Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 1030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2072/2023, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.09.2023, notificata il 02.11.2023, promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa anche Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Davide Campanelli del Foro di Pesaro e Vincenzo Ferrandino del Foro di Genova, in forza di procura speciale allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Genova, Via D. Fiasella n. 10/14
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. OP C.F._1
Fabrizio Maggiorelli, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Cesarea n. 12/5
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della impugnata CP_2 sentenza n. 2072/2023 resa dal Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott.ssa Cristiana
Buttiglione, a definizione del procedimento n. 7479/2020 R.G., pubblicata il 09.09.2023,
- nel merito:
- accogliere integralmente il presente appello, riformando l'impugnata sentenza nelle parti sottoposte
a gravame e così statuire:
- in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_1 Parte_1
perché infondata per la non operatività, rispetto all'azione risarcitoria della SI
[...]
, della copertura assicurativa prestata con la polizza ex artt. 17 e 18, comma 2, lett. n), CP_3
c.g.c. per le ragioni esposte al paragrafo 1 dell'atto di appello e conseguentemente condannare il
1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la Compagnia è tenuta ad indennizzare l Parte_2 per la quota di responsabilità diretta a lui addebitabile in conformità a quanto disposto dagli artt. 16, comma 2, n. 1, e 18, comma 1 delle c.g.c., per le ragioni esposte al paragrafo 2 dell'atto di appello;
- in via istruttoria, ammettere, per le ragioni illustrate in atti, la prova per testimoni ritualmente dedotta nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio ritualmente riproposta, che di seguito si riporta per esteso:
1) “Vero che la prima comunicazione ricevuta da relativa alla vicenda clinica Parte_1 della SI è stata la pec dell'Avv. 3.12.2017 (v. doc. n. 4 che si rammostra al CP_3 Pt_3 teste)?”.
2) “Vero che la prima comunicazione ricevuta da Previmed Srl relativa alla vicenda clinica della SI è stata la pec dell'Avv. el 13.12.2017 (v. doc. n. 4 che si rammostra al CP_3 Pt_3 teste)?”.
3) “Vero che mai la comunicazione datata 21.12.2016 del dott. relativa alla vicenda clinica CP_1 della SI è pervenuta ad prima della data del 13.12.2017 CP_3 Parte_1
(doc. 4 che si rammostra al teste)?”.
4) “Vero che mai la comunicazione datata 21.12.2016 del dott. relativa alla vicenda clinica CP_1 della SI è pervenuta a Previmed Srl prima della data del 13.12.2017 (doc. 4 che CP_3 si rammostra al teste)?”.
5) “Vero che è venuta a conoscenza della esistenza della comunicazione Parte_1
21.12.2016 del dott. , relativa alla vicenda clinica della SI , con la ricezione CP_1 CP_3 della pec dell'Avv. el 13.12.2017 dell'avv. v. doc. n. 4 che si rammostra al teste)?”. Pt_3 Pt_3
Si indicano a testimoni il GN , domiciliato c/o con sede legale in Testimone_1 CP_4
Milano, nonché la Dott.ssa , responsabile ufficio assunzione di , Testimone_2 Parte_1 domiciliata presso la sede della Compagnia, in San Cesario sul Panaro (MO);
Con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA, come per legge, nel caso di accoglimento della conclusione principale, ovvero del presente giudizio in caso di accoglimento della conclusione subordinata”.
PER L'APPELLATO
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte
Previe le declaratorie meglio viste e ritenute
In via pregiudiziale e/o preliminare inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
Dichiarare il presente gravame inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art 348 bis c.p.c., non sussistendo elementi tali da farne ritenere probabile l'accoglimento.
2 Come già ampiamente emerso, infatti, il presente appello non ha fornito elementi meritori tali da presupporne l'accoglimento, né tali da giustificare la prosecuzione del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia. La circostanza è di patente evidenza, posto che persino controparte ha omesso di avviare e coltivare la fase inibitoria.
Nel merito
Rigettare l'appello, confermando plenariamente l'impugnata sentenza.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Genova e rubricato al n. 11544/2018 R.G., proponeva ricorso ex Parte_4 art. 702 bis c.p.c. nei confronti della e del dott. E_ OP
, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento
[...] di chirurgia plastica eseguito da quest'ultimo nell'ottobre 2016 presso la predetta struttura. Entrambi
i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda della ricorrente e il Dott. CP_1 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa , compagnia che lo Parte_1 assicurava per la responsabilità civile verso terzi, per essere da questa garantito e manlevato.
Con ordinanza 14.12.2020 il Giudice dichiarava la nullità della CTU svolta in sede di ATP per violazione del contraddittorio, disponeva la conversione del rito e autorizzava la chiamata in causa di Parte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio rilevando ed eccependo la non operatività, rispetto all'azione risarcitoria dell'attrice, della polizza azionata in garanzia dall'assicurato, in via principale, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, lett. n) delle Condizioni Generali di Contratto e in subordine opponeva la limitazione dell'obbligo indennitario ai sensi dell'art. 16, comma 2, n. 2), precisando in ogni caso i limiti della garanzia prestata in caso di accoglimento sia dell'azione risarcitoria che della domanda di garanzia. Nello specifico, la terza chiamata contestava di non avere ricevuto comunicazione alcuna circa l'apertura del sinistro in questione nel periodo di vigenza della polizza, la cui scadenza era fissata al giorno 31.12.2016, con conseguente assenza di copertura, stante la denuncia dopo la scadenza. Deduceva, in particolare, che la comunicazione del 21.12.2016 con cui il dott. CP_1 aveva denunciato al proprio broker, il sinistro oggetto di causa non era mai pervenuta Parte_5 né ad né all'agente Previmed s.r.l., ovvero ai soggetti ai quali, ai sensi Parte_1 dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, dovevano fare capo i rapporti contrattuali. Per tale ragione, secondo parte terza chiamata, l'operato del broker indicato dall'assicurato risultava estraneo alla responsabilità di . Parte_1
Disposta CTU medico legale, con la sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva: “
…DICHIARA
La risoluzione del contratto fra parte attrice, e il dr. . E_ CP_1
AN
3 in persona del legale rappresentante pro – tempore, a restituire, in favore di E_
complessivi € 7.106,00 oltre interessi legali dal dì del pagamento al Parte_6 saldo.
AN
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e E_ OP
, in solido, a pagare, in favore di , € 7.950,00 oltre interessi
[...] Parte_6 legali dalla data di deposito della ctu al saldo, € 1.588,77 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
ed € 1.300,00 oltre interessi legali dal dì di messa in mora al saldo.
AN
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e E_ OP
, in solido, a rifondere, in favore di le spese sostenute,
[...] Parte_6 che liquida, per il procedimento di ATP, in complessivi € 2.337,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, IVA e CPA, spese di ctp se documentate;
per il giudizio di merito, in complessivi
€ 5.077,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, IVA e CPA, e spese di ctp se documentate.
Pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese delle ctu svolte in ATP e nel giudizio di merito, nella misura liquidata in fase istruttoria.
AN
ASSICURATRICE in persona del legale rappresentante pro – tempore, a Parte_1 manlevare e tenere indenne l'assicurato , al netto della OP franchigia contrattuale, da ogni esborso come sopra quantificato in solido con E_
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, spese legali e di CTU, in favore di parte attrice (escluso l'importo quantificato a carico di Parte_6 CP_5
a titolo di restituzione compenso).
[...]
AN in persona del legale rappresentante pro – tempore, a Parte_1 rifondere, in favore di , le spese sostenute nel presente giudizio, OP che liquida, per la fase di ATP, in complessivi € 2.377,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA, spese di ctp se documentate;
per il giudizio di merito, in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, e spese di ctp se documentate”.
Il Tribunale, dopo aver condannato, sulla base delle risultanze emerse dall'espletata CTU, in solido la e il dott. a risarcire E_ OP Parte_4 del danno cagionatole e a rimborsarle le spese sostenute, per quanto ancora interessa il presente gravame, accoglieva la domanda di garanzia proposta dal dott. nei OP confronti di condannando quest'ultima a tenere indenne l'assicurato Parte_1 da quanto da questi dovuto, in solido con la struttura, all'attrice per risarcimento danni e spese, al netto della franchigia contrattuale, oltre alla refusione delle spese di lite.
