TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2506/2025 R.G.V.G., promossa da
Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente, in via C.F._1
Vaccareccia n. 8
Parte_2 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(PT), Piazza San Romualdo n. 26
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Grassi Samantha, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, via Marina Vecchia 4 ricorrenti
Oggetto: Modifica di condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.10.2025, e , Parte_3 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra di loro in Massa, il giorno 05.09.2009, matrimonio con rito concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 94, parte II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale è nata, il 22.07.2011, la IG;
Per_1 che, entrato in crisi il matrimonio, è intervenuta alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Massa con decreto in data 07.03.2017, alle condizioni concordate dai coniugi;
che con sentenza n. 402/2019, il Tribunale d Massa ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo l'affidamento condiviso della IG minore , Per_1 con collocazione residenziale della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Pescia
2 (PT), e con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, quale genitore non collocatario, nonché del contributo al mantenimento della prole da parte del padre;
che ricorrenti hanno concordemente chiesto disporsi, a modifica del regime stabilito con la suindicata sentenza divorzile, fermo restando l'affidamento congiunto della IG
, la collocazione residenziale prevalente della stessa presso la casa paterna, sita Per_1 in Massa, frequentando la medesima IG minore il Liceo Scientifico “Meucci” in Massa, con regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché, in ragione di siffatta variazione, la conseguente revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre e disporsi l'obbligo di versamento di assegno di mantenimento ordinario di quest'ultima (pari ad € 100,00) a carico della
Sig.ra ed in favore il Sig. fatta salva la compartecipazione di entrambi i Pt_2 Pt_1 genitori, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie mediche e scolastiche relative alla medesima prole.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha fatto pervenire parere, limitandosi ad apporre il proprio visto.
La causa, istruita in forma documentale, è pervenuta in decisione in camera di consiglio, ex art. 473 bis 51, comma 5 c.p.c..
§§§§§§§§§§§§
La domanda può essere accolta, risultando fondata su circostanze sopravvenute che giustificano una modifica del regime di collocazione residenziale della IG minore e di contribuzione al mantenimento della medesima. Per_1
Dalla documentazione prodotta si evince che quest'ultima ha già trasferito la propria residenza anagrafica in Massa, presso l'abitazione paterna, e che il Sig. ha una Pt_1 stabile occupazione presso tale Aero Service Technologies Italy s.r.l., ditta della quale è dipendente con contratto a tempo indeterminato;
avendo la Sig.ra da parte sua, Pt_2 intrapreso dall'inizio del mese di settembre 2025 una nuova attività lavorativa presso la
Butterfly Transport s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 01.09.2025 al
28.02.2026.
La revoca dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del Sig. può Pt_1 essere disposta, quindi, atteso che la IG è attualmente residente presso l'abitazione
3 del padre in Massa, così come la collocazione prevalente della minore presso la casa paterna, risultando ella iscritta ad istituto scolastico sito in Massa;
così possono essere recepiti nella presente sentenza i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita della IG da parte della madre, in dipendenza del trasferimento della residenza prevalente della prima, trattandosi di soluzione aderente alla sopravvenienza venutasi a determinare e rispondente all'esigenza di un equilibrato rapporto tra la medesima ed entrambi i genitori. Conseguentemente, a fronte della variazione del regime abitativo, la previsione del contributo di mantenimento della minore a carico della Sig.ra (da Pt_2 intendersi comprensiva di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dovuta ex lege) appare congrua, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, in rapporto al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis c.c., fatta salva la conferma della compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie in misura pari al 50% ciascuno.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante la proposizione congiunta del ricorso ed in conformità all'accordo tra le parti sul punto.
P.Q.M.
A parziale modifica della sentenza di divorzio inter partes n. 402/2019 del 17.06.2019, dispone quanto segue:
- 1) La IG minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, è collocata Per_1 prevalentemente presso l'abitazione paterna, al momento sita in Massa (MS), Via
Vaccareccia n.
8. La madre potrà tenere con sé la IG a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena nel periodo festivo e prima di cena durante il periodo scolastico, una domenica da concordare con il padre in base alle esigenze della IG dalla mattina alle 10 alla sera alle 19, oltre a quattro settimane all'anno (7 giorni consecutivi ciascuna) di cui tre nel periodo da giugno (fine scuola) a settembre (prima dell'inizio della scuola) e una da scegliere durante l'anno, compatibilmente agli impegni scolastici di . Con riferimento alle festività: Per_1 Per_1 trascorrerà le festività natalizie il 24 dicembre con la mamma, dal 25 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre;
durante le festività pasquali dal giorno successivo al termine della scuola al giorno di Pasqua con la madre e dal giorno di
4 “pasquetta” alla sera prima del rientro a scuola con il padre;
anche le festività del 25 aprile e 1 maggio saranno trascorse dalla stessa IG ad anni alternati con uno o l'altro genitore.
E' data ai ricorrenti la facoltà di stabilire congiuntamente di volta in volta anche periodi di permanenza maggiori con la madre, modulati sulle esigenze di vita dei genitori e di stessa, nell'interesse della minore stessa e tenuto conto, per garantirle il miglior Per_1 equilibrio psichico necessario alla sua crescita, di eventuali richieste espresse di modifica dei tempi sin qui indicati che dovessero essere avanzate dalla medesima IG.
- 2) Revoca l'obbligo a carico del Sig. di versare alla Sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della IG , la somma di € 300,00 nei mesi in cui il Per_1 primo lavora e di € 200,00 nel mese in cui non lavora fino al mese di dicembre 2019 ed
€ 350,00 nei mesi in cui lavora e di € 250,00 nel mese in cui non lavora a partire dal mese di gennaio 2020. La Sig.ra verserà mensilmente al sig. la somma di Pt_2 Pt_1
€ 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della IG . In ordine alla IG entrambi i genitori Per_1 Per_1 parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come precisate dalle Linee Guida del C.N.G. in materia, recepite dal Tribunale di Massa con Protocollo adottato in data 22.10.2019, di concerto con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Massa Carrara, da intendersi riportate nella presente sentenza ed alle quali si rimanda anche con riferimento all'individuazione di quelle da concordare tra i genitori, nonché alle modalità di restituzione al genitore anticipatario. L'A.U.U. (Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore di che verrà previsto Per_1 da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2506/2025 R.G.V.G., promossa da
Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente, in via C.F._1
Vaccareccia n. 8
Parte_2 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(PT), Piazza San Romualdo n. 26
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Grassi Samantha, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, via Marina Vecchia 4 ricorrenti
Oggetto: Modifica di condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.10.2025, e , Parte_3 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra di loro in Massa, il giorno 05.09.2009, matrimonio con rito concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 94, parte II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale è nata, il 22.07.2011, la IG;
Per_1 che, entrato in crisi il matrimonio, è intervenuta alla separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Massa con decreto in data 07.03.2017, alle condizioni concordate dai coniugi;
che con sentenza n. 402/2019, il Tribunale d Massa ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo l'affidamento condiviso della IG minore , Per_1 con collocazione residenziale della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Pescia
2 (PT), e con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, quale genitore non collocatario, nonché del contributo al mantenimento della prole da parte del padre;
che ricorrenti hanno concordemente chiesto disporsi, a modifica del regime stabilito con la suindicata sentenza divorzile, fermo restando l'affidamento congiunto della IG
, la collocazione residenziale prevalente della stessa presso la casa paterna, sita Per_1 in Massa, frequentando la medesima IG minore il Liceo Scientifico “Meucci” in Massa, con regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché, in ragione di siffatta variazione, la conseguente revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre e disporsi l'obbligo di versamento di assegno di mantenimento ordinario di quest'ultima (pari ad € 100,00) a carico della
Sig.ra ed in favore il Sig. fatta salva la compartecipazione di entrambi i Pt_2 Pt_1 genitori, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie mediche e scolastiche relative alla medesima prole.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha fatto pervenire parere, limitandosi ad apporre il proprio visto.
La causa, istruita in forma documentale, è pervenuta in decisione in camera di consiglio, ex art. 473 bis 51, comma 5 c.p.c..
