Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
1
n. 1326/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1326/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 30/05/2025
e promossa da:
– CF - nato a [...], ora IA RM Parte_1 C.F._1
(CZ), in data 02/11/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DOMENICO VILLELLA - CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...], in data [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA BONADDIO – CF – C.F._4 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/12/2024, il sig. chiedeva Parte_2 all'intestato Tribunale la Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e la sig.ra
, celebrato in IA RM (CZ), in data 15.06.1997, trascritto nei registri del Controparte_1 relativo comune al n. 17, parte II, serie A, anno 1997 (vedi in allegato).
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
• Che il Sig. ha contratto matrimonio in data 15.06.1997 con la Sig.ra Parte_1 [...]
, nel Comune di IA RM, ove gli atti del matrimonio sono stati regolarmente trascritti CP_1
presso i registri dello Stato Civile al n. 17, Parte II, seria A, Anno 1997, optando per il regime della comunione legale dei beni;
• Che da tale connubio nascevano due figlie: nata a [...] in data [...] Controparte_2
e nata a [...] il [...]; Persona_1
• Che nel corso del tempo il rapporto tra i coniugi si è deteriorato, a seguito del venir meno dell'affectio maritalis, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e la convivenza sotto lo stesso tetto, sicché le parti hanno presentato ricorso consensuale di separazione personale, confermando innanzi il
Presidente del Tribunale di IA RM (nella procedura di separazione recante R.G. n. 1746/2020) la volontà di non conciliarsi, prestando reciproco consenso alla propria separazione secondo le condizioni di cui al suddetto ricorso, omologate dall'intestato Tribunale con decreto reso in data 28.02.2020;
• Che in data 12.01.2023, la Sig.ra notificava ricorso ex art. 710 c.p.c. al fine di sentirsi modificare CP_1 le condizioni di separazione, procedimento che – a seguito della costituzione con domanda riconvenzionale del – terminava con ordinanza del 20.03.2023, con il rigetto di ogni richiesta di revisione avanzata Parte_1 dalle parti;
• Che, dalla separazione ad oggi, si è incontrovertibilmente verificato un mutamento in peius della situazione economica e lavorativa in cui versa il , il quale dopo la cessazione della propria Parte_1 attività commerciale “AGRIEDIL di TI LI FR & AS in data 08.02.2023 come da allegata documentazione, si era prontamente attivato nella ricerca di nuova attività lavorativa terminata, suo malgrado, con licenziamento del 06.05.2024, irrogato per esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro segnatamente la società (P. IVA ) con sede in Via M. Buonarroti snc di Parte_3 P.IVA_1
IA RM;
• Che, a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo suddetto. l'odierno ricorrente – per come emergente
“per tabulas” – ha percepito indennità NASPI sino al mese di novembre 2024 e - pertanto - è allo stato privo di reddito;
• Che, a dispetto del perdurante “stato di disoccupazione” di parte ricorrente, la sig.ra Controparte_1 ha visto decisamente migliorare il proprio “status vivendi”, avendo la medesima attualmente trovato stabile occupazione presso l'esercizio commerciale “IPER Mercadò di IA RM La Piazza”, sito in Via C.
Colombo n. 96 di IA RM, situazione analoga a quanto verificatosi per la GL maggiore delle parti,
, la quale da più di anno svolge attività lavorativa alle dipendenze del “Bar Bottega 89”, Controparte_2 sito in Corso Numistrano n. 87 di IA RM;
• Che l'esistenza di rapporti di lavoro – peraltro ben retribuiti e continuativi - rende certamente la primogenita del ricorrente soggetto in grado di provvedere al sostentamento secondo le proprie esigenze di vita, senza necessità di ricevere alcun genere di ausilio da parte dei genitori;
• Che per l'effetto di quanto sopra, è evidente l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo di mantenimento gravante sul Sig. Parte_1
• Che, a conferma del suddetto convincimento, preme ricordare che secondo un consolidato principio giurisprudenziale “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad 3
espletare un'attività lavorativa, dimostrando - quindi - il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento,
i cui presupposti erano già venuti meno”(Tra le tante Cass Civ., Sent. n.° 26259 del 2005 e Cass Civ., Sent.
n.° 1761 del 2008).
