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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 881\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in GL (SA), alla via Fogazzaro n. 57/a, presso lo studio dell'avv. Michele Manfredonia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
- via DEL CENTENARIO n. 89 di GL Controparte_1
(SA), in persona della sua amministratrice e legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2
elettivamente domiciliato in Roccadaspide (SA), alla via XX Settembre n. 10, presso
[...]
lo studio dell'avv. Gabriele Iuliano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
1 su foglio separato in calce alla comparsa e costituzione di risposta con appello incidentale condizionato;
APPELLATO- appellante incidentale condizionato
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in rilascia su foglio separato in calce alla CP_3
comparsa di costituzione n appello, dall'avv. Giuseppe Iannicelli, che dichiara di voler ricevere le notificazioni di cui agli artt. 133 co.3, 134 co.3 e 176 co.2 c.p.c. all'indirizzo pec
Email_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3030/2023 del 29/06/2023, pubblicata in data dal
30/06/2023 del Tribunale di Salerno, in materia di appalto e altre ipotesi ex art. 1655 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 8/5/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 28/07/2023, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 3030/2023 del 29/6/2023 Parte_1
(pubblicata in data 30/6/2023 e notificata in data 1/7/2023), con la quale il Tribunale di
Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
da , in persona del l..r.p.t., nei confronti del Parte_2 P.IVA_1 [...]
c.f. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
dell'amministratore p.t.,;
2. Rigetta la riconvenzionale spiegata dal
[...]
c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_2
dell'amministratore p.t. nei confronti di 3. Dichiara assorbita la Parte_1
2 domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato CP_4
nel rigetto di cui al capo 1) del presente dispositivo;
4. Condanna Parte_2
, in persona del l..r.p.t., al rimborso in favore del P.IVA_1 [...]
c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., in persona del l.r.p.t., di metà (1/2) delle spese di lite, che liquida
nel loro complessivo ammontare (1/1) in € 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre
rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarando compensato il
residuo;
5. Compensa le spese di lite tra , in persona del Parte_2 P.IVA_1
l..r.p.t., e . Controparte_3
In effetti, con atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 14/04/2014, la società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Parte_2
, per ivi Controparte_4
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 51.638,96, quale saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso lo stabile In particolare, la società CP_5
attrice rappresentava che in data 17/5/2004 la Controparte_6
sottoscriveva un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...]
straordinaria da effettuarsi presso il suddetto, con l'amministratore, CP_4
che le parti stabilivano la somma indicativa e provvisoria di € 267. 264, CP_3
23 oltre IVA;
che il contratto veniva integrato con verbali di concordamento prezzi del
5/10/2004 e del 21/2/2005, resisi necessari al fine di realizzare ulteriori interventi, approvati con delibera del 23/8/2004 per l'importo complessivo di € 385.252,57; che la società attrice subentrava alla in data 11/10/2006; che i lavori venivano ultimati in data 18/6/2007, CP_6
cui faceva seguito certificazione di collaudo attestante la regolare esecuzione dei lavori in data 31/1/2008; che il corrispondeva la minore somma di €333.638,96, CP_4
residuando così una somma a saldo di € 51.638,96, infruttuosamente richiesti in data
27/4/2010 con a/r inviata all'amministratore, CP_3
3 Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva ritualmente in giudizio il di , eccependo: Controparte_4 CP_4
in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
l'inammissibilità della stessa per difetto della legittimazione ad agire di parte attrice, non risultando come esecutrice dei lavori commissionati, in via subordinata, la mancata prova dell'esecuzione dei lavori indicati, molti dei quali eseguiti da terzi;
infine, per i lavori oggetto del contratto con la il ritardo e la cattiva esecuzione CP_7
degli stessi, come testimoniato dal certificato finale del 31\1\2008 e dalla relazione del
DDLL del 16\1\2012, con condanna di parte attrice in via riconvenzionale al risarcimento di tutti i danni da accertarsi in corso di causa, oltre la penale. La convenuta, infine, chiedeva la chiamata in causa dell'amministratore condominiale, geom. al fine di CP_3
essere manlevato e garantito nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Quindi, autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva il geom. CP_3
istando per l'integrale rigetto della domanda principale spiegata dalla società attrice
[...]
nonchè della domanda di manleva avanzata dal convenuto Parte_2
per inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, nullità, carenza di CP_4
legittimazione passiva ed attiva, carenza di presupposto, prescrizione del diritto e perché, nel merito, palesemente infondate, in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Di poi, espletata la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 31/3/2016 e verbale di udienza del 14\05\2018 per gli interrogatori formali di Controparte_8
ordinanza del 19\02\2018 e verbale di udienza del 14\5\2018 per i testi di parte convenuta,
e ) e rigettata l'istanza di CTU (vd. ordinanza del 12\11\2022), Tes_1 Persona_1
all'udienza del 29/11/2022 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Infine, il Tribunale di Salerno decideva la causa con la sentenza qui gravata, con la quale rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale, condannando la società attrice al
4 rimborso delle spese processuali del e compensandole nei rapporti tra la CP_4
il . Parte_2 CP_3
In particolare, il giudice di prime cure, superata l'eccezione di improcedibilità, riteneva non provata la titolarità attiva della non emergendo dall'istruttoria Parte_1
espletata il formale consenso dell'assemblea condominiale al subentro della Pt_2
nell'appalto originariamente stipulato con la Per il Tribunale, infatti, non costituiva CP_6
adeguata prova la generica comunicazione da parte dell'amministratore al
[...]
, inerente alla fine dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del CP_9
fabbricato oggetto del presente giudizio. Peraltro, il verbale di assemblea condominiale del
18\03\2007 si dava semplicemente atto della volontà dell'assemblea di trovare un accordo con la ditta ”, legale rappresentante della per applicare la penale Parte_3 CP_6
entro limiti accettabili. Parimenti, per il primo giudice, nulla dimostravano il verbale di concordamento prezzi, che recava il richiamo solo della impresa così come la missiva CP_6
del 18\05\2007, unico documento in cui l'amministratore del accennava al CP_4
subentro della nel contratto di appalto, sia perché non risultava Parte_2
effettivamente spedita, sia perché nel contratto del 17/05/2004 non vi era alcuna clausola di cessione del contratto. Infine, per il Tribunale alcun elemento del dedotto subentro poteva evincersi dalla prova testimoniale, per cui rigettava la domanda principale, con assorbimento di quella riconvenzionale di manleva.
Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di Parte_1
primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel negare la titolarità attiva, anche se l'impresa appellante (attrice in primo grado) non solo era stata formalmente incaricata al completamento dei lavori a seguito di comunicazione dell'amministratore, legittimato per la carica ad assumere obblighi per conto del , ma soprattutto era “anche titolare del CP_4
5 diritto sostanziale, che inerisce il merito della domanda, quale contraente di fatto che ha
effettuato i lavori acclarati e certificati dal direttore dei lavori”;
- In stretta dipendenza del primo motivo, il giudice di prime avrebbe errato nella valutazione degli elementi istruttori in quanto l'onere della prova sarebbe stato assolto dalla società
appellante sia sotto il profilo documentale (ordini di servizio, verbale di assemblea del
18\09\2007, rendiconto finale, bonifici di pagamento, comunicazione dell'amministratore con cui viene indicata la nuova impresa edile, la dichiarazione dell'appellante nella persona di di decurtazione dell'occupazione di suolo pubblico del 16/9/2008 recepita Parte_3
dal DL) sia con la prova testimoniale.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. Riformare la sentenza n.3030.2023 del
30.06.2023, in accoglimento delle summenzionate argomentazioni che si intendono
riportate, e così modificare “accogliere la domanda fondata in fatto e diritto e per l'effetto
condannare il GL (pal. cf Controparte_4 CP_4
al pagamento in favore di la somma di € P.IVA_2 Parte_4
51.943,61”; 2.“Condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari ex
art.93 CPC di giudizi”>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva altresì il
[...]
di via DEL CENTENARIO n. 89 di , eccependo, in via Controparte_1 CP_4
preliminare, l'inammissibilità dell'appello sia per la carenza di valida procura ad litem, priva di specifico riferimento in ordine all'oggetto per la quale veniva rilasciata, sia per violazione dell'art. 342 cpc per assenza di motivi specifici. Nel merito, il contestava CP_4
tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, concludendo per il rigetto dell'appello. Infine, il proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo, in caso di CP_4
accoglimento anche parziale della domanda della , di accertare che i lavori Pt_2
straordinari del non solo non erano stati eseguiti a Controparte_1
regola d'arte, ma soprattutto che gli stessi erano stati consegnati con ben 621 giorni di ritardo
6 rispetto alla data di consegna concordata del 09\10\2005, con conseguente maturazione della penale a carico dell'impresa di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, giusta art.8) comma
10 del contratto di appalto, condannando il alla manleva. CP_3
Si costituiva, altresì, il geom. proponendo nella sostanza le medesime CP_3
eccezioni di inammissibilità e infondatezza indicate dalla difesa del . CP_4
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 07\05\2024 la società
appellante veniva invitata a produrre la procura alle liti in originale, la Parte_1
produceva nuova procura datata 2\10\2024 ai sensi dell'art. 182 cpc.
Successivamente, la causa veniva rinviata all'udienza dell' 08\05\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'08\05\2025,
la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del
13\05\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'eccepito difetto di procura.
Nel costituirsi in giudizio, entrambi gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura, stante la mancata indicazione del giudizio per il quale la stessa era stata conferita.
In effetti, proprio in ragione di tale rilievo, questa Corte aveva invitato la società appellante al deposito dell'originale della procura alle liti, già conferita su foglio separato in calce all'atto di citazione di primo grado (cfr. ordinanze del 7\5\2024 e 9\7\2024).
7 Tuttavia, il difensore della rappresentando di aver iscritto a Parte_1
ruolo il giudizio di primo grado con la velina per poi depositare l'originale, si diceva non in grado di ottemperare all'integrazione documentale disposta ed in data 2\10\2024 depositata nuova procura alle liti espressamente conferita per il presente giudizio di appello.
Orbene, la procura in esame deve ritenersi valida ed efficace.
Vero è che l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura" (cfr. Sez. Unite, n. 37434 del 21/12/2022). Tuttavia,
nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (legge Cartabia), si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. n. 28251
del 9\10\2023).
B. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta conforme ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello
si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve
essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che
vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza
ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
8 con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono comunque evincibili i motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
C. Sulla titolarità attiva.
Con l'impugnazione in esame l'odierna appellante lamentava, da parte del giudice di primo grado, l'erronea valutazione in ordine al ritenuto difetto di titolarità attiva da parte ella l'impresa appellante (attrice in primo grado) non solo era Parte_1
stata formalmente incaricata al completamento dei lavori a seguito di comunicazione dell'amministratore, legittimato per la carica ad assumere obblighi per conto del condominio, ma soprattutto era “anche titolare del diritto sostanziale, che inerisce il merito
della domanda, quale contraente di fatto che ha effettuato i lavori acclarati e certificati dal
direttore dei lavori”. Inoltre, a detta della società appellante, il giudice di prime avrebbe errato nella valutazione degli elementi istruttori in quanto l'onere della prova sarebbe stato assolto dalla società appellante sia sotto il profilo documentale (ordini di servizio, verbale di assemblea del 18\09\2007, rendiconto finale, bonifici di pagamento, comunicazione dell'amministratore con cui viene indicata la nuova impresa edile, la dichiarazione
9 dell'appellante nella persona di di decurtazione dell'occupazione di suolo Parte_3
pubblico del 16/9/2008 recepita dal DL) sia con la prova testimoniale.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, giova chiarire che tra legittimazione attiva e titolarità del diritto fatto valere non vi è coincidenza.
Infatti, come noto, la prima si riferisce alla “titolarità in astratto” ovvero all'apparenza della medesima in ragione di quanto prospettato dalla parte che agisce o resiste in giudizio. Per
titolarità, invece, si ragiona sulla medesima questione ma in termini sostanzialistici e,
pertanto, consiste nell'effettiva titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Rappresentando
un elemento costitutivo della domanda, trova applicazione il principio del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. tale per cui chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè
dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. La
titolarità del diritto può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (cfr. Cass, Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025; Cass.,
Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016).
Orbene, nel caso che ci occupa, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, pur ipotizzandosi in astratto la legittimazione della società attrice, avendo la stessa dichiarato di essere subentrata alla nell'esecuzione del contratto di appalto da questa stipulato con CP_6
il in data 17\05\2004, stante la contestazione del Controparte_1
convenuto, dall'esame degli elementi istruttori acquisiti non emerge in CP_4
alcun modo la prova, di cui l'odierna appellante era onerata, della titolarità del diritto azionato, ossia dell'intervenuto consenso dell'assemblea condominiale al dedotto subentro:
vale ribadire, infatti, che il verbale di assemblea condominiale del 18\03\2007 dava conto
10 solo della volontà assembleare di trovare un accordo con la ditta ”, il Parte_3
quale risulta essere il rappresentante legale della ditta appaltatrice che aveva stipulato l'originario contratto di appalto;
allo stesso modo, il verbale di concordamento prezzi e l'ordine di servizio del 03\11\2006 recavano espresso richiamo solo alla la missiva CP_6
del 18\05\2007, in cui l'amministratore del condominio comunicava il subentro della Pt_2
nel contratto di appalto, non risulta spedita;
l'ordine di servizio del 3\11\2006 risulta firmato da quale titolare della Parte_3 CP_6
Né tampoco, la necessaria dimostrazione del consenso può trarsi dalla prova orale espletata in primo grado: il teste , titolare della SPEA Electric, dichiarava di aver Persona_1
Tes_ installato l'impianto elettrico e di aver visto sul posto solo la il teste ing. CP_6
direttore dei lavori e progettista, pur facendo riferimento alla missiva dell'amministratore del maggio 2007, con la quale comunicava il contestato subentro, precisava che all'epoca i lavori erano stati già ultimati in data 16\5\2007 (cfr. verbale di udienza del 14\5\2018).
In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate, l'appello principale va rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
D. Spese processuali
Le spese processuali dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Gabriele Iuliano per dichiarato anticipo.
Nel rapporto tra il e il geom. , di contro vanno compensate CP_4 CP_3
in ragione dell'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal primo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
11 La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1
di di , Controparte_1 CP_4 Controparte_4 CP_4
nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dal nei confronti di CP_4
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 3030/2023 del 29/6/2023,
pubblicata in data 30/6/2023 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l'appellante, , al pagamento delle spese Pt_2 Parte_1
processuali del secondo grado di giudizio dell'appellato, Controparte_1
di via DEL CENTENARIO n. 89 di , che si liquidano nella complessiva
[...] CP_4
somma di € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gabriele Iuliano per dichiarato anticipo;
3. DICHIARA assorbito l'appello incidentale condizionato;
4. COMPENSA le spese processuali tra il e CP_4 CP_3
5. DA ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 2 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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