Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 472
Articolo 2
Versione
7 agosto 1949
Art. 1.
E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidita', a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
Entrata in vigore il 7 agosto 1949