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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 644 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Doria in virtù di procura a margine all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Viale Pio X n. 63;
- appellante principale
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriano Caroleo in virtù di CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via
Francesco Crispi n. 70;
- appellata - appellante incidentale nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bonetti in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via San Tommaso d'Aquino n. 47;
- appellata - appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI - Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, così statuire:
-Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui in aperta violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 respinge l'eccezione preliminare sollevata dalla di improcedibilità della domanda avanzata nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado dalla per mancato CP_1
esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Pertanto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata nel corso del giudizio di primo grado dalla non avendo la stessa CP_1
esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
-Dichiarare nulla e/o riformare l'impugnata sentenza perché emessa in aperta violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto ha erroneamente qualificato la domanda avanzata dalla nei confronti della CP_1 Parte_1
procedendo ad un mutamento della domanda avanzata nel corso del
[...]
giudizio di primo grado dalla stessa sostituendo la “causa CP_1
petendi” dedotta in giudizio con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.
Pertanto, accertare e dichiarare che la sentenza di primo grado è viziata da error in procedendo e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto la domanda di indennizzo avanzata dalla non poteva essere accolta nei confronti della CP_1
non rientrando l'evento sinistro, così come Parte_1
denunciato, tra quelli garantiti con il contratto di polizza stipulato dalla poichè espressamente escluso. CP_1
-Riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando che la domanda avanzata dalla nel corso del giudizio di primo grado doveva CP_1
essere totalmente rigettata anche nel merito, perché era rimasta totalmente sfornita della benché minima prova sull'effettività del fatto storico posto a fondamento del preteso indennizzo assicurativo e sul quantum debeatur.
Accertare e dichiarare, conseguentemente, che la ha CP_1
apertamente violato l'art. 2697 cod. civ. in quanto, a fronte di specifiche contestazioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado dalla
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., sulla storicità Parte_1 dell'evento posto a base della pretesa indennitaria e sul quantum debeatur, la precitata attrice non ha fornito alcuna prova sul furto del bene assicurato e sul valore della vettura assicurata, limitandosi a mere affermazioni sfornite di qualunque principio di prova.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
-Per l'appellata-appellante incidentale : Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Catanzaro adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa pronuncia di rigetto degli appelli ex adverso proposti, in accoglimento dell'unico motivo di gravame, per come rappresentato alla lett.
f) della comparsa di costituzione e risposta, con contestuale appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciare sentenza di condanna della e della Controparte_3 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, al pagamento,
[...]
con vincolo solidale (ovvero della sola per Controparte_3
l'ipotesi in cui dovesse essere accolta domanda subordinata di cui all'appello incidentale , in favore della , della Controparte_2 CP_1
somma di €uro 30.000,00 (di cui €uro 15.000,00 già ricevuti per effetto della sentenza di primo grado), ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio di primo grado e con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dello
Stato, giusta istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma anche alla rifusione dei danni (art. 96 c.p.c.), oltre che alla corresponsione della somma, in ogni caso liquidabile, se ritenuto dal Magistrato, secondo la misura prevista dal sesto comma della sopra richiamata disposizione.
- Per l'appellata-appellante incidentale Piaccia Controparte_2
all'On. Corte adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale in capo alla e, per Controparte_2
l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accogliere il proposto appello incidentale e dichiarare l'infondatezza della originaria domanda attorea, nonché di tutte le richieste anche risarcitorie ex adverso avanzate, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum;
- in via meramente gradata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le Collegio ritenesse accertato il danno lamentato dalla CP_1
dichiarare la responsabilità esclusiva della compagnia di assicurazioni.
- con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 esponendo quanto segue:
1.1. In data 21.10.2010 la Sig.ra diveniva regolarmente CP_1 proprietaria del veicolo, tipo Audi Q7 3.0 V6 TDI F.AP targato DC464KL, e stipulava in data 03.03.2011 in relazione al medesimo veicolo, con la compagnia oggi la Controparte_5 Controparte_4 polizza di assicurazione annuale n. 30/78240514 che, oltre alla garanzia della responsabilità civile, prevedeva anche la copertura per il rischio furto.
Contestualmente alla sottoscrizione della suddetta polizza stipulata con uno degli Agenti di Catanzaro, parte attrice aderiva Controparte_4 pure, versando il relativo premio, al contratto di abbonamento, accessorio alla polizza di assicurazione, offerente il servizio di rintracciamento del veicolo attraverso il contatore satellitare denominato “Aurobox”, servizio offerto dalla in forza di convenzione stipulata tra la Controparte_4 medesima compagnia di assicurazione e la società Controparte_2
[...]
Ebbene, parte attrice, recatasi presso l'autofficina incaricata di effettuare il montaggio del contatore satellitare sulla propria vettura, otteneva però il diniego all'installazione dell'apparecchio da parte dell'installatore, il quale adduceva come motivazione la mancanza di autorizzazione in tal senso.
Pertanto, la sig.ra , considerato il lungo lasso di tempo decorso CP_1 dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi Controparte_2
si rivolgeva all'agente di Catanzaro,
[...] Controparte_4 al fine di sollecitare il montaggio del suddetto contatore satellitare, senza però ottenere nessun riscontro.
In seguito, accadeva che durante la permanenza nella città di Milano la sopra menzionata l'autovettura Audi Q 7 veniva illecitamente sottratta alla disponibilità della sig.ra la quale in data 16.10.2011 CP_1 provvedeva a sporgere presso la Questura di Catanzaro una denuncia-querela.
Dunque, parte attrice, pur avendo aderito al contratto di abbonamento ai servizi offerti dalla società ed avendo oltretutto Controparte_2 versato il relativo premio, non aveva potuto, in occasione della riferita circostanza di sottrazione del veicolo, godere dell'utilità del servizio di rintraccio del veicolo attraverso Aurobox, la cui installazione, peraltro, non era mai avvenuta, nonostante la previsione contrattuale contenuta nel fascicolo informativo contenente le condizioni di assicurazione, in base alla quale l'installazione doveva avvenire “entro quindici giorni dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva”.
L'odierna attrice, quindi, con lettera raccomandata a.r. del 04.11.2011, in relazione al palese inadempimento contrattuale della Controparte_4
intimava alla stessa compagnia assicuratrice il risarcimento del danno
[...] riveniente del furto del veicolo oggetto di assicurazione.
Altra lettera raccomandata veniva, inoltre, inoltrata in data 05.09.2012 alla
Entrambe le richieste di intimazione restavano, Controparte_2 però, senza alcun riscontro. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sig.ra citava in giudizio presso il Tribunale di CP_1
Catanzaro la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, nonché la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al fine di:
- Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della
[...]
e della in relazione Controparte_4 Controparte_2 all'accadimento per cui è causa e, pronunciare sentenza di condanna nei confronti della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, nonché della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento con vincolo solidale, ovvero ciascuna in ragione delle rispettive e specifiche responsabilità, della somma di € 30.000,00 in favore della parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- Nell'ipotesi, invece, di responsabilità unica ed esclusiva della
[...] nella verificazione dell'accadimento per cui è causa, Controparte_4 pronunciare sentenza di condanna nei confronti della stessa compagnia assicuratrice al pagamento della somma di € 30.000,00 in favore della parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
- Nell'ulteriore ipotesi di responsabilità unica ed esclusiva della
[...] nella verificazione dell'accadimento per cui è causa, Controparte_2 pronunciare sentenza di condanna nei confronti della stessa società al pagamento della somma di € 30.000,00 in favore della parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2013 si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, la eccepiva il mancato Controparte_2 esperimento della mediazione obbligatoria cosi come previsto dal d.lgs. n.
69/2013, in base al quale, con decorrenza dal 20.09.2013, preventivamente all'instaurazione di una causa giudiziale relativamente ad una delle materie indicate dall'art. 5 del D.lgs. n.28/2010 doveva essere necessariamente esperito un tentativo di conciliazione, rappresentato per l'appunto dalla mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Entrando, invece, nel merito della fattispecie in esame occorreva sottolineare che in data 19.10.2010 l'autovettura Audi Q7 3.0 targata DC464KL veniva acquistata dalla signora a seguito di apposito contratto di CP_1 compravendita con la e, successivamente alla conclusione di CP_6 apposita polizza assicurativa annuale con la Controparte_4 avvenuta in data 03.03.2011, parte attrice provvedeva a sottoscrivere presso la suddetta agenzia Unipol, un contratto di abbonamento ai servizi
[...]
Controparte_2
Detto contratto prevedeva l'installazione, sull'autovettura di proprietà di parte attrice, di un apposito contatore satellitare denominato "Aurobox", per la cui operazione era previsto l'obbligo contrattuale per l'utente di adoperarsi al fine di consentirne il montaggio.
Ebbene, in ordine alle vicende appena descritte, nessuna comunicazione, però, veniva eseguita nei confronti della la quale Controparte_2 rimaneva estranea a tutti i fatti relativi all'autoveicolo in questione, tra cui il trasferimento della proprietà del veicolo con la conseguente disdetta da parte della alla polizza assicurativa precedentemente stipulata con CP_6 [...]
CP_7
Al riguardo, in data 04.03.2011 l'agenzia inviava alla CP_4 Controparte_2 il c.d. flusso di informazioni a mezzo del quale veniva richiesta
[...] rituale apertura di contratto di adesione ai servizi . CP_2
Analizzata detta richiesta, però, gli operatori della società convenuta respingevano la stessa in considerazione della sussistenza di altro contratto di abbonamento ai servizi della con riferimento al Controparte_2 veicolo targato DC 464 KL, derivante dalla polizza assicurativa stipulata tra la risultante ancora proprietaria del veicolo, e la CP_6 [...]
con la conseguenza che la stessa società convenuta, nel pieno CP_7 rispetto degli obblighi di legge e delle procedure interne relative al diritto di privacy che non consentivano la contemporanea esistenza di due contratti riferiti alla stessa autovettura, non provvedeva alla registrazione del contratto intestato alla sig.ra , proprio al fine di evitare che un terzo CP_1 potesse acquisire informazioni concernenti il veicolo appartenente ad altra persona.
Soltanto in data 07.09.2011 l'agenzia Unipol provvedeva ad informare la
[...] dell'avvenuto trasferimento di proprietà Controparte_2 dell'autovettura Audi Q7 3.0 alla sig.ra , per cui, acquisita detta CP_1 informazione, che avrebbe dovuto essere comunicata parecchio tempo prima, la si adoperava a contattare la Controparte_2 Controparte_7 richiedendo alla stessa la trasmissione della documentazione concernente la chiusura della polizza assicurativa riferita al veicolo in oggetto, al fine di poter procedere all'apertura di una nuova posizione contrattuale riferita alla sig.ra Tuttavia, nonostante il sollecito eseguito nessuna CP_1 documentazione veniva inviata alla con la Controparte_2 conseguente impossibilità di procedere alla registrazione di detto contratto.
Pertanto, da quanto narrato si evinceva come la Controparte_8 fosse completamente estranea ai fatti che avevano riguardato la suddetta autovettura Audi Q7 targata DC 464 KL e, invero, soltanto in data 07.09.2011 la era venuta a conoscenza dell'acquisto di detta Controparte_2 autovettura, e cioè ben sei mesi dopo l'acquisto e poco più di un mese prima della sottrazione dell'autovettura di proprietà della sig.ra CP_1 avvenuta nella città di Milano.
Inoltre, si ribadiva come la fosse una società Controparte_2 autonoma rispetto alle compagnie assicurative, con la conseguenza che la stessa non poteva surrogarsi negli obblighi che per legge spettavano esclusivamente alle compagnie di assicurazione, e non poteva, quindi, rispondere del risarcimento del danno derivanti da eventi che non si era mai contrattualmente impegnata ad evitare.
In particolare, la funzione e la responsabilità volta a tenere indenne il cliente da eventi aleatori come il furto era assunta esclusivamente dalla società assicuratrice Controparte_4
Infine, per quanto concerneva la quantificazione del danno avanzata da parte attrice nella somma totale di € 30.000,00, parte convenuta evidenziava come tale somma fosse del tutto generica e sproporzionata in relazione ai fatti di causa.
In conclusione, ed alla luce di tutto quanto sopra ribadito la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in
[...] giudizio chiedeva al Tribunale di Catanzaro di:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. - In via principale, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande avanzate da parte attrice;
- Accertare e dichiarare l'assenza di inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste risarcitorie ex adverso avanzate i quanto generiche ed indeterminate oltre che infondate in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nelle denegata ipotesi di sussistenza di responsabilità, si chiedeva che la stessa fosse attribuita alla sola compagnia assicuratrice
Controparte_4
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio così come previste per legge.
1.3 In seguito, con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2013 si costituiva in giudizio la la quale anch'essa in via Controparte_4 preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice per non aver esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
Nel merito, invece, si rilevava l'inoperatività della garanzia assicurativa, con la conseguenza che la richiesta avanzata dalla sig.ra non CP_1 poteva essere accolta dalla in quanto l'evento Controparte_4 sinistro, così come denunciato, non rientrava tra quelli garantiti con il contratto di polizza stipulato dalla sig.ra essendo espressamente CP_1 escluso.
In particolare, come emergeva dalla denuncia che veniva effettuata alla
Questura di Catanzaro dal marito della sig.ra , signor CP_1 [...]
, lo stesso aveva consegnato spontaneamente l'autovettura Audi Q7 Per_1 ad un certo sig. con l'accordo di venderla per una somma di Controparte_9
€ 30.000,00.
In seguito, il sig. aveva consegnato la suddetta autovettura Controparte_9 al sig. al fine di venderla all'estero e, quando il sig. Controparte_10
aveva invitato il sig. a restituirgli l'auto, Persona_1 Controparte_9 lo stesso riferiva che l'autovettura si trovasse già all'estero e che per farla rientrare aveva necessità di una somma pari ad € 1.500,00.
Era, quindi, innegabile come nel caso di specie non si potesse assolutamente parlare di furto dell'autovettura bensì di appropriazione indebita del citato veicolo da parte dei signori e , contro i Controparte_9 Controparte_10 quali il sig. aveva peraltro già agito penalmente. Persona_1
D'altronde, nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla
[...] per il mancato montaggio del contatore satellitare in Controparte_4 considerazione del fatto che nel caso specifico non era stato integrato il reato di furto, bensì vi era stata una consegna spontanea dell'autovettura a soggetti che se ne erano appropriati.
In conclusione, la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio chiedeva al Tribunale di Catanzaro di:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
- Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa per tutte le motivazioni cosi come sopra esposte;
- In via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande così come formulate da parte attrice poiché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
1.4 All'udienza del 17.01.2014 il G.l. dott. Luca Nania concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.;
1.5 Con Ordinanza del 10.12.2014, il G.O. Maura Fragale ammetteva la prova testimoniale soltanto per parte convenuta Controparte_2 delegando il Tribunale di Roma a provvedere all'audizione dei testi Sig.ri ed Tes_1 Testimone_2
1.6 In seguito, con Ordinanza del 08.10.2018 il Giudice, revocando parzialmente l'Ordinanza del 10.12.2014, ammetteva parte attrice alla prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e sui capitoli come formulati.
1.7 Con Ordinanza del 05.08.2019 il G.O. dott.ssa Maura Fragale, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2020; successivamente, alla stessa udienza, l'odierno giudice, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190.”. Con sentenza depositata il 17-10-2022 n. 1461, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava che la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, fossero corresponsabili, in solido ed in pari misura della causazione del danno per cui è causa, in conformità e nella misura del 50% per quanto indicato in parte motiva, e, per l'effetto, le condannava in solido al pagamento, in favore della , della somma pari ad € 15.000,00 CP_1
(50% di € 30.000,00) per il danno subito, da corrispondere nella pari misura di € 7.500,00 ognuna, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato in data 11-4-2023, la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a mezzo del quale si doleva preliminarmente del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in prime cure per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010.
Denunciava, poi, la violazione dell'art. 112 c.p.c., in cui era incorso il primo giudice nel qualificare la domanda avanzata dalla come CP_1 finalizzata ad ottenere un risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale delle parti convenute e non l'indennizzo e/o il risarcimento del danno conseguente al furto e/o perdita di possesso dell'autoveicolo.
Censurava, altresì, la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto provata e, quindi, accolto la domanda attrice in violazione dell'art. 2697 c.c. sulla scorta dell'affermazione che il mancato montaggio del contatore satellitare costituisse dimostrazione del dedotto inadempimento contrattuale.
Infine, si doleva in ordine alla quantificazione del quantum debeatur, sul rilievo che non costituisse prova del valore del veicolo l'importo indicato nella polizza o in altri documenti, quale avrebbe dovuto essere dimostrato in maniera oggettiva, aggiungendo anche come l'attrice in primo grado non avesse allegato l'estratto cronologico dell'ACI. Concludeva, dunque, sulla base di tali doglianze per la riforma della sentenza impugnata nei termini meglio specificati in epigrafe.
Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 17-4-2023 la
[...]
con cui interponeva altresì avverso la medesima Controparte_2 pronuncia appello incidentale, per eccepire in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto non solo di non essere responsabile in alcun modo dell'evento occorso all'attrice, ma anche di non potere essere chiamata a rispondere di obblighi gravanti sui diversi soggetti costituiti dalle compagnie di assicurazione, nonché, nel merito, per contestarne la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1218 c.c. e dedurre l'assenza di prova del danno, con conseguente illegittima condanna a suo carico al risarcimento, e l'errata determinazione del danno risarcibile sia nell'an, che nel quantum, concludendo come in premessa.
Si costituiva, inoltre, con comparsa di risposta depositata il 18-10-2023 la
, la quale si opponeva alle doglianze di parte appellante, già CP_1 convenuta in primo grado, chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c., e proponeva a sua volta avverso la medesima decisione di primo grado appello incidentale, con richiesta di riforma nella parte in cui, sulla base di un concorso di colpa erroneamente accertato nei suoi confronti, aveva condannato le controparti, in solido, al pagamento della somma richiesta nella misura del 50%, rassegnando le richieste finali riportate in epigrafe.
Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito, la causa era rinviata alla successiva udienza istruttoria del
15-10-2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le rispettive conclusioni dai procuratori delle parti nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, sia l'appello principale proposto da Parte_1
che gli appelli dispiegati in via incidentale, rispettivamente, dalle
[...] appellate e di cui alla presente CP_1 Controparte_2 disamina, sono da ritenere tutti indistintamente infondati e, come tali, senz'altro da rigettare.
Merita innanzitutto di essere disatteso l'appello della Compagnia assicuratrice nella parte in cui ha reiterato l'eccezione preliminare di improcedibilità in rito della domanda sollevata in prime cure e, a suo dire, erroneamente rigettata con la decisione impugnata, sotto il dedotto profilo del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Nessuna censura, infatti, può essere fondatamente mossa alla affermazione contenuta sul punto nella decisione di primo grado secondo cui la fattispecie oggetto di causa non soggiace alla disciplina della mediazione obbligatoria, atteso che la presente controversia, laddove avente ad oggetto domanda di accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento all'obbligo assunto con la stipulazione di un negozio accessorio all'assicurazione del veicolo della prestazione consistente nella installazione su di esso un dispositivo di geolocalizzazione, giammai si sarebbe potuta considerare vertente in materia di contratto di assicurazione. Inoltre, sempre in argomento deve aggiungersi come la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 28/2010 invocata dall'appellante, a seguito della declaratoria di incostituzionalità in parte de qua nel 2012, è stata reintrodotta con successivo D.L. n. 69/2013, conv. in L.
n. 98/2013, a decorrere dal 20-9-2013 (30° giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione pubblicata sulla G.U. 20-8-2013 n. 194), e alla quale dunque la causa in esame è da ritenersi sottratta, in quanto anteriormente instaurata con atto di citazione notificato sin dal 28-8/3-9-2013.
Deve essere, altresì, disattesa la censura addotta a mezzo dell'impugnazione in disamina in ordine alla dedotta violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 112 c.p.c. dettato in materia di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, attesa la correttezza della qualificazione operata in sentenza della domanda giudiziale nei termini in essa valutata e decisa così come prospettata dall'allora parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre che dalla stessa in via ulteriore precisata quanto al petitum nella successiva memoria depositata agli atti ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e diretta, per l'appunto, a fare valere nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta non già il diritto alla prestazione indennitaria dovuta in conseguenza del furto e/o della perdita del possesso dell'autoveicolo assicurato, bensì quello al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento della stessa agli obblighi nascenti dalla stipulazione del contratto accessorio alla polizza assicurativa di installazione sul mezzo di un dispositivo di rilevazione satellitare, che ne aveva precluso ogni possibilità di recupero in occasione degli accadimenti di causa.
Per quel che concerne, poi, le doglianze addotte nel merito dalla
[...]
e dalla avverso l'affermazione di Parte_1 Controparte_2 responsabilità a carico di ciascuna di esse per inadempimento contrattuale contenuta nella pronuncia gravata, reputa questo Collegio giudicante che alla luce degli elementi acquisiti in punto di fatto all'incarto di causa nell'ambito del giudizio di primo grado non vi siano ragioni per discostarsi dalla ricostruzione della vicenda oggetto di controversia e dall'accertamento delle condotte inadempienti tenute in occasione di essa dalle citate parti di cui all'analisi puntuale effettuata nella sentenza suddetta.
Risulta, invero, in conformità di quanto rappresentato dal primo giudice a fondamento dell'adottata decisione in perfetta aderenza alle emergenze istruttorie versate in atti, come nel caso di specie la compagnia
[...] avesse proposto alla l'installazione, Controparte_4 CP_1 dietro versamento del relativo premio, in maniera accessoria alla polizza di assicurazione RCA, oltre che a copertura del rischio furto, stipulata in data 3-
3-2011 in relazione all'autoveicolo Audi Q7 3.0, tg. DC464KL di proprietà della stessa, di un servizio di rintracciamento del veicolo attraverso il rilevatore satellitare denominato “Aurobox”, servizio offerto in forza di una convenzione stipulata tra la citata compagnia di assicurazione e la società
e che avrebbe consentito all'assicurata di Controparte_2 usufruire dell'installazione per mezzo di quest'ultima società di un dispositivo di rilevamento Gps idoneo alla localizzazione della macchina in caso di furto.
Al fine di attivare tale servizio si richiedeva la comunicazione da parte della alla circa la volontà del contraente della polizza di Parte_1 Controparte_2 voler usufruire dell'accordo accessorio, mentre nei 15 giorni successivi si sarebbe dovuto procedere alla installazione sul veicolo del sistema di geocalizzazione satellitare.
Senonchè, una volta avvenuta detta comunicazione, tuttavia la pratica non veniva perfezionata a causa del rifiuto della a provvedervi Controparte_2 senza che venisse addotta alcuna motivazione;
solo in data 7-9-2011 e, dunque, diversi mesi dopo la richiesta di attivazione da parte della Parte_1 risalente al 4-3-2011, infatti, la contattava la
[...] CP_2 Controparte_7
– ossia la compagnia assicuratrice del precedente proprietario dell'automobile – e ciò nonostante sin dal momento della ricezione della richiesta di attivazione suindicata il sistema informatico avesse scartato la richiesta di apertura del contratto di abbonamento ai servizi Controparte_2
a nome della poiché in relazione alla targa di
[...] CP_1 identificazione del veicolo di proprietà di quest'ultima risultava già acceso altro contratto di abbonamento per i medesimi servizi stipulato evidentemente dal precedente proprietario del mezzo, ossia tale società e accessorio CP_6 alla polizza esistente con la Controparte_11
Da tutto quanto testè evidenziato discende la configurabilità nei termini correttamente ravvisati in sentenza degli estremi di una responsabilità a carico di entrambe le precitate società per inadempimento all'obbligo previsto in contratto di installazione del sistema di rilevazione satellitare sul veicolo entro 15 giorni dalla sua conclusione, la qual cosa nella realtà non avveniva nella vicenda nonostante il versamento puntuale del premio, che continuava ad essere riscosso pur in assenza dell'erogazione del servizio.
In tal senso, la non ottemperava nel termine previsto alla Controparte_2 prestazione contrattuale cui era tenuta, né comunicava o esplicitava altrimenti i motivi del diniego di essa, in tal modo incorrendo nella violazione dei doveri di diligenza e di correttezza imposti al debitore dagli artt. 1175 e 1176 c.c., né potendo imputarsi il mancato rispetto del termine dei 15 giorni alla CP_1 la quale risultava sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi
[...] essersi ripetutamente rivolta nell'evenienza in questione tanto all'assicurazione, quanto al carrozziere convenzionato, a cui era stata indirizzata a seguito delle sue continue richieste.
Allo stesso modo la si era resa nella specie inadempiente Parte_1 per avere omesso di verificare la pendenza di un altro rapporto assicurativo sul medesimo veicolo al momento della conclusione del nuovo contratto di assicurazione con la e, quindi, anche di procedere alla richiesta di CP_1 disattivazione della precedente assicurazione, oltre che per aver indicato alla predetta di rivolgersi alla carrozzeria senza mai suggerirle di mettersi in contatto con la Controparte_2
Indubitabile, poi, è da reputarsi il nesso di derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla per effetto dell'accertato CP_1 inadempimento contrattuale di controparte, poiché qualora si fosse proceduto in conformità degli obblighi negoziali assunti nei confronti della predetta alla regolare e tempestiva installazione sull'autoveicolo dell'apparecchiatura di rilevazione satellitare, la medesima avrebbe potuto localizzare l'auto ed evitare, quindi, che le venisse fraudolentemente sottratta.
Né, d'altra parte, hanno ragion d'essere alcuna le ulteriori censure addotte avverso le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in merito alle risultanze probatorie acquisite, sull'assunto che le stesse sarebbero state compiute in violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti processuali.
Giova, infatti, di contro rilevare sul punto come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5128), “ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.” (cfr. Corte Cass., Sez. 1, sentenza n. 15659 del
15/07/2011; Corte di Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ancora, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto di causa (nello specifico cassava con rinvio la sentenza che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni - conseguente alla mancata localizzazione dell'autovettura, a seguito di furto, nonostante essa fosse dotata di gps satellitare – ponendo a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto), affermava che “In tema di risarcimento del danno, la
"chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di ”chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato”
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 24050 del 07/08/2023), “per cui nel caso di specie, la chance non doveva essere valutata in relazione alla concreta possibilità della ricorrente di ritrovare la vettura, cioè in relazione al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo a costituire l'oggetto della pretesa risarcitoria.” (cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5128).
Così come neppure può trovare spazio alcuno quanto in direzione valutativa contraria sostenuto sul punto dalla con Controparte_2 riferimento all'addotta circostanza che il dispositivo di tracciamento auto ben possa costituire oggetto di manomissione ad opera di terzi, con la conseguente impossibilità di rilevare la posizione del veicolo, in quanto argomentazione che non solo scredita il proprio prodotto, ma neanche vale ad esimerla dalla responsabilità per l'inadempimento contrattuale per come comprovato a suo carico in esito al giudizio nei termini in precedenza esposti.
Va, infine, ritenuta corretta, a fronte delle infondate contestazioni sul punto sollevate dalle impugnazioni in esame, l'individuazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, essendo stato il valore del veicolo calcolato con riferimento alla quotazione di mercato, desunto dalle rilevazioni contenute nella rivista Quattroruote del settembre 2011, nonché, a discapito di quanto in senso contrario sostenuto dalle parti appellanti, per mezzo del certificato cronologico del PRA, Ufficio
Provinciale di Catanzaro allegato in primo grado.
Parimenti da disattendere, a parere della Corte, sono da ultimo le ulteriori censure mosse alla decisione di primo grado dalla a mezzo del CP_1 proposto appello incidentale nella parte in cui ha ritenuto in capo alla stessa un concorso di colpa nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., a norma del quale del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, dovendosi ritenere corretto l'iter seguito nella esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono sul punto la pronuncia adottata, con precipuo riguardo alla evidenziata circostanza dell'avere la nell'occorso CP_1 incautamente consegnato l'autovettura a terzi senza garanzia di alcun tipo e malgrado non si fosse ancora provveduto a dotarla del più volte citato sistema di geolocalizzazione.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discendono statuizioni conclusive di rigetto di tutte le proposte impugnazioni sia principale, che incidentali, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ricorrono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca totale delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le medesime delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con atto di citazione notificato l'11-4-2023, e sugli appelli incidentali proposti da e da con Controparte_2 CP_1 comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, il 17-4-2023
e il 18-10-2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 17-10-2022 n.
1461, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che gli appelli incidentali, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13. comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico a carico delle parti appellanti - sempre a condizione che vi fossero tenute - l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 644 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Doria in virtù di procura a margine all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Viale Pio X n. 63;
- appellante principale
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriano Caroleo in virtù di CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via
Francesco Crispi n. 70;
- appellata - appellante incidentale nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bonetti in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via San Tommaso d'Aquino n. 47;
- appellata - appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI - Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, così statuire:
-Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui in aperta violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 respinge l'eccezione preliminare sollevata dalla di improcedibilità della domanda avanzata nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado dalla per mancato CP_1
esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Pertanto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata nel corso del giudizio di primo grado dalla non avendo la stessa CP_1
esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
-Dichiarare nulla e/o riformare l'impugnata sentenza perché emessa in aperta violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto ha erroneamente qualificato la domanda avanzata dalla nei confronti della CP_1 Parte_1
procedendo ad un mutamento della domanda avanzata nel corso del
[...]
giudizio di primo grado dalla stessa sostituendo la “causa CP_1
petendi” dedotta in giudizio con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.
Pertanto, accertare e dichiarare che la sentenza di primo grado è viziata da error in procedendo e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto la domanda di indennizzo avanzata dalla non poteva essere accolta nei confronti della CP_1
non rientrando l'evento sinistro, così come Parte_1
denunciato, tra quelli garantiti con il contratto di polizza stipulato dalla poichè espressamente escluso. CP_1
-Riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando che la domanda avanzata dalla nel corso del giudizio di primo grado doveva CP_1
essere totalmente rigettata anche nel merito, perché era rimasta totalmente sfornita della benché minima prova sull'effettività del fatto storico posto a fondamento del preteso indennizzo assicurativo e sul quantum debeatur.
Accertare e dichiarare, conseguentemente, che la ha CP_1
apertamente violato l'art. 2697 cod. civ. in quanto, a fronte di specifiche contestazioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado dalla
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., sulla storicità Parte_1 dell'evento posto a base della pretesa indennitaria e sul quantum debeatur, la precitata attrice non ha fornito alcuna prova sul furto del bene assicurato e sul valore della vettura assicurata, limitandosi a mere affermazioni sfornite di qualunque principio di prova.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
-Per l'appellata-appellante incidentale : Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Catanzaro adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa pronuncia di rigetto degli appelli ex adverso proposti, in accoglimento dell'unico motivo di gravame, per come rappresentato alla lett.
f) della comparsa di costituzione e risposta, con contestuale appello incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciare sentenza di condanna della e della Controparte_3 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, al pagamento,
[...]
con vincolo solidale (ovvero della sola per Controparte_3
l'ipotesi in cui dovesse essere accolta domanda subordinata di cui all'appello incidentale , in favore della , della Controparte_2 CP_1
somma di €uro 30.000,00 (di cui €uro 15.000,00 già ricevuti per effetto della sentenza di primo grado), ovvero di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio di primo grado e con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dello
Stato, giusta istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma anche alla rifusione dei danni (art. 96 c.p.c.), oltre che alla corresponsione della somma, in ogni caso liquidabile, se ritenuto dal Magistrato, secondo la misura prevista dal sesto comma della sopra richiamata disposizione.
- Per l'appellata-appellante incidentale Piaccia Controparte_2
all'On. Corte adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale in capo alla e, per Controparte_2
l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accogliere il proposto appello incidentale e dichiarare l'infondatezza della originaria domanda attorea, nonché di tutte le richieste anche risarcitorie ex adverso avanzate, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum;
- in via meramente gradata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le Collegio ritenesse accertato il danno lamentato dalla CP_1
dichiarare la responsabilità esclusiva della compagnia di assicurazioni.
- con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la CP_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 esponendo quanto segue:
1.1. In data 21.10.2010 la Sig.ra diveniva regolarmente CP_1 proprietaria del veicolo, tipo Audi Q7 3.0 V6 TDI F.AP targato DC464KL, e stipulava in data 03.03.2011 in relazione al medesimo veicolo, con la compagnia oggi la Controparte_5 Controparte_4 polizza di assicurazione annuale n. 30/78240514 che, oltre alla garanzia della responsabilità civile, prevedeva anche la copertura per il rischio furto.
Contestualmente alla sottoscrizione della suddetta polizza stipulata con uno degli Agenti di Catanzaro, parte attrice aderiva Controparte_4 pure, versando il relativo premio, al contratto di abbonamento, accessorio alla polizza di assicurazione, offerente il servizio di rintracciamento del veicolo attraverso il contatore satellitare denominato “Aurobox”, servizio offerto dalla in forza di convenzione stipulata tra la Controparte_4 medesima compagnia di assicurazione e la società Controparte_2
[...]
Ebbene, parte attrice, recatasi presso l'autofficina incaricata di effettuare il montaggio del contatore satellitare sulla propria vettura, otteneva però il diniego all'installazione dell'apparecchio da parte dell'installatore, il quale adduceva come motivazione la mancanza di autorizzazione in tal senso.
Pertanto, la sig.ra , considerato il lungo lasso di tempo decorso CP_1 dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi Controparte_2
si rivolgeva all'agente di Catanzaro,
[...] Controparte_4 al fine di sollecitare il montaggio del suddetto contatore satellitare, senza però ottenere nessun riscontro.
In seguito, accadeva che durante la permanenza nella città di Milano la sopra menzionata l'autovettura Audi Q 7 veniva illecitamente sottratta alla disponibilità della sig.ra la quale in data 16.10.2011 CP_1 provvedeva a sporgere presso la Questura di Catanzaro una denuncia-querela.
Dunque, parte attrice, pur avendo aderito al contratto di abbonamento ai servizi offerti dalla società ed avendo oltretutto Controparte_2 versato il relativo premio, non aveva potuto, in occasione della riferita circostanza di sottrazione del veicolo, godere dell'utilità del servizio di rintraccio del veicolo attraverso Aurobox, la cui installazione, peraltro, non era mai avvenuta, nonostante la previsione contrattuale contenuta nel fascicolo informativo contenente le condizioni di assicurazione, in base alla quale l'installazione doveva avvenire “entro quindici giorni dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva”.
L'odierna attrice, quindi, con lettera raccomandata a.r. del 04.11.2011, in relazione al palese inadempimento contrattuale della Controparte_4
intimava alla stessa compagnia assicuratrice il risarcimento del danno
[...] riveniente del furto del veicolo oggetto di assicurazione.
Altra lettera raccomandata veniva, inoltre, inoltrata in data 05.09.2012 alla
Entrambe le richieste di intimazione restavano, Controparte_2 però, senza alcun riscontro. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sig.ra citava in giudizio presso il Tribunale di CP_1
Catanzaro la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, nonché la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al fine di:
- Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della
[...]
e della in relazione Controparte_4 Controparte_2 all'accadimento per cui è causa e, pronunciare sentenza di condanna nei confronti della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, nonché della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento con vincolo solidale, ovvero ciascuna in ragione delle rispettive e specifiche responsabilità, della somma di € 30.000,00 in favore della parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
- Nell'ipotesi, invece, di responsabilità unica ed esclusiva della
[...] nella verificazione dell'accadimento per cui è causa, Controparte_4 pronunciare sentenza di condanna nei confronti della stessa compagnia assicuratrice al pagamento della somma di € 30.000,00 in favore della parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
- Nell'ulteriore ipotesi di responsabilità unica ed esclusiva della
[...] nella verificazione dell'accadimento per cui è causa, Controparte_2 pronunciare sentenza di condanna nei confronti della stessa società al pagamento della somma di € 30.000,00 in favore della parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2013 si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, la eccepiva il mancato Controparte_2 esperimento della mediazione obbligatoria cosi come previsto dal d.lgs. n.
69/2013, in base al quale, con decorrenza dal 20.09.2013, preventivamente all'instaurazione di una causa giudiziale relativamente ad una delle materie indicate dall'art. 5 del D.lgs. n.28/2010 doveva essere necessariamente esperito un tentativo di conciliazione, rappresentato per l'appunto dalla mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Entrando, invece, nel merito della fattispecie in esame occorreva sottolineare che in data 19.10.2010 l'autovettura Audi Q7 3.0 targata DC464KL veniva acquistata dalla signora a seguito di apposito contratto di CP_1 compravendita con la e, successivamente alla conclusione di CP_6 apposita polizza assicurativa annuale con la Controparte_4 avvenuta in data 03.03.2011, parte attrice provvedeva a sottoscrivere presso la suddetta agenzia Unipol, un contratto di abbonamento ai servizi
[...]
Controparte_2
Detto contratto prevedeva l'installazione, sull'autovettura di proprietà di parte attrice, di un apposito contatore satellitare denominato "Aurobox", per la cui operazione era previsto l'obbligo contrattuale per l'utente di adoperarsi al fine di consentirne il montaggio.
Ebbene, in ordine alle vicende appena descritte, nessuna comunicazione, però, veniva eseguita nei confronti della la quale Controparte_2 rimaneva estranea a tutti i fatti relativi all'autoveicolo in questione, tra cui il trasferimento della proprietà del veicolo con la conseguente disdetta da parte della alla polizza assicurativa precedentemente stipulata con CP_6 [...]
CP_7
Al riguardo, in data 04.03.2011 l'agenzia inviava alla CP_4 Controparte_2 il c.d. flusso di informazioni a mezzo del quale veniva richiesta
[...] rituale apertura di contratto di adesione ai servizi . CP_2
Analizzata detta richiesta, però, gli operatori della società convenuta respingevano la stessa in considerazione della sussistenza di altro contratto di abbonamento ai servizi della con riferimento al Controparte_2 veicolo targato DC 464 KL, derivante dalla polizza assicurativa stipulata tra la risultante ancora proprietaria del veicolo, e la CP_6 [...]
con la conseguenza che la stessa società convenuta, nel pieno CP_7 rispetto degli obblighi di legge e delle procedure interne relative al diritto di privacy che non consentivano la contemporanea esistenza di due contratti riferiti alla stessa autovettura, non provvedeva alla registrazione del contratto intestato alla sig.ra , proprio al fine di evitare che un terzo CP_1 potesse acquisire informazioni concernenti il veicolo appartenente ad altra persona.
Soltanto in data 07.09.2011 l'agenzia Unipol provvedeva ad informare la
[...] dell'avvenuto trasferimento di proprietà Controparte_2 dell'autovettura Audi Q7 3.0 alla sig.ra , per cui, acquisita detta CP_1 informazione, che avrebbe dovuto essere comunicata parecchio tempo prima, la si adoperava a contattare la Controparte_2 Controparte_7 richiedendo alla stessa la trasmissione della documentazione concernente la chiusura della polizza assicurativa riferita al veicolo in oggetto, al fine di poter procedere all'apertura di una nuova posizione contrattuale riferita alla sig.ra Tuttavia, nonostante il sollecito eseguito nessuna CP_1 documentazione veniva inviata alla con la Controparte_2 conseguente impossibilità di procedere alla registrazione di detto contratto.
Pertanto, da quanto narrato si evinceva come la Controparte_8 fosse completamente estranea ai fatti che avevano riguardato la suddetta autovettura Audi Q7 targata DC 464 KL e, invero, soltanto in data 07.09.2011 la era venuta a conoscenza dell'acquisto di detta Controparte_2 autovettura, e cioè ben sei mesi dopo l'acquisto e poco più di un mese prima della sottrazione dell'autovettura di proprietà della sig.ra CP_1 avvenuta nella città di Milano.
Inoltre, si ribadiva come la fosse una società Controparte_2 autonoma rispetto alle compagnie assicurative, con la conseguenza che la stessa non poteva surrogarsi negli obblighi che per legge spettavano esclusivamente alle compagnie di assicurazione, e non poteva, quindi, rispondere del risarcimento del danno derivanti da eventi che non si era mai contrattualmente impegnata ad evitare.
In particolare, la funzione e la responsabilità volta a tenere indenne il cliente da eventi aleatori come il furto era assunta esclusivamente dalla società assicuratrice Controparte_4
Infine, per quanto concerneva la quantificazione del danno avanzata da parte attrice nella somma totale di € 30.000,00, parte convenuta evidenziava come tale somma fosse del tutto generica e sproporzionata in relazione ai fatti di causa.
In conclusione, ed alla luce di tutto quanto sopra ribadito la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in
[...] giudizio chiedeva al Tribunale di Catanzaro di:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. - In via principale, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande avanzate da parte attrice;
- Accertare e dichiarare l'assenza di inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste risarcitorie ex adverso avanzate i quanto generiche ed indeterminate oltre che infondate in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nelle denegata ipotesi di sussistenza di responsabilità, si chiedeva che la stessa fosse attribuita alla sola compagnia assicuratrice
Controparte_4
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio così come previste per legge.
1.3 In seguito, con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2013 si costituiva in giudizio la la quale anch'essa in via Controparte_4 preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice per non aver esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
Nel merito, invece, si rilevava l'inoperatività della garanzia assicurativa, con la conseguenza che la richiesta avanzata dalla sig.ra non CP_1 poteva essere accolta dalla in quanto l'evento Controparte_4 sinistro, così come denunciato, non rientrava tra quelli garantiti con il contratto di polizza stipulato dalla sig.ra essendo espressamente CP_1 escluso.
In particolare, come emergeva dalla denuncia che veniva effettuata alla
Questura di Catanzaro dal marito della sig.ra , signor CP_1 [...]
, lo stesso aveva consegnato spontaneamente l'autovettura Audi Q7 Per_1 ad un certo sig. con l'accordo di venderla per una somma di Controparte_9
€ 30.000,00.
In seguito, il sig. aveva consegnato la suddetta autovettura Controparte_9 al sig. al fine di venderla all'estero e, quando il sig. Controparte_10
aveva invitato il sig. a restituirgli l'auto, Persona_1 Controparte_9 lo stesso riferiva che l'autovettura si trovasse già all'estero e che per farla rientrare aveva necessità di una somma pari ad € 1.500,00.
Era, quindi, innegabile come nel caso di specie non si potesse assolutamente parlare di furto dell'autovettura bensì di appropriazione indebita del citato veicolo da parte dei signori e , contro i Controparte_9 Controparte_10 quali il sig. aveva peraltro già agito penalmente. Persona_1
D'altronde, nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla
[...] per il mancato montaggio del contatore satellitare in Controparte_4 considerazione del fatto che nel caso specifico non era stato integrato il reato di furto, bensì vi era stata una consegna spontanea dell'autovettura a soggetti che se ne erano appropriati.
In conclusione, la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio chiedeva al Tribunale di Catanzaro di:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
- Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa per tutte le motivazioni cosi come sopra esposte;
- In via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande così come formulate da parte attrice poiché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
1.4 All'udienza del 17.01.2014 il G.l. dott. Luca Nania concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.;
1.5 Con Ordinanza del 10.12.2014, il G.O. Maura Fragale ammetteva la prova testimoniale soltanto per parte convenuta Controparte_2 delegando il Tribunale di Roma a provvedere all'audizione dei testi Sig.ri ed Tes_1 Testimone_2
1.6 In seguito, con Ordinanza del 08.10.2018 il Giudice, revocando parzialmente l'Ordinanza del 10.12.2014, ammetteva parte attrice alla prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e sui capitoli come formulati.
1.7 Con Ordinanza del 05.08.2019 il G.O. dott.ssa Maura Fragale, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2020; successivamente, alla stessa udienza, l'odierno giudice, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190.”. Con sentenza depositata il 17-10-2022 n. 1461, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava che la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, fossero corresponsabili, in solido ed in pari misura della causazione del danno per cui è causa, in conformità e nella misura del 50% per quanto indicato in parte motiva, e, per l'effetto, le condannava in solido al pagamento, in favore della , della somma pari ad € 15.000,00 CP_1
(50% di € 30.000,00) per il danno subito, da corrispondere nella pari misura di € 7.500,00 ognuna, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato in data 11-4-2023, la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a mezzo del quale si doleva preliminarmente del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in prime cure per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010.
Denunciava, poi, la violazione dell'art. 112 c.p.c., in cui era incorso il primo giudice nel qualificare la domanda avanzata dalla come CP_1 finalizzata ad ottenere un risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale delle parti convenute e non l'indennizzo e/o il risarcimento del danno conseguente al furto e/o perdita di possesso dell'autoveicolo.
Censurava, altresì, la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto provata e, quindi, accolto la domanda attrice in violazione dell'art. 2697 c.c. sulla scorta dell'affermazione che il mancato montaggio del contatore satellitare costituisse dimostrazione del dedotto inadempimento contrattuale.
Infine, si doleva in ordine alla quantificazione del quantum debeatur, sul rilievo che non costituisse prova del valore del veicolo l'importo indicato nella polizza o in altri documenti, quale avrebbe dovuto essere dimostrato in maniera oggettiva, aggiungendo anche come l'attrice in primo grado non avesse allegato l'estratto cronologico dell'ACI. Concludeva, dunque, sulla base di tali doglianze per la riforma della sentenza impugnata nei termini meglio specificati in epigrafe.
Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 17-4-2023 la
[...]
con cui interponeva altresì avverso la medesima Controparte_2 pronuncia appello incidentale, per eccepire in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto non solo di non essere responsabile in alcun modo dell'evento occorso all'attrice, ma anche di non potere essere chiamata a rispondere di obblighi gravanti sui diversi soggetti costituiti dalle compagnie di assicurazione, nonché, nel merito, per contestarne la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1218 c.c. e dedurre l'assenza di prova del danno, con conseguente illegittima condanna a suo carico al risarcimento, e l'errata determinazione del danno risarcibile sia nell'an, che nel quantum, concludendo come in premessa.
Si costituiva, inoltre, con comparsa di risposta depositata il 18-10-2023 la
, la quale si opponeva alle doglianze di parte appellante, già CP_1 convenuta in primo grado, chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c., e proponeva a sua volta avverso la medesima decisione di primo grado appello incidentale, con richiesta di riforma nella parte in cui, sulla base di un concorso di colpa erroneamente accertato nei suoi confronti, aveva condannato le controparti, in solido, al pagamento della somma richiesta nella misura del 50%, rassegnando le richieste finali riportate in epigrafe.
Veniva dunque celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito, la causa era rinviata alla successiva udienza istruttoria del
15-10-2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. in quanto ritenuta matura per la decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le rispettive conclusioni dai procuratori delle parti nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati gli scritti difensivi finali, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 13-11-2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, sia l'appello principale proposto da Parte_1
che gli appelli dispiegati in via incidentale, rispettivamente, dalle
[...] appellate e di cui alla presente CP_1 Controparte_2 disamina, sono da ritenere tutti indistintamente infondati e, come tali, senz'altro da rigettare.
Merita innanzitutto di essere disatteso l'appello della Compagnia assicuratrice nella parte in cui ha reiterato l'eccezione preliminare di improcedibilità in rito della domanda sollevata in prime cure e, a suo dire, erroneamente rigettata con la decisione impugnata, sotto il dedotto profilo del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Nessuna censura, infatti, può essere fondatamente mossa alla affermazione contenuta sul punto nella decisione di primo grado secondo cui la fattispecie oggetto di causa non soggiace alla disciplina della mediazione obbligatoria, atteso che la presente controversia, laddove avente ad oggetto domanda di accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento all'obbligo assunto con la stipulazione di un negozio accessorio all'assicurazione del veicolo della prestazione consistente nella installazione su di esso un dispositivo di geolocalizzazione, giammai si sarebbe potuta considerare vertente in materia di contratto di assicurazione. Inoltre, sempre in argomento deve aggiungersi come la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 28/2010 invocata dall'appellante, a seguito della declaratoria di incostituzionalità in parte de qua nel 2012, è stata reintrodotta con successivo D.L. n. 69/2013, conv. in L.
n. 98/2013, a decorrere dal 20-9-2013 (30° giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione pubblicata sulla G.U. 20-8-2013 n. 194), e alla quale dunque la causa in esame è da ritenersi sottratta, in quanto anteriormente instaurata con atto di citazione notificato sin dal 28-8/3-9-2013.
Deve essere, altresì, disattesa la censura addotta a mezzo dell'impugnazione in disamina in ordine alla dedotta violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 112 c.p.c. dettato in materia di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, attesa la correttezza della qualificazione operata in sentenza della domanda giudiziale nei termini in essa valutata e decisa così come prospettata dall'allora parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre che dalla stessa in via ulteriore precisata quanto al petitum nella successiva memoria depositata agli atti ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e diretta, per l'appunto, a fare valere nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta non già il diritto alla prestazione indennitaria dovuta in conseguenza del furto e/o della perdita del possesso dell'autoveicolo assicurato, bensì quello al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento della stessa agli obblighi nascenti dalla stipulazione del contratto accessorio alla polizza assicurativa di installazione sul mezzo di un dispositivo di rilevazione satellitare, che ne aveva precluso ogni possibilità di recupero in occasione degli accadimenti di causa.
Per quel che concerne, poi, le doglianze addotte nel merito dalla
[...]
e dalla avverso l'affermazione di Parte_1 Controparte_2 responsabilità a carico di ciascuna di esse per inadempimento contrattuale contenuta nella pronuncia gravata, reputa questo Collegio giudicante che alla luce degli elementi acquisiti in punto di fatto all'incarto di causa nell'ambito del giudizio di primo grado non vi siano ragioni per discostarsi dalla ricostruzione della vicenda oggetto di controversia e dall'accertamento delle condotte inadempienti tenute in occasione di essa dalle citate parti di cui all'analisi puntuale effettuata nella sentenza suddetta.
Risulta, invero, in conformità di quanto rappresentato dal primo giudice a fondamento dell'adottata decisione in perfetta aderenza alle emergenze istruttorie versate in atti, come nel caso di specie la compagnia
[...] avesse proposto alla l'installazione, Controparte_4 CP_1 dietro versamento del relativo premio, in maniera accessoria alla polizza di assicurazione RCA, oltre che a copertura del rischio furto, stipulata in data 3-
3-2011 in relazione all'autoveicolo Audi Q7 3.0, tg. DC464KL di proprietà della stessa, di un servizio di rintracciamento del veicolo attraverso il rilevatore satellitare denominato “Aurobox”, servizio offerto in forza di una convenzione stipulata tra la citata compagnia di assicurazione e la società
e che avrebbe consentito all'assicurata di Controparte_2 usufruire dell'installazione per mezzo di quest'ultima società di un dispositivo di rilevamento Gps idoneo alla localizzazione della macchina in caso di furto.
Al fine di attivare tale servizio si richiedeva la comunicazione da parte della alla circa la volontà del contraente della polizza di Parte_1 Controparte_2 voler usufruire dell'accordo accessorio, mentre nei 15 giorni successivi si sarebbe dovuto procedere alla installazione sul veicolo del sistema di geocalizzazione satellitare.
Senonchè, una volta avvenuta detta comunicazione, tuttavia la pratica non veniva perfezionata a causa del rifiuto della a provvedervi Controparte_2 senza che venisse addotta alcuna motivazione;
solo in data 7-9-2011 e, dunque, diversi mesi dopo la richiesta di attivazione da parte della Parte_1 risalente al 4-3-2011, infatti, la contattava la
[...] CP_2 Controparte_7
– ossia la compagnia assicuratrice del precedente proprietario dell'automobile – e ciò nonostante sin dal momento della ricezione della richiesta di attivazione suindicata il sistema informatico avesse scartato la richiesta di apertura del contratto di abbonamento ai servizi Controparte_2
a nome della poiché in relazione alla targa di
[...] CP_1 identificazione del veicolo di proprietà di quest'ultima risultava già acceso altro contratto di abbonamento per i medesimi servizi stipulato evidentemente dal precedente proprietario del mezzo, ossia tale società e accessorio CP_6 alla polizza esistente con la Controparte_11
Da tutto quanto testè evidenziato discende la configurabilità nei termini correttamente ravvisati in sentenza degli estremi di una responsabilità a carico di entrambe le precitate società per inadempimento all'obbligo previsto in contratto di installazione del sistema di rilevazione satellitare sul veicolo entro 15 giorni dalla sua conclusione, la qual cosa nella realtà non avveniva nella vicenda nonostante il versamento puntuale del premio, che continuava ad essere riscosso pur in assenza dell'erogazione del servizio.
In tal senso, la non ottemperava nel termine previsto alla Controparte_2 prestazione contrattuale cui era tenuta, né comunicava o esplicitava altrimenti i motivi del diniego di essa, in tal modo incorrendo nella violazione dei doveri di diligenza e di correttezza imposti al debitore dagli artt. 1175 e 1176 c.c., né potendo imputarsi il mancato rispetto del termine dei 15 giorni alla CP_1 la quale risultava sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi
[...] essersi ripetutamente rivolta nell'evenienza in questione tanto all'assicurazione, quanto al carrozziere convenzionato, a cui era stata indirizzata a seguito delle sue continue richieste.
Allo stesso modo la si era resa nella specie inadempiente Parte_1 per avere omesso di verificare la pendenza di un altro rapporto assicurativo sul medesimo veicolo al momento della conclusione del nuovo contratto di assicurazione con la e, quindi, anche di procedere alla richiesta di CP_1 disattivazione della precedente assicurazione, oltre che per aver indicato alla predetta di rivolgersi alla carrozzeria senza mai suggerirle di mettersi in contatto con la Controparte_2
Indubitabile, poi, è da reputarsi il nesso di derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla per effetto dell'accertato CP_1 inadempimento contrattuale di controparte, poiché qualora si fosse proceduto in conformità degli obblighi negoziali assunti nei confronti della predetta alla regolare e tempestiva installazione sull'autoveicolo dell'apparecchiatura di rilevazione satellitare, la medesima avrebbe potuto localizzare l'auto ed evitare, quindi, che le venisse fraudolentemente sottratta.
Né, d'altra parte, hanno ragion d'essere alcuna le ulteriori censure addotte avverso le valutazioni espresse dal giudice di primo grado in merito alle risultanze probatorie acquisite, sull'assunto che le stesse sarebbero state compiute in violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti processuali.
Giova, infatti, di contro rilevare sul punto come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5128), “ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.” (cfr. Corte Cass., Sez. 1, sentenza n. 15659 del
15/07/2011; Corte di Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ancora, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto di causa (nello specifico cassava con rinvio la sentenza che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni - conseguente alla mancata localizzazione dell'autovettura, a seguito di furto, nonostante essa fosse dotata di gps satellitare – ponendo a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto), affermava che “In tema di risarcimento del danno, la
"chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di ”chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato”
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 24050 del 07/08/2023), “per cui nel caso di specie, la chance non doveva essere valutata in relazione alla concreta possibilità della ricorrente di ritrovare la vettura, cioè in relazione al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo a costituire l'oggetto della pretesa risarcitoria.” (cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5128).
Così come neppure può trovare spazio alcuno quanto in direzione valutativa contraria sostenuto sul punto dalla con Controparte_2 riferimento all'addotta circostanza che il dispositivo di tracciamento auto ben possa costituire oggetto di manomissione ad opera di terzi, con la conseguente impossibilità di rilevare la posizione del veicolo, in quanto argomentazione che non solo scredita il proprio prodotto, ma neanche vale ad esimerla dalla responsabilità per l'inadempimento contrattuale per come comprovato a suo carico in esito al giudizio nei termini in precedenza esposti.
Va, infine, ritenuta corretta, a fronte delle infondate contestazioni sul punto sollevate dalle impugnazioni in esame, l'individuazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, essendo stato il valore del veicolo calcolato con riferimento alla quotazione di mercato, desunto dalle rilevazioni contenute nella rivista Quattroruote del settembre 2011, nonché, a discapito di quanto in senso contrario sostenuto dalle parti appellanti, per mezzo del certificato cronologico del PRA, Ufficio
Provinciale di Catanzaro allegato in primo grado.
Parimenti da disattendere, a parere della Corte, sono da ultimo le ulteriori censure mosse alla decisione di primo grado dalla a mezzo del CP_1 proposto appello incidentale nella parte in cui ha ritenuto in capo alla stessa un concorso di colpa nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., a norma del quale del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, dovendosi ritenere corretto l'iter seguito nella esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono sul punto la pronuncia adottata, con precipuo riguardo alla evidenziata circostanza dell'avere la nell'occorso CP_1 incautamente consegnato l'autovettura a terzi senza garanzia di alcun tipo e malgrado non si fosse ancora provveduto a dotarla del più volte citato sistema di geolocalizzazione.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono discendono statuizioni conclusive di rigetto di tutte le proposte impugnazioni sia principale, che incidentali, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ricorrono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca totale delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le medesime delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con atto di citazione notificato l'11-4-2023, e sugli appelli incidentali proposti da e da con Controparte_2 CP_1 comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, il 17-4-2023
e il 18-10-2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 17-10-2022 n.
1461, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che gli appelli incidentali, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13. comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico a carico delle parti appellanti - sempre a condizione che vi fossero tenute - l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo