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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4235/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 12.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4235/2019 R.G., verten- te tra:
Controparte_1
[...] Parte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per l'Avvocato Fulvio Santorelli che dichiara di essere presen- Parte_2 te anche per delega dell'Avvocato Nunziata Nappo e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Santorelli riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4235/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4235/2019 R.G. - avente ad oggetto revocazione propo- sta avverso la sentenza n. 879/2016 del 3.3.2026, emessa nel procedimento n.
405/2012, dalla Corte d'Appello di Napoli - vertente
tra
(CF , rappresentato e difeso dal'Avv.to Controparte_1 CodiceFiscale_1
NC AL, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Nola, Via Vivaldi, n. 8;
attore in revocazione
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fulvio Santorelli, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via M. Cervantes, n. 55/5; convenuta in revocazione nonché
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Nun- Parte_1 C.F._2 ziata Nappo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in San
Giuseppe IA (NA), Via Passanti, n. 152; convenuta in revocazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
1.1 Con atto del 25.9.2019 ha citato in revocazione la C.N.C. sas di Controparte_1
2
Di AU OS & C. (ora , esponendo che: a) con atto di cita- Parte_2 zione notificato il 31.12.1996, l'istante aveva proposto opposizione avverso gli atti di precetto notificati dalla C.N.C il 07.12.1996, con i quali gli era stato intimato il paga- mento della complessiva somma di £ 81.703,61 in virtù di cinque assegni recanti la firma di girata proprio di;
b) in tale atto aveva chiesto: “dichiarare Controparte_1 che la firma apposta a terzo dei cinque assegni bancari, indicati Controparte_1 meglio ed azionati con i due atti di precetto di pagamento, impugnati ed opposti con il presente atto, sono apocrifi;
dichiarare la prescrizione dell'“azione cambiaria ex art
75 RD 14 dicembre 1993 n. 1669; dichiarare di conseguenza che l'opponente nulla de- ve alla società opposto CN.C.”; d) si era costituita la società opposta che, nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, aveva chiesto la verificazione delle firme di- sconosciute dal Sig. nonché, in via riconvenzionale, di accertare che CP_1 [...]
si era costituito fideiussore di tutte le obbligazioni assunte dalla TRE G srl, CP_2
o in via gradata affinché venisse dichiarata l'insorgenza di un rapporto obbligatorio fra e la per effetto della sottoscrizione degli assegni bancari posti a fon- CP_1 Pt_2 damento degli atti di precetto notificati;
e) espletata C.T.U grafologica, nonché prova testimoniale, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2619/2011del 31.10.2011, così aveva disposto: “dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da , accoglie l'opposizione all'esecuzione spiegata da Controparte_1 [...]
e, per l'effetto dichiara l'inefficacia dei precetti opposti per essere fon- Parte_3 dati sui titoli esecutivi non più efficaci stante la prescrizione della azione astratta…”; f) la società aveva proposto appello, dolendosi che il Giudice di primo grado avesse nega- to il conseguimento della prova dell'esistenza di un rapporto di fideiussione tra
[...]
e la detta società, risultando questo provato sia dalla prova testimoniale CP_3 Parte che in forza di presunzioni;
g) la chiedeva: “accogliere il presente gravame e, in riforma della gravata sentenza 11. 2619/2011 emessa dal Tribunale di Nola, rigettare
l'opposizione all'esecuzione così come proposta da avverso i due at- Controparte_1 ti di precetto...; Conseguentemente condannare l'appellato al pagamento in favore di essa appellante, della complessiva somma di € 34.286,72 oltre interessi dalla scadenza dei titoli”; g) il Sig. contestava l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello; h) la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza 879/2016, riconosceva Parte l'esistenza di un rapporto fideiussorio tra la e il Sig. e così stabiliva: CP_1
“in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna a pagare alla C.N.C. sas la complessiva somma di Euro Controparte_1
33.286,72, oltre interessi al tasso di legge dalla scadenza di ciascuno dei cinque asse- gni indicati nei precetti opposti;
compensa per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico di le spese della consu- Controparte_1 lenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado”; i) contro la sentenza della Corte di Ap- pello di Napoli veniva presentato anche ricorso per Cassazione, respinto perché tardivo
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(come si desume dalla produzione della società che ha allegato ordinanza 31919/2018 del 10.10.2018); l) secondo l'istante, a causa della vicenda in esame, il sig. CP_1 aveva subito danni ingenti, mentre i giudizi narrati avevano avuto ad oggetto una di- storta rappresentazione della realtà; m) infatti, nel 2003 il sig. , dopo aver CP_1 proposto opposizione a precetto, aveva avuto modo di verificare che le firme apposte sugli assegni in contestazione erano apocrife ed aveva iniziato a svolgere le opportune indagini per pervenire all'individuazione del soggetto che avesse apposto la firma in sua vece;
n) pertanto si era rivolto a tal sig.ra colei che aveva rilevato la Persona_1 società debitrice alla fine del 1994/inizio 1995, e che aveva chiarito che nel secondo semestre del 1995 la TRE G per il tramite della predetta, aveva acquistato dalla CNC sas una rilevante partita di tessuti;
sempre secondo quanto riferito dall'amministratrice della TRE G., l'importo corrispondente all'acquisto fu pagato a mezzo assegni bancari con scadenza a trenta /sessanta giorni;
detti assegni furono tratti sui conti correnti della
TRE G. accesi sulla – filiale di San Giuseppe IA, Controparte_4 sul – filiale di San Giuseppe IA e sulla Controparte_5 [...]
– filiale di San Giuseppe IA;
o) solo uno degli assegni risultava CP_6 emesso da un cliente della sul conto corrente del Credito Italiano – filiale Parte_4 di San Giuseppe IA e girato dalla Sig.ra p) gli altri recavano co- Persona_1 me firma di traenza quella della predetta Sig.ra Quest'ultima aveva preci- Persona_1 sato che l'incaricato della C.N.C. sas, all'atto della consegna degli assegni, aveva prete- so la firma di garanzia del Sig. ; q) la Signora per non Controparte_1 Persona_1 rendere vano l'acquisto, aveva fatto apporre, in sede separata, sì la firma di girata
”, ma dalla sua dipendente;
r) di fronte ad un fatto co- Controparte_1 Parte_1 sì clamoroso, in data 4.11.2003, il Sig. aveva sporto denuncia alla Procura CP_1 della Repubblica;
s) la perizia grafologica veniva espletata solo in comparazione con la scrittura autografa di mentre non è stato mai disposto, sebbene ri- Controparte_1 chiesto, alcun riferimento comparativo con la scrittura autografa di t) il Parte_1
Sig. , nelle more, ha richiesto una consulenza grafologica di parte giurata, che CP_1 si è riservato di depositare.
Secondo l'istante, poiché “le risultanze cui è pervenuto il ctp nominato hanno smentito finalmente le conclusioni cui era addivenuto il CTU nominato, confermando quanto si- no ad oggi asserito dall'odierno attore dando una rappresentazione reale dei fatti con clamorosi sviluppi della vicenda in questione”.
In ragione della distorta rappresentazione fattuale degli eventi, sempre secondo l'istante, la Corte di Appello di Napoli avrebbe basato la sua decisione su una errata percezione dei fatti.
Il Sig. ha chiesto: “disporre CTU grafologica sui cinque assegni recanti la CP_1 firma di girata di , avendo come riferimento comparativo la scrittu- Controparte_1 ra autografa di , al fine di accertare e dichiarare che la firma di girata sui Parte_1
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cinque assegni oggetto di causa è stata apposta da , alla luce di quanto Parte_1 esposto.
Nonché accertare e dichiarare
- legittima ed inammissibile la domanda spiegata, sospendere preliminarmente
l'esecuzione dell'impugnata sentenza, in accoglimento della medesima;
- revocare l'impugnata sentenza n. 879/2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03.03.2016ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 1 c.p.c.;
- In subordine revocare l'impugnata sentenza n. 879/2016 emessa dalla Corte di Ap- pello di Napoli in data 03.03.2016 ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c. alla luce della perizia grafologica giurata, che ci si riserva di depositare ove viene provata una diversa lettura di tutti gli atti di causa che confermano che quanto sino ad oggi ha an- nosamente ribadito l' , trovando le proprie richieste riscontro nella sentenza CP_1 di primo grado”.
Si sono costituiti la società e contestando l'avverso dedotto ed eccependo Parte_1
l'inammissibilità del rimedio.
2. Il merito
2.1 L'impugnazione sconta molteplici profili di inammissibilità, ma prima di esporre le ragioni occorre sinteticamente chiarire che:
• la notizia della apposizione della firma da parte di secondo le alle- Parte_1 gazioni dell'istante, si è avuta già nell'anno 2003 (cfr. anche pag. 4 della prima querela proposta in data 4.11.2003);
• la richiesta di comparazione con la grafia di per stessa affermazione Parte_1 del Sig. , è stata avanzata nel giudizio presupposto (cfr. pag. 5 della CP_1 citazione per revocazione: “… la perizia grafologica fu espletata solo in compa- razione con la scrittura autografa dell' Viceversa non fu mai Controparte_1 disposto, sebbene richiesto, alcun riferimento comparativo con la scrittura au- tografa di , al fine di confutare le conclusioni del perito nominato Parte_1
d'Ufficio dal Giudice e ristabilire una situazione di legittimità”);
• è stata espletata CTU grafologica con la quale si è accertato che le sottoscrizioni appartengono ad (cfr. estratto di CTU contenuto nella pro- Controparte_1 duzione della CNC e pag. 3 della sentenza di appello oggetto di revocazione).
2.2 Ciò posto l'istante sembra avere richiamato, a sostegno dell'impugnazione, i nume- ri 1) (ad es. pag. 9 e 10), 3) (pag. 10) e 4) (pagine 5 e 9) dell'art. 395 cpc.
Ebbene, come noto, la norma stabilisce i casi di revocazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, tra i quali, per quel che qui interessa, in ragione dei motivi di impugnazione, il n. 1) (se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra) e 3) (se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario).
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Questi sono rimedi c.d. straordinari.
Il n. 4) dell'att. 395 regola invece la revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la deci- sione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclu- sa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente sta- bilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controver- so sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Quest'ultimo è un rimedio ordinario.
Va ancora evidenziato che il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, im- pone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare
"ab initio", perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto;
non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissi- bilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introdutti- vo, né l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisa- re il giorno della scoperta (Cass. civ. Sez. II Sent., 16/02/2022, n. 5031).
Infine, è noto che in applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326, 327 e
396 cpc, il rimedio previsto n. 4 dell'art. 395 cpc, va proposto, in quanto rimedio ordi- nario, nel rispetto dei termini previsti per le impugnazioni, appunto, ordinarie.
Il principio della consumazione dell'impugnazione trova applicazione, indipendente- mente dall'esistenza di specifiche disposizioni che lo prevedano, per tutti i mezzi ordi- nari di impugnazione, tra i quali anche la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., non essendo consentito alla parte, che abbia im- pugnato la sentenza per uno dei suddetti motivi, di proporre una nuova impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad un vizio di quella precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi all'osservanza del termine a tal fine previsto (Cass. civ., I, 11/11/2011, n. 23630).
2.3 Ciò posto ad avviso della Corte, nessuna delle ipotesi menzionate ricorre nella fatti- specie in esame, anche in ragione dell'estrema genericità dell'impugnazione.
In primo luogo, va detto come neppure si comprende appieno quale sia il dolo di una delle parti in danno dell'altra.
In ogni caso (ma lo si dice solo per mera completezza), è noto che per integrare la fatti- specie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è suffi- ciente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la dife-
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sa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/12/2021, n. 41792).
Di tali elementi, neppure concretamente allegati, non vi è specifica traccia.
Altro autonomo motivo di reiezione in rito si rinviene nella circostanza che l'istante ha fatto valere le medesime contestazioni mosse nei giudizi ordinari, come si desume dalla descrizione dei fatti (cfr. pagine da 5 a 8 della citazione), per poi sostenere che “in for- za di quanto rilevato è evidente che nel giudizio di Appello sono stati rappresentati gli eventi tralasciandolo alcuni punti salienti e comunque assolutamente rilevanti ai fini della decisione, con conseguenza inevitabile che la sentenza N. 879/2016 passata in giudicato dalla Corte di Appello di Napoli possa essere soggetta a revocazione ai sensi
e per gli effetti dell'art. 395 comma 1 lettera 1) e 4) c.p.c.”.
Già la ricostruzione dell'atto introduttivo rende manifesta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che, come accennato, davvero non si comprende quale possa essere il dolo, ma neppure i documenti nuovi che non sarebbero stati potuti produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Nemmeno certamente può reputarsi documento (almeno per quanto ha compreso il Col- legio) la redazione di CTP di parte, che - come noto - costituisce una semplice allega- zione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello (Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2013, n. 13902).
Peraltro, la stessa neppure è stata prodotta.
Si è già accennato poi che l'art. 396 cpc stabilisce che “le sentenze per le quali è scadu- to il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1,
2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupe- ro dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per
l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da rag- giungere i trenta giorni da esso”.
Nella specie, come accennato, già nell'anno 2003 il Sig. era a conoscenza CP_1 dei fatti ritenuti da lui rilevanti, come si desume a pag. 5 dell'atto introduttivo e dalla querela prodotta, per cui anche da questo ulteriore profilo, la domanda è inammissibile.
E lo è anche per la sua eccessiva genericità, tenuto conto delle previsioni contenute nell'art. 398 cpc (“la citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità,
o del recupero dei documenti”).
Peraltro, l'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la
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pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi del- la tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della re- vocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrova- mento del documento (Cass. civ., Sez. III, 04/02/2005, n. 2287; cfr. App. Milano,
06/02/2001 in Gius, 2001, 2886; Cass. civ., Sez. II, 23/02/1993, n. 2211).
Dunque, per tutti i riferiti elementi, ognuno autonomamente concludente, né il numero
1), né il numero 3) dell'art. 395 cpc possono trovare applicazione.
2.4 Quanto poi alla fattispecie regolata dal n. 4) dell'att. 395 cpc, fermo e dirimente il rilievo dell'assoluta genericità del motivo (sempre a volerlo ritenere tale), lo stesso non sfuggirebbe alla sanzione dell'inammissibilità per tardività, in quanto rimedio ordina- rio, a fronte della pubblicazione della sentenza di appello in data 3.3.2016.
Qui si aggiunge, ma sempre esclusivamente per mera completezza, che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze
(comprese, a seguito delle pronunce della Corte cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, quelle della Corte di cassazione), consiste in un errore di percezione o in una mera svi- sta materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non rientra, invece, nella previ- sione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata
(riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. civ. Sez. III, 03-06-2002, n. 8023).
Ed infatti, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge da- gli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta im- mediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di perce- zione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. civ. Sez. I Sent., 26/09/2013, n.
22080).
Nella specie, non solo si richiamano fatti risalenti al 2003, ma nel giudizio di merito vi
è stato accertamento della genuinità della firma, per cui davvero non si comprende la
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necessità di un ulteriore accertamento comparativo con la grafia di Parte_1
2. Considerazioni conclusive e spese
La revocazione va quindi dichiarata inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando la decurta- zione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori, così come richiesto.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisi- zione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere
(Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez.
III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggrava- ta, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012,
n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sulla richiesta di revocazione avanzata avverso la sentenza n. 879/2016 del 3.3.2026, emessa nel procedimento n.
405/2012, dalla Corte d'Appello di Napoli, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute Controparte_1 dalla che liquida in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre Parte_2 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge,
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con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rim- Parte_1 borso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 12.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 12.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4235/2019 R.G., verten- te tra:
Controparte_1
[...] Parte_1
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per l'Avvocato Fulvio Santorelli che dichiara di essere presen- Parte_2 te anche per delega dell'Avvocato Nunziata Nappo e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Santorelli riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4235/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4235/2019 R.G. - avente ad oggetto revocazione propo- sta avverso la sentenza n. 879/2016 del 3.3.2026, emessa nel procedimento n.
405/2012, dalla Corte d'Appello di Napoli - vertente
tra
(CF , rappresentato e difeso dal'Avv.to Controparte_1 CodiceFiscale_1
NC AL, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Nola, Via Vivaldi, n. 8;
attore in revocazione
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fulvio Santorelli, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via M. Cervantes, n. 55/5; convenuta in revocazione nonché
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Nun- Parte_1 C.F._2 ziata Nappo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in San
Giuseppe IA (NA), Via Passanti, n. 152; convenuta in revocazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
1.1 Con atto del 25.9.2019 ha citato in revocazione la C.N.C. sas di Controparte_1
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Di AU OS & C. (ora , esponendo che: a) con atto di cita- Parte_2 zione notificato il 31.12.1996, l'istante aveva proposto opposizione avverso gli atti di precetto notificati dalla C.N.C il 07.12.1996, con i quali gli era stato intimato il paga- mento della complessiva somma di £ 81.703,61 in virtù di cinque assegni recanti la firma di girata proprio di;
b) in tale atto aveva chiesto: “dichiarare Controparte_1 che la firma apposta a terzo dei cinque assegni bancari, indicati Controparte_1 meglio ed azionati con i due atti di precetto di pagamento, impugnati ed opposti con il presente atto, sono apocrifi;
dichiarare la prescrizione dell'“azione cambiaria ex art
75 RD 14 dicembre 1993 n. 1669; dichiarare di conseguenza che l'opponente nulla de- ve alla società opposto CN.C.”; d) si era costituita la società opposta che, nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, aveva chiesto la verificazione delle firme di- sconosciute dal Sig. nonché, in via riconvenzionale, di accertare che CP_1 [...]
si era costituito fideiussore di tutte le obbligazioni assunte dalla TRE G srl, CP_2
o in via gradata affinché venisse dichiarata l'insorgenza di un rapporto obbligatorio fra e la per effetto della sottoscrizione degli assegni bancari posti a fon- CP_1 Pt_2 damento degli atti di precetto notificati;
e) espletata C.T.U grafologica, nonché prova testimoniale, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2619/2011del 31.10.2011, così aveva disposto: “dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da , accoglie l'opposizione all'esecuzione spiegata da Controparte_1 [...]
e, per l'effetto dichiara l'inefficacia dei precetti opposti per essere fon- Parte_3 dati sui titoli esecutivi non più efficaci stante la prescrizione della azione astratta…”; f) la società aveva proposto appello, dolendosi che il Giudice di primo grado avesse nega- to il conseguimento della prova dell'esistenza di un rapporto di fideiussione tra
[...]