4 In particolare, affermava il Tribunale che la comunicazione indirizzata dal medico al broker
[...]
con cui denunciava il sinistro, datata 21/12/2016, e ne chiedeva l'apertura era avvenuta nel Pt_5 periodo di vigenza della polizza. Dallo scambio di mail in atti emergeva che il broker cui il Pt_5
Dott. si era rivolto per denunciare il sinistro era “intermediario” di Previmed s.r.l., agente CP_1 che rappresentava La polizza – proseguiva il Tribunale - era stata Parte_1 conclusa dal Dott. per il tramite di “un sub agente, il quale OP Parte_5 rappresentava la società Simbroker. Tale società rappresentava sul territorio genovese Previmed
s.r.l., la quale, a sua volta, ” (pag. 11 sentenza). Dunque, Parte_1 [...] si avvaleva di Previmed s.r.l. che a sua volta si avvaleva di Simbroker s.r.l., società Parte_1 presso cui operava Il broker aveva gestito il contratto, i pagamenti dei premi Parte_5 Pt_5 nonché la disdetta del contratto, di tal chè doveva concludersi che tale attività di intermediazione fosse opponibile all'assicurazione non solo per un principio generale di apparenza e affidamento del cliente, ma anche perché, in materia di agenzia e sub agenzia, non può ricadere sul cliente terzo l'errore, o anche un illecito, commesso da un sub agente. Il cliente – proseguiva il Tribunale - risultava avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali secondo canoni conformi alla media diligenza. Le conseguenze dell'errore, e dell'atto, anche illecito, imputabile al sub agente dovevano ricadere sull'agente autorizzato Previmed S.r.l., che aveva consentito al broker di operare per suo conto, e per effetto del rapporto di rappresentanza con su quest'ultima Parte_1 che può eventualmente rivalersi sull'agente. Il Tribunale richiamava, altresì, gli artt. 1913, l'art. 109 comma 4 del Codice delle Assicurazioni e giurisprudenza della Cassazione in ordine all'art. 2049
c.c.. Il Tribunale riteneva, altresì, infondata l'eccezione di limitazione della copertura alla sola quota di responsabilità dell'assicurato.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1
la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituito in giudizio , contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto. OP
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 24.04.2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 11.03.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata ex art.348 bis c.p.c. è infondata, posto che detta inammissibilità è rinvenibile ove l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile e percepito
5 dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa, e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
Nel merito.
1.Col primo motivo censura la erroneità della sentenza nella parte in Parte_1 cui il primo giudice ha affermato che l'attività di intermediazione svolta da le sia Parte_5 opponibile, nonché l'errata interpretazione e applicazione delle norme di legge e di contratto, in particolare l'art. 17 c.g.c. per il quale l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla società dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, e dell'art. 7 inerente l'obbligo di denuncia del sinistro all'assicurato o all'agente. Afferma che all'assicurazione la prima comunicazione del sinistro era pervenuta il 13/12/2017, oltre la data di scadenza della polizza, mentre la comunicazione inviata dall'assicurato a il 21/12/2016 le era inopponibile, in Parte_5 quanto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, mancano riscontri fattuali e giuridici per affermare che il osse un sub agente della Compagnia. La Compagnia – prosegue - ha come Pt_5 proprio agente Previmed s.r.l., avente sede in Milano, che collabora con alcuni broker che svolgono l'attività di intermediazione sul territorio nazionale, tra i quali all'epoca della sottoscrizione della polizza da parte dell'assicurato (2014) vi era . La Compagnia non aveva, e non ha, Controparte_6 rapporti diretti con i broker e nel caso di specie non ha mai avuto rapporti con tale GN al Pt_5 quale l'assicurato asserisce di avere inviato la denuncia di sinistro il 21.12.2016, né con la CP_7
né con la Simbroker s.r.l., avendo unicamente ed esclusivamente rapporti con i suoi agenti
[...] mandatari, nella specie con l'agente Previmed s.r.l.. faceva da mero tramite materiale, Pt_5 provvedendo a consegnare gli assegni a Simbroker s.r.l. che a sua volta li consegnava a Previmed
s.r.l., così come era accaduto per la disdetta del contratto. Inconferente è il richiamo all'art. 1903 c.c. che riguarda gli agenti, quale sicuramente non era estraneo alla Compagnia appellante, Pt_5 circostanza ben nota all'assicurato che aveva chiesto con mail a quest'ultimo di trasmettere l'apertura del sinistro all . Parte_1
Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
Il Tribunale ha richiamato in modo sintetico lo scambio di mail intercorso tra il legale del Dott.
