Art. 1.
E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidita', a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidita', a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.