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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
Parte_1
-Cod. Fisc. , in persona dei soci
[...] P.IVA_1
e , elettivamente domiciliata in P. D. Parte_1 Parte_2
LIBERTA' N. 15/1A 47521 CESENA, presso lo studio dell'avv. PETRINI
PIERPAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. PETRINI PIERPAOLO ,
c.f. ; C.F._1
ATTRICE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in P. A. GIORGI N. 14 47030 S. M. PASCOLI,
presso lo studio dell'avv. MELCHIONDA JOLANDA, rappresentato e difeso dall'avv. MELCHIONDA JOLANDA C.F.: C.F._3
CONVENUTO
nei confronti di
- cod. fisc. e partita IVA Controparte_2
in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_2
1 domiciliata in Parma, via Petrarca n. 8, presso lo studio dell'avv. MARA
LORI, rappresentata e difesa dall'avv. MARA LORI (CF
) C.F._4
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
- Cod. Fisc. , eredi Controparte_3 C.F._5
Persona_1
TERZE CHIAMATE CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Come segue: per Parte_1
A) Dare atto della rinuncia alle domande
[...]
[... svolte da CP_4 Parte_1 nei confronti del IG e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto respingere le domande riconvenzionali dallo stesso svolte nei confronti della suddetta CP_5
sì come
[...] Parte_1 infondate in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum.
B) Tenuto conto di quanto dichiarato dalla difesa del convenuto IG in Controparte_1 sede di udienza del 11 gennaio 2024 circa la satisfattività del versamento della sorte di € 3.000,00 a titolo di spese e compensi defensionali riferiti all'azione rinunciata, dichiarare tenuto e condannare il convenuto IG alle spese e Controparte_1 compensi a favore dell'attrice Parte_3 in relazione
[...]
- alle fasi successive a quella della costituzione in giudizio.”
2 per Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, G.U., contrariis Controparte_1 reiectis, dato atto che tra la Parte_4
e le terze chiamate è stato concluso in mediazione un accordo
[...] conciliativo novativo che prevedeva la rinuncia della prima all'azione svolta nei confronti di dietro corresponsione da parte di Controparte_1 CP_3
e di della somma di €. 32.000,00= “al fine di
[...] Controparte_6 definire bonariamente la vertenza senza alcun reciproco riconoscimento di responsabilità e/o obblighi”; dato atto quindi della rinuncia della Soc.
[...]
all'azione di riscatto Parte_4 Parte_1 agrario e alle ulteriori pretese connesse nei confronti di Controparte_1 dato atto altresì che la prima ha offerto banco iudicis la somma di €.
3.000,00= a a titolo di oneri legali per l'attività defensionale Controparte_1 svolta da quest'ultimo per resistere all'azione, dato atto infine che il CP_1 ha accettato tale rinuncia e somma riguardo la rinuncia in parola, e conseguentemente, sussistendone i presupposti, dichiarare cessata la materia del contendere riguardo le domande di merito formulate dalla società attrice in odio al convenuto Controparte_1 condannare la Pt_4 Parte_4 Parte_1
e le signore e , ciascuna per il proprio Controparte_3 Controparte_6 titolo alternativamente o in solido tra loro se e come ne verrà accertata e in che misura la singola responsabilità in ordine ai fatti di causa, al risarcimento dei danni derivati e derivanti al dall'azione di riscatto agrario CP_1 (rinunciata) e quantificati in €.390.080,65= quale conseguenza del mancato godimento degli incentivi bonus 110% e delle agevolazioni correlate nonché al rimborso dell'importo di €.1.205,36= da lui pagato allo studio tecnico Ing. per il progetto di realizzazione bonus 110% e agevolazioni Persona_2 correlate o in quelle diverse somme che saranno stabilite dal giudice in corso di causa;
condannare la Controparte_7 per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. essendo che il convenuto ha subito un pregiudizio per il solo fatto di essere Controparte_1 stato costretto a contrastare un'ingiustificata e temeraria iniziativa di tale società, pregiudizio che non può ritenersi compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del rinunciato procedimento liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente, pregiudizio che si determina in €. 100.000,00= o in quella diversa somma che il giudice riterrà congrua, anche in via equitativa;
Il tutto, in ogni caso, nei limiti di valore della causa dichiarato ai fini fiscali nella comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge relativamente alle domande riconvenzionali per cui il giudizio prosegue su impulso del convenuto da distrarsi a favore del Controparte_1 sottoscritto avvocato.
3 Per Credit Agricole Italia:
che venga, ad ogni effetto, dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo, con riferimento alla causa relativa alla domanda principale della
[...] nei confronti di essa Banca e alla Parte_3 (subordinata e dipendente) domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta (per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale) nei confronti del convenuto sig. dandosi altresì atto CP_1 e dichiarandosi che l'Attrice ha provveduto al pagamento in favore di
della somma complessiva di € 3.000,00 Parte_5 (tremila/00) per spese legali, come concordata inter partes;
nonché della integrale compensazione delle spese tra e Parte_5 l'altro convenuto sig. CP_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La Parte_3
in persona dei soci legali rappresentanti e
[...] Parte_1 Parte_2
(di seguito anche “l'attrice” o la ”) citava in
[...] Parte_3
giudizio il sig. (di seguito anche “il convenuto”) nonché Controparte_1
(di seguito anche ” o “la Controparte_2 Controparte_2 convenuta”), per sentire accertata e dichiarata la natura di fondo agricolo del terreno di cui al Catasto Terreni del Comune di Cesena, foglio 80, particella 526, soppresso e accorpato alla particella 52 del medesimo
Foglio, nonché l'esistenza di tutti i requisiti previsti per l'esercizio da parte dell'attrice del riscatto agrario ex art. 8 legge n. 590 del 1965 e sue modificazioni, sul predetto terreno, con determinazione del prezzo di acquisto ed ordine al convenuto di ricostituire la particella e sostituire l'attrice a sé, nell'acquisto di detta particella;
domandava inoltre l'accertamento della inefficacia del vincolo ipotecario costituito a favore di
, attualmente gravante anche su detta particella, con ordine CP_8
di cancellazione e restrizione del vincolo ipotecario senza oneri e spese a carico dell'attrice; il tutto con ordine di trascrizione della sentenza e vittoria di spese.
