Decreto presidenziale 29 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Ordinanza collegiale 20 luglio 2021
Sentenza 29 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 20/07/2021, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 00066/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2021, proposto da
RI NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Caserta, via Roma n. 8;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
IIS IT Veneto “Città della Vittoria” non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- della circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie”, nella parte in cui è riportato che “l’IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l’a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell’UAT di Benevento”;
- del Decreto di decadenza dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) con protocollo non leggibile, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e notificato alla ricorrente a mezzo e-mail il giorno 25 novembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, pubblicata il 28 settembre 2017 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti;
nonché per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecato alla ricorrente dai provvedimenti gravati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe è impugnato il decreto di decadenza della parte ricorrente dalle graduatorie di terza fascia relative al profilo di collaboratore scolastico;
- che la parte ricorrente si è iscritta alle predette graduatorie in base alla domanda presentata ai sensi del DM 30 agosto 2017, n. 640;
- che all’odierna camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- che infatti l’inserimento nelle graduatorie e l’attribuzione dei relativi punteggi nel caso in esame conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell’interessato;
- che la veridicità delle dichiarazioni e la rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro;
- che l’iscrizione non consegue pertanto a valutazioni di tipo discrezionale e non è sottoposta al vaglio di una commissione giudicatrice (i controlli successivi sono effettuati da un dirigente scolastico);
- che in base a tali premesse appaiono difettare i requisiti necessari ad affermare che si tratti di una procedura concorsuale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, consistenti nell’esistenza di un bando iniziale, nella fissazione di criteri valutativi dei titoli, nella presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e nella formazione di una graduatoria finale da parte di quest’ultima sulla base delle valutazioni effettuate (circa il difetto di giurisdizione con riguardo alle graduatorie terza fascia ATA cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 giugno 2021, n. 769; Consiglio di Stato, Sez. I, parere 1 giugno 2020, n. 1007 e la giurisprudenza ivi richiamata);
- che la trattazione della causa si è svolta senza discussione orale in virtù della disciplina processuale emergenziale introdotta dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Collegio ritiene opportuno che venga assicurato il contraddittorio delle parti su tale questione sollevata d’ufficio;
- che pertanto, in analogia a quanto previsto dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., viene assegnato alle parti il termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per l’eventuale presentazione di memorie vertenti su quest'unica questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, assegna alle parti il termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO