Art. 8.
La cessione del sussidio e' vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.
La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.
La cessione del sussidio e' vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.
La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.