TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2024 R.G. pendente tra nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola C.F._1
Tallarida, domiciliatario, giusta procura in atti;
Ricorrente
e nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela C.F._2
Spagnolo, domiciliatario, giusta procura in atti;
Resistente
CONCLUSIONI: alla udienza del 20.2.2025 le parti comparse personalmente in udienza hanno dichiarato di voler trasformare la separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 04.12.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2025 premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Locri il 03.4.2004 con CP_1
- trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
[...]
Comune, anno 2004, parte II, serie A, atto n. 3 – ha domandato la separazione giudiziale alle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri ivi indicate.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa depositata in data 31.5.2024 alla quale si rinvia.
All'udienza del 05.6.2024 di comparizione le parti hanno chiesto un differimento per tentare di addivenire ad una soluzione concordata sulle condizioni di separazione, previa trasformazione del rito.
Alla udienza del 20.2.2025 le parti sono comparse personalmente in udienza per confermare le condizioni concordate della separazione come da accordo depositato telematicamente in data 04.12.2025 e chiedendo congiuntamente, previa trasformazione del rito di pronunciare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge secondo i seguenti accordi intervenuti;
- allo stato delle attuali condizioni economiche coniugi decidono di comune accordo che entrambi provvederanno autonomamente senza nulla chiedere null'altro; - la casa coniugale, unitamente agli arredi, sita in Siderno alla via Circonvallazione
Nord, n. 163 resta assegnata in via esclusiva alla signora Parte_1 che avrà onere dei canoni di affitto;
- in ordine i figli, e
[...] Per_1
le parti concordano quanto segue: i figli minorenni ed in età Per_2 scolastica, vivranno insieme alla madre, in regime di affidamento condiviso;
i genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere seguendone le naturali inclinazioni. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto. I figli avranno dimora abituale presso la casa della madre e sarà facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre anche semplicemente telefonico con possibilità di ospitarli anche per il pernottamento e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive seguono il criterio dell'alternanza e dovranno tenere conto, sempre ed in ogni caso, degli impegni dei figli e verranno stabilite previo accordo con l'altro genitore. Sul mantenimento dei figli viene erogato dallo stato il cosiddetto assegno unico, assegno che percepisce mensilmente la mamma
pag. 2/4 signora nella misura di euro 398,80 mensili e che viene Parte_1 accreditato attualmente su un conto intestato agli odierni istanti ma che la signora si riserva di aggiornare a proprio esclusivo nome. A Parte_1 ciò si aggiunga che il signor contribuirà al Controparte_1 mantenimento in favore degli stessi nella misura di euro 300 mensili. Tale somma di euro 300 rivalutabili annualmente ex indici Istat verrà corrisposta, entro giorno 5 di ogni mese, alla signora con Parte_1 accredito su conto intestato alla cennata il cui IB è già a conoscenza del signor . Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a CP_1 carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Dopo il compimento della maggiore età sei ancora ci sarà la necessità e le condizioni per il mantenimento dei figli maggiorenni, esso verrà corrisposto in caso di permanenza dei figli presso l'abitazione della madre, sempre in capo alla medesima. I separandi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni di figli e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e lo studio degli stessi. I separandi, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio al rinnovo del passaporto”. Hanno dato inoltre atto che il ha CP_1 trasferito la propria residenza e la ha provveduto a volturare le Parte_1 utenze della abitazione familiare a suo nome come statuito;
inoltre, nelle more le parti hanno provveduto ad inoltrare istanza per consentire alla di incassare interamente l'assegno unico in favore dei figli. Parte_1
In data 26.2.2025 è pervenuto il visto PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze come da accordo intervenuto nel corso del procedimento le cui condizioni sono sopra riportate.
pag. 3/4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Visto l'intervenuto accordo, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 182/2024 R.g., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] l'[...]) e
[...] Controparte_1
(nato a [...] l'[...]) che hanno contratto matrimonio concordatario in Locri in data 03.4.2004, trascritto nel registro degli atti del detto Comune all'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 3; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Locri perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso il giorno 28.2.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2024 R.G. pendente tra nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola C.F._1
Tallarida, domiciliatario, giusta procura in atti;
Ricorrente
e nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela C.F._2
Spagnolo, domiciliatario, giusta procura in atti;
Resistente
CONCLUSIONI: alla udienza del 20.2.2025 le parti comparse personalmente in udienza hanno dichiarato di voler trasformare la separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 04.12.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2025 premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Locri il 03.4.2004 con CP_1
- trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
[...]
Comune, anno 2004, parte II, serie A, atto n. 3 – ha domandato la separazione giudiziale alle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri ivi indicate.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa depositata in data 31.5.2024 alla quale si rinvia.
All'udienza del 05.6.2024 di comparizione le parti hanno chiesto un differimento per tentare di addivenire ad una soluzione concordata sulle condizioni di separazione, previa trasformazione del rito.
Alla udienza del 20.2.2025 le parti sono comparse personalmente in udienza per confermare le condizioni concordate della separazione come da accordo depositato telematicamente in data 04.12.2025 e chiedendo congiuntamente, previa trasformazione del rito di pronunciare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge secondo i seguenti accordi intervenuti;
- allo stato delle attuali condizioni economiche coniugi decidono di comune accordo che entrambi provvederanno autonomamente senza nulla chiedere null'altro; - la casa coniugale, unitamente agli arredi, sita in Siderno alla via Circonvallazione
Nord, n. 163 resta assegnata in via esclusiva alla signora Parte_1 che avrà onere dei canoni di affitto;
- in ordine i figli, e
[...] Per_1
le parti concordano quanto segue: i figli minorenni ed in età Per_2 scolastica, vivranno insieme alla madre, in regime di affidamento condiviso;
i genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere seguendone le naturali inclinazioni. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto. I figli avranno dimora abituale presso la casa della madre e sarà facoltà del padre di vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre anche semplicemente telefonico con possibilità di ospitarli anche per il pernottamento e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive seguono il criterio dell'alternanza e dovranno tenere conto, sempre ed in ogni caso, degli impegni dei figli e verranno stabilite previo accordo con l'altro genitore. Sul mantenimento dei figli viene erogato dallo stato il cosiddetto assegno unico, assegno che percepisce mensilmente la mamma
pag. 2/4 signora nella misura di euro 398,80 mensili e che viene Parte_1 accreditato attualmente su un conto intestato agli odierni istanti ma che la signora si riserva di aggiornare a proprio esclusivo nome. A Parte_1 ciò si aggiunga che il signor contribuirà al Controparte_1 mantenimento in favore degli stessi nella misura di euro 300 mensili. Tale somma di euro 300 rivalutabili annualmente ex indici Istat verrà corrisposta, entro giorno 5 di ogni mese, alla signora con Parte_1 accredito su conto intestato alla cennata il cui IB è già a conoscenza del signor . Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a CP_1 carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Dopo il compimento della maggiore età sei ancora ci sarà la necessità e le condizioni per il mantenimento dei figli maggiorenni, esso verrà corrisposto in caso di permanenza dei figli presso l'abitazione della madre, sempre in capo alla medesima. I separandi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni di figli e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e lo studio degli stessi. I separandi, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio al rinnovo del passaporto”. Hanno dato inoltre atto che il ha CP_1 trasferito la propria residenza e la ha provveduto a volturare le Parte_1 utenze della abitazione familiare a suo nome come statuito;
inoltre, nelle more le parti hanno provveduto ad inoltrare istanza per consentire alla di incassare interamente l'assegno unico in favore dei figli. Parte_1
In data 26.2.2025 è pervenuto il visto PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze come da accordo intervenuto nel corso del procedimento le cui condizioni sono sopra riportate.
pag. 3/4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Visto l'intervenuto accordo, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 182/2024 R.g., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] l'[...]) e
[...] Controparte_1
(nato a [...] l'[...]) che hanno contratto matrimonio concordatario in Locri in data 03.4.2004, trascritto nel registro degli atti del detto Comune all'anno 2004, parte II, serie A, atto n. 3; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Locri perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso il giorno 28.2.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
pag. 4/4