TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3377 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gian Luigi Polato
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
a.- i signori manterranno l'affido condiviso del figlio il quale, per Pt_2 Parte_1 Per_1
accordo comune e volontà delle Parti, avrà residenza presso la madre in ZZ (VI) –
attualmente in Via Venturini n. 25;
b.- è iscritto alla scuola materna privata “I dolci monelli” di ZZ (VI) ove viene Per_1
accolto accompagnato dalla madre alle ore 7,30 sino alle 16,30 dal lunedì al venerdì;
c.- il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé dal lunedì al venerdì di ciascuna Per_1
settimana dalle ore 16,30 alle 18,30 quando il padre avrà cura di accompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
d.- ed ancora, previa comunicazione, un pomeriggio infrasettimanale con relativo pernotto individuato indicativamente nella giornata di mercoledì, ma che potrà essere variato in ragione dei turni di lavoro sostenuti dal sig. dipendente di RI AV spa (v. Parte_1
CUD doc. 3 all.);
e.- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio indicativamente verso le 17,00 fino alla domenica sera prima di cena indicativamente fino alle 19,00;
f.- almeno 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprendendo un anno il Natale ed uno il Capodanno) ed almeno tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando un anno il giorno di Pasqua ed un anno il lunedì dell'Angelo, nonché quattro settimane durante le vacanze estive da concordare di anno in anno entro il 31 maggio;
g.- le parti concordano sin d'ora circa la possibilità di prevedere, di comune accordo,
cambiamenti di orario e/o giorni di visita paterni rispetto a quelli indicati al precedente punto,
anche con tempi di permanenza più lunghi di presso il padre, osservando preventiva Per_1
comunicazione obbligatoria di 48 (quarantotto) ore;
h.- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso a mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2 minore la somma di € 300,00 (trecento) oltre a metà della retta per l'iscrizione e la Per_1
frequentazione alla scuola materna privata “I dolci monelli” precisando che tale obbligo avrà
vigore sino al termine della frequentazione del periodo 2024/2025. Ed infatti dal settembre
2025 frequenterà l'asilo pubblico di ZZ (VI). Per_1
Cionondimeno, da tale data e cioè dal mese di settembre 2025 il sig. si impegna a Parte_1
riconoscere, per la metà, la relativa retta nonché quale contributo al mantenimento la somma di € 350,00 (trecentocinquanta) mensili.
La somma riconosciuta a titolo di contributo al mantenimento indicata sub h) si intende annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, somma ritenuta congrua dai Ricorrenti in proporzione ai rispettivi redditi e spese.
L'importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie della sig.ra note al sig. Pt_2 Parte_1
i.- entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le restanti spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate ed opportunamente documentate secondo i criteri di cui al “Protocollo” in uso presso l'intestato Tribunale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20.09.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 09.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3377 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gian Luigi Polato
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
a.- i signori manterranno l'affido condiviso del figlio il quale, per Pt_2 Parte_1 Per_1
accordo comune e volontà delle Parti, avrà residenza presso la madre in ZZ (VI) –
attualmente in Via Venturini n. 25;
b.- è iscritto alla scuola materna privata “I dolci monelli” di ZZ (VI) ove viene Per_1
accolto accompagnato dalla madre alle ore 7,30 sino alle 16,30 dal lunedì al venerdì;
c.- il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé dal lunedì al venerdì di ciascuna Per_1
settimana dalle ore 16,30 alle 18,30 quando il padre avrà cura di accompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
d.- ed ancora, previa comunicazione, un pomeriggio infrasettimanale con relativo pernotto individuato indicativamente nella giornata di mercoledì, ma che potrà essere variato in ragione dei turni di lavoro sostenuti dal sig. dipendente di RI AV spa (v. Parte_1
CUD doc. 3 all.);
e.- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio indicativamente verso le 17,00 fino alla domenica sera prima di cena indicativamente fino alle 19,00;
f.- almeno 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente comprendendo un anno il Natale ed uno il Capodanno) ed almeno tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando un anno il giorno di Pasqua ed un anno il lunedì dell'Angelo, nonché quattro settimane durante le vacanze estive da concordare di anno in anno entro il 31 maggio;
g.- le parti concordano sin d'ora circa la possibilità di prevedere, di comune accordo,
cambiamenti di orario e/o giorni di visita paterni rispetto a quelli indicati al precedente punto,
anche con tempi di permanenza più lunghi di presso il padre, osservando preventiva Per_1
comunicazione obbligatoria di 48 (quarantotto) ore;
h.- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso a mantenimento del figlio Parte_1 Pt_2 minore la somma di € 300,00 (trecento) oltre a metà della retta per l'iscrizione e la Per_1
frequentazione alla scuola materna privata “I dolci monelli” precisando che tale obbligo avrà
vigore sino al termine della frequentazione del periodo 2024/2025. Ed infatti dal settembre
2025 frequenterà l'asilo pubblico di ZZ (VI). Per_1
Cionondimeno, da tale data e cioè dal mese di settembre 2025 il sig. si impegna a Parte_1
riconoscere, per la metà, la relativa retta nonché quale contributo al mantenimento la somma di € 350,00 (trecentocinquanta) mensili.
La somma riconosciuta a titolo di contributo al mantenimento indicata sub h) si intende annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, somma ritenuta congrua dai Ricorrenti in proporzione ai rispettivi redditi e spese.
L'importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie della sig.ra note al sig. Pt_2 Parte_1
i.- entrambi i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le restanti spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate ed opportunamente documentate secondo i criteri di cui al “Protocollo” in uso presso l'intestato Tribunale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20.09.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
All'esito dell'udienza del 09.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo