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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 233/2022 R.G. vertente tra nata a [...] il [...] C.F. e residente Parte_1 C.F._1
in Livorno Via A.F. Ozanam n.17, elettivamente domiciliata in Via Borra n.35, presso e nello Studio dell'Avv. Andrea Rocchi
attrice contro
con l'Avv. Massimo Banchelli Controparte_1
EN PA, con gli Avv.ti Silvia Traverso e Ottavia Pizzo
convenuti in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 5.12.2024
dal procuratore di parte attrice:
1
in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione o di legge, per l'accertato in- Parte_2
quinamento acustico così come lamentato dalla ricorrente e causalmente derivato dai lavo-
ri di ristrutturazione della sovrastante proprietà lavori realizzati in assenza di CP_1
una corretta progettazione acustica che hanno inciso in maniera determinante sulla ridu-
zione dell'isolamento acustico tra le due unità abitative, e lo hanno comunque compromes-
so; - Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della Dott,ssa Parte_1
alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione a norma di una adeguata insono-
rizzazione e protezione acustica tra il proprio appartamento e quello del convenuto Sig.
il tutto conformemente alle indicazioni di acustica architettonica con- Controparte_1
template nella soluzione individuata dal CTU Ing. nella consulenza resa Persona_1
all'esito del procedimento per consulenza tecnica preventiva RG. n. 3041/2019, ed in par-
ticolare prescrivendo che i lavori di adeguamento acustico debbano essere seguiti in ma-
niera accurata da un Direttore dei Lavori esperto in acustica;
- Per l'effetto condannare il Sig. alla esecuzione delle opere predette, con Controparte_1
onere delle spese come quantificate in sede di ATP a carico del medesimo Sig. Parte_3
signori e dell'Arch, EN PA, in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione o di legge;
si richiede sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis cpc, che il Sig. Giudice
designato, con l'invocato provvedimento di condanna, fissi altresì la somma di denaro do-
vuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. - In ogni caso, stante l'enorme disagio patito dalla ri-
2 corrente e dalla di lei famiglia sino ad oggi, da oltre sette anni, e destinato suo malgrado a perdurare immutato sino alla effettiva concreta realizzazione delle opere di messa a norma di una adeguata insonorizzazione e protezione acustica tra la di lei proprietà e quella del convenuto Sig. considerata la compromissione della qualità della vita Controparte_1
familiare (ed anche lavorativa, dall'agosto 2019), della vivibilità della propria abitazione nonché del riposo notturno e non, condannare il Sig. e l'Arch. EN Controparte_1
PA, in solido tra loro ognuno per quanto di ragione o di legge, al risarcimento del danno in favore della Dott.ssa per un importo che si ritiene congruo Parte_1
quantificare in €.20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giu-
stizia anche con liquidazione in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del pre-
sente giudizio e del procedimento ex artt. 696 bis c.p.c. svolto davanti al Tribunale di Li-
vorno RG. n. 3041/2019, oltre alla refusione delle spese di consulenza liquidate dal Tribu-
nale in complessivi €. 6.384,91 (già interamente corrisposte all'Ing. ) e delle spese Per_1
per le consulenze rese dal nominato consulente di parte Ing. , già corrisposte Persona_2
per €.5.455,84, come da fatture e relative contabili dei bonifici in atti”;
dal procuratore di parte convenuta CP_1
“In via istruttoria:
1. dichiarare la inutilizzabilità e/o inammissibilità dell'acquisizione del-
la relazione peritale predisposta nel procedimento ex art.lo 696 bis c.p.c. iscritto al n.
3041/2019 R.G. Tribunale di Livorno, per tutte le motivazioni esposte in premessa, e di-
sporre pertanto la rinnovazione di CTU tecnica sui medesimi quesiti di cui al suddetto pro-
cedimento;
2. ammetterre CTU tecnica volta a indicare, alla luce della soluzione progettuale che do-
vesse essere eventualmente accertata in corso di causa per la eventuale eliminazione
3 dell'inquinamento acustico proveniente dall'appartamento del sig. e che sia di- CP_1
retta conseguenza di errori progettuali del terzo chiamato, quali lavorazioni eseguite dal sig. sia in occasione dei lavori realizzati nell'anno 2014 sia in occasione CP_1
dell'intervento di bonifica realizzato ante procedimento ex art.lo 696 bis c.p.c. debbano es-
sere considerate come lavorazioni inutilmente eseguite ma ugualmente corrisposte dal re-
sistente, anche verificando se tali lavorazioni corrispondano a quelle indicate nel capitola-
to di stima prodotto sub doc. 17 di parte resistente ed a quelle indicate nel verbale di di riunione congiunta 08.03.19 prodotto sub doc. 1 di parte resistente, indicandone i relativi costi e/o verificando la congruità dei costi indicati nei documenti nn. 17/18/19/20/21 di parte resistente.
Nel merito: in via principale, respingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle premesse della memoria di costituzione;
con vittoria di spese e di onorari di causa, nonché con vittoria di spese del procedimento ex art.lo 696 bis c.p.c., e con condanna al rimborso delle spese tecniche di parte sostenute dal sig. come da notula dell'ing. in atti. CP_1 Per_3
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della do-
manda di parte ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del terzo chiamato Arch. PA per i fatti per cui è causa, e conseguentemente dichiarare il chia-
mato in causa, Arch. EN PA, tenuto a manlevare il convenuto sig. CP_2
per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare e/o ad adempiere in favore della
[...]
parte attrice, e conseguentemente condannare lo stesso terzo al pagamento di tale importo e/o all'adempimento dell'eventuale ordine di facere, anche riconoscendo l'eventuale diritto del sig. convenuto ad agire in regresso verso il terzo chiamato in causa per CP_1
4 quanto fosse in ogni caso tenuto a corrispondere in adempimento delle statuizioni di con-
danna; con ulteriore condanna del terzo chiamato al risarcimento in favore del sig. CP_2
della somma di euro 25.918,88, o quella somma maggiore e/o minore che sarà accer-
[...]
tata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, a titolo di risarcimento conseguente alla responsabilità professionale del terzo chiamato per le moti-
vazioni esposte in premessa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, e/o co-
munque con condanna del terzo chiamato, in via alternativa e/o in via esclusiva e/o in soli-
do con parte attrice, alla refusione delle spese, competenze e onorari di causa del convenu-
to, nonché alla refusione delle spese, competenze e onorari di parte del procedimento ex art.lo 696 bis c.p.c., e con condanna del terzo chiamato, in via alternativa e/o in via esclu-
siva e/o in solido con parte attrice, anche al pagamento delle spese tecniche di parte soste-
nute dal sig. nel procedimento ex art.lo 696 bis c.p.c., come da notula dell'ing. CP_1
in atti”; Per_3
dal procuratore di parte convenuta PA:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e de-
claratorie: - in via istruttoria: disporre integrazione della CTU resa nell'Accertamento
Tecnico Preventivo ovvero la sua rinnovazione per i motivi tutti già dedotti in tutti gli atti difensivi depositati;
- in via preliminare: in accoglimento delle eccezioni di prescrizione motivate nella parte narrativa della comparsa di costituzione, respingere le domande rivolte dalla ricorrente contro l'Arch. PA in quanto prescritte;
5 - in via principale, nel merito: accertare che non sussiste alcuna responsabilità professio-
nale a qualunque titolo invocata dell'Arch. PA e per l'effetto respingere ogni doman-
da svolta nei suoi confronti dalla ricorrente;
- in via di subordine, sempre nel merito: solo laddove e se venisse accertata la responsabi-
lità professionale dell'Arch. PA, respingere le domande della ricorrente per assenza e mancata prova di ogni e qualsiasi danno come reclamato;
- in subordine nel merito: accertare e dichiarare che i lavori di cui alla CTU versata nell'ATP siano interamente a spese ed a carico del convenuto e respingere ogni CP_1
domanda riconvenzionale, di manleva, diretta o trasversale formulata dal nei CP_1
confronti del convenuto Arch. PA;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi in-
clusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc e decreto di fissazione di udienza ritualmente notifi-
cati conveniva in giudizio e EN PA, Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno
adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - Accertare e dichia-
rare la responsabilità, ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. o per quei diversi titoli che saran-
no ritenuti di giustizia, del Sig. e dell'Arch. EN PA, in Controparte_1
solido tra loro, ognuno per quanto di ragione o di legge, per l'accertato inquina-
mento acustico così come lamentato dalla ricorrente e causalmente derivato dai la-
vori di ristrutturazione della sovrastante proprietà lavori realizzati in CP_1
6 assenza di una corretta progettazione acustica che hanno inciso in maniera deter-
minante sulla riduzione dell'isolamento acustico tra le due unità abitative, e lo hanno comunque compromesso;
- Conseguentemente accertare e dichiarare il dirit-
to della Dott,ssa alla esecuzione delle opere necessarie alla rea- Parte_1
lizzazione a norma di una adeguata insonorizzazione e protezione acustica tra il proprio appartamento e quello del convenuto Sig. il tutto con- Controparte_1
formemente alle indicazioni di acustica architettonica contemplate nella soluzione individuata dal CTU Ing. nella consulenza resa all'esito del proce- Persona_1
dimento per consulenza tecnica preventiva RG. n. 3041/2019, ed in particolare pre-
scrivendo che i lavori di adeguamento acustico debbano essere seguiti in maniera accurata da un Direttore dei Lavori esperto in acustica;
- Per l'effetto condannare il Sig. alla esecuzione delle opere predette, con onere delle spese Controparte_1
come quantificate in sede di ATP a carico del medesimo Sig. e Controparte_1
dell'Arch, EN PA, in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione o di legge;
si richiede sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis cpc, che il Sig.
Giudice designato, con l'invocato provvedimento di condanna, fissi altresì la som-
ma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. - In ogni caso, stante l'enorme disagio patito dalla ricorrente e dalla di lei famiglia sino ad oggi, da oltre sette anni, e destinato suo malgrado a perdurare immutato sino alla effettiva con-
creta realizzazione delle opere di messa a norma di una adeguata insonorizzazione e protezione acustica tra la di lei proprietà e quella del convenuto Sig. CP_2
considerata la compromissione della qualità della vita familiare (ed anche
[...]
7 lavorativa, dall'agosto 2019), della vivibilità della propria abitazione nonché del riposo notturno e non, condannare il Sig. e l'Arch. Controparte_1 CP_3
pari, in solido tra loro ognuno per quanto di ragione o di legge, al risarcimento del danno in favore della Dott.ssa per un importo che si ritiene Parte_1
congruo quantificare in €.20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia anche con liquidazione in via equitativa…… Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento ex artt. 696 bis c.p.c.
svolto davanti al Tribunale di Livorno RG. n. 3041/2019, oltre alla refusione delle spese di consulenza liquidate dal Tribunale in complessivi €. 6.384,91 (già intera-
mente corrisposte all'Ing. ) e delle spese per le consulenze rese dal nomina- Per_1
to consulente di parte Ing. , già corrisposte per €.5.455,84. Persona_2
Esponeva in particolare la ricorrente:
-di abitare dall'anno 1994 assieme alla famiglia l'appartamento di proprietà posto al piano terreno di una palazzina bifamiliare sita in Livorno alla Via A.F. Ozanam n.
17;
-che l'appartamento al piano superiore, contraddistinto dal civico n.15 e di proprietà
del convenuto dall'epoca era sempre stato abitato da inquilini;
Controparte_1
- che esso, nel biennio 2013-2014, una volta liberato a seguito di sfratto, era stato oggetto di lavori di ristrutturazione commissionati dal proprietario e terminati nell'autunno 2014 per poi essere nuovamente concesso in locazione;
-che detti lavori avevano interessato tra l'altro il rifacimento di tutti gli impianti e la posa in opera di nuova pavimentazione, in parte sopra la vecchia e in parte in sosti-
tuzione, invece, di quella presente, che è stata smantellata unitamente al massetto;
8 - di aver riscontrato da quel momento una elevata rumorosità proveniente dal piano superiore, lamentandosene prima con i nuovi inquilini e poi, nel luglio 2018, con il proprietario, e di aver fatto notare come il fenomeno, manifestatosi solo dopo i ri-
cordati interventi di ristrutturazione, fosse evidentemente da imputare ad una non corretta progettazione e/o esecuzione delle opere relative alla insonorizzazione ed alla protezione acustica degli ambienti;
- che il profondo disagio patito dalla ricorrente e dalla di lei famiglia, già amiche-
volmente manifestato al nella estate 2018, aveva reso non ulteriormente CP_1
tollerabile la situazione, e di aver quindi conferito incarico al tecnico di fiducia ing.
di effettuare la rilevazione dei dati relativi al rumore da calpestio pro- Persona_2
veniente dal solaio della soprastante proprietà;
-che all'esito delle predette rilevazioni, comunicate al in data 24 gen- CP_1
naio 2019 si era tenuta una riunione tra le parti ed i rispettivi tecnici presso lo studio dell'Architetto EN PA, già progettista e direttore dei lavori di ristruttura-
zione effettuati sulla proprietà il quale si era reso disponibile ad effet- CP_1
tuare un primo intervento per ridurre la rumorosità, pure se limitato ad una camera ed al corridoio, e successivamente a questo di svolgere nuove rilevazioni ad opera dei tecnici congiuntamente;
-in considerazione del progressivo peggioramento della condizioni di vita e del be-
nessere psico-fisico proprio e dei tre figli, la ricorrente, che nell'agosto 2019 peral-
tro aveva dovuto trasferire presso la propria abitazione lo studio professionale, era stata costretta al perdurare di una condizione di profondo malessere tanto che i tre figli (che avevano con lei abitato - due sino al febbraio 2020 ed il terzo sino al di-
9 cembre 2020), si erano decisi a trasferire altrove la loro residenza non appena avu-
tane la possibilità;
- di essere stata infine costretta, non essendo il disagio lamentato ulteriormente tol-
lerabile e non essendo stati gli interventi posti in essere dal risolutivi, a CP_1
proporre al Tribunale di Livorno ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (RG. n. 3041/2019) chiedendo la predisposizione di una CTU al fine di: 1) accertare, in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori di ristruttura-
zione eseguiti nella proprietà del Sig. (così come rilevabili dallo Controparte_1
stato dei luoghi anche mediante saggi ispettivi ritenuti necessari, dalla logica fun-
zionale degli impianti realizzati e delle strutture nonché dalle pratiche edilizie pre-
sentate), ed alla luce della normativa e del regolamento edilizio del Comune di Li-
vorno in tema di requisiti di carattere acustico e protezione del rumore negli edifici,
l'esistenza, la natura e l'intensità dell' inquinamento acustico lamentato dalla ri-
corrente; 2) accertare che l'inquinamento acustico proveniente dall'appartamento soprastante la proprietà della ricorrente deriva causalmente dai lavori di ristruttu-
razione eseguiti da parte del Sig. e, in particolare, dalla mancata e/o CP_1
imperfetta realizzazione e/o progettazione delle opere di insonorizzazione e prote-
zione acustica tra le proprietà – 3) accertare che a seguito dei CP_1 Pt_1
lavori eseguiti nella proprietà del Sig. è stato comunque compro- Controparte_1
messo l'isolamento acustico offerto dal solaio che la separa dall'appartamento del-
la Dott.ssa 4) indicare le soluzioni operative nel caso più idonee alla rea- Pt_1
lizzazione di una adeguata insonorizzazione e protezione acustica tra le proprietà
, e quantificare tutti i costi necessari alla messa a norma;
Parte_4
10 -che le operazioni peritali a cura del nominato CTU Ing. avevano Persona_1
quindi avuto inizio il giorno 27.01.2020 e si erano svolte in contraddittorio con i
CCTTPP di parte convenuta ( e del terzo chiamato (Arch. EN Controparte_1
PA);
- oltre a quelli indicati nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., il Giudice aveva sottoposto al CTU i seguenti ulteriori quesiti: 5) Il CTU accerti, ove tecnicamente possibile, i livelli acustici precedenti ai lavori contestati;
6) Laddove vi sia il concorso di una pluralità di fattori causali nella determinazione dei vizi eventualmente riscontrati,
determini quale sia stato l'apporto di ciascuno di essi;
7) Nel caso in cui il CTU
accerti la non condotta professionale da parte del progettista specifichi il CTU se vi sia un valore differenziale tra il costo economico che l'intervento di risoluzione del-
la problematica avrebbe avuto ab initio e quello che esso potrebbe avere dopo i la-
vori di ristrutturazione ritenuti errati;
- che in data 2 ottobre 2021 il CTU Ing. aveva depositato la relazio- Persona_1
ne finale, unitamente agli allegati, alla stesura preliminare, alle osservazioni dei
CCTTPP e relative risposte;
che, considerate le risultanze della consulenza resa dal CTU Ing. Persona_1
all'esito del procedimento per consulenza tecnica preventiva RG. n. 3041/2019, la ricorrente stessa aveva introdotto il giudizio ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c.
Il convenuto Architetto PA si costituiva eccependo in via preliminare la pre-
scrizione del diritto azionato dalla ricorrente e contestando, in sintesi, l'assenza di responsabilità in capo allo stesso sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, e quindi le risultanze della espletata CTU, chiedendone la rinnovazione.
11 Contestava poi la sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente, ritenendolo non provato. Concludeva chiedendo “…in via preliminare, in accoglimento delle ecce-
zioni di prescrizione….respingere le domande rivolte dalla ricorrente...in quanto prescritte;
in via principale, nel merito, accertare che non sussiste alcuna respon-
sabilità professionale a qualunque titolo invocata dell'Arch. PA e per l'effetto respingere ogni domanda svolta nei suoi confronti dalla ricorrente;
in via di subor-
dine, sempre nel merito, solo laddove e se venisse accertata la responsabilità pro-
fessionale dell'Arch. PA, respingere le domande della ricorrente per assenza e mancata prova di ogni e qualsiasi danno come reclamato;
in subordine nel merito accertare e dichiarare che i lavori di cui alla CTU versata nell'ATP siano intera-
mente a spese ed a carico del convenuto e respingere ogni richiesta av- CP_1
versaria di danno non patrimoniale in quanto infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato…”.
Il convenuto si costituiva contestando, in sintesi, l'utilizzabilità Controparte_1
della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc ed anche la tipologia delle opere da eseguire sull'immobile come accertate dalla stessa consulenza. Contestava
la sussistenza del danno subito dalla Dott.ssa e la relativa quantificazione. Pt_1
Concludeva chiedendo in rito il mutamento del rito ex art. 702 ter II comma cpc e dichiararsi “..la inutilizzabilità e/o inammissibilità della acquisizione della relazio-
ne peritale predisposta nel procedimento ex art. 669 bis cpc iscritto al n. 3041/2019
RG Tribunale di Livorno…e disporre pertanto la rinnovazione di CTU tecnica sui medesimi quesiti di cui al suddetto procedimento;
nel merito, in via principale, re-
spingere tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto
12 …con vittoria di spese ed onorari di causa, nonché con vittoria di spese del proce-
dimento ex art. 696 bis cpc e con condanna al rimborso delle spese tecniche di par-
te sostenute dal Sig. come da notula dell'Ing. in atti;
in via su- CP_1 Per_3
bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della doman-
da di parte ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del terzo chiamato Arch. PA per i fatti per cui è causa, e conseguentemente dichia-
rare il chiamato in causa…tenuto a manlevare il convenuto sig. Controparte_1
per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare e/o ad adempiere in favore della parte attrice, e conseguentemente condannare lo stesso terzo al pagamento di tale importo e/o all'adempimento dell'eventuale ordine di facere, anche riconoscendo l'eventuale diritto del sig. ad agire in regresso verso il terzso chiamato CP_1
in causa per quanto fosse in ogni caso tenuto a corrispondere in adempimento delle statuizioni di condanna;
con ulteriore condanna del terzo chiamato al risarcimento in favore del sig. della somma di euro 25.918,88 o quella somma mag- CP_1
giore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, a titolo di risarcimento conseguente alla responsabili-
tà professionale del terzo chiamato….Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, e/o comunque con condanna del terzo chiamato, in via alternativa e/o esclusiva e/o in solido con parte attrice, alla refusione delle spese, competenze ed onorari del convenuto, nonché alla refusione delle spese, competenze ed onorari di parte del procedimento ex art. 696 bis cpc e con condanna del terzo chiamato, in via alternativa e/o esclusiva e/o in solido con parte attrice, anche al pagamento del-
le spese tecniche di parte sostenute dal sig. nel procedimento ex art. 696 CP_1
13 bis cpc come da notula dell'Ing. in atti”. Per_3
Disposto il mutamento del rito (con provvedimento del Dott. del Persona_4
28.04.2022), le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie ex art. 183
cpc.
Veniva altresì disposta l'acquisizione della Consulenza Tecnica d'Ufficio (relazione finale, unitamente agli allegati, alla relazione preliminare, alle osservazioni dei
CCTTPP e relative risposte), resa dall'Ing. in sede del citato proce- Persona_1
dimento ex artt. 696 bis c.p.c. sub RG. n. 3041/2019 e del relativo fascicolo d'ufficio.
Si procedeva quindi alla escussione dei testi invocati da parte ricorrente e dal con-
venuto nei limiti disposti con il provvedimento di ammissione, e con CP_1
provvedimento del 29.06.2023 il Giudice dott.ssa Sara Micheletti, ritenendo la cau-
sa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Entrambe le parti convenute depositavano istanza per la revoca della predetta ordi-
nanza e l'ammissione di nuova CTU, ed il Giudice neo-assegnatario disponeva per la discussione in contraddittorio tra le parti l'udienza del 23.11.2023.
Sciolta la riserva assunta all'esito, con ordinanza resa in data 21.12.2023, questo
Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava quindi l'udienza del
5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, stabilendo che si tenesse tramite trattazione scritta.
A tale udienza, tenutasi tramite scambio di note scritte, le parti precisavano le con-
clusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190
c.p.c.
14 2. Premessa – inquadramento della responsabilità da cosa in custodia
L'art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, recita: “Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di una norma che fonda, in capo a chi ha la custodia su una cosa determinata, una forma di responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, non contenendo, infatti, alcun riferimento alla colpa, alla negligenza o all'imperizia,
ponendosi, ad esclusione della responsabilità, unicamente il caso fortuito. Quattro
risultano essere i presupposti per essere riconosciuti responsabili ex art. 2051 c.c.: la custodia, intesa in senso lato;
la natura del bene custodito;
il suo nesso eziologico con il danno;
l'assenza del caso fortuito.
