Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Genova Sezione Imprese
nella persona del Giudice Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato il seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare n. RG 325- 1/2025 introdotto da
(avv. Pescatore) - ricorrente - Parte_1 contro
(avv.ti Arato, Salvaneschi, Controparte_1
Bordi, Morandini e Sacchi) - resistente – nonché contro
(avv. Dagnino) - resistente – Controparte_2
IL GIUDICE letti gli atti, a scioglimento della riserva ritenuto:
- che in questa sede (d'ora innanzi ) introduceva davanti a questa Parte_
AG il presente ricorso cautelare ai sensi degli articoli 2378 comma 3 cc e 700 cpc in odio di (di Controparte_1 seguito: ) e di 777 (di seguito: CP_2 Controparte_2
777 Genoa) allegando:
- che in forza di contratto di mutuo (loan) del 2.11.2023 la mutuataria 600 Partners LLC riconosceva a parte ricorrente – quale mutuante e al verificarsi di determinate condizioni – i diritti amministrativi e di voto presso le assemblee sociali di tutte le società partecipate dal gruppo facente capo alla prima e di cui allo schema di seguito riprodotto (doc. 6 ric.);
1
che in particolare alla clausola 9.2 lett. i) del citato contratto di mutuo prevedeva che – al 2 verificarsi di un Event of Default (di cui alla clausola 8.1 lett. h, corrispondente sostanzialmente a qualsiasi procedura giudiziale attestante il sovraindebitamento/insolvency di una società del gruppo controllato dalle mutuatarie) - sorgesse in capo al mutuante il diritto di voto presso le assemblee delle società del citato gruppo;
- che in data 31.10.2023 aveva CP_2 depositato ricorso per omologa di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 ccii (doc. 8 ric.) integrante quindi il verificarsi della condizione di Event of Default;
- che, malgrado ciò, in data 14.12.24 l'assemblea dei soci del approvava aumento di CP_2 capitale (senza diritto di opzione per i soci) per circa 45 milioni di Euro con voto favorevole espresso dal socio titolare del CP_2
77,18% delle azioni;
- di ritenere illegittimo l'esercizio di detto voto da parte di 777 Genoa, in quanto espresso in violazione della delega irrevocabile conferita alla ricorrente;
- che anche la condotta di risulta CP_2 illegittima, avendo omesso di convocare e di informare la ricorrente dell'assemblea dei soci;
- che particolare (come risulta anche dal separato atto di citazione) la ricorrente nel merito chiedeva:
A. la declaratoria denuncia l'annullabilità, nullità e inesistenza della delibera per difetto di convocazione del titolare del diritto di voto nonché in difetto di idonea informativa e per illegittima esclusione del
3 diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 con domanda risarcitoria;
B. accertamento dell'avvenuta violazione – da parte delle resistenti – dei diritti di ACM discendenti dalla delega di voto con richiesta di condanna al risarcimento dei danni;
- che in relazione a dette domande di merito, avanzava Parte_ in questa sede le seguenti istanze cautelari di:
- sospensione della delibera dell'assemblea dei soci della società del 14 dicembre 2024; CP_2
- in subordine - ex art. 700 cpc nei confronti di CP_2
e al socio di maggioranza di quest'ultima
[...] [...]
CP_2
- l'inibizione di dare esecuzione alla succitata delibera assembleare nonché
- di consentire alla ricorrente l'esercizio diritti di voto, amministrativi e patrimoniali di cui risulta titolare in forza della procura generale conferita a questa in forza del contratto di mutuo;
- che si costituivano in giudizio cautelare nonché CP_2 la società resistendo all'istanza; CP_2
- che sentite le parti veniva respinta istanza di nomina di curatore speciale di;
CP_2
- che preliminarmente va osservato che la procura alle liti conferita dall'amministratore di risulta legittima in quanto l'identità della stessa è stata attestata da un pubblico notaio come risulta da certificazione firmata dallo stesso in calce all'atto (“public notary K. EI San Diego California”);
- che va inoltre affermata la giurisdizione di questa A.G. per le odierne domande cautelari anche ai fini dell'art. 35 del 4 Regolamento UE 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis), malgrado le domande di merito sub B) appartengano dalla giurisdizione dello stato di New York (USA) in base alla deroga operata dalle parti (clausola 14.1 del mutuo (loan) doc. 6 ric.);
- che nel merito il ricorso cautelare va respinto, per le considerazioni di seguito esposte;
- che non sussiste il fumus boni iuris in relazione alla domanda di impugnazione della delibera assembleare (domanda di merito sub A in relazione alla quale è funzionale l'istanza di sospensiva);
- che infatti va esclusa la legittimazione ad agire della ricorrente (e comunque – nel merito - la titolarità del diritto) ad impugnare la delibera in parola, in quanto la ricorrente non è socia in;
CP_2
- che infatti i motivi impugnazione dedotti dalla ricorrente non costituiscono motivi di nullità della delibera, posto che detti motivi non integrano le ipotesi (da considerarsi tipiche, cfr. Tribunale Milano sez. VIII, 12/03/2009, n.3396; Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n. 26199) di cui all'art. 2379 cc (mancanza verbale, oggetto impossibile o illecito, mancanza di convocazione);
- che neppure è ipotizzabile l'inesistenza della delibera, risultando tale ipotesi limitata al caso di non riconducibilità della stessa all'organo assembleare (Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n. 26199), situazione non prospettabile nel caso di specie;
- che inoltre è noto che la Cassazione stabilmente esclude che possa essere ritenuto motivo di nullità della delibera l'asserita violazione del diritto di opzione (Cassazione civile, sez. II, 05/02/2020, n. 2670; Tribunale Genova, sez. Impr., 26/11/2021, n. 2553 est. ; Per_1
5 - che da ciò discende che tutti i motivi dedotti costituiscono motivi di mera annullabilità della delibera, con conseguente carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, in quanto non socia in (Cassazione civile sez. I, CP_2
26/09/2016 n. 18845);
- che neppure è prospettabile l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 cc rispetto ai diritti del socio (pag. 32 CP_2 ricorso), in quanto:
- non è creditore delle resistenti (lo è semmai nei Parte_ confronti della loro capogruppo, la mutuataria 600 Partners LLC);
- in subordine:
▪ in relazione agli atti stragiudiziali nella titolarità di non può CP_2 ravvisarsi alcuna inerzia, posto che detto socio ha attivato – esercitandolo - il proprio diritto di voto;
▪ in relazione all'odierna iniziativa giudiziale, va ricordato che mediante la surrogatoria il surrogante si viene a trovare, “nella stessa posizione, processuale e sostanziale, del debitore surrogato” (Cassazione civile sez. II 23/01/2007, n. 1389). Orbene, nel caso di specie il surrogato (777 non è legittimato ad CP_2 impugnare la odierna delibera, avendola votata favorevolmente (art. 2377 comma 2 cc).
Ne consegue che detta delibera non è impugnabile neppure dal surrogante.
6 - che comunque sussistono ulteriori ragioni che depongono per l'apparente infondatezza di tutte le domande di merito e cautelari qui prospettate (anche quindi anche delle domande di merito sub B e dell'istanza cautelare ex art. 700 cpc);
- che infatti le società mutuatarie 600 Partners e 777 Partners controllano – per fatto non contestato - le resistenti 777 e attraverso una serie di società detenute CP_2 CP_2
(pressoché tutte) al 100% delle quote - secondo lo schema sopra riprodotto;
- che secondo la prospettazione attorea, la delega di voto conferita a e contenuta nel contratto di mutuo riguarderebbe tutte le assemblee delle società del gruppo, e quindi – a cascata - anche di quelle di;
CP_2
- che detto meccanismo (vietato dall'ordinamento italiano ex art. 2346, comma 6, c.c.) viene regolato dalle parti espressamente dalla legge dello stato di New York (clausola 14.1 secondo cui “validity enforcement and interpretation of this agreement shall be governed by the internal law of the state of New York), conformemente agli artt. 57 L. 218/1995 che richiama l'art. 3 della Convenzione di Roma 1980;
- che diversamente, ogni questione inerente la rappresentanza e il funzionamento della società (avente sede legale CP_2 in Italia) deve essere regolato dalla legge italiana ex articolo 25 legge 218/1995;
- che da ciò discende che:
- debba escludersi che a possa ritenersi CP_2 opponibile il contenuto delle pattuizioni intercorse in sede di mutuo tra soggetti terzi (art. 1372 cc), che peraltro mai hanno dichiarato di concludere detto contratto nell'interesse o per conto della prima;
- nessuna invalidità può essere dedotta dalla mancata convocazione di all'assemblea del 14 dicembre, 7 posto che – secondo l'ordinamento italiano - il diritto ad essere convocati va riconosciuto esclusivamente in capo ai soci ex art. 2479 bis c.c.;
- che la ricorrente non è socia in e quindi non può CP_2 invocare alcun diritto – nei confronti di quest'ultima - alla convocazione assembleare e alle relative informative sul merito dell'ordine del giorno;
- che in ulteriore subordine (sempre in relazione a tutte le domande cautelari e di merito qui prospettate) va rilevato il difetto di nesso causale tra la condotta imputata ai resistenti e il danno lamentato dalla ricorrente;
- che infatti va osservato che la stessa ricorrente ha prodotto in atti (doc. 14) la mail inviata da Persona_2
(amministratore di e di 777 in data CP_2 CP_2
10.12.2024 ad (controllante di , come CP_3 riconosciuto in ricorso pag. 13) nella persona di Persona_3
(amministratrice di , come risulta dal mandato alle liti allegato al presente ricorso e dal doc. 7 allegato al ricorso, costituente l'esercizio della delega di voto nei confronti della controllata Nutmeg LLC) con cui si rendeva noto che:
- nella giornata del 14.12.24 si sarebbe tenuta l'assemblea dei soci di e che CP_2
- in quella sede il socio avrebbe CP_2 favorevolmente votato l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (doc. 12 fasc. ; CP_2
- che la comprovata conoscenza – in capo alla ricorrente – dell'imminenza di dette specifiche circostanze impone di concludere che – se solo l'avesse voluto – ben avrebbe potuto scongiurare il pregiudizio che oggi lamenta, semplicemente chiedendo di esercitare il diritto di voto;
8 - che infatti – nella prospettazione del ricorrente – nessun impedimento era prospettabile all'esercizio in assemblea della citata delega di voto;
- che per mero scrupolo va precisato che la qui dichiarata non opponibilità della citata delega di voto a vale ad CP_2 escludere l'obbligo di convocazione della ricorrente, ma non anche l'ipotetica possibilità di esercitare la delega;
- che il mancato esercizio delle facoltà asseritamente discendenti dalla citata delega comporta l'imputabilità alla ricorrente delle conseguenze dannose lamentate dalla stessa;
- che infatti detta condotta omissiva costituisce causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41 cp, ritenuto notoriamente dalla S.C. principio generale in tema di causalità giuridica (Cassazione civile sez. III , 07/11/2024, n. 28722);
- che da ultimo la circostanza (su cui infra) che vede l'operazione di aumento di capitale di richiesta CP_2 espressamente da Agenzia delle Entrate a miglior garanzia del proprio credito fiscale (docc. 3 e 5 fasc. esclude di CP_2 per sé la configurabilità di un'operazione in frode alla legge finalizzata ad eludere i diritti vantati dalla ricorrente;
- che comunque – in relazione a tutte le domande cautelari - non sussiste nemmeno il requisito del periculum in mora;
- che infatti il danno allegato dalla ricorrente appare:
- genericamente descritto (”perdita di utilità connesse al mancato esercizio dei diritti partecipativi e amministrativi”) ovvero
- di improbabile sussistenza (“minor valore della partecipazione societaria cui sono correlati i diritti amministrativi portati nella delega” “danno relativo all'impossibilità di soddisfare il proprio credito a causa della mancata cessione
9 dell'asset secondo logiche trasparenti e competitive di mercato” cfr. atto citaz. pag. 43);
- che infatti, parte ricorrente allega in sostanza che – ove avesse esercitato la propria delega di voto (corrispondente al 77,18
% del capitale) – la stessa avrebbe impedito l'aumento di capitale di e avrebbe diversamente ottenuto da CP_2
(evidentemente azionando i diritti amministrativi CP_2 delegati) la cessione della partecipazione di questi a prezzi di mercato, soddisfacendosi sul ricavato per recuperare il proprio credito di mutuante.
Orbene, l'assunto non ha pregio, in quanto postula la dimostrazione – da parte ricorrente - che il valore di mercato della partecipazione pari 77,18% in una società in stato di grave crisi finanziaria quale era nel 2024, sarebbe CP_2 stato superiore alla quota “diluita” oggi risultante in capo a (circa il 7%) a seguito all'aumento di capitale CP_2 sottoscritto da terzi con incremento patrimoniale deliberato di oltre 45 milioni di euro. Tale prova evidentemente difetta nel caso di specie. Anzi risultano agli atti rilevanti indizi di segno contrario:
- in primo luogo dal verbale di seduta del CdA di del 25.11.2024 (doc. 11 ric.), emerge CP_2 quanto illustrato in quella sede dal Chief Financial Officer Dott. e cioè: Persona_4
“il dottor si sofferma poi sull'illustrazione Persona_4 della situazione consolidata al 30 settembre 2024 che mostra un patrimonio netto negativo pari a euro 14.369 migliaia e un risultato di periodo pari a 6755 migliaia” (pag. 4) e che “il piano di cassa elaborato dalla società prevede un fabbisogno di circa euro 68 milioni sino alla fine della stagione di cui almeno euro 14,5 milioni per il periodo intercorrente sino alla fine dell'anno solare e per il quale devono ancora essere trovate le relative coperture” (pag. 3); e che grazie a “plusvalenze generate nel mercato estivo tramite la vendita di alcuni giocatori e dell'iniezione di liquidità effettuata dall'azionista di controllo per euro 5,2 milioni” la società era riuscita a evitare l'obbligo di riduzione di
10 capitale per eccesso di perdite ai sensi dell'art. 2446 cc. In merito a ciò va osservato che parte ricorrente non ha mai allegato che le sopra riferite passività del bilancio “consolidato” non costituissero debiti di ma delle controllate da questa. CP_2
- secondariamente dal ricorso per omologa di transazione fiscale ex. art. 63 ccii del 31.10.2023 (doc. 3 emerge che il debito di CP_2 CP_2 nei confronti dell'Erario ammontava ad oltre 106 milioni di Euro (ridotto in transazione a 37 milioni circa con pagamento dilazionato decennale) e che - a garanzia di detti pagamenti - Agenzia delle Entrate in data 19.11.2024 (cfr. relativo verbale doc. 5 ric.) richiedeva espressamente che la società debitrice procedesse ad un aumento di capitale CP_2 quantomeno per 38 milioni di Euro. Ciò induce a ritenere che – nella misura in cui Agenzia delle Entrate ritenne necessario rafforzare le proprie garanzie creditorie mediante il richiesto aumento di capitale – evidentemente la stessa aveva ragioni di temere l'incapacità patrimoniale di CP_2
nell'adempimento della transazione concordata.
[...]
L'accoglimento di detta richiesta da parte di CP_2
attesta la fondatezza dei timori dell'Ufficio
[...] fiscale. A ciò va aggiunto che l'inadempimento agli obblighi scaturenti da detta transazione, comporterebbe la risoluzione della stessa (art. 63 u. c. ccii) con riemersione dell'originario credito erariale (106 milioni nel caso di specie) e presumibile ulteriore peggioramento finanziario di . CP_2
- che le suesposte circostanze inducono rilevanti dubbi sulla probabilità che - in assenza di aumento di capitale – il valore delle azioni di in sarebbe risultato CP_2 CP_2 superiore rispetto al valore dell'odierna partecipazione, ancorché “diluita”;
11 - che ad abundantiam in relazione alla richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera, il necessario bilanciamento ex art. 2378 IV comma cc porta a conclusioni sfavorevoli per la ricorrente;
- che infatti – a fronte dell'incertezza del danno paventato da
– diversamente la richiesta sospensione degli effetti del deliberato aumento di capitale potrebbe determinare (come sopra ricordato) l'inadempimento alla transazione fiscale, la risoluzione della stessa e non implausibili impedimenti alla prosecuzione dell'attività sociale (in particolare la partecipazione al campionato di calcio);
- che comunque anche la cautela ex art. 700 cpc risulta inammissibile, in quanto la richiesta di inibitoria dell'attuazione della delibera impugnata (con esercizio del diritto di voto da parte di ), risulta impedita dalla già avvenuta approvazione dell'aumento di capitale in epoca precedente al deposito del presente ricorso cautelare;
- che quindi il ricorso va respinto;
- che sulle spese di fase si provvederà in sede di decisione di merito;
p.q.m.
1. respinge il ricorso cautelare avanzato da
[...]
; Parte_1
2. rimette alla decisione di merito le spese di lite della presente fase.
Genova, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
(DANIELE BIANCHI)
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