Versione
3 aprile 1975
3 aprile 1975
Art. 25. (Adeguamento dei regolamenti organici degli enti)
Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 22/08/1980 n. 527 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 22 agosto 1980 · 0.4276361
Il registro Aeronautico Italiano - premesso che agli ingegneri e ai periti in servizio alle proprie dipendenze e\' sempre stata corrisposta una indennita\' aeronautica per rischi di volo, uguale a quella prevista, da ultimo, dall\'art. 5, terzo c., della L. 5 gennaio 1976, n. 187, pe gli ufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo - ha ripetutamente chiesto l\'avviso dello scrivente circa l\'inclusione, dal 1 gennaio 1974, dell\'indennita\' da esso corrisposta nella previsione esonerativa di cui all\'art. 6 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131, e, di conseguenza, la sua rilevanza ai fini della formazione del reddito nella misura del 40% del suo ammontare. In sostanza il …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/06/2013, n. 3498Provvedimento: […] E', appunto, adottando, nel 1978, il nuovo regolamento in conformità agli artt. 25 e 26 dellae legge n. 70 del 1975 che il Coni, all'art. 147, ha provveduto, nell'esercizio della sua potestà di delineare discrezionalmente l'inquadramento dei maestri di sport, ad inquadrarli nella qualifica di collaboratore nel ruolo tecnico, in caso di effettivo esercizio prevalente di funzioni di natura tecnico-sportiva, o, se non comprovato, nel ruolo amministrativo.Leggi di più...
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