• Che risulterà certamente noto al Giudicante, che esistono in materia numerose pronunce, le quali riconoscono il venir meno dell'obbligo di mantenimento anche in situazioni in cui i figli si trovino addirittura privi di un'occupazione stabile e continuativa (Tra le tante Cass Civ., Sent. n.° 18974/2013; Cass Civ., Sent.
n.° 1585/2014), ovvero addirittura anche in conseguenza di un licenziamento (Cass Civ., Sent. n.° 23590/10;
Cass Civ., Ord. n.° 24515/13; Cass Civ., Sent. n.° 16799/14).
• Che più in generale, si può affermare che il venir meno dell'obbligo di mantenimento sia conseguenza dello status di indipendenza economica che può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentire ai figli un reddito corrispondente alla propria professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni (tra le tante Cass. Civ., Sent. n.°
4765/2002; Cass. Civ., Sent. n.° 21773/2008; Cass. Civ., Sent. n.° 14123/2011; Cass. Civ., Sent. n.°
1773/2012).
• Che per l'effetto di quanto sopra, l'adito Giudicante Vorrà revocare il mantenimento posto a carico del Sig.
, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, disponendo se del caso Parte_1 la restituzione delle somme che dovessero risultare versate nelle more del presente giudizio. In denegata ipotesi – per le medesime ragioni – dovrà quanto meno essere disposta la riduzione del contributo di mantenimento gravante sul ricorrente, considerato che lo svolgimento di un lavoro da parte dei figli – anche qualora non costante e con reddito non certo - può comportare almeno una legittima riduzione dell'obbligazione gravante sui genitori (Trib. Treviso – Sentenza 17 giugno 2015 n.° 1445) e, nel contempo, disporsi la riduzione anche del contributo di mantenimento dovuto da quest'ultimo nei confronti della secondogenita . Persona_1
• Che pur ritenendo sufficiente quanto già dedotto ed argomentato, preme rilevare le difficoltà per il Sig. di far fronte integralmente a quanto previsto dalla Sentenza di separazione: il ricorrente, infatti, è in Parte_1 stato di disoccupazione – malgrado si stia impegnando profusamente nella ricerca di un impiego - per cui non può non rilevarsi che rispetto all'epoca delle Sentenza di separazione anche le condizioni del medesimo si sono modificate a causa della riduzione di reddito conseguente alla cessazione della propria attività lavorativa mentre sono significatamene migliorate quelle della e della GL primogenita delle parti Controparte_1 in causa - (vedi, testualmente, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tutto quanto sopra premesso chiedeva: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
a IA RM (CZ) il 15.06.1997, tra la sig.ra ed il Sig. , Controparte_1 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di IA RM (CZ), al numero di protocollo n.
17, Parte II, seria A, Anno 1997 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune;
2) accertare 4
e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del decreto di omologa del 28 febbraio 2020, giuste le ragioni di cui al presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel succitato provvedimento – revocare il contributo di mantenimento gravante sul Sig. nei Parte_1 confronti della GL , ovvero - in estremo subordine - ridurre nella misura che sarà Controparte_2 ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso e nel contempo, atteso il documentato cambiamento in peius delle condizioni economiche del ricorrente rideterminare in misura non superiore ad €. 200,00 il contributo di mantenimento dovuto da quest'ultimo nei confronti della secondogenita
; in ogni caso - Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Persona_1
Cap come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8 febbraio 2025, si costituiva in giudizio la sig.ra
, la quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto da controparte;
in particolare, Controparte_1 evidenziava lo scarso interesse del ricorrente nei confronti delle figlie – sia economicamente sia morale
(addirittura, in un'occasione, la GL aveva denunciato il padre dopo uno scontro tra i due) ed il CP_2 suo stato di disoccupazione (contrariamente a quanto riferito da controparte); inoltre, dichiarava che il sig. dopo la nascita delle figlie e l'inizio della malattia della resistente, era diventato ostile e Parte_1 aggressivo nei confronti della moglie, tanto che la sig.ra era stata costretta, in più occasioni, a CP_1 sporgere denuncia nei confronti del marito.
Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
1) confermare l'assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 per ciascuna GL, oltre al pagamento delle spese Universitarie e straordinarie per entrambe le figlie, e conseguentemente venga ordinato al sig.
di corrispondere un assegno di mantenimento pari ad € 600,00 (Euro seicento,00) Parte_1 mensili per il mantenimento delle figlie ed , nonché un assegno di mantenimento di € CP_2 Per_1
200,00 per la moglie , atteso che la stessa non ha un lavoro;
2) che la casa familiare venga Controparte_1 assegnata alle figlie e atteso che le stesse non hanno dove vivere e stanno vivendo con i CP_2 Per_1 sacrifici dei nonni materni, e hanno il diritto di vivere dignitosamente e di potersi costruire un futuro come ogni essere umano;
e conseguentemente fissare il prosieguo del giudizio per l'assunzione delle prove e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni effetto di legge (vedi comparsa di costituzione e risposta;
in atti).
All'udienza dell'11 marzo 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente unitamente ai rispettivi procuratori;
il Presidente del Tribunale - in qualità di giudice delegato alla trattazione della controversia precedentemente nominata – introdotte le parti, le quali si riportavano ai propri scritti difensivi, si riservava di decidere anche in merito alle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 13 Aprile 2025, il Presidente – sempre nella sua qualità sopra menzionata - a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ordinava a parte resistente la produzione della documentazione relativa al contratto di lavoro della GL , riservandosi – in esito - di adottare tutte le necessarie Controparte_2 determinazioni per il proseguo della procedura. 5
Parte resistente, sig.ra effettivamente procedeva in tal senso in data 23 Aprile 2025, depositando CP_1 il contratto di lavoro tra e società TRE A srls, con data di inizio del rapporto di lavoro il Controparte_2
17.04.2025 e termine 30.06.2025.
Pertanto, con ordinanza del 30 aprile 2025, il Presidente del Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 maggio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
Entrambe le parti depositavano sintetiche note conclusive di trattazione scritta per la predetta udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e rassegnando le conclusioni ivi contenute.
La causa veniva dunque istruita con le sole produzioni documentali già in origine versate in atti e, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 - vista la comparizione figurata delle parti per l'udienza - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 5 e 9 maggio 2025 – e preso altresì atto del parere favorevole emesso dal PM in sede - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal decreto di omologa n. 1746/2020, emesso dal Tribunale di IA RM nell'ambito del procedimento recante il n. 1481/2019 R.g. e pubblicato in data 28 febbraio 2020. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte resistente – ad ulteriore sostegno di ciò – ha peraltro affermato, senza contestazione, che l'ex coniuge si è rifatto un'altra vita, avendo una relazione sentimentale stabile. Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni ed l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nonché CP_2 Per_1 CP_1
l'assegnazione della casa familiare.
Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della GL , asseritamente maggiorenne ed CP_2 economicamente autosufficiente;
quanto all'altra GL non ha dedotto il raggiungimento, oltre che della maggiore età, anche dell'autosufficienza economica, tanto da non avere per costei chiesto la revoca del mantenimento, ma il ridimensionamento ad euro 200,00; il tutto a fronte di un contributo precedentemente determinato
Ciò posto, va detto – in punto di diritto – che il dovere di mantenere i figli minori, e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti, è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove 6
viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento ai figli diventi maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e
– dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente
“quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
E' stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n.
18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché all'ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando un'occupazione.
In ogni caso, l'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. 7
Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28436 del 28.11.2017).
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, col provvedimento n. 787/2017, ha precisato che “Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 – postula non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti”.
Ciò detto in iure si osserva in facto che la documentazione in atti e l'applicazione dei detti principi di diritto induce il Collegio a ritenere che il ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato l'avvenuta indipendenza economica della GL maggiore , atteso il brevissimo periodo di durata del contratto di lavoro (soli CP_2 due mesi) seppur di volta in volta rinnovato;
infatti, il rinnovo del rapporto lavorativo, per così breve tempo, non è garanzia di una futura e stabile autosufficienza economica, ragion per cui la stessa – di ancor giovane età – non può affatto ritenersi economicamente autosufficiente ed indipendente economicamente.
Quanto ad risulta che dal 24.09.2024, è iscritta presso l'UNICAL – Università della Calabria – Per_1 [...]
(vd. screenshot libretto universitario telematico in atti), dimostrando di Controparte_3 voler inseguire un'adeguata formazione per il raggiungimento delle proprie inclinazioni professionali;
palese, dunque – il fatto – che la stessa, anche se maggiorenne, non possa ritenersi – in assenza di attività lavorativa – indipendente economicamente e va anzi sostenuto che la stessa debba essere adeguatamente supportata anche e principalmente dal padre nel suo percorso di studi.
Pertanto, la domanda principale di revoca del mantenimento nei riguardi di senza dubbio rigettata. CP_2
Tuttavia, il sig. ha dimostrato un peggioramento in peius delle proprie condizioni economiche Parte_1 rispetto all'epoca della separazione (vd. lettera di licenziamento e percezione Naspi allegati al ricorso), nonostante le contestazioni di parte resistente senza tuttavia specifiche prove;
allo stesso modo, il fatto che
, comunque, lavori ed abbia in tal senso manifestato buona volontà senza accomodarsi sul divano CP_2 di casa, dimostrando anche vocazione al lavoro, compatibile con il suo percorso di studi.
Tutto ciò premesso, si ritiene congruo diminuire l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
nei confronti delle due figli ed da euro 600,00 mensili ad euro 500,00 (€
[...] CP_2 Per_1
200,00 per , sempre € 300,00 per . CP_2 Per_1 8
3. Le spese straordinarie per le figlie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come anzidetto,
devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. In merito alla richiesta di assegnazione dell'assegno divorzile avanzata dalla sig.ra
[...]
anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non CP_1 addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel 9
beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008).
Ebbene, nel caso di specie, la documentazione in atti induce il Collegio ad osservare che non esiste nessun squilibrio reddituale tra le parti (entrambi al momento disoccupate) tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra in sostanza, è inammissibile la domanda avanzata dalla CP_1 parte resistente di riconoscimento di assegno divorzile pari ad € 200,00, sia per difetto di forma (trattasi di domanda che andava avanzata come domanda riconvenzionale), sia per difetto di prova, sia per mancata allegazione di circostanze sopravvenute rispetto al decreto di omologa, al cui interno vi era stata la tacita rinuncia della a qualunque somma di denaro. CP_1
5. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
In ogni caso, nel caso in esame, la sig.ra ha chiesto l'assegnazione della casa familiare in favore CP_1 delle figlie e ma la domanda deve essere dichiarata inammissibile per carenza di CP_2 Per_1 10
legittimazione attiva;
infatti, sia che sono oggi maggiorenni e hanno capacità d'agire, CP_2 Per_1 dunque di agire e resistere personalmente in giudizio.
6. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IA RM (CZ), in data
15.06.1997, tra il sig. e la sig.ra (matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di IA RM (CZ) atto n. 17, parte II, serie A, anno
1997, Uff. A);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 500,00 (cinquecento,00), per come determinato in parte motiva, quale contributo al mantenimento delle figlie ed , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Per_1 CP_2 monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per le figlie ed;
Per_1 CP_2
5) DICHIARA inammissibili la domanda di assegnazione della casa familiare e di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in IA RM al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 20/05/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO