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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1948/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel procedimento ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1948/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Marotta, C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), e (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Coletta Dinaro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._6 dall'Avv. Carmelo Giunta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
(C.F. , Parte_4 C.F._7 Parte_5
(C.F. ), e (C.F. C.F._8 Parte_6
); C.F._9
RESISTENTI
*** *** ***
Il Giudice Designato, Dott. Alfredo Spitaleri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente
Pag. 1 di 7 O R D I N A N Z A
1. - e hanno evocato nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 _1
, , , ,
[...] CP_2 Parte_4 Parte_5 Controparte_3
e al fine di essere reintegrati nel possesso Parte_3 Parte_6 corrispondente all'esercizio di un servitù di passaggio sulla stradella interpoderale che si diparte dalla strada provinciale Francofonte-Vizzini e giunge alla particella 361 del foglio 25 del C.T. del Comune di Francofonte, mediante l'eliminazione della sbarra apposta in parte su porzione di terreno dei resistenti e, per la larghezza di circa 75 cm, anche su porzione di terreno degli stessi ricorrenti.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto
[...] Controparte_3
alla domanda possessoria, avendo i predetti alienato gli stacchi di terreno su cui insiste la stradella oggetto di lite ad e in data anteriore a Parte_3 Controparte_4
quella del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
e, comunque, avendo i predetti già promesso in vendita parte dei suddetti terreni ad
(nato l'[...] a [...] e ivi residente), giusta contratto Controparte_1
preliminare di compravendita del 24.08.2023, con immissione del predetto nel possesso materiale dei beni in questione. Nel merito, hanno dedotto di non sapere nulla dell'avvenuta apposizione della sbarra oggetto di lite e, pertanto, di non essere responsabili dello spoglio eventualmente patito dai ricorrenti.
3. - , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, all'uopo Parte_3
assumendo di avere apposto la sbarra in questione a tutela del proprio diritto di comproprietaria della stradella e del relativo diritto di passaggio;
ha negato la sussistenza del requisito dello spoglio violento o clandestino;
ha eccepito il difetto dell'animus spoliandi, non avendo avuto alcuna consapevolezza del possesso vantato dai ricorrenti, privi di alcun titolo legittimante la loro pretesa possessoria e, comunque, non impossibilitati ad accedere al fondo di loro proprietà, perché dotato di altro accesso;
ha infine eccepito la decadenza ultrannuale dall'azione di spoglio, all'uopo deducendo che la sbarra oggetto di lite sarebbe stata apposta nel mese di giugno 2022.
4. - Non si sono costituiti gli altri resistenti.
Pag. 2 di 7 5. - La causa è stata istruita mediante prove orali e documentali.
6. - Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata dai resistenti , Controparte_1
e concernente il proprio difetto di legittimazione CP_2 Controparte_3
sostanziale passiva.
6.1. - È, infatti, del tutto irrilevante il fatto che i terreni sui quali insiste la stradella oggetto di lite siano stati alienati in data posteriore a quella della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, tenuto conto che la litispendenza si determina dalla data di deposito del ricorso (art. 39, co. 3, c.p.c.), e non da quella della relativa notificazione. Sicché, l'eventuale successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi, qualora avvenuta in corso di causa (come nel caso in esame), resta un fatto del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie (art. 111, co. 1, c.p.c.).
6.2. - D'altra parte, va ricordato che, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio debba avvenire con la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari
(come nella fattispecie), sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari che, per effetto dell'eliminazione dell'opera, subirebbero le conseguenze della condanna (cfr. ex multis Cass. n. 7412/2003; Cass. n. 22833/2005).
Ne consegue che, a prescindere dall'individuazione dell'autore materiale/morale dello spoglio (profilo che attinge solo l'individuazione dei soggetti tenuti al ripristino della situazione anteriore ed - eventualmente - al risarcimento del danno), gli odierni resistenti andavano tutti evocati nel presente giudizio in quanto, al tempo del deposito del ricorso, erano comproprietari dell'area sulla quale insiste la sbarra oggetto di lite.
7. - Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui infra.
7.1. - Va, anzitutto, precisato che, nel presente giudizio, non rilevano le difese petitorie sollevate dai resistenti con riguardo all'eventuale insussistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi dei ricorrenti;
così come non rileva il fatto che i ricorrenti eventualmente godano di un ulteriore accesso al fondo di loro proprietà, avendo costoro agito a tutela del possesso corrispondente all'esercizio di una precisa servitù di passaggio.
Pag. 3 di 7 7.2. - Ciò posto, la situazione possessoria vantata dai ricorrenti appare confermata dal contenuto della missiva del 26.10.2023 a firma di e Controparte_1 Parte_6
in cui i predetti hanno sostanzialmente ammesso il pregresso transito dei ricorrenti medesimi sulla stradella oggetto di lite “da circa un anno”, ossia almeno dal mese di ottobre 2022.
Per quanto in detta missiva si faccia riferimento ad una presunta “tolleranza” usata verso i ricorrenti nell'utilizzo “sporadico” della stradella in questione, una tale tolleranza si pone in insanabile contrasto sia con la durata dell'utilizzo in questione
(ammessa dai mittenti per “circa un anno”), sia con il fatto che i ricorrenti abbiano lasciato aperto un varco al confine tra il proprio fondo e la stradella in esame, il che rende manifesto non solo che non si trattasse di un passaggio “sporadico”, quanto piuttosto sistematico, ma anche e soprattutto l'animus con il quale i ricorrenti effettuassero tale passaggio.
7.3. - Ove ve ne fosse bisogno, poi, il pacifico e pubblico passaggio dei ricorrenti lungo la stradella in questione risulta dimostrato dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale ha riferito di essersi recato sul fondo dei ricorrenti per circa cinque o Tes_1
sei volte percorrendo proprio la stradella oggetto di lite.
Il teste è apparso pienamente credibile e attendibile, non solo in quanto soggetto estraneo alle parti e disinteressato alla lite, ma anche e soprattutto in quanto mostratosi a piena conoscenza dello stato dei luoghi (cfr. verbale ud. 15.01.2025: “come si può notare dalle fotografie rammostratemi, al di là della sbarra e sulla sinistra vi è la proprietà che ha un varco di accesso che dà proprio sulla stradella in Pt_1
questione; in fondo vi è la proprietà mentre sulla destra vi è la proprietà PE
”). _1
7.4. - Va, inoltre, respinta l'eccezione di decadenza ultrannuale dall'azione di spoglio sollevata da . Parte_3
Al riguardo, basti osservare che, con la citata missiva del 26.10.2023, e Controparte_1
hanno sostanzialmente ammesso il pregresso transito dei ricorrenti Parte_6 medesimi sulla stradella oggetto di lite “da circa un anno” (vale a dire: almeno dal mese
Pag. 4 di 7 di ottobre 2022 e per circa un anno), il che si pone in frontale contrasto con l'allegazione della resistente , secondo cui la sbarra in oggetto sarebbe Parte_3
stata apposta nel mese di giugno del 2022, ed appare perfettamente in linea con l'allegazione dei ricorrenti, secondo i quali la sbarra sarebbe stata apposta nel mese di giugno del 2023.
Ed ancora, nel senso che la suddetta sbarra sia stata collocata nel mese di giugno del
2023 depongono non solo le già citate dichiarazioni del teste , ma anche la Tes_1
fotografia versata in atti dai ricorrenti sub doc.
8.a, recante la data del 15.06.2023 e non contestata dai resistenti.
7.5. - Quanto all'individuazione dei responsabili dello spoglio denunciato dai ricorrenti, ritiene il Tribunale che autori materiali ne siano stati: a) la quale ha Parte_3
sostanzialmente ammesso di avere apposto la sbarra in questione a tutela del proprio diritto di proprietà; b) (nato l'[...] a [...] e ivi residente, Controparte_1 non evocato nel presente giudizio e da non confondersi con l'odierno resistente _1
, nato il [...] a [...] e residente a [...]), e
[...] Parte_6
quali soggetti firmatari della missiva del 26.10.2023, nella quale si dà implicita conferma dell'apposizione della sbarra in questione e della volontà dei predetti di non voler ripristinare la situazione anteriore.
7.6. - Non vi è, invece, alcuna prova in atti del fatto che gli altri resistenti abbiano concorso, moralmente o materialmente, nell'apposizione della sbarra di cui si discute.
8. - Per quanto sopra, sussistono, dunque, tutti gli elementi per concedere l'invocata tutela possessoria, ossia: a) il possesso corrispondente all'esercizio, da parte dei ricorrenti, di una servitù di passaggio sulla stradella in questione, con la precisazione che, dall'espletata istruttoria, non è emerso che il suddetto possesso si sia esteso su tutta la stradella sino a giungere alla particella 361, ma solo su quella porzione di essa che giunge sino al varco di ingresso al fondo dei ricorrenti;
b) lo spoglio violento attuato da e (oltreché da , non evocato nel Parte_3 Parte_6 Controparte_1
presente giudizio), mediante l'apposizione della sbarra in questione;
c) la consapevolezza e volontà dei resistenti e di agire Parte_3 Parte_6
contro la volontà dei ricorrenti, tenuto conto che la sbarra è stata apposta proprio al fine
Pag. 5 di 7 di impedire ai ricorrenti il passaggio sulla stradella e considerato che tale passaggio era pubblico, manifesto e sorretto dall'animus possidendi, come desumibile dal fatto che i ricorrenti abbiano lasciato un varco tra il fondo di loro proprietà e la stradella di cui si discute.
8.1. - Sicché, in accoglimento del ricorso, va ordinato ad e Parte_3 Pt_6
di reintegrare e nel possesso
[...] Parte_1 Parte_2 corrispondente all'esercizio di un servitù di passaggio sulla stradella interpoderale che si diparte dalla strada provinciale Francofonte-Vizzini e giunge sino al varco di ingresso al fondo dei ricorrenti, mediante la rimozione della sbarra oggetto di lite.
8.1.1. - La rimozione della sbarra si giustifica non solo in ragione della necessità di ripristinare lo status quo ante, ma anche alla luce del fatto - incontestato dai resistenti costituiti - che la stessa sia stata apposta anche su una porzione di terreno dei ricorrenti, per la larghezza di circa 75 cm.
8.2. - In caso di significativa inerzia dei resistenti, all'attuazione della presente ordinanza vi provvederà, su istanza degli aventi diritto, omessa la notificazione dell'atto di precetto, il competente Ufficiale Giudiziario - da individuarsi nel Funzionario pro tempore del Tribunale di Siracusa, con facoltà di subdelega - con l'ausilio CP_5
di maestranze di propria fiducia e con spese anticipate dai ricorrenti.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza di e e si Parte_3 Parte_6
liquidano in favore dei ricorrenti come da dispositivo, sulla base dei parametri fissati dal
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per i procedimenti cautelari di valore sino ad € 5.200,00, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda (€
3.330,50), per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi.
9.1. - Le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e i resistenti , Controparte_1 CP_2
e ben possono compensarsi per l'intero, tenuto conto che questi
[...] Controparte_3 ultimi, in quanto comproprietari all'epoca del deposito del ricorso introduttivo, andavano comunque evocati nel presente giudizio in qualità di litisconsorti necessari, dunque a prescindere dall'autorìa - materiale o morale - dello spoglio.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
IL GIUDICE UNICO
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.:
1) Ordina ad e di reintegrare e Parte_3 Parte_6 Parte_1
nel possesso corrispondente all'esercizio di un servitù di Parte_2
passaggio sulla stradella interpoderale che si diparte dalla strada provinciale
Francofonte-Vizzini e giunge sino al varco di ingresso al fondo dei ricorrenti, mediante la rimozione della sbarra oggetto di lite.
2) Dispone che, decorsi quindici giorni dalla notificazione del presente provvedimento ad e senza che questi ultimi Parte_3 Parte_6
vi abbiano dato spontanea attuazione, vi provveda, su istanza di Parte_1
e , omessa la notificazione dell'atto di precetto, il competente Parte_2
Ufficiale Giudiziario - da individuarsi nel Funzionario pro tempore del CP_5
Tribunale di Siracusa, con facoltà di subdelega - con l'ausilio di maestranze di propria fiducia e con spese anticipate dai ricorrenti.
3) Condanna e in solido, alla rifusione, in Parte_3 Parte_6
favore di e delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 76,00 per spese vive ed € 1.965,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e i resistenti
, e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Si comunichi.
Siracusa, 11 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel procedimento ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1948/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Marotta, C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), e (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Coletta Dinaro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._6 dall'Avv. Carmelo Giunta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
(C.F. , Parte_4 C.F._7 Parte_5
(C.F. ), e (C.F. C.F._8 Parte_6
); C.F._9
RESISTENTI
*** *** ***
Il Giudice Designato, Dott. Alfredo Spitaleri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente
Pag. 1 di 7 O R D I N A N Z A
1. - e hanno evocato nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 _1
, , , ,
[...] CP_2 Parte_4 Parte_5 Controparte_3
e al fine di essere reintegrati nel possesso Parte_3 Parte_6 corrispondente all'esercizio di un servitù di passaggio sulla stradella interpoderale che si diparte dalla strada provinciale Francofonte-Vizzini e giunge alla particella 361 del foglio 25 del C.T. del Comune di Francofonte, mediante l'eliminazione della sbarra apposta in parte su porzione di terreno dei resistenti e, per la larghezza di circa 75 cm, anche su porzione di terreno degli stessi ricorrenti.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto
[...] Controparte_3
alla domanda possessoria, avendo i predetti alienato gli stacchi di terreno su cui insiste la stradella oggetto di lite ad e in data anteriore a Parte_3 Controparte_4
quella del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
e, comunque, avendo i predetti già promesso in vendita parte dei suddetti terreni ad
(nato l'[...] a [...] e ivi residente), giusta contratto Controparte_1
preliminare di compravendita del 24.08.2023, con immissione del predetto nel possesso materiale dei beni in questione. Nel merito, hanno dedotto di non sapere nulla dell'avvenuta apposizione della sbarra oggetto di lite e, pertanto, di non essere responsabili dello spoglio eventualmente patito dai ricorrenti.
3. - , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, all'uopo Parte_3
assumendo di avere apposto la sbarra in questione a tutela del proprio diritto di comproprietaria della stradella e del relativo diritto di passaggio;
ha negato la sussistenza del requisito dello spoglio violento o clandestino;
ha eccepito il difetto dell'animus spoliandi, non avendo avuto alcuna consapevolezza del possesso vantato dai ricorrenti, privi di alcun titolo legittimante la loro pretesa possessoria e, comunque, non impossibilitati ad accedere al fondo di loro proprietà, perché dotato di altro accesso;
ha infine eccepito la decadenza ultrannuale dall'azione di spoglio, all'uopo deducendo che la sbarra oggetto di lite sarebbe stata apposta nel mese di giugno 2022.
4. - Non si sono costituiti gli altri resistenti.
Pag. 2 di 7 5. - La causa è stata istruita mediante prove orali e documentali.
6. - Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata dai resistenti , Controparte_1
e concernente il proprio difetto di legittimazione CP_2 Controparte_3
sostanziale passiva.
6.1. - È, infatti, del tutto irrilevante il fatto che i terreni sui quali insiste la stradella oggetto di lite siano stati alienati in data posteriore a quella della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, tenuto conto che la litispendenza si determina dalla data di deposito del ricorso (art. 39, co. 3, c.p.c.), e non da quella della relativa notificazione. Sicché, l'eventuale successione a titolo particolare nel diritto controverso per atto tra vivi, qualora avvenuta in corso di causa (come nel caso in esame), resta un fatto del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie (art. 111, co. 1, c.p.c.).
6.2. - D'altra parte, va ricordato che, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio debba avvenire con la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari
(come nella fattispecie), sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari che, per effetto dell'eliminazione dell'opera, subirebbero le conseguenze della condanna (cfr. ex multis Cass. n. 7412/2003; Cass. n. 22833/2005).
Ne consegue che, a prescindere dall'individuazione dell'autore materiale/morale dello spoglio (profilo che attinge solo l'individuazione dei soggetti tenuti al ripristino della situazione anteriore ed - eventualmente - al risarcimento del danno), gli odierni resistenti andavano tutti evocati nel presente giudizio in quanto, al tempo del deposito del ricorso, erano comproprietari dell'area sulla quale insiste la sbarra oggetto di lite.
7. - Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui infra.
7.1. - Va, anzitutto, precisato che, nel presente giudizio, non rilevano le difese petitorie sollevate dai resistenti con riguardo all'eventuale insussistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi dei ricorrenti;
così come non rileva il fatto che i ricorrenti eventualmente godano di un ulteriore accesso al fondo di loro proprietà, avendo costoro agito a tutela del possesso corrispondente all'esercizio di una precisa servitù di passaggio.
Pag. 3 di 7 7.2. - Ciò posto, la situazione possessoria vantata dai ricorrenti appare confermata dal contenuto della missiva del 26.10.2023 a firma di e Controparte_1 Parte_6
in cui i predetti hanno sostanzialmente ammesso il pregresso transito dei ricorrenti medesimi sulla stradella oggetto di lite “da circa un anno”, ossia almeno dal mese di ottobre 2022.
Per quanto in detta missiva si faccia riferimento ad una presunta “tolleranza” usata verso i ricorrenti nell'utilizzo “sporadico” della stradella in questione, una tale tolleranza si pone in insanabile contrasto sia con la durata dell'utilizzo in questione
(ammessa dai mittenti per “circa un anno”), sia con il fatto che i ricorrenti abbiano lasciato aperto un varco al confine tra il proprio fondo e la stradella in esame, il che rende manifesto non solo che non si trattasse di un passaggio “sporadico”, quanto piuttosto sistematico, ma anche e soprattutto l'animus con il quale i ricorrenti effettuassero tale passaggio.
7.3. - Ove ve ne fosse bisogno, poi, il pacifico e pubblico passaggio dei ricorrenti lungo la stradella in questione risulta dimostrato dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale ha riferito di essersi recato sul fondo dei ricorrenti per circa cinque o Tes_1
sei volte percorrendo proprio la stradella oggetto di lite.
Il teste è apparso pienamente credibile e attendibile, non solo in quanto soggetto estraneo alle parti e disinteressato alla lite, ma anche e soprattutto in quanto mostratosi a piena conoscenza dello stato dei luoghi (cfr. verbale ud. 15.01.2025: “come si può notare dalle fotografie rammostratemi, al di là della sbarra e sulla sinistra vi è la proprietà che ha un varco di accesso che dà proprio sulla stradella in Pt_1
questione; in fondo vi è la proprietà mentre sulla destra vi è la proprietà PE
”). _1
7.4. - Va, inoltre, respinta l'eccezione di decadenza ultrannuale dall'azione di spoglio sollevata da . Parte_3
Al riguardo, basti osservare che, con la citata missiva del 26.10.2023, e Controparte_1
hanno sostanzialmente ammesso il pregresso transito dei ricorrenti Parte_6 medesimi sulla stradella oggetto di lite “da circa un anno” (vale a dire: almeno dal mese
Pag. 4 di 7 di ottobre 2022 e per circa un anno), il che si pone in frontale contrasto con l'allegazione della resistente , secondo cui la sbarra in oggetto sarebbe Parte_3
stata apposta nel mese di giugno del 2022, ed appare perfettamente in linea con l'allegazione dei ricorrenti, secondo i quali la sbarra sarebbe stata apposta nel mese di giugno del 2023.
Ed ancora, nel senso che la suddetta sbarra sia stata collocata nel mese di giugno del
2023 depongono non solo le già citate dichiarazioni del teste , ma anche la Tes_1
fotografia versata in atti dai ricorrenti sub doc.
8.a, recante la data del 15.06.2023 e non contestata dai resistenti.
7.5. - Quanto all'individuazione dei responsabili dello spoglio denunciato dai ricorrenti, ritiene il Tribunale che autori materiali ne siano stati: a) la quale ha Parte_3
sostanzialmente ammesso di avere apposto la sbarra in questione a tutela del proprio diritto di proprietà; b) (nato l'[...] a [...] e ivi residente, Controparte_1 non evocato nel presente giudizio e da non confondersi con l'odierno resistente _1
, nato il [...] a [...] e residente a [...]), e
[...] Parte_6
quali soggetti firmatari della missiva del 26.10.2023, nella quale si dà implicita conferma dell'apposizione della sbarra in questione e della volontà dei predetti di non voler ripristinare la situazione anteriore.
7.6. - Non vi è, invece, alcuna prova in atti del fatto che gli altri resistenti abbiano concorso, moralmente o materialmente, nell'apposizione della sbarra di cui si discute.
8. - Per quanto sopra, sussistono, dunque, tutti gli elementi per concedere l'invocata tutela possessoria, ossia: a) il possesso corrispondente all'esercizio, da parte dei ricorrenti, di una servitù di passaggio sulla stradella in questione, con la precisazione che, dall'espletata istruttoria, non è emerso che il suddetto possesso si sia esteso su tutta la stradella sino a giungere alla particella 361, ma solo su quella porzione di essa che giunge sino al varco di ingresso al fondo dei ricorrenti;
b) lo spoglio violento attuato da e (oltreché da , non evocato nel Parte_3 Parte_6 Controparte_1
presente giudizio), mediante l'apposizione della sbarra in questione;
c) la consapevolezza e volontà dei resistenti e di agire Parte_3 Parte_6
contro la volontà dei ricorrenti, tenuto conto che la sbarra è stata apposta proprio al fine
Pag. 5 di 7 di impedire ai ricorrenti il passaggio sulla stradella e considerato che tale passaggio era pubblico, manifesto e sorretto dall'animus possidendi, come desumibile dal fatto che i ricorrenti abbiano lasciato un varco tra il fondo di loro proprietà e la stradella di cui si discute.
8.1. - Sicché, in accoglimento del ricorso, va ordinato ad e Parte_3 Pt_6
di reintegrare e nel possesso
[...] Parte_1 Parte_2 corrispondente all'esercizio di un servitù di passaggio sulla stradella interpoderale che si diparte dalla strada provinciale Francofonte-Vizzini e giunge sino al varco di ingresso al fondo dei ricorrenti, mediante la rimozione della sbarra oggetto di lite.
8.1.1. - La rimozione della sbarra si giustifica non solo in ragione della necessità di ripristinare lo status quo ante, ma anche alla luce del fatto - incontestato dai resistenti costituiti - che la stessa sia stata apposta anche su una porzione di terreno dei ricorrenti, per la larghezza di circa 75 cm.
8.2. - In caso di significativa inerzia dei resistenti, all'attuazione della presente ordinanza vi provvederà, su istanza degli aventi diritto, omessa la notificazione dell'atto di precetto, il competente Ufficiale Giudiziario - da individuarsi nel Funzionario pro tempore del Tribunale di Siracusa, con facoltà di subdelega - con l'ausilio CP_5
di maestranze di propria fiducia e con spese anticipate dai ricorrenti.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza di e e si Parte_3 Parte_6
liquidano in favore dei ricorrenti come da dispositivo, sulla base dei parametri fissati dal
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, per i procedimenti cautelari di valore sino ad € 5.200,00, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda (€
3.330,50), per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi.
9.1. - Le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e i resistenti , Controparte_1 CP_2
e ben possono compensarsi per l'intero, tenuto conto che questi
[...] Controparte_3 ultimi, in quanto comproprietari all'epoca del deposito del ricorso introduttivo, andavano comunque evocati nel presente giudizio in qualità di litisconsorti necessari, dunque a prescindere dall'autorìa - materiale o morale - dello spoglio.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
IL GIUDICE UNICO
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.:
1) Ordina ad e di reintegrare e Parte_3 Parte_6 Parte_1
nel possesso corrispondente all'esercizio di un servitù di Parte_2
passaggio sulla stradella interpoderale che si diparte dalla strada provinciale
Francofonte-Vizzini e giunge sino al varco di ingresso al fondo dei ricorrenti, mediante la rimozione della sbarra oggetto di lite.
2) Dispone che, decorsi quindici giorni dalla notificazione del presente provvedimento ad e senza che questi ultimi Parte_3 Parte_6
vi abbiano dato spontanea attuazione, vi provveda, su istanza di Parte_1
e , omessa la notificazione dell'atto di precetto, il competente Parte_2
Ufficiale Giudiziario - da individuarsi nel Funzionario pro tempore del CP_5
Tribunale di Siracusa, con facoltà di subdelega - con l'ausilio di maestranze di propria fiducia e con spese anticipate dai ricorrenti.
3) Condanna e in solido, alla rifusione, in Parte_3 Parte_6
favore di e delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 76,00 per spese vive ed € 1.965,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e i resistenti
, e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Si comunichi.
Siracusa, 11 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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