e la detta società, risultando questo provato sia dalla prova testimoniale CP_3 Parte che in forza di presunzioni;
g) la chiedeva: “accogliere il presente gravame e, in riforma della gravata sentenza 11. 2619/2011 emessa dal Tribunale di Nola, rigettare
l'opposizione all'esecuzione così come proposta da avverso i due at- Controparte_1 ti di precetto...; Conseguentemente condannare l'appellato al pagamento in favore di essa appellante, della complessiva somma di € 34.286,72 oltre interessi dalla scadenza dei titoli”; g) il Sig. contestava l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello; h) la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza 879/2016, riconosceva Parte l'esistenza di un rapporto fideiussorio tra la e il Sig. e così stabiliva: CP_1
“in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna a pagare alla C.N.C. sas la complessiva somma di Euro Controparte_1
33.286,72, oltre interessi al tasso di legge dalla scadenza di ciascuno dei cinque asse- gni indicati nei precetti opposti;
compensa per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico di le spese della consu- Controparte_1 lenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado”; i) contro la sentenza della Corte di Ap- pello di Napoli veniva presentato anche ricorso per Cassazione, respinto perché tardivo
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(come si desume dalla produzione della società che ha allegato ordinanza 31919/2018 del 10.10.2018); l) secondo l'istante, a causa della vicenda in esame, il sig. CP_1 aveva subito danni ingenti, mentre i giudizi narrati avevano avuto ad oggetto una di- storta rappresentazione della realtà; m) infatti, nel 2003 il sig. , dopo aver CP_1 proposto opposizione a precetto, aveva avuto modo di verificare che le firme apposte sugli assegni in contestazione erano apocrife ed aveva iniziato a svolgere le opportune indagini per pervenire all'individuazione del soggetto che avesse apposto la firma in sua vece;
n) pertanto si era rivolto a tal sig.ra colei che aveva rilevato la Persona_1 società debitrice alla fine del 1994/inizio 1995, e che aveva chiarito che nel secondo semestre del 1995 la TRE G per il tramite della predetta, aveva acquistato dalla CNC sas una rilevante partita di tessuti;
sempre secondo quanto riferito dall'amministratrice della TRE G., l'importo corrispondente all'acquisto fu pagato a mezzo assegni bancari con scadenza a trenta /sessanta giorni;
detti assegni furono tratti sui conti correnti della
TRE G. accesi sulla – filiale di San Giuseppe IA, Controparte_4 sul – filiale di San Giuseppe IA e sulla Controparte_5 [...]
– filiale di San Giuseppe IA;
o) solo uno degli assegni risultava CP_6 emesso da un cliente della sul conto corrente del Credito Italiano – filiale Parte_4 di San Giuseppe IA e girato dalla Sig.ra p) gli altri recavano co- Persona_1 me firma di traenza quella della predetta Sig.ra Quest'ultima aveva preci- Persona_1 sato che l'incaricato della C.N.C. sas, all'atto della consegna degli assegni, aveva prete- so la firma di garanzia del Sig. ; q) la Signora per non Controparte_1 Persona_1 rendere vano l'acquisto, aveva fatto apporre, in sede separata, sì la firma di girata
”, ma dalla sua dipendente;
r) di fronte ad un fatto co- Controparte_1 Parte_1 sì clamoroso, in data 4.11.2003, il Sig. aveva sporto denuncia alla Procura CP_1 della Repubblica;
s) la perizia grafologica veniva espletata solo in comparazione con la scrittura autografa di mentre non è stato mai disposto, sebbene ri- Controparte_1 chiesto, alcun riferimento comparativo con la scrittura autografa di t) il Parte_1
Sig. , nelle more, ha richiesto una consulenza grafologica di parte giurata, che CP_1 si è riservato di depositare.
Secondo l'istante, poiché “le risultanze cui è pervenuto il ctp nominato hanno smentito finalmente le conclusioni cui era addivenuto il CTU nominato, confermando quanto si- no ad oggi asserito dall'odierno attore dando una rappresentazione reale dei fatti con clamorosi sviluppi della vicenda in questione”.
In ragione della distorta rappresentazione fattuale degli eventi, sempre secondo l'istante, la Corte di Appello di Napoli avrebbe basato la sua decisione su una errata percezione dei fatti.
Il Sig. ha chiesto: “disporre CTU grafologica sui cinque assegni recanti la CP_1 firma di girata di , avendo come riferimento comparativo la scrittu- Controparte_1 ra autografa di , al fine di accertare e dichiarare che la firma di girata sui Parte_1
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cinque assegni oggetto di causa è stata apposta da , alla luce di quanto Parte_1 esposto.
Nonché accertare e dichiarare
- legittima ed inammissibile la domanda spiegata, sospendere preliminarmente
l'esecuzione dell'impugnata sentenza, in accoglimento della medesima;
- revocare l'impugnata sentenza n. 879/2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03.03.2016ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 1 c.p.c.;
- In subordine revocare l'impugnata sentenza n. 879/2016 emessa dalla Corte di Ap- pello di Napoli in data 03.03.2016 ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c. alla luce della perizia grafologica giurata, che ci si riserva di depositare ove viene provata una diversa lettura di tutti gli atti di causa che confermano che quanto sino ad oggi ha an- nosamente ribadito l' , trovando le proprie richieste riscontro nella sentenza CP_1 di primo grado”.
Si sono costituiti la società e contestando l'avverso dedotto ed eccependo Parte_1
l'inammissibilità del rimedio.
2. Il merito
2.1 L'impugnazione sconta molteplici profili di inammissibilità, ma prima di esporre le ragioni occorre sinteticamente chiarire che:
• la notizia della apposizione della firma da parte di secondo le alle- Parte_1 gazioni dell'istante, si è avuta già nell'anno 2003 (cfr. anche pag. 4 della prima querela proposta in data 4.11.2003);
• la richiesta di comparazione con la grafia di per stessa affermazione Parte_1 del Sig. , è stata avanzata nel giudizio presupposto (cfr. pag. 5 della CP_1 citazione per revocazione: “… la perizia grafologica fu espletata solo in compa- razione con la scrittura autografa dell' Viceversa non fu mai Controparte_1 disposto, sebbene richiesto, alcun riferimento comparativo con la scrittura au- tografa di , al fine di confutare le conclusioni del perito nominato Parte_1
d'Ufficio dal Giudice e ristabilire una situazione di legittimità”);
• è stata espletata CTU grafologica con la quale si è accertato che le sottoscrizioni appartengono ad (cfr. estratto di CTU contenuto nella pro- Controparte_1 duzione della CNC e pag. 3 della sentenza di appello oggetto di revocazione).
2.2 Ciò posto l'istante sembra avere richiamato, a sostegno dell'impugnazione, i nume- ri 1) (ad es. pag. 9 e 10), 3) (pag. 10) e 4) (pagine 5 e 9) dell'art. 395 cpc.
Ebbene, come noto, la norma stabilisce i casi di revocazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, tra i quali, per quel che qui interessa, in ragione dei motivi di impugnazione, il n. 1) (se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra) e 3) (se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario).
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Questi sono rimedi c.d. straordinari.
Il n. 4) dell'att. 395 regola invece la revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la deci- sione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclu- sa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente sta- bilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controver- so sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Quest'ultimo è un rimedio ordinario.
Va ancora evidenziato che il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, im- pone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare
"ab initio", perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto;
non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissi- bilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introdutti- vo, né l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisa- re il giorno della scoperta (Cass. civ. Sez. II Sent., 16/02/2022, n. 5031).
Infine, è noto che in applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326, 327 e
396 cpc, il rimedio previsto n. 4 dell'art. 395 cpc, va proposto, in quanto rimedio ordi- nario, nel rispetto dei termini previsti per le impugnazioni, appunto, ordinarie.
Il principio della consumazione dell'impugnazione trova applicazione, indipendente- mente dall'esistenza di specifiche disposizioni che lo prevedano, per tutti i mezzi ordi- nari di impugnazione, tra i quali anche la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., non essendo consentito alla parte, che abbia im- pugnato la sentenza per uno dei suddetti motivi, di proporre una nuova impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad un vizio di quella precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi all'osservanza del termine a tal fine previsto (Cass. civ., I, 11/11/2011, n. 23630).
2.3 Ciò posto ad avviso della Corte, nessuna delle ipotesi menzionate ricorre nella fatti- specie in esame, anche in ragione dell'estrema genericità dell'impugnazione.
In primo luogo, va detto come neppure si comprende appieno quale sia il dolo di una delle parti in danno dell'altra.
In ogni caso (ma lo si dice solo per mera completezza), è noto che per integrare la fatti- specie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è suffi- ciente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la dife-
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sa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/12/2021, n. 41792).
Di tali elementi, neppure concretamente allegati, non vi è specifica traccia.
Altro autonomo motivo di reiezione in rito si rinviene nella circostanza che l'istante ha fatto valere le medesime contestazioni mosse nei giudizi ordinari, come si desume dalla descrizione dei fatti (cfr. pagine da 5 a 8 della citazione), per poi sostenere che “in for- za di quanto rilevato è evidente che nel giudizio di Appello sono stati rappresentati gli eventi tralasciandolo alcuni punti salienti e comunque assolutamente rilevanti ai fini della decisione, con conseguenza inevitabile che la sentenza N. 879/2016 passata in giudicato dalla Corte di Appello di Napoli possa essere soggetta a revocazione ai sensi
e per gli effetti dell'art. 395 comma 1 lettera 1) e 4) c.p.c.”.
Già la ricostruzione dell'atto introduttivo rende manifesta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che, come accennato, davvero non si comprende quale possa essere il dolo, ma neppure i documenti nuovi che non sarebbero stati potuti produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Nemmeno certamente può reputarsi documento (almeno per quanto ha compreso il Col- legio) la redazione di CTP di parte, che - come noto - costituisce una semplice allega- zione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello (Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2013, n. 13902).
Peraltro, la stessa neppure è stata prodotta.
Si è già accennato poi che l'art. 396 cpc stabilisce che “le sentenze per le quali è scadu- to il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1,
2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupe- ro dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per
l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da rag- giungere i trenta giorni da esso”.
Nella specie, come accennato, già nell'anno 2003 il Sig. era a conoscenza CP_1 dei fatti ritenuti da lui rilevanti, come si desume a pag. 5 dell'atto introduttivo e dalla querela prodotta, per cui anche da questo ulteriore profilo, la domanda è inammissibile.
E lo è anche per la sua eccessiva genericità, tenuto conto delle previsioni contenute nell'art. 398 cpc (“la citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità,
o del recupero dei documenti”).
Peraltro, l'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la
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pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi del- la tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della re- vocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrova- mento del documento (Cass. civ., Sez. III, 04/02/2005, n. 2287; cfr. App. Milano,
06/02/2001 in Gius, 2001, 2886; Cass. civ., Sez. II, 23/02/1993, n. 2211).
Dunque, per tutti i riferiti elementi, ognuno autonomamente concludente, né il numero
1), né il numero 3) dell'art. 395 cpc possono trovare applicazione.
2.4 Quanto poi alla fattispecie regolata dal n. 4) dell'att. 395 cpc, fermo e dirimente il rilievo dell'assoluta genericità del motivo (sempre a volerlo ritenere tale), lo stesso non sfuggirebbe alla sanzione dell'inammissibilità per tardività, in quanto rimedio ordina- rio, a fronte della pubblicazione della sentenza di appello in data 3.3.2016.
Qui si aggiunge, ma sempre esclusivamente per mera completezza, che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze
(comprese, a seguito delle pronunce della Corte cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, quelle della Corte di cassazione), consiste in un errore di percezione o in una mera svi- sta materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non rientra, invece, nella previ- sione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata
(riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. civ. Sez. III, 03-06-2002, n. 8023).
Ed infatti, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge da- gli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta im- mediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di perce- zione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. civ. Sez. I Sent., 26/09/2013, n.
22080).
Nella specie, non solo si richiamano fatti risalenti al 2003, ma nel giudizio di merito vi
è stato accertamento della genuinità della firma, per cui davvero non si comprende la
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necessità di un ulteriore accertamento comparativo con la grafia di Parte_1
2. Considerazioni conclusive e spese
La revocazione va quindi dichiarata inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando la decurta- zione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori, così come richiesto.
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisi- zione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere
(Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez.
III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggrava- ta, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012,
n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sulla richiesta di revocazione avanzata avverso la sentenza n. 879/2016 del 3.3.2026, emessa nel procedimento n.
405/2012, dalla Corte d'Appello di Napoli, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute Controparte_1 dalla che liquida in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre Parte_2 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge,
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con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rim- Parte_1 borso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 12.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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