Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr.ssa Marzia Mingione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2215 del R.G. 2022, avente ad oggetto:
“usucapione”;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Mariantonietta Belmonte, presso il cui studio, in Taranto alla via
Genova n. 44, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
Avv. , nella sua qualità di curatore speciale dell'eredità giacente del de CP_1
cuius , in virtù di nomina effettuata dal Giudice Tutelare del Tribunale Persona_1
di Taranto con provvedimento emesso il 26.7.2021 e depositato il 2.8.2021, con studio in
Taranto alla via De Cesare n. 4;
-convenuto contumace-
All'udienza del 14.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi;
all'esito la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione alla parte del primo termine di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio il curatore speciale dell'eredità giacente di , l'avv. Persona_1 CP_1
(nominata con provvedimento emesso il 26.7.2021 nel procedimento n. 2242/2021
[...]
RGVG, atteso che tutti i chiamati all'eredità del de cuius avevano fatto Persona_1
espressa rinuncia alla sua eredità), al fine di accertare e dichiarare il suo acquisto per usucapione della proprietà del terreno censito nel NCEU di Leporano al foglio 14
1
14) e del box auto sito al piano terra facente parte dello stabile sito in via Lucania n. 65, distinto in catasto alla partita 39361, Fg.253, p.lla 1341/4, con ordine al conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla consequenziale trascrizione della sentenza.
Esponeva di aver contratto matrimonio, con regime di separazione dei beni, con il IG.
, dalla cui unione erano nate due figlie, e Persona_1 Persona_2 Persona_3
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, nell'anno
1986 aveva lasciato definitamente la casa coniugale e la separazione di Persona_1
fatto venne, poi, formalizzata dapprima con la sentenza di declaratoria della separazione personale dei coniugi e poi con quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa in data 12.7.2002 dal Tribunale di Taranto.
A sostegno della domanda, deduceva di essere proprietaria esclusiva di una villa sita in
Leporano (zona Marina di Leporano) via Delle Malvarose n. 10, individuata nel NCEU al fg. 14, p.lla 190 (ora 1190), pervenuta per atto di acquisto redatto in data 25/03/1976 dal Notaio trascritto al n. 7005/6462 del 24.4.1976, Rep. 974, Raccolta Persona_4
n. 288; detto immobile è confinante con un terreno censito nel NCEU di Leporano al foglio 14 particella 190 (riveniente dal frazionamento delle particelle 190, 400, 401 del fg. di mappa 14) formalmente di proprietà del IG. , ma sul quale ella ha Persona_1
esercitato il possesso, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuativo fin dal 1986, curando la manutenzione ordinaria e straordinaria, talvolta conferendo a terzi l'incarico del taglio dell'erba, della potatura, della pulizia e della disinfestazione e pagando ogni tassa e tributo inerente il terreno (ICI, IMU e TARI). Inoltre, sul predetto terreno, aveva anche realizzato una terrazza coperta, provvedendo, poi, all'accatastamento a suo nome, di tutte le particelle, sia dell'abitazione e del terreno circostante.
Evidenziava che, agendo uti dominus, aveva anche fatto recintare il predetto terreno, mediante l'apposizione di una rete metallica che circonda l'intera proprietà, precisando che tra l'abitazione ed il terreno non vi è mai stata fin dal 1986 alcuna delimitazione.
Quanto al garage/posto macchina ubicato al piano terra dello stabile sito in Taranto alla via Lucania n. 65, l'attrice deduceva di utilizzarlo da sempre, per il ricovero della sua autovettura e per il deposito dei propri beni e di essere la sola a possedere le chiavi di accesso.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, all'udienza del
2 14.11.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione del primo termine ex art.190
c.p.c.
La Curatela dell'eredità giacente di , pur ritualmente evocata, non si è Persona_1
costituita in giudizio e, pertanto, va dichiarata contumace.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. L'usucapione, come è noto,
è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Tanto premesso, l'espletata istruttoria orale ha dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sui beni immobili per cui è causa.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 13.04.2023, ha riferito “la Testimone_1
IG.ra , zia acquisita che chiamo così da sempre spesso mi chiama per fare dei Pt_1
lavori o per avere informazioni su qualche giardiniere da contattare;
ciò accade almeno dal 1992-1993, quando ho cominciato a fare anch'io questi lavori di piccolo giardinaggio”; ha confermato che la IG.ra fin dal 1986 ha ricevuto e tutt'ora Pt_1
riceve parenti e amici sia nella villa che nel terreno circostante, ha organizzato su detto terreno feste, ricevimenti, intrattenimenti (circostanza sub 4) dell'atto di citazione), a volte anch'io ero presente alle feste; è vero, inoltre, che la IG.ra fin dal 1986 Pt_1
3 ha sempre provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo sito in agro di Leporano, conferendo talvolta a terzi l'incarico del taglio dell'erba, della potatura, della pulizia e della disinfestazione, sempre e solo a proprie spese
(circostanza sub 9) dell'atto di citazione), in quanto spesso chiedeva a me di indicare chi potesse eseguire i lavori indicati in circostanza. Sicuramente le spese le pagava mia zia, che era presente al momento dell'esecuzione dei lavori”.
A sua volta, il teste da anni conoscente dei luoghi per essere amico Testimone_2
d'infanzia delle figlie della IG.ra (“(…) sin dal 1988-1990, perché Parte_1
frequentavamo le stesse amicizie), ha riferito che “accanto alla villetta c'è un terreno, dove c'era un canestro da basket e per noi era il nostro campo da gioco, non ho mai visto nessun altro su questo terreno, non era un terreno a parte, si accedeva tramite lo spiazzale antistante la villetta era un tutt'uno (…); il terreno era sempre pulito e in ordine” (cfr. verbale di udienza del 22.02.2024).
Il teste figlia dell'odierna attrice, ma sulla cui attendibilità non vi Testimone_3
è ragione di dubitare, tenuto conto, della diretta conoscenza dei luoghi, oltre che delle vicende familiari che hanno indotto la madre a godere e disporre in via esclusiva dei beni oggetto di causa, ha confermato che sul terreno antistante la villetta in Leporano Marina,
“(…) ci sono sempre stati amici e cene organizzate sempre da mia madre e senza la presenza, nè l'invito di mio padre”; ha precisato che “(…) fu costruito un patio esterno e poi provveduto alle pratiche necessarie per l'accatastamento. Ricordo bene che vennero
i vigili urbani per i relativi rilievi al fine di stabile quanto pagare, pagamento che venne effettuato da mia madre”; ha dichiarato, inoltre “(…) contattavamo insieme i giardinieri
e in genere le ditte che si occupano dei lavori necessari per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quali ad esempio potature siepi, svuotamento pozzo nero”.
Tali circostanze sono state confermate dall'altra figlia, la quale, in Persona_2
quanto di professione commercialista, ha sempre provveduto ai relativi pagamenti telematici (di tasse, tributi e ogni onere nascente da detto terreno, tra le quali l'ICI,
l'IMU, la TARI, cfr. circostanza sub 5) dell'atto di citazione); ha aggiunto che la madre
“(…) ha sempre incaricato a sue spese persone che si occupavano e si occupavano dei lavori necessari per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria e a volte quando era più giovane se ne occupava lei”; ha dichiarato, inoltre, “ ho sempre frequentato il box auto e lo utilizzo insieme a mia madre per il ricovero della macchina e dei nostri beni”, confermando che l'amministratore dello stabile di via Lucania n. 65 in Taranto si rivolge
4 alla IG.ra per tutte le questioni relative al box auto (circostanza sub 13) Pt_1 dell'atto di citazione), in quanto ho abitato ed abito ad oggi presso lo stabile di via
Lucania n 57 con mia madre, ad eccezione del periodo (…) in cui sono stata sposata nel
1999”.
Dall'istruttoria svolta emerge, dunque, la piena conferma dell'uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte dell'istante dei beni oggetto di causa e, in particolare, del terreno antistante la villetta bifamiliare in Marina di Leporano, da sempre oggetto di attività di utilizzo e cura ad opera della IG.ra Parte_1
e dei suoi familiari, nell'ambito di un unico compendio immobiliare, e del box auto sito al piano terra dello stabile di viale Lucania, n.65 in Taranto, anch'esso nel suo esclusivo godimento e disponibilità (compreso il possesso delle chiavi di accesso); ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento o di esercizio incompatibili.
In ragione dell'esito dell'istruttoria e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda è fondata e va conseguentemente accolta.
Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara che la IG.ra ha acquistato per usucapione la Parte_1
proprietà dei seguenti beni: - terreno censito nel NCEU di Leporano al foglio
14 particella 190 (riveniente dal frazionamento delle particelle 190, 400, 401 del fg. di mappa 14); - box auto sito al piano terra facente parte dello stabile sito in via Lucania n. 65, distinto in catasto alla partita 39361, Fg.253, p.lla
1341/4;
2. autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 19.05.2025
Il Giudice – dott.ssa Marzia Mingione
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