È necessario chiarire fin d'ora che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non è tenuto a provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Spetta eventualmente al convenuto provare che l'attore ha tenuto un comportamento imprudente e che la sua condotta sia stata quindi da sola sufficiente alla causazione del danno.
Infatti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in più occasioni che la responsabilità
da cosa in custodia, oltre che dal caso fortuito, possa essere esclusa
“dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in
15 particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità,
dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento,
escludendo fattori causali concorrenti. L'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico,
nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento,
difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
25029 del 10/10/2008 - Rv. 605124; conf., ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 21727 del 04/12/2012 - Rv. 624559; Cass. civ., 05.05.2020, n. 8466).
****
3. Corretta qualificazione della domanda
Detto questo a proposito del regime di responsabilità ex art. 2051 c.c., in primis evocato da parte attrice (unitamente alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.)
nei confronti di ambo i convenuti, va tuttavia operata la corretta qualificazione, di spettanza del Giudice, delle domande proposte dalla stessa attrice.
Invero, parte attrice, in sostanza, chiede sì il risarcimento dei danni asseritamente patiti per le immissioni acustiche provenienti dal piano superiore (proprietà
a seguito degli intervenuti lavori di ristrutturazione terminati CP_1
nell'autunno 2014, ma chiede altresì l'esecuzione di opere, a carico del CP_1
atte a determinare la cessazione delle immissioni stesse (vedasi le conclusioni
16 attoree nella parte in cui viene chiesto accertare e dichiarare il diritto della Dott,ssa alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione a Parte_1
norma di una adeguata insonorizzazione e protezione acustica tra il proprio appartamento e quello del convenuto Sig. il tutto conformemente Controparte_1
alle indicazioni di acustica architettonica contemplate nella soluzione individuata dal CTU Ing. nella consulenza resa all'esito del procedimento per Persona_1
consulenza tecnica preventiva RG. n. 3041/2019, ed in particolare prescrivendo che i lavori di adeguamento acustico debbano essere seguiti in maniera accurata da un
Direttore dei Lavori esperto in acustica e per l'effetto condannare il Sig.
[...]
alla esecuzione delle opere predette, con onere delle spese come CP_1
quantificate in sede di ATP a carico del medesimo Sig. e Controparte_1
dell'Arch, EN PA, in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione o di legge;
si richiede sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis cpc, che il Sig.
Giudice designato, con l'invocato provvedimento di condanna, fissi altresì la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Parte attrice, dunque (si ricordi che nelle conclusioni, prima parte, oltre al titolo della responsabilità extracontrattuale, si richiama a quei diversi titoli che saranno ritenuti di giustizia), in primis invoca, seppur non esplicitamente, la disciplina in materia di immissioni acustiche di cui all'art. 844 c.c., secondo cui “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
17 Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Ora, qualificata in tal modo la prima parte delle domande attoree, va chiarito che la disposizione di cui all'art. 844 c.c. permette al proprietario (in questo caso) del fondo confinante di ottenere la cessazione delle emissioni intollerabili (nel nostro caso ottenendo la condanna alla esecuzione degli interventi necessari a far terminare i rumori) oltre, se del caso, al risarcimento del danno patito.
Ancora, qualificata correttamente la domanda, va pure detto che l'attrice ha titolo per agire esclusivamente contro il proprietario del fondo confinante (convenuto
, non invece nei confronti dell'architetto PA, il quale, tuttavia, CP_1
veniva chiamato in causa anche dallo stesso per essere tenuto CP_1
eventualmente indenne dall'PA, il quale, in occasione della citata ristrutturazione era stato incaricato quale direttore dei lavori.
Nel caso sottoposto all'attenzione di chi scrive, la peculiarità è data dal fatto che non si discute del fatto che, fino a prima dell'esecuzione dei lavori de quibus, non sussistessero emissioni acustiche pregiudizievoli, non essendo tale profilo in contestazione tra le parti. I lavori di ristrutturazione sarebbero dunque la scaturigine della situazione di intollerabilità, dacché avrebbero cagionato una modifica dei solai, tale da determinare una propagazione intollerabile dei rumori dal piano soprastante (proprietà a quello sottostante (proprietà . CP_1 Pt_1
Conseguentemente parte attrice, proprietaria del fondo sottostante, evocava in giudizio correttamente il proprietario del fondo confinante, dal momento che, con la
18 presente azione, tende ad ottenere al cessazione delle immissioni, risolventesi, in sostanza, nella richiesta di modifiche strutturali all'unità del tali da CP_1
elidere le conseguenze pregiudizievoli in tesi derivanti dagli interventi modificativi del 2014 (sul tema si veda, di recente, Tribunale Teramo sez. I, 23/05/2023, n.495:
“Quanto alla legittimazione passiva, l'azione inibitoria, laddove tenda alla cessazione del fenomeno immissivo, può essere esperita nei confronti dell'autore materiale delle immissioni che non sia proprietario dell'immobile e,
quindi, anche nei confronti del conduttore o del comodatario. Tuttavia, deve essere proposta nei confronti del proprietario se mira al compimento di modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. Viceversa, sussiste la legittimazione di entrambi i convenuti in ordine all'azione risarcitoria che segue i principi generali in materia di illecito extracontrattuale di cui all'art. 2055 c.c.”;
vedasi pure Tribunale Reggio Calabria sez. II, 04/03/2021, n.308: “L'azione inibitoria ex articolo. 844 del codice civile può essere esperita dal soggetto leso per consentire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana ex articolo 2043 del codice civile, nonché
con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex articolo 2058 del codice civile. La prova del danno subito può essere raggiunta anche in via presuntiva, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti, tali da poterne desumere la concreta esistenza”;
ancora, sul tema della tutela specifica, si veda Tribunale Firenze sez. II, 15/10/2020,
n.2215: ”L'articolo 844 del codice civile individua un'azione di natura reale che rientra tra le azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà, che mirano a far
19 accertare l'inesistenza di qualsiasi diritto e l'illegittimità di turbative e molestie in danno del fondo, al fine di conseguire la cessazione di queste ultime, oltre ovviamente al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale. Ne consegue che, una volta accertata una situazione di intollerabilità, spetta al giudice la scelta tra i vari rimedi, ovvero inibitoria negativa, inibitoria positiva, indennizzo, da riconoscere a tutela del soggetto leso dalle immissioni. Nel caso di specie, avente ad oggetto la accertata rumorosità
dell'ascensore condominiale che rendeva impossibile la vita quotidiana di uno dei condomini, il Tribunale ha ordinato al di far eseguire gli opportuni CP_4
lavori di isolamento”.).
****
4. Accertamento tecnico – prova dei fatti
L'effettiva sussistenza ed intollerabilità delle immissioni, nel caso di specie, sotto il profilo probatorio abbisognava di un accertamento squisitamente o, per lo meno prevalentemente, tecnico sulla scorta della tesi, già rimembrata, secondo cui la si-
tuazione sarebbe derivata dall'effettuazione dei lavori di ristrutturazione del fondo sovrastante di proprietà CP_1
Veniva, quindi, a tale fine assunta nel dianzi citato procedimento per accertamento tecnico preventivo una consulenza tecnica di ufficio con incarico affidato all'ing.
e vertente sui seguenti quesiti, di seguito riportati per esigenze di Persona_1
ordine espositivo:
“1) Accertare, in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori di ristrutturazio-
ne eseguiti nella proprietà del Sig. (così come rilevabili dallo sta- Controparte_1
20 to dei luoghi anche mediante saggi ispettivi ritenuti necessari, dalla logica funzio-
nale degli impianti realizzati e delle strutture nonché dalle pratiche edilizie presen-
tate), ed alla luce della normativa e del regolamento edilizio del Comune di Livorno
in tema di requisiti di carattere acustico e protezione del rumore negli edifici,
l'esistenza, la natura e l'intensità dell' inquinamento acustico lamentato dalla ri-
corrente;
2) accertare che l'inquinamento acustico proveniente dall'appartamento soprastan-
te la proprietà della ricorrente deriva causalmente dai lavori di ristrutturazione eseguiti da parte del Sig. e, in particolare, dalla mancata e/o imperfetta CP_1
realizzazione e/o progettazione delle opere di insonorizzazione e protezione acusti-
ca tra le proprietà – CP_1 Pt_1
3) accertare che a seguito dei lavori eseguiti nella proprietà del Sig. CP_2
è stato comunque compromesso l'isolamento acustico offerto dal solaio che la
[...]
separa dall'appartamento della Dott.ssa Pt_1
4) indicare le soluzioni operative nel caso più idonee alla realizzazione di una ade-
guata insonorizzazione e protezione acustica tra le proprietà , Parte_4
e quantificare tutti i costi necessari alla messa a norma;
5) Il CTU accerti, ove tecnicamente possibile, i livelli acustici precedenti ai lavori contestati;
6) Laddove vi sia il concorso di una pluralità di fattori causali nella de-
terminazione dei vizi eventualmente riscontrati, determini quale sia stato l'apporto di ciascuno di essi;
7) Nel caso in cui il CTU accerti la non condotta professionale da parte del proget-
tista specifichi il CTU se vi sia un valore differenziale tra il costo economico che
21 l'intervento di risoluzione della problematica avrebbe avuto ab initio e quello che esso potrebbe avere dopo i lavori di ristrutturazione ritenuti errati”.
Sebbene gli approdi raggiunti dal CTU siano stati oggetto di critiche da parte dei convenuti e dei loro consulenti, le conclusioni del CTU sono, ad avviso di chi scrive, invece condivisibili, per le ragioni che saranno subito di seguito esposte.
In linea generale, va rilevato che l'opera del CTU è stata scrupolosamente redatta ed
è argomentata in maniera logica e coerente, oltre ad essere sorretta da un metodo scientifico, con fonti puntualmente esposte e citate.
Ancora in generale, ma concentrandosi su una delle principali doglianze dei convenuti – consistenti nel profilo secondo cui non vi sarebbe assolutamente prova dell'effettività delle immissioni e della loro intollerabilità post lavori di ristrutturazione – pare il caso di rilevare che al fatto ignoto può pure risalirsi, come noto, per inferenza indiziaria.
Nel caso di specie, peraltro, la prova diretta di immissioni rumorose decorrenti da un tempo successivo all'esecuzione dei lavori emergeva dalle dichiarazioni dei testimoni (e.g. teste “Finché nell'appartamento ci sono stati i coniugi Tes_1
anziani , di fatto la signora con il figlio ed il nipote, problemi di rumori e CP_5
scuotimenti non ce ne sono stati. Dopo quando è subentrata un'altra famiglia in affitto che non conosco rumori e scuotimenti vi sono stati. Ciò avveniva negli orari più disparati, a volte li ho sentiti anche di notte quando per necessità di lavori di mia moglie sono dovuto rimanere a dormire lì anche dopo il divorzio”;
teste “Sì, è vero (che in particolare si percepivano ripetuti Testimone_2
scuotimenti, trascinamenti, spostamenti, rumori da calpestio, battiti anche in ore
22 notturne). Si è vero ci siamo lamentati sai con gli inquilini che con il proprietario”;
teste – trattasi del conduttore trasferitosi nel fondo dopo Tes_3 CP_1
l'esecuzione dei lavori -: “E' vero (che da quel momento, ed in più occasioni, la
Dott.ssa ed i di lei figli ebbero a lamentarsi con voi e con la Parte_1
proprietà per la elevata rumorosità proveniente dall'appartamento da voi abitato),
ma non dall'inizio, le lamentele della sig.ra sono iniziate dopo qualche Pt_1
anno. Con precisione sono iniziate le lamentale dopo due tre anni, ossia dal
2016/2017; fondamentalmente le lamentele sono state fatte dalla signora Pt_1
ma in cer(te) occasioni anche i figli sono stati coinvolti nelle discussioni che seguivano le lamentele. Da quello che ricordo non tutti i figli abitavano con la signora qualcuno sì e qualcuno no”; analoghe le dichiarazioni degli altri Pt_1
due figli dell'attrice, pure ascoltati come testimoni).
Al CTU veniva affidato invece il compito di appurare, in sostanza ed in sintesi (per il quesito completo si veda supra), se i lavori abbiano determinato nell'appartamento un peggioramento dell'isolamento acustico, quale sia la situazione, dunque, in esito alla ristrutturazione de qua in relazione a quella preesistente, se vi sia stato un non corretto adempimento da parte del direttore dei lavori architetto PA, se siano state rispettate le normative in materia edilizia, se vi sia rapporto di causa ad effetto tra la ristrutturazione e le immissioni lamentate,
quali siano i costi per le opere che possano essere eventualmente risolutive.
Se è vero che al CTU non sia stata esplicitamente richiesta una valutazione circa la tollerabilità o meno delle immissioni, è altrettanto vero, come si vedrà subito appresso, che l'attenta lettura delle conclusioni dell'ing. consente di risalire Per_1
23 all'elemento, per ora ancora ignoto, della sopportabilità delle immissioni sonore
(effettivamente sussistenti per quanto coerentemente dichiarato da numerosi testimoni).
Quanto al primo quesito (si intende richiamato il contenuto sia della relazione preliminare che di quella definitiva del CTU, ma in questa sede, per esigenze di sintesi e di ordine espositivo si ritiene opportuno richiamare le argomentazioni contenute nella relazione definitiva), il CTU sosteneva (pp. 7 e ss. relazione finale):
“Ho chiarito in modo ampio ed esauriente che la ristrutturazione attuata dal punto di vista acustico è indipendente da catalogazioni di natura amministrativa previste nelle linee guida di Regioni come la Regione Toscana.
Il concetto che deve essere sempre rispettato è che qualsiasi tipo di ristrutturazione parziale o completa, non deve ridurre l'isolamento acustico esistente prima. La
catalogazione degli interventi oggetto di causa come “edilizia libera” in quanto di
“ordinaria manutenzione” e di conseguenza l'affermazione che tali interventi non costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia né totale né parziale e quindi non rientrano nel campo di applicazione del DPCM 5.12.1997, non ha nessuna validità
ai fini dell'accettazione dell'isolamento acustico finale […]
In relazione: […] -alle Circolari Ministeriali citate nella CTU preliminare;
-alla ulteriore precisazione della prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici con l'adunanza del 26 giugno 2014, n. prot. 12/2014; -alle indicazioni contenute in siti web specialistici che trattano i criteri del buon costruire come
ANIT www.anit.it; il DPCM 5/12/1997 deve essere applicato anche «in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di
24 impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.).”.
Il condivisibile concetto del CTU, contestualizzato e letto sistematicamente, senza,
al contrario, interpretazioni ed estrapolazioni atomistiche, esprime la tesi secondo cui, da un lato, interventi sulla proprietà non possono e non devono pregiudicare la situazione di isolamento acustico preesistente, ma, ciò che ai nostri fini maggiormente rileva, anche la conclusione secondo la quale gli interventi eseguiti,
in quanto coinvolgenti il rifacimento, seppur parziale, di impianti e partizioni quali i solai, avrebbero dovuto rispettare le prescrizioni del DPCM 5.12.1997 (contente
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
Tale tassello ricostruttivo è fondamentale, dovendosi senz'altro applicare il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto,
se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità
dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico” (Cass. Sez. 6,
18/01/2017, n. 1069, Rv. 642561 - 01).
Ciò che si vuole significare è che, se nell'opera di ristrutturazione non sono state rispettate le prescrizioni di cui al citato DPCM, volte proprio a determinare i limiti
25 in punto requisiti acustici passivi degli edifici, a fortiori le immissioni derivate successivamente all'esecuzione dei lavori de quibus (elementi noti entrambi:
realizzazione dei lavori e sussistenza delle emissioni) non possono che essere connotate da intollerabilità (elemento originariamente ignoto ma cui si risale per inferenza indiziaria, per così dire tecnica) stante la compromissione acustica determinata dalle opere realizzate.
A tal proposito il CTU, sub quesito 2 (pp. 8 e ss. relazione finale: passaggio in grassetto evidenziato dal redattore), afferma che “l'assenza di progettazione acustica degli interventi ha inciso in maniera determinante sulla riduzione dell'isolamento acustico dei solai leggeri, quindi indipendentemente dalla direzione dei lavori e dalla realizzazione, è stata principalmente la tipologia di posa delle tubazioni non corretta a determinare la riduzione di isolamento acustico tra le due unità abitative. Intervenire su solai leggeri già acusticamente critici, con la tipologia scelta dall'Arch. PA, senza prevedere interventi di tipo compensativo, ha determinato le problematiche per cui è causa, i dati raccolti nella
CTU preliminare a cui si rimanda per la trattazione completa lo dimostrano”.
Continuando (pag. 9 della relazione finale) il CTU afferma: “In mancanza di prove ante-operam sui solai oggetto di ristrutturazione, è deontologicamente e tecnicamente corretto, confrontare per solai leggeri simili gli spettri in frequenza delle misure svolte in situ, con spettri in frequenza ricavati da ricercatori universitari. I risultati del confronto sono riportati nella CTU preliminare e dimostrano che i lavori di ristrutturazione hanno compromesso l'isolamento acustico preesistente tra le due unità abitative”.
26 Il Ctu, dunque, giunge all'approdo, argomentato su solide basi logico-scientifiche,
secondo cui i lavori de quibus compromettevano ancor più la tenuta acustica di un solaio già, sotto tale profilo, critico. A questo punto il principio di diritto sopra citato, secondo cui, in sostanza, il mancato rispetto dei requisiti di cui al citato
DPCM implica necessariamente il mancato rispetto della soglia di tollerabilità
privatistica di cui all'art. 844 c.c., induce a ritenere, per inferenza indiziaria,
necessariamente che le specifiche immissioni patite dall'attrice siano da ritenersi intollerabili (sulla necessaria applicazione del DPCM al caso di specie, si veda relazione finale del CTU, pp. 10 e ss.: “Si conferma quanto dichiarato nella CTU
preliminare, inoltre si aggiunge che il decreto DPCM 5 dicembre 1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” va applicato anche in caso di rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne dell'edificio, oppure di suddivisione di unità immobiliari interne all'edificio. Lo stesso decreto, nel definire come campo di applicazione “gli edifici ed i loro componenti in opera”, non ha precisato che la normativa introdotta si applica soltanto alle nuove costruzioni». Pertanto, il DPCM
5/12/1997 deve essere applicato anche «in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell'edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all'edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal DPCM 5 dicembre 1997, come
27 desumibile dal decreto stesso».
Lo ha precisato la Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con l'adunanza del 26 giugno 2014, n. prot. 12/2014, in risposta a un quesito, posto dal direttore generale dell'Area Gestione Edilizia dell' , Parte_5
su quali limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi vanno applicati in caso di ristrutturazione di edifici esistenti”).
Le motivazioni sin qui sviluppate fanno sì che la domanda attorea, come sopra correttamente riqualificata, vada accolta con necessaria condanna del convenuto all'effettuazione delle opere indicate dal CTU come atte ad emendare la CP_1
compromissione determinata dai lavori più volte citati.
Sul tema, va richiamata la relazione cd. preliminare del CTU, confermata in parte qua da quella definitiva, alle pagine 19 e ss., ove si leggono le analitiche premesse del condivisibile approdo.
Va qui, per ordine e completezza, citata la seguente parte delle argomentazioni del
CTU sul punto (cfr. ibidem, pp. 20 e ss.): “In assenza di interventi compensativi ai solai “leggeri” per ripristinare l'isolamento acustico preesistente, la modalità di posa degli impianti doveva essere diversa da quella progettata e quindi gli impianti non dovevano attraversare i solai. La risoluzione della problematica acustica indotta dalla modifica della configurazione dei solai leggeri, con la demolizione completa dei pavimenti esistenti ed il loro sotto strato o con la demolizione locale degli stessi in corrispondenza delle tracce per la posa delle tubazioni, si risolve mettendo in atto interventi compensativi sui solai stessi. A tale scopo la tecnologia odierna ha messo a punto per i solai leggeri soluzioni con massetti gettati in opera
28 (pag.753) o soluzioni a secco a basso spessore (pag.754) con ottimi risultati e varie case produttrici offrono prodotti adatti allo scopo. La soluzione del massetto gettato in opera è stata adottata dal sottoscritto in un intervento di ristrutturazione ad un edificio del tutto simile a quello oggetto di causa con solai leggeri in legno.
Tale soluzione che oltre ad aumentare l'isolamento acustico del solaio esistente,
rinforza anche la sua struttura annullando le oscillazioni tipiche e fastidiose del solaio leggero, è stata illustrata dal sottoscritto ai consulenti delle parti nella riunione del 14.7.2020 e citata nel verbale a pagina 347. Le foto di tale intervento sono riportate negli allegati dalla pagina 351 alla pagina 358 e gli ottimi risultati in termini di isolamento acustico sono mostrati dalla pagina 359 alla pagina 370.
Optando per la soluzione a secco, senza voler rinforzare la struttura del solaio,
sono importanti i prodotti da utilizzare ed una casa costruttrice di prodotti specifici,
che presenta anche i risultati delle prove fonometriche in opera, è la AX AL
che produce i seguenti prodotti adatti per tali interventi a secco e collaudati in vari cantieri. • POLYPLATT 3 mm manto acustico composto da fibra di legno per riduzione del rumore da impatto pari a DL= 21 dB specifico per parquet e laminati
(pag.675); • MAX-CORE 12 mm lastra massiva e ripartitrice dei carichi (pag.677);
• SUPREMA AD 3,0 mm (strato viscoelastico per evitare fenomeni risonanti sulle medie ed alte frequenze prodotti dal contatto tra le due lastre di MAX-CORE che funziona di smorzatore) (pag.680); • 22 AD/N fascia Controparte_6
perimetrale adesiva in polietilene espanso estruso per desolarizzare il massetto e il pavimento dalle partizioni verticali impedendo la creazione dei ponti acustici
(pag.683);
29 Analizziamo di seguito la soluzione per l'appartamento in questione che ha una superficie calpestabile pari a 103 mq essendo composto da: soggiorno (19,4 mq) +
camera 1 (17,3 mq) + camera 2 (17,2 mq) + pranzo (24 mq) + corridoio (7,2 mq) +
cucina (8 mq) + bagno 1 (3 mq) + bagno 2 (4 mq) + disimpegno (2,8 mq), mentre il perimetro dei locali da trattare è 120 m. La stratigrafia dei solai con nuovo pavimento galleggiante a partire dall'estradosso del solaio diventa la seguente
(pag.765): • nuova pavimentazione: 15 mm • lastra massiva max-core spessore: 12
mm • strato viscoelastico suprema 3.5 spessore: 3 mm • lastra massiva max-core spessore: 12 mm • manto acustico polyplatt spessore: 5 mm • solaio esistente risultante dalla ristrutturazione. Il costo dei materiali per realizzare il pavimento galleggiante a secco escludendo la nuova pavimentazione risulta: • N°1 polyplatt spessore: 5 mm;
costo unitario: ………….. 5,97 €/mq • N°2 max-core spessore: 12
mm costo unitario: ………… 19,89 €/mq • N°1 suprema 3.5 spessore: 3 mm costo unitario: ……….. 10,08 €/mq Il costo unitario risulta: 5,97 + (19,89 x 2) + 10,08 =
55,83 €/mq, mentre il costo totale risulta: € 55,83 x mq 103 = € 5.750,50 Il costo della fascia da stendere lungo il perimetro dei locali è: 15,00 €/rotolo (50 m),
essendo il perimetro pari a 120 m il costo totale del nastro risulta: N°3 rotoli x €
15,00 = € 45,00 Quindi il costo dei materiali del massetto a secco ad esclusione del nuovo pavimento risulta: € 5.750,50 + € 45,00 = € 5.795.50
Sopra la lastra massiva max-core si prevede un nuovo pavimento in laminato del costo di 50,0 €/mq per un totale di mq 103 x € 50,00 = € 5.150,00. L'aumento di circa 5 cm (5+12+3+12+15=47 mm) dei solai non crea problemi all' abitabilità dei locali perché l'altezza degli stessi anche con tale intervento risulta superiore al
30 limite minimo di 2,70 m. Tuttavia, le porte interne dovranno subire alcuni interventi: o la riduzione dell'altezza senza interventi di muratura nelle pareti o il sollevamento della loro posizione mediante interventi di muratura comprensivi di nuove architravi. Scegliendo di mantenere costante l'altezza della luce delle porte interne si opta per la seconda soluzione considerando un costo per gli interventi di circa € 250,00 a porta per un totale di € 6 x € 250,00 = € 1.500,00. Il costo della posa in opera del massetto a secco si basa sulla durata dei lavori stimata in 15
giorni complessivi pari a tre settimane lavorative con due posatori specializzati per tali lavori al costo di 35,00 €/ora per un totale di: 2 persone x 8 ore/giorno x 15
giorni x 35,00 €/ora = € 8.400,00. Se il massetto a secco fosse stato realizzato al tempo dei lavori di ristrutturazione avrebbe avuto un costo di:
• materiali massetto a secco ……………………………….. € 5.795.50
• materiali pavimento laminato…………………………… € 5.150,00
• posa in opera massetto a secco e pavimento laminato….. € 8.400,00
• interventi alle porte interne……………………………. € 1.500,00
In totale ………………………………………………………... € 20.845,50
Fin qui il costo del massetto a secco e dei costi ad esso collegati, che tenevano in conto dell'isolamento acustico realizzato al tempo dei lavori, quando l'appartamento era sfitto e quindi non esistevano problemi connessi alla presenza degli affittuari.
Qualora i lavori fossero realizzati oggi, al costo precedente andrebbe aggiunto il costo dei traslochi, dell'affitto per lo stoccaggio dell'arredamento e del vitto e alloggio in una pensione per i componenti della famiglia che vi abita,
31 rispettivamente: • costo per N°2 traslochi: 2 x € 2.000,00 = € 4.000,00 • costo dell'affitto di un fondo per conservare l'arredamento per 15 giorni: € 500,00 •
costo della pensione per 15 giorni per 4 persone: 4 persone x 50,00 €/giorno a persona x 15 giorni: € 3.000,00 per un costo aggiuntivo di:
• traslochi …………………………….………………….. € 4.000,00
• affitto del fondo per stoccaggio arredamento………….. € 500,00
• pensione per quattro (4) persone………………………… € 3.000,00
In totale ………………………………………………………… € 7.500,00”.
Il CTU, dunque, elencava gli interventi necessari alla riconduzione della situazione agli standard acustici preesistenti, interventi alla cui esecuzione, come detto, il deve essere condannato. CP_1
La quantificazione dei costi (condivisibilmente stimata in 28.345,50 euro, da attualizzarsi ad oggi) è poi utile ai fini di cui subito appresso si dirà, ovverosia nel rapporto tra convenuto ed architetto PA. CP_1
Quanto ancora al rapporto processuale tra attrice e convenuto Pt_1 CP_1
visto l'art. 614 bis c.p.c. e stante l'espressa domanda in tal senso dell'attrice, con il presente provvedimento (trattasi infatti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro) va fissata una cd. astreinte.
Va pure considerato che deve essere concesso al convenuto un congruo CP_1
lasso di tempo per poter effettuare le opere indicate come necessarie dal CTU,
tempo che va determinato ragionevolmente in complessivi cinque mesi per l'ultimazione dei lavori. La cd. astreinte va, dunque stabilita in 500,00 euro per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel completamento dei lavori a partire dal
32 31.8.2025.
5. Rapporto Bonsignori – PA
Il convenuto unico ad avere titolo, una volta correttamente qualificata la CP_1
domanda attorea come dianzi chiarito, per agire nei confronti dell'PA, svolgeva per l'appunto domanda nei confronti di quest'ultimo, quale direttore dei lavori, per essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare (o comunque dei costi da soste-
nere) all'attrice.
Ora, va rammentato che il CTU, anche in tal caso in maniera condivisibile, ha chia-
rito, come già esplicato, che andava comunque salvaguardato […] l'isolamento acustico esistente e che le ristrutturazioni di qualsiasi tipologia e su qualsiasi edifi-
cio del patrimonio edilizio esistente senza differenze di età, vanno progettate e rea-
lizzate tenendo conto anche degli aspetti acustici (così il CTU nella relazione preli-
minare). Ancora, il CTU chiariva che le opere realizzate dovevano comunque ri-
spettare i precetti del sopra citato DPCM e che in particolare il DPCM 5/12/1997
deve essere applicato anche «in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che pre-
vedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni oriz-
zontali o verticali (solai, coperture pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell'edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all'edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrut-
turazione che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acu-
stici passivi regolamentati dal DPCM 5 dicembre 1997, come desumibile dal decre-
to stesso».
33 In conseguenza delle mancanze che caratterizzavano, quindi, la fase progettuale ed esecutiva di lavori, ne derivava che, a seguito dei lavori svolti al piano primo è sta-
to compromesso l'isolamento acustico offerto dai solai di separazione tra le due unità abitative (cfr. ibidem: si rinvia comunque alle prime 18 pagine della relazione cd. preliminare del CTU per i vari profili di non corretto adempimento addebitabili al direttore dei lavori PA).
****
Chiarita, quindi, la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell'PA nei confronti del committente coglie tuttavia nel segno la deduzione CP_1
dell'PA secondo cui i lavori la cui effettuazione è secondo il CTU necessaria debbono rimanere a carico del proprietario dell'appartamento che di tali opere è
committente e ne beneficia (così nel cd. preverbale PA del 22.4.2022).
Con giudizio ipotetico-prognostico, infatti, se, come dovuto, l'PA avesse cor-
rettamente progettato e fatto eseguire i lavori in maniera tale da non compromettere la situazione acustica, il costo di tali lavori sarebbe indubbiamente rimasto a carico del proprietario committente, sicché in capo all'PA andrà ora allocato il solo costo cd. differenziale, condivisibilmente quantificato dal CTU in euro 7.500,00
(cfr. risposta del CTU al quesito n. 7: “Il costo dell'intervento compensativo ai solai per l'aumento dell'isolamento acustico dei solai per l'intero appartamento, con la risoluzione della problematica acustica lamentata dalla ricorrente, se effettuato al tempo dei lavori di ristrutturazione quando l'appartamento era sfitto sarebbe stato:
€ 20.845,50. Il costo dello stesso intervento effettuato attualmente, tenuto conto del-
la presenza di una famiglia affittuaria, avrebbe avuto un costo aggiuntivo pari a: €
34 7.500,00 per un totale complessivo di: € 20.845,50 + € 7.500,00 = € 28.345,50. In
conclusione, la differenza di costo dell'intervento compensativo descritto preceden-
temente, consistente in un massetto a secco per aumentare l'isolamento acustico dei solai di tutto l'appartamento, è pari al costo necessario per rendere libero l'appartamento abitato per una durata di 15 giorni pari a: € 7.500,00”).
Tale importo costituisce, in sostanza, una voce di danno derivante dal non corretto adempimento dell'PA e, in quanto tale, va rivalutata dalla data del deposito del-
la CTU (ottobre 2021) ad oggi, giungendosi così, ad una posta rivalutata di 8.640,00
euro.
E', pertanto, nei limiti di questo importo che l'PA dovrà tenere indenne il con-
venuto in relazione agli esborsi che saranno necessari per realizzare le CP_1
opere indicate dal CTU.
Ogni altro importo richiesto dal nei confronti dell'PA (sostanzial- CP_1
mente per restituzione/recupero degli importi spesi, asseritamente inutilmente) non si ritiene dovuto in mancanza di prova che le suddette spese assurgano a voce di
Cont danno, per la ragione che, comunque si è trattato di opere di cui l'immobile del snignori beneficia, salva la necessità di integrazioni aggiuntive come da indicazioni del CTU;
questo eccezion fatta per la somma di euro 555,70 che il ha CP_1
dovuto corrispondere (per il cd. intervento di bonifica effettuato medio tempore),
per l'alloggio de conduttori in struttura alberghiera (cfr. doc. 25) e per l'importo di euro 288,30 (corrispondente alla decurtazione del canone di locazione per il trasfe-
rimento dei conduttori stessi durante tali lavori (cfr. documentazione bancaria sub all. 26 di parte convenuta . CP_1
35 In definitiva, dunque, è nei limiti dell'importo totale di euro 9.484,00 che l'PA
dovrà tenere indenne il convenuto in relazione agli esborsi che saranno CP_1
necessari.
6. Risarcimento del danno
In relazione al danno fatto valere dall'attrice, detto che legittimato passivamente è il proprietario dell'unità confinante e, dunque, il convenuto va riconosciu- CP_1
to il risarcimento del danno presumibilmente ricollegato al disturbo della quiete pa-
tito dall'attrice nel lasso di tempo in cui ha dovuto subire le immissioni acustiche predette: sul tema vedasi Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021 -
Rv. 661953 – 01: “Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non ri-
sultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgi-
mento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato an-
che dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la ri-
parazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conse-
guenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installa-
zione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente ga-
rantito).” (conf. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022 - Rv.
36 Nel caso di specie, va considerato tuttavia che, se è vero che le immissioni perdura-
vano per un tempo piuttosto lungo (i lavori erano ultimati nell'autunno 2014),
d'altro canto era solo dopo anni che l'attrice se ne lamentava, inducendo un tanto a dar presumere che il disagio patiti non fosse così afflittivo. Ancora, manca poi un solido supporto probatorio in punto costrizione dei figli a trasferirsi, senza conside-
rarsi, poi, che in questa sede agiva solo ed esclusivamente l'attrice Pt_1
L'importo risarcitorio va, quindi, considerate tutte le circostanze sopra enucleate,
determinato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma, ad oggi riva-
lutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di 2.000,00 euro.
7. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta CP_1
soccombente nei confronti dell'attrice, dovrà rifondere a quest'ultima le spese del presente giudizio così come quelle dell'ATP sub RG. n. 3041/2019.
Nel rapporto processuale – PA, quest'ultima parte risulta soccom- CP_1
bente per due terzi, stante l'accoglimento solo parziale delle domande svolte nei suoi confronti dal Di conseguenza parte PA dovrà rifondere a parte CP_1
i due terzi delle spese del presente giudizio così come quelle dell'ATP CP_1
sub RG. n. 3041/2019.
Le spese per compenso del CTU, come già liquidate, vanno poste per metà a carico del e per la restante metà a carico dell'PA. CP_1
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
37 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione di riferimento per cause di valore in-
determinabile, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Accertata l'intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dall'unità immobi-
liare del convenuto e percepite dall'attrice nell'immobile sotto- CP_1 Pt_1
stante di sua proprietà,
2) accertato che tale intollerabilità è riconducibile alla compromissione acustica de-
terminata dai lavori effettuati dal nel 2014, CP_1
3) ordina al convenuto l'esecuzione delle opere necessarie ad una adeguata CP_1
insonorizzazione e protezione acustica tra il proprio appartamento e quello sotto-
stante dell'attrice secondo le indicazioni contenute nella relazione del CTU Pt_1
Ing. resa all'esito del procedimento per consulenza tecnica preven- Persona_1
tiva RG. n. 3041/2019 (segnatamente come da risposta al quarto quesito), prescri-
38 vendo che a tali lavori di adeguamento sovrintenda un Direttore dei Lavori esperto in acustica;
4) Condanna parte convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento CP_1
nei confronti dell'attrice di una somma di denaro pari ad € 500,00 euro per Pt_1
ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel completamento dei lavori, a partire dal
31.8.2025;
5) Dichiara parte PA tenuta a tenere indenne il convenuto di quanto CP_1
questi sia tenuto a pagare in relazione a quanto sopra disposto, nei limiti di euro
9.484,00;
6) Condanna parte convenuta a risarcire il danno patito dall'attrice e per CP_1
l'effetto la condanna a pagare all'attrice l'importo, ad oggi rivalutato e con Pt_1
interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di 2.000,00 euro;
7) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del CP_1 Pt_1
presente giudizio, spese che liquida, per l'intero, in Euro 7.616,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 488,50, oltre a
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
8) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del CP_1 Pt_1
giudizio per accertamento tecnico preventivo sub RG. n. 3041/2019, spese che li-
quida, per l'intero, in Euro 3.056,00 per compenso di avvocato unitariamente de-
terminato, oltre ad anticipazioni per euro 338,30, oltre ad euro 5.455,84 per spese di
CTP, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
39 9) condanna parte PA a rifondere al convenuto i due terzi delle spese CP_1
del presente giudizio, spese che liquida, per l'intero, in Euro 7.616,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 406,50, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per leg-
ge, compensandole per il restante terzo;
10) condanna parte PA a rifondere al convenuto i due terzi delle spese CP_1
del giudizio per accertamento tecnico preventivo sub RG. n. 3041/2019, spese che liquida, per l'intero, in 3.056,00 per compenso di avvocato unitariamente determina-
to, oltre ad anticipazioni per C.U. e marca, oltre ad euro 4.440,80 per spese di CTP,
oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge, compensandole per il restante terzo;
11) pone le spese del CTU, come già liquidate, definitivamente per metà a carico di Pt_6
te e per metà a carico di parte PA. CP_1
Così deciso in Livorno, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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