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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 603 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza del 14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio
Corrado Assenza e Marco Conigliaro ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori ( e Email_1
, giusta procura in atti Email_2
APPELLANTE
E con sede in Messina, Controparte_1
Via Consolare Valeria n. 125 (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_1
con sede in Regno Unito, 20 Controparte_2
Old Broad Street, Londra EC2N1DP, Inghilterra, in persona del legale rappresentante p.t.
(assuntore del portafoglio , già di pertinenza di CP_3 Controparte_4
[...
), entrambe rappresentate e difese per procure in atti dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Lucia Ruggieri in
Messina Via Centonze, 175 (domicilio digitale:
Email_3
APPELLATE
Avverso la sentenza n. 1019/2019 resa dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G.
1587/2011 e pubblicata in data 13/05/2019.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 02/03/2011 conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Messina per ottenere, previo accertamento della responsabilità dei medici della predetta
Azienda, la condanna al risarcimento dei danni subiti e cioè danno biologico, danno da inabilità temporanea, danno patrimoniale, morale ed esistenziale.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che il 13/11/2006 era stata ricoverata presso il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche, Fisiopatologia della riproduzione umana e Neonatologia, Sezione Ostetricia, dell' Controparte_1 convenuta con la diagnosi di “gravidanza corso 29a settimana metrorragie da placenta marginale” con dimissioni il 20/11/2006; che in data 05/12/2006 era stata nuovamente ricoverata presso la stessa divisione con la diagnosi di “terzigravida nel corso della 30a settimana […] metrorragia da placenta previa marginale, minaccia di parto prematuro”,
e poi dimessa il 11/12/2006; che il 01/02/2007 era stata ricoverata per esecuzione di taglio cesareo, da effettuarsi il giorno successivo, con la diagnosi di “gravidanza 39a settimana + 6 gg. (U.S. 37° sett. + 3 gg.), placenta previa centrale”; che lo stesso giorno del ricovero ed il giorno successivo era stata sottoposta ad esame rx del torace, esami ematochimici, elettrocardiogramma e visita anestesiologica, i cui esiti erano risultati nella norma;
che l'intervento chirurgico era stato effettuato alla presenza del marito, dott. , medico chirurgo, il quale aveva visto che l'anestesista aveva Persona_1 eseguito almeno tre tentativi di anestesia spinale, ma la accusava dolore per cui, Pt_1
pag. 2/14 visto che l'anestesia spinale non aveva sortito effetto, era stata praticata l'intubazione oro-tracheale; che dopo il parto l'attrice si era svegliata accusando una lieve cefalea, persistita per tutta la giornata, e le erano stati somministrati antidolorifici per via endovenosa con pompa da infusione;
che la cefalea non solo non era diminuita, ma anzi era aumentata e il aveva manifestato la propria preoccupazione ai medici del Per_1 reparto, che avevano cercato di tranquillizzarlo;
che il aveva consultato un altro Per_1 anestesista, operante presso una diversa struttura ospedaliera, apprendendo che la cefalea risultava un effetto collaterale dell'anestesia praticata alla moglie, e doveva trattarsi con cortisonici e forte idratazione, al fine di ottenerne la regressione nelle ventiquattro ore;
che, invece, i medici dell' avevano sospeso il Controparte_1 trattamento, poi riattivato dietro le insistenze del marito, quando ormai il danno si era già realizzato, infatti l'attrice nella tarda serata del 04/02/2007 aveva accusato un torpore generale, con persistenza della cefalea, in assenza di approfondimenti diagnostici;
che nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2007 l'attrice si era vista costretta a chiamare il proprio coniuge per l'insopportabile mal di testa, visto che i medici del reparto non le rispondevano;
che già al telefono il aveva notato la difficoltà della Per_1 moglie ad articolare le parole, recatosi in ospedale e raggiunta la camera della moglie solo con grave ritardo, determinato dalla mancata apertura delle porte da parte dell'infermiera del reparto, il aveva potuto notare la perdita di conoscenza della Per_1 moglie con deviazione della rima buccale;
che il medico di guardia non era sul posto e il si era visto costretto a chiamare il Pronto Soccorso dell'Ospedale per ottenere Per_1 un'ambulanza che trasportasse la moglie in sala Tac, tutto ciò dopo quattro ore dalla disperata telefonata della moglie;
che, effettuata la TC cranio, era emersa una grave emorragia in regione temporale sinistra, con trasferimento della Vita in neurochirurgia, dove era giunta in coma ed era stata prospettata una diagnosi di vasculite;
che nel corso della degenza si era registrato un miglioramento dell'emiparesi facio-brachio-crurale dx, soprattutto all'arto inferiore, deambulazione con appoggio;
che il 02/10/2007 la era Pt_1 stata ricoverata presso la Clinica Reumatologica dell'Università degli Studi di Bari, da dove era stata dimessa il 05/10/2007 con la diagnosi di “trombosi cerebrale post gravidica non vasculitica”.
pag. 3/14 Così ricostruiti i fatti, la deduceva la responsabilità dei medici dell' Pt_1 [...]
, i quali avevano eseguito in modo erroneo l'anestesia durante l'intervento CP_1 del 02/02/2007 e, successivamente, avevano errato nella prescrizione dei farmaci e avevano omesso di intervenire, tanto da determinare la sua invalidità “con totale e permanente incapacità lavorativa”, come in seguito ritenuto dalla Commissione medica competente dell'Inps.
Allegava altresì un altro profilo di responsabilità, concernente la carente effettività del consenso informato, posto che nei moduli prestampati firmati dalla non erano stati Pt_1 indicati i metodi anestetici utilizzabili, né le complicanze, né vi era alcun giudizio sul rischio di operabilità della paziente;
lamentava quindi anche le carenze esistenti nella cartella clinica, dove non era stata annotata la somministrazione del farmaco lixidol e mancava il referto della visita anestesiologica.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1587/2011 si costituiva l'
[...]
, nonché la che Controparte_1 Controparte_4 spiegava intervento volontario, riconoscendo l'operatività della polizza di assicurazione n. 009052012007 stipulata con l' con il solito limite del massimale Controparte_1 per anno assicurativo, e dichiarando di avere interesse alla partecipazione al giudizio, visto che l'esito dello stesso le sarebbe stato opponibile.
Nel merito la convenuta e l'interveniente contestavano le domande.
In merito ai fatti dichiaravano: che la era stata sottoposta a taglio cesareo e sedata Pt_1 con anestesia generale, dopo il tentativo non riuscito di anestesia spinale, quest'ultima peraltro correttamente eseguita con frixieparina;
che nell'immediato post-operatorio non erano stati evidenziati dati rilevanti, e a distanza di quarantotto ore la paziente aveva iniziato a lamentare cefalea ed afasia motoria all'emilato destro con successiva emiparesi destra;
che era stata sottoposta a esame TC da cui era emersa la presenza di area emorragica fronto-temporale destra per obiettività neurologica (afasia- obnubilamento del sensorio ed emiparesi destra); che l'angiografia effettuata aveva rilevato la presenza di focolai di stenosi irregolari nei tratti più distali delle arterie cerebrali anteriore e media, con ritardo di flusso e ridotta impregnazione parenchimografica a carico delle aree interessate con prevalenza della fronto-parietale, tale da indurre verso l'ipotesi di vasculite. Affermavano la continuità assistenziale ed pag. 4/14 evidenziavano l'esistenza di una patologia autoimmune, quale la vasculite, sconosciuta dalla stessa attrice, e slatentizzata nell'occasione, tale da determinare rischi in caso di parto e necessità di modifica delle terapie farmacologiche da somministrare.
