Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 3 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/01/2022, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00003/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2021, proposto da
RZ ME ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Pellegrino, Claudio Vivani, Francesca Triveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Provincia di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di ND, Sportello Unico per Le Attività Produttive – Suap del Comune di ND, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina, Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale prot. n. 7963 del 10 marzo 2021 della Provincia di ND, avente per oggetto “ Pratica SUAP - 02601250745-23122020-0918 - RZ ME ND. Istanza di AUA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 59/2013. Riscontro ”;
- degli atti ad essa presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di ND e di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il RZ ME ND ha impugnato la nota dirigenziale prot. n. 7963 del 10.03.2021, con cui la Provincia di ND ha comunicato “ l’improcedibilità ” della istanza “ volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i seguenti titoli abilitativi: - Attività di recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; - Scarico delle acque meteoriche, in conformità al R.R. n. 26 del 2013, ai sensi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 ”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- il “RZ ME ND … è titolare della concessione n. 55/20, rilasciata dall’Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (“Autorità Portuale”) in data 15 luglio 2020, di un’area interna alla struttura portuale ed ubicata sulla banchina “Costa Morena Est”, di estensione pari a circa 3.000 mq”;
- “in data 11 settembre 2020, il RZ ha presentato al SUAP del Comune di ND … istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale … ex art. 3 e segg. del DPR 13 marzo 2013 n. 59 in relazione all’attività di recupero di rifiuti”, che “avrebbe interessato i seguenti rifiuti: - i rifiuti di ferro, acciaio e ghisa come identificati al punto 3.1 dell’allegato 1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998; - i rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata di cui al punto 14.1 dell’allegato 1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998”;
- con “atto prot. 26964 del 22 ottobre 2020, l’Autorità Portuale ha avviato il procedimento di decadenza della licenza n. 55/2020, in quanto i rifiuti solidi urbani o speciali di cui al citato punto 14.1 dell’allegato 1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998 non possono essere gestiti dal RZ in forza della concessione n. 55/2020, relativa al trattamento dei soli rifiuti ferrosi”;
- “in data 26 novembre 2020, il RZ ha espressamente rinunciato all’attività di gestione dei rifiuti di cui al punto 14.1 del DM 5 febbraio 1998, preannunciando l’intenzione di modificare in tal senso anche l’istanza di AUA dell’11 settembre 2020, aggiornandone gli elaborati tecnici”;
- “con atto prot. 20200030703 del 2 dicembre 2020, l’Autorità Portuale ha: - correttamente ritenuto che tale attività, limitata al trattamento dei rifiuti di cui al punto 3.1 dell’allegato 1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998, sia riconducibile allo scopo originario della concessione demaniale n. 55/2020; - ha conseguentemente provveduto all’archiviazione del procedimento di decadenza avviato con comunicazione del 22 ottobre 2020;
- in data 23 dicembre 2020, il RZ ha “presentato una nuova istanza di AUA escludendo dall’ambito autorizzativo i rifiuti di cui al punto 14.1 dell’allegato 1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998”;
- “con nota prot. 7963 del 10 marzo 2021, la Provincia di ND … ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di AUA sulla base della seguente motivazione: “ ... Il proponente, come rilevato dalla documentazione trasmessa, intende svolgere le attività di deposito di rifiuti speciali non pericolosi in aree ubicate presso la banchina “Costa Morena Est”, all’interno dell’ambito portuale di ND. Richiamati: - l’art. 208, comma 14, del D. Lgs. 152/2006: 14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto; - l’art. 16 della Legge n. 84 /1994: 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale [...] 3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale. Pertanto, per quanto sopra richiamato si comunica l’improcedibilità da parte del Servizio scrivente dell’istanza presentata ””;
- in data 12 aprile 2021, “il RZ ha chiesto il riesame di tale atto in quanto: - il RZ già dispone di apposita concessione demaniale n. 55/2020 per l’esercizio dell’attività di deposito di materiale ferroso; - le tre imprese consorziate dispongono dell’autorizzazione ex art. 16 della Legge 84/94 per l’esercizio delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale; - le attività oggetto del RZ, non risultano essere attinenti con la gestione dei rifiuti prodotti sulle navi e dunque non sono soggette alla disciplina di cui al d.lgs. 182/2003 citato nell’atto della Provincia”,
- “l’Amministrazione non si è pronunciata su detta istanza di riesame”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’atto impugnato “risulta viziato poiché non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda della ricorrente, in violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e delle garanzie procedimentali presidiate da tale disposizione” (motivo sub I);
- “insufficienza e illogicità della motivazione in quanto la Provincia” non ha esplicitato “le ragioni … che giustificano l’improcedibilità della domanda” (motivo sub II);
- violazione e falsa applicazione degli artt. 208, co. 14, 214, 215 e 216 del TUA, dell’art. 16 della l. n. 84/1994, del d.lgs. n. 182/2003, dell’art. 3 del d.P.R. 59/2013 (motivo sub III).
4. Si sono costituite in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha osservato che “l’AdSP è priva di qualsivoglia competenza in ordine alla adozione di provvedimenti in materia ambientale”, nonché la Provincia di ND che ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 14.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Autorità Portuale è infondata, dal momento che la predetta autorità non è stata evocata in giudizio quale amministrazione resistente, ma in ragione della posizione di interesse correlata al fatto che il provvedimento impugnato la individua quale ente competente a decidere sulla istanza di A.U.A. presentata dalla ricorrente.
7. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Parte ricorrente ha denunciato innanzi tutto la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, nel presupposto che la decisione di improcedibilità della istanza di A.U.A. non è stata preceduta dal preavviso previsto dalla norma.
Da parte sua la Provincia di ND ha eccepito che la declaratoria di improcedibilità costituirebbe una decisione vincolata in ragione della propria incompetenza a decidere sulla istanza.
Tuttavia, la stessa Amministrazione provinciale ha precisato che ci si trova al cospetto di un “conflitto negativo di competenza” amministrativa, in una materia regolata da molteplici fonti normative, nell’ambito della quale non si può prescindere dalla esatta individuazione dell’attività oggetto di autorizzazione.
In particolare, la difesa della Provincia di ND afferma che “le complessità applicative di una disciplina così settoriale” impongono “un obbligo di prudenza nel pronunciarsi sulla propria competenza laddove il legislatore è rimasto oscuro, dovendo nel dubbio e nella particolarità della disciplina declinare la propria competenza al fine di non rilasciare provvedimenti autorizzativi che possano concretamente modificare od autorizzare la realizzazione di opere e/o impianti su aree date in concessione dell’Autorità Portuale che possano modificarne o comprometterne irreversibilmente la struttura (es. opere di canalizzazione per convogliare le acque meteoriche)” (cfr. pag. 11 e 12 della memoria di replica).
Ma se così, e cioè se è pacifico che l’oggetto dell’istanza si colloca in un ambito di disciplina che è regolato da molteplici fonti normative, la cui concreta applicazione varia in funzione dei contenuti dell’attività oggetto di autorizzazione, viene da sé che - nel caso di specie - la Provincia di ND non poteva limitarsi a denegare la propria competenza in ragione di valutazioni astratte, peraltro espresse con formule generiche prive di puntuali riferimenti ai contenuti specifici della istanza.
Al contrario, l’Amministrazione provinciale avrebbe dovuto attivare un momento di confronto procedimentale con la ricorrente, se del caso con il coinvolgimento della stessa Autorità Portuale, al fine di chiarire e definire nel dettaglio - ed in concreto - quale sia l’oggetto specifico dell’autorizzazione.
Trattasi di accertamenti istruttori che non possono essere delegati al processo e che avrebbero dovuto essere compiuti in sede procedimentale, nel pieno e leale contraddittorio tra le parti.
Di qui l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle garanzie partecipative della ricorrente e conseguentemente per carenza di istruttoria e motivazione circa l’esatto apprezzamento dei fatti, in mancanza del quale non è consentito formulare valutazioni finali in ordine alla individuazione della normativa applicabile.
Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la Provincia di ND dovrà attivare il contraddittorio procedimentale con la ricorrente, con l’eventuale coinvolgimento di ogni altro interlocutore istituzionale, ivi compresa l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al fine di accertare compiutamente i contenuti dell’attività oggetto di autorizzazione, ed in particolare: - l’esatta tipologia dei rifiuti di che trattasi; - i tempi e le modalità del relativo stoccaggio; - se si tratta di attività di smaltimento per conto terzi o di rifiuti prodotti in proprio; - se il rifiuto è una merce o soltanto un residuo da smaltire.
All’esito di tutte le verifiche del caso e della compiuta disamina degli apporti partecipativi della ricorrente, l’Amministrazione Provinciale dovrà definire il procedimento, assumendo una decisione congruamente motivata che tenga conto delle risultanze istruttorie.
8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota dirigenziale prot. n. 7963 del 10 marzo 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO