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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 448 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Alghero presso lo studio dell'Avv. Prof. Mario C.F._2
Tocci del Foro di Cosenza che li rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
Contro
(c.f. - P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Gloriana Verga, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata -
E contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_3
1 - contumace -
in punto a: leasing tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Eccellentissima Giustizia adita, contrariis atque adversis reiectis, riformare la sentenza gravata per come richiesto e, in particolare, mediante pronuncia di accoglimento della domanda di primo grado degli odierni appellanti;
indi revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Sassari col n. 1072/2017 e originariamente opposto. Altresì, con liquidazione delle spese del doppio grado a favore degli appellanti e a carico delle appellate, in particolare con distrazione nei confronti del patrono dell'appellante stessa che si dichiara antistatario ex art. 93 del codice di procedura civile, secondo prudente valutazione equitativa come per legge”.
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_1
“In via preliminare: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto,
l'acquiescenza degli appellanti in relazione alle parti della sentenza non specificamente impugnate e dichiarare gli stessi definitivamente decaduti dalla possibilità di proporre impugnazione ai sensi di quanto disposto al secondo comma dell'articolo 329 c.p.c.; - dichiarare ex art. 345 c.p.c.
l'inammissibilità della nuova eccezione sollevata solo in sede di gravame dagli appellanti. Nel merito,
in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare comunque e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di € 89.813,34 oltre interessi di mora da calcolarsi sulla sola quota Controparte_1
capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge del presente giudizio da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da euro 52.001,00 a 260.000,00”) per ogni singola fase processuale e segnatamente:
i) euro 2977,00 per la fase di studio;
ii) euro 1991,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 4326,00 per la
2 fase istruttoria;
iv) euro 5103,00 per la fase decisoria e così per complessivi euro 14.317,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese di lite in misura pari al 15%, così come previsto dal D.M.
55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione 9.11.2017, nanti il Tribunale di Sassari, ha dedotto che Controparte_2
1) , titolare della omonima impresa individuale, il 16.11.2007 aveva stipulato un Parte_1
contratto di locazione finanziaria (distinto al numero I4/127731) avente ad oggetto l'acquisto (e la ristrutturazione) di un locale ad uso artigianale sito in Alghero, via Alcide De Gasperi n.38; 2) con separati atti, e si erano costituiti fideiussori di fino alla CP_3 Parte_2 Parte_1
concorrenza di € 374.270,55 “per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione dipendente, correlativa
o comunque connessa al contratto di locazione” di cui sopra;
3) il si era reso inadempiente Pt_1
rispetto all'obbligo di pagare gli importi dovuti a titolo di canoni cosicché ella, con dichiarazione dal primo ricevuta il 26.1.2011, aveva dichiarato risolto il contratto, maturando ragioni di credito per €
72.821,05; 4) con contratto 6.2.2008 (distinto al n.S2/129086) aveva concesso in locazione finanziaria al medesimo i beni mobili di sua proprietà meglio ivi descritti;
4) del pari, con separati atti Pt_1
e si erano costituiti fideiussori di fino alla concorrenza CP_3 Parte_2 Parte_1
di € 96.546,00 “per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione dipendente, correlativa o comunque connessa al contratto di locazione” di cui sopra;
5) nondimeno, il si era reso inadempiente alle Pt_1
obbligazioni assunte ed ella, con raccomandata 15.11.2020 (non ritirata) aveva dichiarato risolto il contratto de quo, maturando crediti per € 16.992,29; 6) alcun esito avevano avuto le richieste di pagamento inviate ai fideiussori.
Ha chiesto ingiungersi ai debitori il pagamento della somma di € 89.813,34, oltre accessori.
Il Tribunale di Sassari ha emesso il D.I. n.1072/2017.
Avverso lo stesso hanno proposto opposizione ex art.645 cpc gli ingiunti i quali (per quanto ancora qui rileva) hanno dedotto 1) la presenza nelle fideiussioni azionate da di clausole di CP_2
pagamento a prima richiesta e senza eccezioni cosicché le stesse dovevano qualificarsi come
“contratti autonomi di garanzia, incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”; 2) la nullità dei contratti di locazione finanziaria per “inesistenza della volontà delle parti stipulanti e per illiceità della causa”; 3) la invalidità di detti contratti siccome non
3 sottoscritti dai fornitori che, invero, “non avevano partecipato alla stipulazione dei medesimi” e poiché contenenti clausole penali contrarie alla norma imperativa, e pertanto inderogabile, di cui all'art.1526 c.c.; 4) la inesistenza dell'accordo poiché l'uno dei contratti non risultava sottoscritto da e, l'altro, perché il soggetto che aveva sottoscritto non aveva fornito dimostrazione dei CP_2
poteri di rappresentanza;
5) la nullità dei contratti autonomi di garanzia “per inesistenza della volontà delle parti stipulanti” e siccome non sottoscritti da;
6) la prescrizione del diritto di CP_2
credito della . CP_2
Hanno concluso per la revoca del D.I., spese rifuse.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) aveva ottenuto, nei Controparte_2
confronti di , un D.I. per la consegna dei beni oggetto del contratto S2/129086, Parte_1
dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
2) era generica la doglianza “di nullità dei contratti di locazione finanziaria per illiceità della causa”, non risultando neppure necessaria la sottoscrizione del fornitore;
3) del pari, era infondata ogni questione proposta sia con riferimento alle clausole penali sia avuto riguardo alla violazione del disposto dell'art.1526 c.c.; 4) le fideiussioni de quibus non potevano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia;
5) era infondata l'eccezione di prescrizione del credito operando in materia l'ordinario termine decennale.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Accordata la provvisoria esecutorietà al D.I. oggetto di opposizione, con ordinanza 19.12.2019 il
Tribunale ha dichiarato l'interruzione del giudizio a cagione del decesso di . CP_3
Riassunta la lite e istruita la causa con produzioni documentali, in data 26.3.2021 è intervenuta nel giudizio la cessionaria del credito in scrutinio. Controparte_1
Con sentenza n. 567/2022, l'adito Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto 1) infondata l'eccezione di prescrizione;
2) infondate le ulteriori doglianze per aver l'opposta documentato “il proprio credito, depositando i contratti di locazione
finanziaria stipulati nel 2007 e 2008, gli atti di fideiussione, le dichiarazioni di risoluzione del
contratto per esercizio della clausola ivi prevista e risultando indiscusso l'inadempimento dell'utilizzatore”; 3) non necessaria la partecipazione alla stipula dei fornitori dei beni dati in leasing;
4) regolarmente sottoscritti i contratti dal legale rappresentante della concedente;
5) non
4 manifestamente iniqua la penale, questa neppure in contrasto coi principi di cui all'art. 1526 c.c.; 6)
validamente costituite le fideiussioni, queste perfezionandosi con la comunicazione al beneficiario della promessa, trattandosi di contratti a forma libera e con obbligazioni a carico del solo proponente.
Avverso detta sentenza hanno interposto gravame i sigg. e con il quale hanno Pt_1 Pt_2
lamentato A) la erroneità della decisione per non aver il Tribunale rilevato ex officio la nullità parziale
– ex artt. 1419 e 1421 c.c. - dei contratti di fideiussione in disamina “conformi alle condizioni uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana, già dichiarate nulle dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in quanto contrastanti con le disposizioni dell'art.2 della L.287/1990 e dell'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”;
B) la erroneità della decisione nella parte in cui ha disatteso la doglianza di prescrizione del diritto di credito della : ed infatti, “poiché i canoni locatizi dovevano essere corrisposti CP_2
mensilmente, dunque per periodi inferiori all'anno, doveva applicarsi il disposto del comma 4 dell'art. 2948 del codice civile e dunque ritenersi sussistere prescrizione quinquennale e non il disposto dell'art. 2946 del codice civile”.
Inoltre, “il Giudice di prime cure non aveva considerato che i contratti di locazione finanziaria [..]
sottesi al decreto ingiuntivo originariamente opposto, riguardassero fattispecie di leasing di
godimento anziché di leasing traslativo”;
C) per l'effetto, la erroneità della sentenza in punto di governo delle spese di lite.
Hanno concluso, in riforma della sentenza appellata, per la revoca del D.I. oggetto di opposizione,
vinte le spese del doppio grado.
L'appellata ha resistito al gravame rilevando, in limine, l'omessa impugnazione Controparte_1
dei “ capi della sentenza di primo grado relativi “i) alla validità dei contratti, dotati di tutti gli elementi essenziali necessari alla loro validità, risultando – gli stessi - stipulati dal con il Pt_1
legale rappresentante della – e dovendo ritenersi - affatto irrilevante che alla relativa CP_2
stipulazione non avessero partecipato i fornitori dei beni, non essendo richiesto il loro consenso ai
fini della validità ed efficacia del negozio”; “alla validità degli stessi in quanto sottoscritti dal legale
rappresentante della società concedente, costituendo, peraltro, soprattutto con riferimento al leasing
mobiliare, principio – di diritto quello per cui - la produzione in giudizio della scrittura privata
mancante della firma equivale a sottoscrizione della parte che intende avvalersene;
ii) alla validità
5 della clausola penale ex art.1526 c.c.; iii) al rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni e di assenza nelle relative scritture private della sottoscrizione del rappresentante di ” CP_2
avendo il Tribunale affermato che “il negozio con cui con il fideiussore si obbliga a garantire
l'adempimento dell'obbligazione altrui in favore del creditore si perfeziona con la comunicazione al beneficiario della promessa, ai sensi dell'art. 1333 c.c., e non richiede la sua sottoscrizione,
trattandosi di contratto a forma libera e con obbligazioni a carico del solo proponente, sicché è del
tutto sufficiente la produzione in giudizio del documento a comprovare la conclusione del contratto
e la volontà del creditore di volersi avvalere della garanzia”.
Ha, indi, ribadito 1) la infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
2) l'inammissibilità, siccome tardiva, della eccepita nullità delle fideiussioni per conformità al modello A.B.I.; 3) la infondatezza,
nel merito, della doglianza.
Ha concluso per il rigetto del gravame.
Nessuno si è costituito nell'interesse della Controparte_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 8.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
È infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto A).
Hanno eccepito gli appellanti la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione in scrutino per violazione della legge antitrust: segnatamente detta nullità colpirebbe quelle fideiussioni redatte su moduli che riproducono clausole “conformi alle condizioni uniformi predisposte dall'Associazione
Bancaria Italiana, già dichiarate nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in quanto contrastanti con le disposizioni dell'art.2 della L.287/1990 e dell'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”.
Da ultimo, hanno anche dedotto (in replica agli assunti della appellata) che detta nullità colpirebbe non soltanto le fideiussioni omnibus ma anche le fideiussioni specifiche (quale quelle in disamina: v.
comparsa conclusionale 7.1.2025).
Gli assunti difensivi sono infondati.
In limine si osserva che non risultano tempestivamente prodotti in atti (v. infra) né lo schema ABI né,
tanto meno, il provvedimento reso dall'Autorità di Vigilanza di cui sopra è menzione: detta situazione
6 preclude a questa Corte ogni riscontro sulla nullità invocata nell'atto di gravame (v. a conforto Cass.
863/2025 per cui “la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della
concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata in ogni stato e
grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, II co, c.p.c.”).
È, poi, appena il caso di osservare che, trattandosi di atto regolamentare, neppure potrebbe trovare legittima applicazione il principio iura novit curia (v. da ultimo Cass. 8659/2025).
A nulla vale neppure la produzione del provvedimento ABI prot. 003532 del 4.7.2003, curata unitamente all'atto di appello (ovvero la trascrizione delle clausole de quibus nell'atto di appello),
dovendosene evidenziare la tardività (e conseguente inammissibilità) ex art.345 c.p.c.: ciò in ossequio al fondamentale insegnamento per cui se è vero che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è parimenti vero che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, devono essere stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni maturate, non essendo consentito ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex multis Cass. 4867/24).
Né miglior sorte può neppure riconoscersi alle ulteriori questioni.
Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte (dal quel non vi è ragione di dissentire) “in
tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia,
concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa
restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce
la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata:
infatti, la natura anticoncorrenziale [..] di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione
"omnibus" [..] determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti
a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata
valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di
rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli
obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si
estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e
7 cliente” (v. Cass. 21841/2024; Cass. 26847/2024; più di recente v. anche Cass. 8872/2025).
Trattasi esattamente della situazione per cui è causa ove vengono in considerazione le fideiussioni specifiche sottoscritte dai sigg. e , di tal che devono ritenersi infondate CP_3 Parte_2
(o, quanto meno, non dimostrate) le ragioni poste a fondamento del gravame.
*
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al superiore punto B).
È insegnamento di diritto quello per cui la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono: detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto (che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni), sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta (così v. da ultimo Cass. 6833/2025).
Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico,
nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo
(come nella fattispecie del contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (v. Cass. 6833 cit;
v. già
Cass. 2086/2008).
Con l'ulteriore corollario che diviene sostanzialmente irrilevante ogni invocata distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza
(e dovendovi intendere disattesa anche la doglianza circa l'errato governo delle spese di lite del giudizio di primo grado, correttamente disciplinate dal Tribunale in ossequio al principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022
8 in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 23 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 448 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Alghero presso lo studio dell'Avv. Prof. Mario C.F._2
Tocci del Foro di Cosenza che li rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellanti -
Contro
(c.f. - P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Gloriana Verga, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata -
E contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_3
1 - contumace -
in punto a: leasing tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Eccellentissima Giustizia adita, contrariis atque adversis reiectis, riformare la sentenza gravata per come richiesto e, in particolare, mediante pronuncia di accoglimento della domanda di primo grado degli odierni appellanti;
indi revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Sassari col n. 1072/2017 e originariamente opposto. Altresì, con liquidazione delle spese del doppio grado a favore degli appellanti e a carico delle appellate, in particolare con distrazione nei confronti del patrono dell'appellante stessa che si dichiara antistatario ex art. 93 del codice di procedura civile, secondo prudente valutazione equitativa come per legge”.
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_1
“In via preliminare: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto,
l'acquiescenza degli appellanti in relazione alle parti della sentenza non specificamente impugnate e dichiarare gli stessi definitivamente decaduti dalla possibilità di proporre impugnazione ai sensi di quanto disposto al secondo comma dell'articolo 329 c.p.c.; - dichiarare ex art. 345 c.p.c.
l'inammissibilità della nuova eccezione sollevata solo in sede di gravame dagli appellanti. Nel merito,
in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare comunque e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di € 89.813,34 oltre interessi di mora da calcolarsi sulla sola quota Controparte_1
capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge del presente giudizio da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da euro 52.001,00 a 260.000,00”) per ogni singola fase processuale e segnatamente:
i) euro 2977,00 per la fase di studio;
ii) euro 1991,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 4326,00 per la
2 fase istruttoria;
iv) euro 5103,00 per la fase decisoria e così per complessivi euro 14.317,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese di lite in misura pari al 15%, così come previsto dal D.M.
55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione 9.11.2017, nanti il Tribunale di Sassari, ha dedotto che Controparte_2
1) , titolare della omonima impresa individuale, il 16.11.2007 aveva stipulato un Parte_1
contratto di locazione finanziaria (distinto al numero I4/127731) avente ad oggetto l'acquisto (e la ristrutturazione) di un locale ad uso artigianale sito in Alghero, via Alcide De Gasperi n.38; 2) con separati atti, e si erano costituiti fideiussori di fino alla CP_3 Parte_2 Parte_1
concorrenza di € 374.270,55 “per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione dipendente, correlativa
o comunque connessa al contratto di locazione” di cui sopra;
3) il si era reso inadempiente Pt_1
rispetto all'obbligo di pagare gli importi dovuti a titolo di canoni cosicché ella, con dichiarazione dal primo ricevuta il 26.1.2011, aveva dichiarato risolto il contratto, maturando ragioni di credito per €
72.821,05; 4) con contratto 6.2.2008 (distinto al n.S2/129086) aveva concesso in locazione finanziaria al medesimo i beni mobili di sua proprietà meglio ivi descritti;
4) del pari, con separati atti Pt_1
e si erano costituiti fideiussori di fino alla concorrenza CP_3 Parte_2 Parte_1
di € 96.546,00 “per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione dipendente, correlativa o comunque connessa al contratto di locazione” di cui sopra;
5) nondimeno, il si era reso inadempiente alle Pt_1
obbligazioni assunte ed ella, con raccomandata 15.11.2020 (non ritirata) aveva dichiarato risolto il contratto de quo, maturando crediti per € 16.992,29; 6) alcun esito avevano avuto le richieste di pagamento inviate ai fideiussori.
Ha chiesto ingiungersi ai debitori il pagamento della somma di € 89.813,34, oltre accessori.
Il Tribunale di Sassari ha emesso il D.I. n.1072/2017.
Avverso lo stesso hanno proposto opposizione ex art.645 cpc gli ingiunti i quali (per quanto ancora qui rileva) hanno dedotto 1) la presenza nelle fideiussioni azionate da di clausole di CP_2
pagamento a prima richiesta e senza eccezioni cosicché le stesse dovevano qualificarsi come
“contratti autonomi di garanzia, incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”; 2) la nullità dei contratti di locazione finanziaria per “inesistenza della volontà delle parti stipulanti e per illiceità della causa”; 3) la invalidità di detti contratti siccome non
3 sottoscritti dai fornitori che, invero, “non avevano partecipato alla stipulazione dei medesimi” e poiché contenenti clausole penali contrarie alla norma imperativa, e pertanto inderogabile, di cui all'art.1526 c.c.; 4) la inesistenza dell'accordo poiché l'uno dei contratti non risultava sottoscritto da e, l'altro, perché il soggetto che aveva sottoscritto non aveva fornito dimostrazione dei CP_2
poteri di rappresentanza;
5) la nullità dei contratti autonomi di garanzia “per inesistenza della volontà delle parti stipulanti” e siccome non sottoscritti da;
6) la prescrizione del diritto di CP_2
credito della . CP_2
Hanno concluso per la revoca del D.I., spese rifuse.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha replicato che 1) aveva ottenuto, nei Controparte_2
confronti di , un D.I. per la consegna dei beni oggetto del contratto S2/129086, Parte_1
dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
2) era generica la doglianza “di nullità dei contratti di locazione finanziaria per illiceità della causa”, non risultando neppure necessaria la sottoscrizione del fornitore;
3) del pari, era infondata ogni questione proposta sia con riferimento alle clausole penali sia avuto riguardo alla violazione del disposto dell'art.1526 c.c.; 4) le fideiussioni de quibus non potevano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia;
5) era infondata l'eccezione di prescrizione del credito operando in materia l'ordinario termine decennale.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Accordata la provvisoria esecutorietà al D.I. oggetto di opposizione, con ordinanza 19.12.2019 il
Tribunale ha dichiarato l'interruzione del giudizio a cagione del decesso di . CP_3
Riassunta la lite e istruita la causa con produzioni documentali, in data 26.3.2021 è intervenuta nel giudizio la cessionaria del credito in scrutinio. Controparte_1
Con sentenza n. 567/2022, l'adito Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto 1) infondata l'eccezione di prescrizione;
2) infondate le ulteriori doglianze per aver l'opposta documentato “il proprio credito, depositando i contratti di locazione
finanziaria stipulati nel 2007 e 2008, gli atti di fideiussione, le dichiarazioni di risoluzione del
contratto per esercizio della clausola ivi prevista e risultando indiscusso l'inadempimento dell'utilizzatore”; 3) non necessaria la partecipazione alla stipula dei fornitori dei beni dati in leasing;
4) regolarmente sottoscritti i contratti dal legale rappresentante della concedente;
5) non
4 manifestamente iniqua la penale, questa neppure in contrasto coi principi di cui all'art. 1526 c.c.; 6)
validamente costituite le fideiussioni, queste perfezionandosi con la comunicazione al beneficiario della promessa, trattandosi di contratti a forma libera e con obbligazioni a carico del solo proponente.
Avverso detta sentenza hanno interposto gravame i sigg. e con il quale hanno Pt_1 Pt_2
lamentato A) la erroneità della decisione per non aver il Tribunale rilevato ex officio la nullità parziale
– ex artt. 1419 e 1421 c.c. - dei contratti di fideiussione in disamina “conformi alle condizioni uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana, già dichiarate nulle dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in quanto contrastanti con le disposizioni dell'art.2 della L.287/1990 e dell'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”;
B) la erroneità della decisione nella parte in cui ha disatteso la doglianza di prescrizione del diritto di credito della : ed infatti, “poiché i canoni locatizi dovevano essere corrisposti CP_2
mensilmente, dunque per periodi inferiori all'anno, doveva applicarsi il disposto del comma 4 dell'art. 2948 del codice civile e dunque ritenersi sussistere prescrizione quinquennale e non il disposto dell'art. 2946 del codice civile”.
Inoltre, “il Giudice di prime cure non aveva considerato che i contratti di locazione finanziaria [..]
sottesi al decreto ingiuntivo originariamente opposto, riguardassero fattispecie di leasing di
godimento anziché di leasing traslativo”;
C) per l'effetto, la erroneità della sentenza in punto di governo delle spese di lite.
Hanno concluso, in riforma della sentenza appellata, per la revoca del D.I. oggetto di opposizione,
vinte le spese del doppio grado.
L'appellata ha resistito al gravame rilevando, in limine, l'omessa impugnazione Controparte_1
dei “ capi della sentenza di primo grado relativi “i) alla validità dei contratti, dotati di tutti gli elementi essenziali necessari alla loro validità, risultando – gli stessi - stipulati dal con il Pt_1
legale rappresentante della – e dovendo ritenersi - affatto irrilevante che alla relativa CP_2
stipulazione non avessero partecipato i fornitori dei beni, non essendo richiesto il loro consenso ai
fini della validità ed efficacia del negozio”; “alla validità degli stessi in quanto sottoscritti dal legale
rappresentante della società concedente, costituendo, peraltro, soprattutto con riferimento al leasing
mobiliare, principio – di diritto quello per cui - la produzione in giudizio della scrittura privata
mancante della firma equivale a sottoscrizione della parte che intende avvalersene;
ii) alla validità
5 della clausola penale ex art.1526 c.c.; iii) al rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni e di assenza nelle relative scritture private della sottoscrizione del rappresentante di ” CP_2
avendo il Tribunale affermato che “il negozio con cui con il fideiussore si obbliga a garantire
l'adempimento dell'obbligazione altrui in favore del creditore si perfeziona con la comunicazione al beneficiario della promessa, ai sensi dell'art. 1333 c.c., e non richiede la sua sottoscrizione,
trattandosi di contratto a forma libera e con obbligazioni a carico del solo proponente, sicché è del
tutto sufficiente la produzione in giudizio del documento a comprovare la conclusione del contratto
e la volontà del creditore di volersi avvalere della garanzia”.
Ha, indi, ribadito 1) la infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
2) l'inammissibilità, siccome tardiva, della eccepita nullità delle fideiussioni per conformità al modello A.B.I.; 3) la infondatezza,
nel merito, della doglianza.
Ha concluso per il rigetto del gravame.
Nessuno si è costituito nell'interesse della Controparte_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 8.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
È infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto A).
Hanno eccepito gli appellanti la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione in scrutino per violazione della legge antitrust: segnatamente detta nullità colpirebbe quelle fideiussioni redatte su moduli che riproducono clausole “conformi alle condizioni uniformi predisposte dall'Associazione
Bancaria Italiana, già dichiarate nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in quanto contrastanti con le disposizioni dell'art.2 della L.287/1990 e dell'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”.
Da ultimo, hanno anche dedotto (in replica agli assunti della appellata) che detta nullità colpirebbe non soltanto le fideiussioni omnibus ma anche le fideiussioni specifiche (quale quelle in disamina: v.
comparsa conclusionale 7.1.2025).
Gli assunti difensivi sono infondati.
In limine si osserva che non risultano tempestivamente prodotti in atti (v. infra) né lo schema ABI né,
tanto meno, il provvedimento reso dall'Autorità di Vigilanza di cui sopra è menzione: detta situazione
6 preclude a questa Corte ogni riscontro sulla nullità invocata nell'atto di gravame (v. a conforto Cass.
863/2025 per cui “la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della
concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata in ogni stato e
grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, II co, c.p.c.”).
È, poi, appena il caso di osservare che, trattandosi di atto regolamentare, neppure potrebbe trovare legittima applicazione il principio iura novit curia (v. da ultimo Cass. 8659/2025).
A nulla vale neppure la produzione del provvedimento ABI prot. 003532 del 4.7.2003, curata unitamente all'atto di appello (ovvero la trascrizione delle clausole de quibus nell'atto di appello),
dovendosene evidenziare la tardività (e conseguente inammissibilità) ex art.345 c.p.c.: ciò in ossequio al fondamentale insegnamento per cui se è vero che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è parimenti vero che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, devono essere stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni maturate, non essendo consentito ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex multis Cass. 4867/24).
Né miglior sorte può neppure riconoscersi alle ulteriori questioni.
Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte (dal quel non vi è ragione di dissentire) “in
tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia,
concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa
restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce
la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata:
infatti, la natura anticoncorrenziale [..] di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione
"omnibus" [..] determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti
a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata
valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di
rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli
obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si
estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e
7 cliente” (v. Cass. 21841/2024; Cass. 26847/2024; più di recente v. anche Cass. 8872/2025).
Trattasi esattamente della situazione per cui è causa ove vengono in considerazione le fideiussioni specifiche sottoscritte dai sigg. e , di tal che devono ritenersi infondate CP_3 Parte_2
(o, quanto meno, non dimostrate) le ragioni poste a fondamento del gravame.
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Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al superiore punto B).
È insegnamento di diritto quello per cui la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono: detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto (che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni), sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta (così v. da ultimo Cass. 6833/2025).
Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico,
nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo
(come nella fattispecie del contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (v. Cass. 6833 cit;
v. già
Cass. 2086/2008).
Con l'ulteriore corollario che diviene sostanzialmente irrilevante ogni invocata distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza
(e dovendovi intendere disattesa anche la doglianza circa l'errato governo delle spese di lite del giudizio di primo grado, correttamente disciplinate dal Tribunale in ossequio al principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022
8 in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 23 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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