e Previmed s.r.l., nonché tra il primo e Simbroker s.r.l.. Da esse, nel dettaglio, si evince CP_1 che con mail del 09/02/2021 Previmed s.r.l., nel rispondere al Difensore dell'assicurato, affermava
“che la polizza è stata intermediata tramite il broker Simbroker SRL” (allegato 2 alla memoria ex art. 183. 6 comma, n. 1 di parte ); risulta poi che la società Simbroker, in data 10/02/2021, CP_1 sempre in risposta a richiesta del Difensore del Dott. , confermava che il era CP_1 Pt_5
“l'agente che seguiva il cliente, è stato nostro collaboratore fino a settembre 2014” aggiungendo che da settembre 2014 l'agenzia ha cambiato nome ed è diventata fino al luglio 2020 CP_7 continuando la collaborazione.
Da tali mail si evince, in primo luogo, la conferma di quanto affermato condivisibilmente dal Tribunale che si è posto quale intermediario fra l'assicurato e la Parte_5 Parte_1
6 In secondo luogo, sono circostanze non contestate dall'appellante (cfr. pagg. 15 e 16 dell'appello) che , nel corso del rapporto assicurativo intercorso tra e il Parte_5 Parte_7
Dott. , abbia ricevuto il pagamento dei premi per conto dell'assicurato e che abbia ricevuto CP_1 dall'assicurato Dott. la disdetta del contratto di assicurazione, che poi ha evidentemente CP_1 trasmesso alla Compagnia. Trattasi di comportamenti relativi all' esecuzione del contratto, dai quali si desume la consapevolezza o comunque la tolleranza attuata da parte della Compagnia nell'avvalersi dei servizi resi dal nche a suo favore (si consideri in tale prospettiva che l'art. Pt_5
118 cod. ass. stabilisce che "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”). Seppure sia vero che non risulti, quindi, essere un agente autorizzato dell – Pt_5 Parte_7 tale essendo solo la Previmed s.r.l. – è altrettanto vero che appunto, si è posto come Pt_5 intermediario tra e l'assicurato, non potendo detta intermediazione Parte_7 squalificarsi al ruolo, affermato da parte appellante di “mero tramite materiale” (pag. 15 dell'atto di appello), quindi, in sostanza, di passacarte, risultando la differenza tra i due concetti di non facile comprensione all'assicurato che confida secondo buona fede di trattare con il soggetto rappresentato, o comunque di un soggetto abilitato autorizzato a trattare per conto e/o incarico della
Compagnia. Né può intendersi nel senso voluto dalla Compagnia appellante la contestata comunicazione del 21/12/2016 con cui il Dott. ha chiesto al “di inoltrare alla CP_1 Pt_5 compagnia Assicuratrice questa apertura di sinistro” la quale deve o comunque certamente può essere letta anche nel senso sopra menzionato. Premesso che la norma che più rileva non è tanto l'art. 7 relativo all'avviso di sinistro (la cui inosservanza non determina automaticamente la perdita della garanzia assicurativa, salvo il caso del dolo), ma l'art. 17 c.g.c. prevedente l'operatività della polizza per le richieste di risarcimento pervenute alla “Società dall ” durante il periodo di Parte_2 validità del contratto, gli elementi di fatto sopra indicati, già condivisibilmente valutati dal Tribunale, depongono nel senso di una “rappresentanza” tollerata da parte della Compagnia, riscontrabile anche dal fatto che quest'ultima ha usufruito delle prestazioni del e non sia mai intervenuta Pt_5 per farne cessare l'ingerenza, rappresentanza di cui è espressione codificata l'art. 118 c.d.a. sopra richiamato per cui il pagamento effettuato all'intermediario o al collaboratore si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. Il Tribunale ha ampiamente richiamato, senza che su tale aspetto parte appellante abbia svolto specifica censura, il principio dell'apparenza del diritto. Detto principio, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1383 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. L'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la
7 ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale -
e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente
- è riservato istituzionalmente al giudice di merito. Nel caso in esame, ad avviso della Corte, gli elementi di fatto sopra indicati sono sufficienti, come ritenuto dal Tribunale, per affermare che il cliente/assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattuali secondo i canoni conformi alla media diligenza, e che le conseguenze del dedotto errore non possono che ricadere sulla Compagnia che, come da mail indicata, tramite Previded s.r.l. aveva autorizzato Simbroker s.r.l., e per essa
[...]
