Articolo 30 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 29Articolo 31
Versione
6 maggio 1952
Art. 30.
(Subingresso)


Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, e' data dall'autorita' che ha approvato la concessione e il relativo atto e' rilasciato dal Capo del compartimento.
Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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