§§§§§§§§§§§§
La domanda può essere accolta, risultando fondata su circostanze sopravvenute che giustificano una modifica del regime di collocazione residenziale della IG minore e di contribuzione al mantenimento della medesima. Per_1
Dalla documentazione prodotta si evince che quest'ultima ha già trasferito la propria residenza anagrafica in Massa, presso l'abitazione paterna, e che il Sig. ha una Pt_1 stabile occupazione presso tale Aero Service Technologies Italy s.r.l., ditta della quale è dipendente con contratto a tempo indeterminato;
avendo la Sig.ra da parte sua, Pt_2 intrapreso dall'inizio del mese di settembre 2025 una nuova attività lavorativa presso la
Butterfly Transport s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 01.09.2025 al
28.02.2026.
La revoca dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del Sig. può Pt_1 essere disposta, quindi, atteso che la IG è attualmente residente presso l'abitazione
3 del padre in Massa, così come la collocazione prevalente della minore presso la casa paterna, risultando ella iscritta ad istituto scolastico sito in Massa;
così possono essere recepiti nella presente sentenza i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita della IG da parte della madre, in dipendenza del trasferimento della residenza prevalente della prima, trattandosi di soluzione aderente alla sopravvenienza venutasi a determinare e rispondente all'esigenza di un equilibrato rapporto tra la medesima ed entrambi i genitori. Conseguentemente, a fronte della variazione del regime abitativo, la previsione del contributo di mantenimento della minore a carico della Sig.ra (da Pt_2 intendersi comprensiva di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dovuta ex lege) appare congrua, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, in rapporto al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis c.c., fatta salva la conferma della compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie in misura pari al 50% ciascuno.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante la proposizione congiunta del ricorso ed in conformità all'accordo tra le parti sul punto.
P.Q.M.
A parziale modifica della sentenza di divorzio inter partes n. 402/2019 del 17.06.2019, dispone quanto segue:
- 1) La IG minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, è collocata Per_1 prevalentemente presso l'abitazione paterna, al momento sita in Massa (MS), Via
Vaccareccia n.
8. La madre potrà tenere con sé la IG a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena nel periodo festivo e prima di cena durante il periodo scolastico, una domenica da concordare con il padre in base alle esigenze della IG dalla mattina alle 10 alla sera alle 19, oltre a quattro settimane all'anno (7 giorni consecutivi ciascuna) di cui tre nel periodo da giugno (fine scuola) a settembre (prima dell'inizio della scuola) e una da scegliere durante l'anno, compatibilmente agli impegni scolastici di . Con riferimento alle festività: Per_1 Per_1 trascorrerà le festività natalizie il 24 dicembre con la mamma, dal 25 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre;
durante le festività pasquali dal giorno successivo al termine della scuola al giorno di Pasqua con la madre e dal giorno di
4 “pasquetta” alla sera prima del rientro a scuola con il padre;
anche le festività del 25 aprile e 1 maggio saranno trascorse dalla stessa IG ad anni alternati con uno o l'altro genitore.
E' data ai ricorrenti la facoltà di stabilire congiuntamente di volta in volta anche periodi di permanenza maggiori con la madre, modulati sulle esigenze di vita dei genitori e di stessa, nell'interesse della minore stessa e tenuto conto, per garantirle il miglior Per_1 equilibrio psichico necessario alla sua crescita, di eventuali richieste espresse di modifica dei tempi sin qui indicati che dovessero essere avanzate dalla medesima IG.
- 2) Revoca l'obbligo a carico del Sig. di versare alla Sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della IG , la somma di € 300,00 nei mesi in cui il Per_1 primo lavora e di € 200,00 nel mese in cui non lavora fino al mese di dicembre 2019 ed
€ 350,00 nei mesi in cui lavora e di € 250,00 nel mese in cui non lavora a partire dal mese di gennaio 2020. La Sig.ra verserà mensilmente al sig. la somma di Pt_2 Pt_1
€ 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della IG . In ordine alla IG entrambi i genitori Per_1 Per_1 parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come precisate dalle Linee Guida del C.N.G. in materia, recepite dal Tribunale di Massa con Protocollo adottato in data 22.10.2019, di concerto con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Massa Carrara, da intendersi riportate nella presente sentenza ed alle quali si rimanda anche con riferimento all'individuazione di quelle da concordare tra i genitori, nonché alle modalità di restituzione al genitore anticipatario. L'A.U.U. (Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore di che verrà previsto Per_1 da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5