, a trattare per suo conto. Sarà quindi a rivalersi sul proprio Pt_5 Parte_7 agente.
2. Col secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato infondata l'eccezione afferente alla copertura assicurativa della sola quota di responsabilità dell'assicurato, prevista dall'art. 16 delle c.g.c. ( “sola sua quota di responsabilità diretta”), con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli, in via di solidarietà, nell'ipotesi di più soggetti responsabili. Il Tribunale avrebbe violato le norme di interpretazione del contratto ex artt.
1362 e segg. c.c., non avendo valutato la clausola interpretativa richiamando due sentenze della
Corte Suprema (la n. 20322/2012 e la n. 14595/2020) inconferenti al caso in esame.
Il motivo ad avviso della Corte è inammissibile.
Il Tribunale, senza in alcun modo esaminare né in fatto né in diritto la questione della responsabilità solidale dei due originari convenuti nella parte motiva della sentenza, che ha comunque condannato in solido fra loro nella parte dispositiva, al fine di respingere l'eccezione della Compagnia ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 20322/2012, per la quale il limite relativo alla quota riguarda la surroga dell'assicuratore ex art.1203 c.c. nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, escludendo che l'assicurazione possa limitare il pagamento alla sola quota di responsabilità del proprio assistito;
nonché la pronuncia della Cassazione n. 14595/2020 per la quale le clausole di esclusione o limitazione della garanzia, presenti nelle polizze assicurative, non devono neutralizzare o traslare il rischio a esclusivo vantaggio dell'assicuratore; infatti, così facendo, le assicurazioni si trasformano in una “fonte di rendita parassitaria”, e viene meno anche il corretto equilibrio fra la ripartizione del rischio e il premio versato.
Rileva la Corte che parte appellante, pur a fronte di specifica censura alla motivazione della sentenza incentrata sull' esame delle due sentenze summenzionate della Corte Suprema, al fine di sostenerne la inconferenza al caso di specie, nulla ha poi dedotto, né in fatto né in diritto, nell'atto di gravame con riferimento alla ritenuta quota di responsabilità dell'assicurato oggetto di copertura, e all'entità di essa, non avendo così completato la critica al dictum del Tribunale, rimasta priva di elementi, fattuali e giuridici, che consentano a questa Corte di determinare quale sia la misura della responsabilità che impegna il proprio assicurato, mai nemmeno indicata e/o quantificata. Non è chiaro né emerge in alcun modo, tra l'altro, se la parte appellante intende far riferimento alla
“solidarietà” sinteticamente affermata dal Tribunale (nell'obbligo risarcitorio tra il Dott. e la CP_1
8 ), concetto – quello della solidarietà - che non viene sviluppato nell'atto di appello (se non CP_5 mediante il sintetico richiamo alla clausola di cui all'art. 16), né conseguentemente se intenda avvalersi della presunzione di pari responsabilità tra i due obbligati (circostanza suscettibile di determinare il ribaltamento dell'onere della prova a carico della controparte) o, invece, se intende far riferimento ad una responsabilità proporzionale, diretta, dell'assicurato anch'essa non meglio indicata né tanto meno provata. Difettano, pertanto, elementi che consentano di individuare la esatta determinazione della quota diretta del medico, rimasta del tutto indeterminata financo nelle conclusioni, che a lui sarebbe addebitabile e per la quale opererebbe la copertura assicurativa, con conseguente indeterminatezza della domanda e inammissibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, e sono liquidate come in dispositivo, in base al DM n. 55/2014 secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2072/2023, emessa dal
Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.09.2023, notificata il 02.11.2023, la Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. Parte_1 [...]
, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa. OP
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 18/3/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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