Escludevano, quindi, alcuna responsabilità per le conseguenze patite dalla , Pt_1 riconducibili alla patologia vasculitica, sconosciuta alla paziente e ai sanitari. Negavano, poi, ogni responsabilità in relazione al profilo del consenso informato.
Contestavano, infine, la generica richiesta risarcitoria, non quantificata e fondata unicamente sul verbale di invalidità Inps al 100%.
Veniva disposta CTU affidata al Dott. che depositava il proprio Persona_2 elaborato peritale.
La causa era poi trattenuta in decisione all'udienza del 24/10/2018 con termini ex art. 190 c.p.c.; con la comparsa conclusionale si costituiva in giudizio
[...]
, in quanto assuntore del portafoglio medmal- Controparte_2
Italia, già di pertinenza di Controparte_4
Con sentenza pubblicata il 13/05/2019 il Tribunale ha così deciso: “
1. Accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui in motivazione e, dichiarata la responsabilità dell' per la lesione del Controparte_1 diritto all'autodeterminazione di , condanna la predetta Parte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00, CP_1 Parte_1 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
2. Dichiara che l'interveniente, entro i limiti di operatività del contratto di assicurazione, è tenuta a manlevare la convenuta in relazione alla somma che quest'ultima è stata condannata a versare all'attrice (capo
1);
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta e l'interveniente, in solido, alla rifusione nei confronti di della residua metà di dette spese, Parte_1 che liquida in € 2.417,50 per compensi ed € 191,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avvocati Carlo e Sergio Mastroeni;
4. Pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta e dell'interveniente in solido”.
Il Giudice di prime cura, sulla scorta della relazione di CTU ha ritenuto insussistente ogni profilo di possibile responsabilità dei sanitari ed ha però riconosciuto la violazione della libertà di autodeterminazione dell'attrice con riferimento all'incompleto contenuto pag. 5/14 del consenso informato in quanto, omettendo di informare la Vita sul tipo di rischio anestesiologico, i medici hanno precluso alla paziente di autodeterminarsi in merito alla scelta di una tipologia di anestesia (spinale) o di un'altra (generale), e ciò a prescindere dalla corretta esecuzione dell'intervento, dell'anestesia, e/o dalle conseguenze negative da lei riportate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
nell'instaurato Parte_1 giudizio in secondo grado si sono costituite la
[...]
e la Controparte_5 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La Corte ammetteva la prova testimoniale nuovamente chiesta dalla , provvedendo Pt_1 all'assunzione del mezzo istruttorio con l'audizione di quattro testi.
Con ordinanza del 24/05/2023 la Corte ha disposto nuova CTU, all'uopo nominando un collegio peritale composto dal Dott. , dal Prof. e dal Dott. Persona_3 Persona_4
il nominato collegio depositava il proprio elaborato nel quale Persona_5 rispondeva anche alle osservazioni di parte.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/02/2025 comunicata il 23/02/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del Tribunale per error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt.
2699 e 2700 cod. civ. e violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale su fatti essenziali per la decisione della causa;
in particolare l'appellante deduce che con la prova testimoniale da essa richiesta sarebbe stato in grado di dimostrare l'excursus medico della vicenda sopperendo alle omissioni e mancate indicazioni della cartella clinica.
In accoglimento di tale domanda la Corte ha ammesso la chiesta prova, seppure limitandone l'articolato, provvedendo all'audizione di quattro testimoni.
Dalla prova testimoniale emerge in effetti la fondatezza delle doglianze dell'appellante, per quanto buona parte delle conferme in tal senso proviene dalle dichiarazioni rese dal teste Pt_
e cioè dal marito della , seppure medico che è stato accanto alla moglie non solo al Per_1
pag. 6/14 momento dell'intervento ma anche in tutte le fasi successive;
complessivamente i testi hanno confermato la consistente sintomatologia della Vita (forte cefalea) con il suo precipitare nei giorni a seguire, lo stato di complessiva sofferenza caratterizzato da rigidità nucale e da un'abbondante sudorazione (circostanza confermata dai testi e anche ), il fatto Per_1 Tes_1
che la sera del 04/02/2007 l'appellante manifestava uno stato di torpore e malessere generale che induceva il marito a richiedere ai parenti in visita di lasciare la stanza al fine di Per_1
consentire alla paziente di riposare ed infine lo stato di abbandono in cui la paziente era stata lasciata per oltre 3 ore ed il grave ritardo con cui il personale medico è intervenuto, peraltro solo a seguito dell'arrivo in ospedale del. . Per_1
La Corte, all'esito di tale prova, ha poi disposto CTU con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “a) se gli interventi, le terapie e le cure somministrate a siano stati Parte_1
eseguiti in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale (all'epoca dei fatti di causa); b) se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;
c) in caso affermativo, i ccttuu accertino (secondo il canone del “più probabile che non”) il rapporto causale tra l'operato del o dei sanitari ed i postumi residuati, sia nella fase di assistenza al parto e nelle fasi successive al parto medesimo;
d) indichino la durata della inabilità temporanea totale e/o parziale;
a) dicano in quale misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto”. In particolare la
Corte ha rilevato l'opportunità per la presenza come parte in causa di una rilevante struttura del territorio del messinese ( Controparte_5
, di nominare consulenti professionisti operanti al di fuori del distretto di Messina,
[...]
individuati collegialmente nel Dott. , nel Prof. e nel Dott. Persona_3 Persona_4
Persona_5
Quanto sopra anche in relazione al secondo motivo di impugnazione dell'appellante che ha contestato la non corretta gestione anestesiologica della paziente e quindi l'error in judicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 cod. civ. con particolare rifermento al contenuto delle pagine da 6 a 14 della sentenza. L'appellante, con ampia dissertazione sul punto, sostiene che la sentenza è viziata nella parte in cui il Giudice, trascrivendo la relazione peritale e condividendo la stessa, da un lato, ha escluso un nesso di pag. 7/14 causa tra le multiple punture spinali e la susseguente emorragia celebrale;
e dall'altro lato, ha riconosciuto la conformità alle legis artis dell'operato dei medici nella fase di esecuzione dell'intervento, in realtà presumendola nonostante la conclamata incompletezza della cartella anestesiologica.
Osserva la Corte che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria ed al medico è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza n. 9556/2002 la Suprema Corte SS.UU. ha infatti definitivamente confermato l'orientamento per il quale quella della struttura sanitaria è responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa struttura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., in senso conforme, Cass. Sez. III, 11/05/2009, n. 10473, Cass., sez. III,
14/06/2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14/07/2004, n. 13066).
La struttura sanitaria risponde in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.civ.. Sentenza di riferimento sul tema, è la nota Cass. n. 28987/2019, la quale ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due.
pag. 8/14 Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico
è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta,
l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto.
In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica, vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
Già il decreto Balduzzi sulla responsabilità medica, convertito in Legge 8/11/2012, n. 189, pur consistendo nella prima vera riforma sanitaria dello Stato non ha inciso né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 cod.civ., ed è indifferente che il creditore/ danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
Si rileva che il fatto oggetto di causa, come pure l'avvio della controversia, sono antecedenti l'entrata in vigore della cd Legge EL (Legge 24/2017); ad ogni buon conto cambia poco essendo costante l'orientamento per il quale la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti, quello derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza) e quello derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 cod civ..
pag. 9/14 Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione e interventi di difficile esecuzione;
dopo la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30/04/2001, n. 13533, per il caso di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto di natura sanitaria, tre successive pronunce (Cass., sez. III, 19/05/2004, n. 9471, Cass. sez. III, 28/05/2004, n. 10297 e
Cass. sez. III, 21/06/2004, n. 11488) hanno chiarito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento di controparte, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento;
al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, mentre spetta al medico ovvero alla struttura sanitaria, dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.. In particolare, con riguardo al nesso di causalità tra condotta del medico ovvero della struttura sanitaria ed evento, sul piano generale la valutazione in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. preferisce la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
Soccorre sul punto il contenuto della CTU collegiale che ha risposto ai quesiti posti dalla Corte ed afferenti l'intera vicenda, e quindi gli interventi, le terapie e le cure somministrate, ma anche l'insorgenza di postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato, ed in particolare (secondo il canone del “più probabile che non”) il rapporto causale tra l'operato del o dei sanitari ed i postumi residuati, sia nella fase di assistenza al parto che, in particolare, nelle fasi successive al parto medesimo e quindi quelle caratterizzate dalla forte cefalea e dalla successiva emorragia.
Esaminata la CTU, questa Corte, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente pag. 10/14 apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del
Collegio dei consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Sul primo quesito e cioè accertare “se gli interventi, le terapie e le cure somministrate a
[...]
siano stati eseguiti in conformità alle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla Pt_1
prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed inter-nazionale (all'epoca dei fatti di causa” la CTU afferma che la scelta della procedura di intervento cesareo sia assolutamente condivisibile stante l'anamnesi ostetrica della gestante, e quindi che sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti clinico strumentali e di laboratorio prodromici all'intervento, viene fatto firmare l'atto di consenso informato alle procedure ostetrico/ginecologiche ed il giorno 02/02/2007 viene programmato l'atto chirurgico;
la CTU rileva che la paziente firma l'atto di consenso informato all'anestesia ma il modulo allegato in cartella clinica è vuoto, non vengono indicate quali saranno le tecniche anestesiologiche che verranno utilizzate, non viene indicato il livello di rischio anestesiologico, non viene indicato il nominativo del medico che procede alla stesura dell'atto ed in fine non vi è alcuna intestazione del paziente che “viene informato”, ma solo la firma in calce. Ad ogni buon conto, però, è ritenuta corretta la scelta dell'anestesia spinale e normale la presenza di tre tentativi falliti della stessa, evenienza ampiamente descritta in letteratura medica atteso che le modificazioni anatomiche che subisce il rachide, in particolare l'accentuazione della lordosi lombare, nella gestante talvolta rendono molto difficoltosa la procedura e quindi, stante la mancata efficacia della anestesia spinale, correttamente l'anestesista ha virato sulla anestesia generale con IOT, tanto che il parto è stato infatti espletato con successo. La CTU rileva elementi contrastanti fra la cartella clinica e l'insorgenza della cefalea, che non compare in cartella, ma ritiene che la prescrizione terapeutica e la somministrazione della terapia post partum sia stata corretta e nel momento in cui scatta l'emergenza cioè alle ore 03:00 del 05/02/2007 vengono correttamente attivate tutte le procedure necessarie, viene eseguita consulenza rianimatoria, TAC encefalo urgente, consulenza neurologica e consulenza neurochirurgica. Infine, in assenza di precise indicazioni in cartella clinica, rimane oscuro il momento etiologico della emorragia anche se appare piuttosto probabile, anche se non con certezza assoluta, che l'origine dell'evento possa ricondursi ad una preesistente vasculite e quindi ad una causa preesistente e non ricollegabile alla fattispecie per cui è causa.
pag. 11/14 Sul secondo quesito e cioè “se siano derivati postumi diversi da quelli da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato” la CTU afferma che nella evoluzione dei fatti, gli sfumati postumi oggi obiettivati sono coerenti con l'evento prevedibile (per letteratura) ma non prevenibile nonostante siano stati posti in essere tutti gli accertamenti prodromici all'intervento ed alle procedure anestesiologiche che la letteratura descrive come possibile evento etiologico, come pure che l'evento emorragico intracranico è una nota, ma fortunatamente rara, possibile complicanza della anestesia spinale e/ o peridurale, come pure che l'ematoma subdurale, sempre nella sua rara occasionalità, è quello di più comune riscontro, sebbene pur sempre in casi numericamente limitati. La CTU si concentra sulla vasculite come causa inziale che ha poi generato la sequela dei successivi eventi negativi, per Pt_ poi concludere che il trattamento a cui è stata sottoposta la Sig.ra è stato correttamente eseguito (parto operativo con taglio cesareo, correttamente indicato;
anestesia locoregionale spinale convertita in generale con IOT anch'esso correttamente indicato) e che i postumi oggi obiettivati sono l'esito di un evento, almeno teoricamente, prevedibile ma non prevenibile.
Sul terzo e particolarmente rilevante quesito e cioè accertare “secondo il canone del più probabile che non, il rapporto causale tra l'operato del o dei Sanitari ed i postumi residuati, sia nella fase di assistenza al parto e nelle fasi successive al parto medesimo” la CTU afferma in maniera chiara e decisa che “alla luce di quanto fin qui esposto non si riscontra alcun nesso causale fra l'operato dei sanitari che a vario titolo intervennero nelle varie fasi dello sviluppo della patologia, quindi sia nella fase di assistenza al parto, anestesia compresa, sia nelle fasi successive al parto medesimo essendo stati posti in essere tutti gli interventi clinici e farmacologici necessari”.
La CTU prosegue poi in risposta agli altri quesiti, per quanto sostanzialmente irrilevanti stante le superiori valutazioni e riguardanti “la durata della inabilità temporanea totale e/o parziale”
e “in quale misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto”.
Può in conclusione ritenersi che i principi in precedenza enunciati in ordine alla individuazione e riconoscimento di responsabilità della struttura sanitaria e dei suoi medici, non trovano corrispondenza nella fattispecie per cui è causa, laddove le risultanze peritali escludono ab origine qualsivoglia nesso di causalità fra l'attività dei sanitari e i danni subiti dall'appellante;
pag. 12/14 anche a fronte degli elementi di fatto emersi dalla prova testimoniale, riguardanti in particolare la sussistenza della forte cefalea e l'assistenza ricevuta dalla paziente la domanda dell'appellante non ha trovato adeguato riscontro probatorio ed anzi risulta potersi ritenere che l'evento emorragico e le conseguenze da esso derivate rientrino nell'ambito di una possibile evoluzione dell'excursus medico, prevedibile ma non prevenibile e comunque che non è possibile addebitare a responsabilità dei medici;
tale considerazione va fatta non solo e non tanto per quanto concerne il parto ma soprattutto per la fase dei giorni successivi fino all'emorragia e quindi per quel periodo che con il suo susseguirsi di eventi è quello dal quale sono scaturiti danni lamentati dall'appellante.
Del resto sul punto va evidenziato che la CTU è entrata nell'esame anche della documentazione medica dei mesi successivi all'evento ed avente ad oggetto i necessari controlli ed accertamenti, nascenti dal precedente ricovero preso il reparto di Neurochirurgia disposto in occasione dell'evento emorragico, e quindi di quelli poi effettuati a Bari il
02/10/2007 ove la Vita si determinava a ricoverarsi presso la UO di Reumatologia Universitaria dell'Università di Bari, ove veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti clinico strumentali fra cui ancora una spirometria, una capillaroscopia, un Rx Torace, tutti esami risultati nella norma, per poi essere dimessa in data 05/10/2007 con diagnosi di “Esiti di trombosi cerebrale post gravidica non vasculitica”.
In conclusione, nella fattispecie per cui è causa va esclusa ogni possibile responsabilità della
Azienda ospedaliera e quindi l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
pag. 13/14 Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1019/2019 resa dal Tribunale di Messina nel Parte_1
procedimento R.G. 1587/2011 e pubblicata in data 13/05/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna al rimborso in favore di parte appellata di spese e compensi del Parte_1 giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese di CTU a carico dell'appellante;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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