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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1714/ 2023
TRA
nato a [...] Parte_1
(NA) il 14/07/1953 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARO GIUSEPPE presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA S CIRO 16 80069 VICO EQUENSE ITALIA Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
o dallo avv.to MELOGRANI MARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA C/O SEDE INPS VIA A. DE GASPERI 55 80100 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è un' opposizione contro un'ordinanza ingiunzione. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate
1 chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna l'ordinanza ingiunzione. Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Si tratta di principi di carattere generale che appaiono applicabili anche alla impugnazione dell'ordinanza ingiunzione. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni (la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta in data 17.02.2023 mentre il ricorso è stato depositato il 17/3/2023), non possono essere esaminati, in questa sede, tutti i vizi formali del titolo opposto, quali i vizi di motivazione o eventuali decadenze, per emissione tardiva dell'atto impugnato o di atti presupposti, per eventuale omessa notifica dell' atto di rettifica della sanzione (e quindi, fra l'altro le eccezioni relative alla tardività della contestazione, ed in generale, si ripete, tutte le eccezioni di carattere formale). Un discorso analogo vale per eventuali vizi della notifica che comunque appare aver raggiunto il suo scopo (è superfluo rilevare che, in ogni caso, le notifiche alla società possono essere effettuate al suo legale rappresentante). In alla prescrizione, anche ritenendo la stessa ritualmente eccepita, la stessa non appare comunque maturata, in considerazione degli atti interruttivi prodotti e della sospensione della medesima nel c.d. periodo COVID.
2 Tanto premesso appare opportuno riportare la normativa rilevante. Il Decreto Legge del 12/09/1983 - N. 463 all'art. 2 precedentemente disponeva:”
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro (1) .
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (2) .
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate (3) .
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso (4) .
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.”. Attualmente il predetto art. 2 dispone:”
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono
3 essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro (1) .
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (2) . (A) 1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate (3) .
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso (4) .
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.” Con riferimento al pagamento, l'odierno ricorrente ha provato di aver fatto dei pagamenti successivi alla originaria contestazione del mancato pagamento, producendo i relativi bollettini. Le contestazioni dell sull'entità dei predetti pagamenti appaiono CP_1 generiche. L' contesta solo specificamente che il pagamento CP_1 sia avvenuto nei 3 mesi previsti dalla normativa sopra citata. Orbene, mentre si deve ritenere che la notifica della richiesta della regolarizzazione abbia raggiunto il suo scopo, appunto perché il pagamento è stato effettuato, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere la data precisa in cui questa notifica si è perfezionata o comunque ha raggiunto il suo scopo. Non può quindi ritenersi che il pagamento sia stato tardivo e la sanzione
4 (peraltro già ridotta per effetto dello ius superveniens in sede di autotutela) deve quindi essere revocata in base alla normativa sopra citata. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La novità e controversia delle questioni esaminate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca ordinanza-ingiunzione n. OI – 001193055 prot. N. INPS5101.09/02/2023.0040603 come successivamente modificata in sede di autotutela;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 6/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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