la CU dichiarato come il valore dalla causa fosse “indeterminabile”.
La relativa statuizione, pertanto, sarebbe nulla per violazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.., in quanto priva di motivazione, ovvero fondata su motivazione meramente apparente, avendo il primo giudice omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito.
L'ammontare del valore della causa sarebbe in ogni caso erroneo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. (i quali prevedono rispettivamente che il valore della causa si determini in base alla domanda giudiziale ovvero, per le cause relative a somme di denaro, in base alla pag. 25/46 somma indicata o al valore dichiarato dall'attore), e dell'art. 5 del D.M. n.
140/2012 (il quale prevede, tra l'altro, che nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si abbia riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta).
Nel caso di specie, viceversa, troverebbe applicazione il comma 6 dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014, il quale prevede che le cause di valore indeterminabile si considerino a tali fini di valore non inferiore ad €
26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Il motivo è fondato.
Sebbene una isolata e risalente giurisprudenza di legittimità – relativamente alla questione circa la individuazione della competenza per valore - identifichi il valore della domanda di revoca per frode con quello dei beni che hanno formato oggetto dell'atto impugnato mediante l'azione revocatoria (cfr. Cass. n. 453/1947), la successiva giurisprudenza, avvallata dalla più accreditata dottrina ed alla quale ritiene questa Corte di dover dare continuità, risulta oggi sufficientemente consolidata nell'affermare che
“nell'azione revocatoria il valore della causa dev'essere determinato non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore;
ne consegue che se l'azione ha per oggetto la tutela del credito frodato, è
pag. 26/46 l'ammontare di questo che determina il valore della causa e non quello del contratto o dell'atto revocando, la cui pronuncia di inefficacia, che costituisce il mezzo di tutela offerto al creditore, ha effetti limitati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, operando solo nei confronti del creditore e nei limiti della sua ragione creditoria” (Cass.
5402/2024; cfr. Cass. n. 329/1971, Cass. n. 1440/1973, Cass. n. 3076/1981,
Cass. n. 7250/1986).
Nel caso di specie, non avendo la CU allegato l'esatta entità del credito per la quale aveva agito in revocatoria, si ritiene che alla individuazione del relativo valore debba pervenirsi per relationem sulla base della sentenza dichiarativa di fallimento del 13.04.2021, prodotta in primo grado da parte attrice, e dalla quale emerge che la debitrice non avesse soddisfatto il credito dei ricorrenti, costituito da sentenza del
Giudice del Lavoro di CA, per complessivi € 120.666,00.
La sentenza andrà pertanto riformata, come al dispositivo, in punto di liquidazione di spese, assumendo, quale valore della causa lo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
15.Si procede, quindi, a delibare i motivi dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
16.Il primo motivo è volto a lamentare la erronea ricostruzione e travisamento dei fatti e/o atti del giudizio relativamente:
a) all'atto di cessione di quote societarie del 09.05.2019, avendo il primo giudice operato una evidente confusione laddove sostiene la negoziabilità dell'atto di concessione demaniale ed addirittura un suo trasferimento a titolo gratuito con un atto notarile, attribuendo a quest'ultimo efficacia traslativa.
pag. 27/46 Viene argomentato come tale atto non potrebbe essere considerato una cessione a titolo gratuito dello stabilimento balneare dalla Parte_4
alla in nessuna sua parte essendo rinvenibile siffatto
[...] CP_4
oggetto negoziale, mentre da un punto di vista formale risulterebbe nullo in quanto mancante dei requisiti necessari per un atto di donazione. Detto atto, peraltro, essendo una semplice cessione di quote societarie nonché estraneo alla azienda ceduta col successivo negozio, non sarebbe mai entrato nella sfera giuridica e cognitiva della terzo acquirente in buona Controparte_3
fede.
Ad ogni buon conto, il medesimo atto, in quanto avente ad oggetto cessione di quote fra soggetti privati, rappresenterebbe un atto neutro e non già dismissivo o depauperativo del patrimonio della società fallita, alcun effetto traslativo della concessione essendo previsto.
