Articolo 949 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 971Articolo 950
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 949. Non ammissione nel servizio permanente 1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non e' meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della ((commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianita' assoluta e relativa)) , se l'interessato e' carabiniere in ferma. (( 1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. )) 2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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