Articolo 25 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 24Articolo 26
Versione
3 aprile 1975
Art. 25. (Adeguamento dei regolamenti organici degli enti)

Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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