La concessione demaniale, peraltro, essendo atto autonomo ed autoritativo della PA non potrebbe costituire oggetto di negoziazione civilistica.
La concessione sarebbe invece stata volturata in capo alla solo CP_4
ed esclusivamente con atto amministrativo costituito dalla richiamata
Licenza 58/2019 rilasciata in data 23.05.2019.
L'atto del 09.05.2019 non potrebbe, quindi, essere considerato traslativo della concessione demaniale, vuoi per l'incoerenza della cronologia (il nulla-osta dell datato 29.04.2019 era Controparte_10
stato rilasciato ben prima dell'atto di cessione di quote), vuoi soprattutto per impossibilità di un atto civilistico ad assumere effetti traslativi nell'ambito di un rapporto concessorio amministrativo.
pag. 28/46 Ciò premesso, mancherebbero uno o più atti dispositivi negoziali dell'azienda della società fallita atti a pregiudicare il patrimonio della stessa e suscettibili di essere revocati.
b)alla ritenuta sussistenza della scientia decotionis sulla base di una iscrizione ipotecaria della concessionaria dei tributi sugli immobili oggetto di trasferimento.
Si sostiene che i beni immobili allocati su demanio marittimo non possano formare oggetto di proprietà privata del concessionario e che, in ogni caso,
l'area di sedime dove vengono costruiti immobili non possa essere oggetto di cessione e non possano formare oggetto di iscrizione ipotecaria.
Sarebbero dunque nulle le ipoteche legali iscritte su beni demaniali marittimi non avendo alcuna efficacia. A riprova di ciò, il concessionario dei tributi non avrebbe mai attivato esecutivamente il proprio credito nei confronti della società fallita, non essendosi neppure inserito nel passivo fallimentare. Il Tribunale, non solo non avrebbe tenuto in considerazione tale fondamentale aspetto giuridico, ma avrebbe addirittura considerato l'iscrizione dei suddetti privilegi (peraltro avvenuta nel lontanissimo 2009) come elemento individuante, al 2019, di “precarie condizioni economiche” della società fallita che avrebbero dovuto essere riconosciute dalla CP_4
ed a cascata dalla
[...] Controparte_3
In realtà non sarebbe possibile da siffatta iscrizione ipotecaria (peraltro inefficace) evincere una situazione di decozione della società dante causa della cedente l'azienda, peraltro ben difficilmente siffatto stato potendo protrarsi per più di dieci anni.
c) all'atto di cessione di azienda tra la e la del CP_4 Controparte_3
09.09.2019.
pag. 29/46 Viene al riguardo dedotto come, diversamente da quanto indicato in sentenza, la cessione di azienda era stata eseguita con atto pubblico del
09.09.2019 per un importo complessivo di € 293.971,11 di cui
€145.249,69, quale prezzo di cessione al netto delle passività ed €
148.721,42 quale passività trasferite.
Il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare il contenuto dell'atto di cessione ed in particolare l'art. 6 ove, ai sensi dell'art. 2558 c.c., alla venivano trasferiti anche i debiti ed i crediti della CP_3 CP_4
così come risultanti dallo Stato patrimoniale della società al
[...]
31.07.2019. Avrebbe inoltre omesso di valutare, ai fini della buona fede della cessionaria, che il corrispettivo per la cessione era stato interamente versato, come da documentazione depositata in atti.
d) alla determinazione del prezzo di cessione da parte della CP_3
ritenuto dal primo giudice “notevolmente inferiore al prezzo di mercato” e su tale apodittica asserzione basandosi la ritenuta mala fede della . CP_3
Il tutto senza che il giudicante effettuasse alcuna valutazione sul prezzo di mercato del complesso aziendale e prendendo ad unico parametro di riferimento sulla presunta “inferiorità” del prezzo di cessione, la querela presentata da tale nel cui contenuto riferiva di aver pagato nel Per_5
2006 la somma di €1.500.000,00 per acquisire la quota della della Pt_2
società Peraltro l'oggetto della presunta cessione fra la CP_1
ed il sarebbe completamente diverso rispetto a quello del Pt_2 Per_5
09.09.2019.
A ciò si aggiungerebbe la circostanza che le condizioni di mercato al 2006 sarebbero completamente diverse da quelle esistenti nel settembre del
2019, in ragione del clima di grande incertezza giuridica sulla durata delle pag. 30/46 concessioni balneari con l'alea di possibilità di mancato rinnovo occasionate dalla normativa europea in materia di concorrenza (art. 49 e 56
TFUE), oltre che della cosiddetta Direttiva Bolkestein (art. 12 Direttiva
2006/123/CE) e dagli sviluppi della giurisprudenza europea in materia.
La risultante situazione di incertezza avrebbe comportato una totale insicurezza dei valori aziendalistici della concessione incidendo sui valori di estimo aziendale.
Rileverebbe poi la peculiare situazione dell'azienda de qua in relazione, sia alla situazione urbanistica del lido dal momento che parte della porzione immobiliare costruita sull'area demaniale sarebbe oggetto di ordinanza di demolizione da parte dell'Ufficio del Comune di CA, sia alla CP_11
necessità degli ingenti lavori di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento del lido, i cui costi sarebbero stati stimati nella misura di €
800.000,00, oltre accessori e) alla omessa valutazione della ricostruzione dei fatti effettuata dalla CP_3
nel primo giudizio e dei documenti prodotti.
[...]
Tali censure sono destituite di ogni fondamento.
Alcun dubbio potrebbe sollevarsi sulla negoziabilità dell'atto di concessione demaniale.
Sul punto, va evidenziato come “il concessionario di un'area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l'autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione” (Cass.
16 aprile 2008 n. 9935).
pag. 31/46 Come visto in sede di esame del secondo motivo di appello principale, i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità escludono che la natura demaniale di un bene sia di ostacolo alla circolazione tra privati di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione, mediante concessione, del bene medesimo.
Peraltro, chiari indici rivelatori della legittimazione del concessionario di porre in essere negozi di diritto privato sul demanio appaiono chiaramente desumibili dall'ordinamento positivo.
In particolare, depongono in tal senso:
− l'art. 46 cod. nav., che al primo comma prevede la possibilità per il concessionario – all'uopo autorizzato - di “sostituire altri nel godimento della concessione”, mentre nel comma successivo dà atto della possibilità che si “vendano”, o siano espropriati mediante esecuzione forzata, “opere o impianti costruiti dal concessionario”; previsioni confermate dall'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328);
− l'art. 1145 cod. civ. che riconosce l'azione di manutenzione (art. 1170 cod. civ.) a chi è stato molestato nel possesso o in un diritto reale sopra un immobile, anche se trattasi di esercizio di facoltà scaturenti da una concessione;
− l'art. 41 cod. nav. che consente al concessionario – autorizzato dalla P.A.
- di costituire ipoteca sulle opere realizzate.
Alcun rilievo, peraltro, potrebbe assumere la asserita neutralità dell'atto di cessione di quote del 09.05.2019 laddove si tenga conto del fatto che, come sopra rilevato, tale atto fosse in realtà preordinato alla realizzazione di un ulteriore effetto - certamente idoneo a pregiudicare il patrimonio della pag. 32/46 società cedente - costituito dall'autorizzazione alla voltura, in favore della ed in assenza di alcun corrispettivo, della concessione CP_4
demaniale n. 80/2008 rilasciata dal Comune di CA.
Né appare seriamente sostenibile la tesi della nullità ovvero inefficacia delle iscrizioni ipotecarie, in quanto gravanti su beni demaniali marittimi.
Sia a tal proposito sufficiente rilevare come lo stesso legislatore preveda espressamente la possibilità che detti beni costituiscano oggetto di ipoteca ovvero esecuzione forzata.
Ci si riferisce, in particolare ai già richiamati art. 41 cod. nav. (il quale prevede espressamente che il concessionario possa, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali), art. 46 cod. nav. e art. 30 ult. co. reg. cod. nav. (nei quali vi è un espresso riferimento alla possibilità che le opere realizzate dalla concessionaria possano essere “vendute” o espropriate a seguito di
“esecuzione forzata”, ancorché in seguito ad autorizzazione dell'autorità concedente).
Sotto diverso profilo, alcuna sostanziale differenza potrebbe peraltro farsi scaturire dalla circostanza che la cessione di azienda avesse previsto il pagamento di un importo complessivo di € 293.971,11 (di cui €145.249,69, quale prezzo di cessione al netto delle passività ed € 148.721,42 quale passività trasferite), ovvero che l'intera somma fosse stata interamente corrisposta.
Anche a voler per ipotesi ritenere la congruità del prezzo di cessione – circostanza peraltro scarsamente persuasiva, anche al netto delle paventate incertezze date dal contesto normativo e giurisprudenziale relative all'estensione delle concessioni balneari, considerando che il 50% delle pag. 33/46 quote della società fossero precedentemente state cedute alla CP_1
, in data 01/05/2006, al prezzo di Euro 1.500.000,00 – tale Parte_2
circostanza non risulterebbe – per quanto si esporrà in seguito nell'esame del secondo motivo - sufficiente ad inficiare il meccanismo presuntivo posto dal primo giudice a fondamento della sussistenza della mala fede da parte della terza acquirente.
17.Venendosi al secondo motivo, l'appellante incidentale Controparte_3
lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2901 e 2902 c.c.
Assume, in particolare, l'assenza delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ossia l'esistenza del credito (nemmeno menzionato, valutato o determinato dal primo giudice), l'esistenza di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, nonchè la sussistenza dell'eventus damni.
Viene poi sostenuta la insussistenza della mala fede da parte della CP_3
essendo onere dell'attore provare la consapevolezza del terzo di
[...]
arrecare un pregiudizio dei creditori del suo dante causa e, dunque, la cosiddetta scientia fraudis o addirittura un consilium fraudis.
Nel giudizio di primo grado, viceversa, la CU non avrebbe dimostrato con prova diretta che la avesse: Controparte_3
1) la conoscenza di atti o fatti da cui potesse evincersi una lesione dei diritti dei creditori della Parte_4
2) la consapevolezza “della revocabilità ex art. 64 e 67 L. Fall. tra il primo dante causa ed il debitore fallito”;
3) la consapevolezza di arrecare danno ai creditori della dante causa ovvero ad altri soggetti;
4) la scientia decotionis rispetto alla . CP_1
pag. 34/46 Il Tribunale avrebbe invece, in mera via presuntiva, apoditticamente rilevato da un lato la sussistenza di atti diversi da quelli stipulati e, dall'altro avrebbe da questi ultimi dedotto la prova della mala fede della terza acquirente.
Viene sostenuto come entrambe le doppie presunzioni argomentate in sentenza non appaiono gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto utilizzati quali indizi delle presunzioni essendo per un verso erronei e per altro verso estranei alla sfera giuridica e d'azione del terzo acquirente, assurgendo a mere congetture.
Sotto diverso profilo, viene dedotta la erroneità della statuizione di condanna alla restituzione dell'azienda acquistata con atto del 09.09.2019, stante l'assenza di effetto recuperatorio dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., l'atto di disposizione revocato restando valido e conservando erga omnes la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente.
Effetto tipico di tale azione consisterebbe non già nel travolgere l'atto pregiudizievole, ma solo nel determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare sul bene, che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva.
Ritiene questa Corte che il motivo sia solo parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, il motivo è infondato con riferimento alle censure volte a contestare la sussistenza delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria
Nel caso di specie, nonostante quanto sostenuto, sono da ritenersi sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., i quali consistono:
pag. 35/46 a) nella esistenza/non manifesta infondatezza di un diritto di credito a tutela del quale è proposta l'azione revocatoria;
b) nella consapevolezza, in capo al solo debitore - qualora si tratti di un atto a titolo gratuito - e, anche in capo al terzo - qualora si tratti di un atto a titolo oneroso - che con l'atto di disposizione si renda incerta o anche più difficoltosa la realizzazione del credito;
c) nel pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, di un atto traslativo).
Per quanto concerne il requisito della non manifesta infondatezza del diritto credito per cui la revocatoria veniva domandata, valga rilevare come, se da un lato non può essere messa in discussione la circostanza che la curatela avesse agito in rappresentanza di tutti i creditori sociali, dall'altro l'esistenza del relativo credito fosse stato oggetto di previo accertamento nella sentenza dichiarativa di fallimento del 13.04.2021, prodotta in primo grado da parte della attrice, e dalla quale emergeva l'esistenza di CP_7
un credito non soddisfatto di ammontare pari ad almeno € 120.666,00, di cui alla sentenza del Giudice del Lavoro di CA (cfr. sentenza di fallimento;
doc. 1, fasc. di I grado della CU).
Si rileva, peraltro, che per giurisprudenza ormai consolidata e da condividersi, “ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata in coerenza con la funzione di conservazione del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie”
pag. 36/46 (Cass. n. 12235/2011; cfr. Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 1813/2008; Cass.
n. 3981/2003).
Quanto all'elemento oggettivo rappresentato dall'eventus damni, va precisato come, secondo la più matura giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza dello stesso possa rinvenirsi anche nel compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso, cosicché, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (cfr. Cass. Civ. 1896/2012; Cass. Civ. 7767/2007).
Quanto all'elemento soggettivo, relativamente alla consapevolezza in capo al debitore che con l'atto di disposizione di cui trattasi si era resa incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito per cui è giudizio, va osservato che, secondo consolidato e indiscusso orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la consapevolezza di arrecare nocumento agli interessi del creditore, cioè la semplice consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore/disponente che lo stesso atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della società creditrice con la diminuzione della garanzia patrimoniale attraverso la riduzione qualitativa del proprio patrimonio, indipendentemente da qualsiasi comportamento fraudolento. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
24757/2008,) ha precisato che “ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio pag. 37/46 (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore
(cfr. Cass., 23/9/2004, n. 19131)”.
Sul punto, anche a prescindere dalla controversa questione circa la congruità del compenso versato, se da un lato le anomale vicende costitutive, modificative ed estintive relative alla società CP_4
appaiono univocamente orientate nel senso di poter individuare un intento di favorire la fuoriuscita del bene azienda dalla per il tramite CP_1
di un ente il cui unico scopo era consistito nel fungere da veicolo per siffatta operazione, dall'altro ben difficilmente potrebbe dubitarsi del fatto che l'avvenuta cessione del complesso aziendale avesse, nel caso di specie, sostanzialmente svuotato la società dell'unico bene patrimoniale su cui i creditori avrebbero eventualmente potuto veder soddisfatte le proprie ragioni.
Riguardo invece alla consapevolezza dell'evento-danno da parte del terzo acquirente, va rilevato come non occorra una specifica intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi), né sia necessaria una dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (dolo specifico), essendo a tal fine sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, anche da parte dei terzi, del pregiudizio dei creditori. La
Suprema Corte insegna dunque che in ipotesi di atti di disposizione successivi al sorgere del credito, come nel caso di specie, la condizione soggettiva del terzo è assimilata a quella del debitore ed è sufficiente dare la dimostrazione della scientia damni anche per mezzo di presunzioni
(Cass. n. 17327/2011; cfr. Cass, n. 7452/2000).
pag. 38/46 Ora, il Tribunale aveva individuato, quali elementi indiziari a supporto della sussistenza della scientia damni nel soggetto terzo acquirente:
a) la circostanza che la fosse stata costituita solamente in data CP_4
10.05.2018;
b) che la medesima società avesse acquistato la concessione demaniale dalla società solamente nei quattro mesi precedenti Parte_4
alla successiva cessione aziendale in favore di Controparte_3
c) che detta concessione demaniale fosse stata acquisita a titolo gratuito;
d) che la cedente versasse in precarie condizioni Parte_4
economiche, come emergente dalle iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento;
e) che la fosse subentrata nella medesima concessione a Controparte_3
prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato.
Orbene, da tali elementi indiziari - della cui gravità, precisione e concordanza ben difficilmente potrebbe dubitarsi - e dalle relative conclusioni cui perveniva il primo giudice, non ritiene questa Corte di doversi discostare.
Invero, a prescindere dalla pur evidente negoziazione di un prezzo di acquisto manifestamente sottocosto, deve ritenersi che alla terza acquirente fosse quantomeno conoscibile la circostanza della precedente cessione tra coniugi, se non altro, attraverso gli adempimenti pubblicitari in Catasto
(cfr. doc. 11, “visure catastali storiche per immobile”; fasc. di I grado della
CU), e l'accesso agli atti presso il Comune di CA (cfr. doc. 10,
“elenco subingressi concessione demaniale”; fasc. di I grado della
CU), oltre alla situazione di pesante indebitamento dell'originaria cedente come emergente dalle iscrizioni ipotecarie Parte_4
pag. 39/46 gravanti sugli stessi immobili oggetto di trasferimento (cfr. docc. nn.
5.2 e
5.6, “ispezioni ipotecarie;
fasc. di I grado della Parte_4
CU).
Proprio in riferimento a tale ultimo profilo, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare come “In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. (Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita)” (Cass. n. 13169/2020; cfr. Cass. n. 25379/2013).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la circostanza che (alla stregua della prudenza ed avvedutezza normalmente richieste ai fini della stipulazione di un contratto di siffatta entità) l'acquirente non potesse non essere a conoscenza dei rilevanti debiti tributari, i quali avevano comportato iscrizioni ipotecarie da parte dell'Agenzia delle entrate sugli immobili oggetto di cessione, risultando inverosimile che lo stesso non avesse provveduto ai relativi accertamenti, vieppiù laddove si consideri il dato temporale.
pag. 40/46 Se infatti la prima iscrizione ipotecaria ad opera della concessionaria dei tributi recava la data 12.11.2009, mentre la cedente era CP_4
formalmente subentrata nella concessione soltanto in data 23.05.2019 (cfr. doc. 10, “elenco subingressi concessione demaniale”; fasc. di I grado della
CU, nel quale si attesta che “a seguito di comunicazione di trasformazione da a Parte_9 [...]
P. VA (prot. 0125628 del Parte_4 P.IVA_1
14/08/2018 e prot. 62534 del 05/04/2019) con ingresso della società
e di successiva comunicazione relativa alla trasformazione da CP_6
in P. VA Parte_4 CP_6
(prot. 62537 del 05/04/2019); e considerato l'atto di P.IVA_2
trasformazione societaria del 18/04/2019 da a CP_6 CP_4
stessa medesima P. VA , con atto n. 58 DEM del 23/05/2019 è P.IVA_2
stato autorizzato il sub ingresso nella concessione n. 80/DEM del
04/08/2008 alla Società P. VA ”), appare CP_4 P.IVA_2
inverosimile ritenere che la terza acquirente non si fosse Controparte_3
quantomeno avveduta dell'esistenza di un perdurante stato di dissesto economico finanziario, riferibile ad un periodo precedente, non solo il subingresso della propria cedente ma financo la costituzione CP_4
del medesimo organismo societario e, pertanto, necessariamente riconducibile alla precedente cessionaria.
Deve pertanto ritenersi che la cessione di azienda del 09.09.2019, in considerazione del contesto, dei tempi e delle modalità con cui detto atto era stato concluso, fosse preordinato a recare un grave pregiudizio ai creditori, e come tale fosse revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
pag. 41/46 18.Il motivo è invece fondato relativamente alla dedotta violazione dell'art. 2902 c.c.
Nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale, sulla premessa della ritenuta inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per Notaio del Per_2
09.09.2019, statuiva la “conseguente condanna della convenuta
[...]
a restituire immediatamente alla CP_3 Parte_5
i beni facenti parte della Concessione demaniale n.
[...]
80/2008, rilasciata dal Comune di CA, ricomprendente il complesso balneare denominato sito in CA (PE), al Viale CP_1
della Riviera Nord, n. 112, comprensivo di arenile e fabbricati.”
A tal riguardo, deve ritenersi l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, correttamente dichiarata la inefficacia relativa dell'atto dispositivo, ne faceva tuttavia indebitamente discendere una statuizione di condanna di natura restitutoria a carico della cessionaria di Controparte_3
fatto attribuendo all'azione ex art, 2901 c.c. un diverso ed ulteriore effetto non previsto dall'ordinamento.
Invero, “L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e
2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari” (Cass. civ. n. 3676/2011).
Peraltro, come precisato dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte, mentre l'accoglimento della revocatoria fallimentare (la quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla pag. 42/46 acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori), non comportando semplicemente l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., conferisce anche al curatore (a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l. fall.,
l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione, l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato. (cfr. Cass. n.
22153/2021).
In ciò si risolve, dunque, la limitata fondatezza del motivo.
19.In conclusione, l'appello principale è infondato, mentre devono essere parzialmente accolti i due appelli incidentali, nei limiti di quanto sopra esposto.
In particolare, mentre l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto da comporta la riforma della sentenza in Parte_10
punto di liquidazione di spese del giudizio di primo grado (assumendo, quale valore della causa, lo scaglione compreso tra € 52.000,01 e €
260.000,00), l'accoglimento parziale del secondo motivo di appello incidentale proposto da comporta che, ferma restando la Controparte_3
dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti del Fallimento dell'atto di cessione di azienda del 09.09.2019, la sentenza debba essere riformata nel senso di rigettare la domanda attrice di condanna alla restituzione dei beni facenti parte del complesso balneare denominato
“ ”. CP_1
pag. 43/46 20.In punto di spese, deve qui trovare applicazione l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. n. 6259/2014).
In considerazione dell'esito complessivo della lite – che, pur nella soccombenza delle parti appellanti principali estende loro ex art. 336 cpc la riforma in punto di spese e che determina quella prevalente degli appellanti incidentali - si impone una parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione di 1/4, ponendo, a carico degli appellanti tutti i restanti 3/4.
Spese liquidate per l'intero come da dispositivo, in base ai compensi medi, da ultimo aggiornati con D.M. 147/2022, secondo lo scaglione derivante dal valore determinato tra € 52.000 ed € 260.000 e con riduzione nel presente giudizio della fase della trattazione, svolta sinteticamente.
La reiezione dell'appello principale comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pag. 44/46 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
[...]
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e Controparte_3
in parziale riforma della suddetta sentenza –ferma restando la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti del Fallimento dell'atto di cessione di azienda del 09.09.2019 - rigetta la domanda di condanna alla restituzione dei beni facenti parte del complesso balneare denominato
“ ”; CP_1
3) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e Parte_10
in parziale riforma della sentenza n. 1529/2023 del Tribunale di CA, ridetermina le spese di lite del giudizio di primo grado in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) dichiara le spese entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di
1/4, condannando , , e Parte_1 Parte_2 Parte_10 [...]
in solido tra loro, a rifondere al i CP_3 Controparte_1
restanti 3/4 delle spese, liquidate per l'intero, quanto al primo grado di giudizio, in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge e, quanto al secondo grado, in € 12.154,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pag. 45/46 5) dichiara che gli appellanti principali e Parte_1 Parte_2
sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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