Allegava l'attrice di esercitare attività agricola di produzione e vendita di prodotti florovivaistici, su terreni di proprietà, di cui al Catasto
4 Terreni del Comune di Cesena al foglio 80, numeri 110, 112, 197 e 200, pervenuti a seguito di Rogito notarile in data 22.09.2017; dette particelle sono confinanti con altra particella n. 526 del medesimo foglio 80, di proprietà in ragione di ½ l'una, di e Persona_1 Controparte_3
Allegava l'attrice che, in data 26 agosto 2021, la sig.ra Parte_1
riceveva la visita di che le consegnava a mano
[...] Controparte_3 una comunicazione avente ad oggetto “diritto di prelazione sul terreno di e (fg. 80 part. 526)”, ante datata e priva Persona_1 Controparte_3
di sottoscrizioni;
con detta comunicazione si informava che il convenuto aveva formulato una proposta di acquisto della particella per il prezzo di euro 5.000,00 circa, invitando la all'esercizio della Parte_3 prelazione. All'esito, la sig.ra invitava la confinante a Parte_1
integrare l'offerta integrandola con i dati della comproprietaria, precisando l'entità del prezzo, apponendo la data corretta e le sottoscrizioni. Trascorsi
15 giorni da tale colloquio, senza esito alcuno, la sig.ra si rivolgeva Pt_1
ad un legale, il quale inviava formale invito alla formulazione dell'offerta, stigmatizzando la condotta, nel frattempo assunta dalle confinanti, le quali avevano provveduto, con tecnico da loro incaricato, a sopprimere la particella 526 accorpandola alla particella 52. Seguiva comunicazione da parte delle confinanti, che sostenevano l'insussistenza del diritto di prelazione e provvedevano poi alla vendita al convenuto dell'immobile in questione.
Nella prospettazione attorea, detta vendita è lesiva dei diritti della
, con conseguente diritto della medesima di esercitare il Parte_3
riscatto agrario, effettivamente esercitato con apposita comunicazione al convenuto, tuttavia senza riscontro.
Ad avviso dell'attrice, sussistono i presupposti per il riscatto, stante, da un lato, la persistente attitudine alla coltivazione del terreno in questione, completamente ricoperto di piante di olivo, e dell'altro, la
5 qualità soggettiva di entrambi i soci della , dotati di Parte_3
qualifica di coltivatori diretti, senza che detta società avesse venduto, nei due anni precedenti, altri fondi rustici.
Pertanto, l'attrice domandava l'accoglimento della propria richiesta di riscatto agrario, con ricostituzione, ad opera del convenuto, della particella perduta e cancellazione del vincolo ipotecario, iscritto a seguito della stipula da parte del compratore di mutuo fondiario con
[...]
, previa determinazione del giusto prezzo. CP_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, istando preliminarmente per la chiamata in causa delle venditrici CP_3
ed eredi (di seguito anche “le terze chiamate”), in
[...] Persona_1
garanzia per qualsiasi conseguenza reale e patrimoniale conseguente all'accoglimento della domanda attorea;
nel merito, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda attorea, stante che la particella in contestazione costituisce non terreno agricolo bensì area urbana di pertinenza della villa sita in Cesena, via Calcinaro 1065, e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto e derivanti dalla iniziativa giudiziale attorea, per euro
390.080,65 a titolo di perdita degli incentivi bonus 110%, nonché con condanna dell'attrice al risarcimento danni per lite temeraria nella somma di euro 100.000,00 o la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del riscatto, domandava che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del 7.12.2021 per inadempimento della parte venditrice, con condanna delle terze chiamate alla restituzione al convenuto dell'importo di euro 400.000,00 a titolo di prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile nonché dell'importo di euro 6.480,01, a titolo di compensi
Notaio della agenzia immobiliare e dell'ing. come Per_3 Per_2
specificato in narrativa, e con condanna delle terze chiamate al rimborso a
6 titolo di interessi per il mutuo contratto della somma di euro 1742,84 da gennaio 2022 a febbraio 2023 oltre ai successivi maturandi, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto e quantificati nell'importo di euro 100.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Non contestava il convenuto di avere acquistato l'immobile di
Cesena, via Calcinaro n. 1065 distinto a Catasto Fabbricati al foglio 80, particella 52 sub 7 graffato sub 8, sub 9, sub 5, e Catasto Terreni, foglio
80, particella 52 ente urbano confinante con la via Calcinaro, con la e altri;
il tutto in data 7.12.2021, e per un prezzo Parte_3
concordato in euro 400.000,00 corrisposto mediante assegni, di cui la somma di euro 200.000,00 fornita da a seguito della Controparte_2
sottoscrizione di contratto di mutuo ipotecario.
Allegava il convenuto che la parte venditrice aveva, in quella sede, dichiarato e garantito, inter alia, che l'immobile alienato era libero da diritti di prelazione legale;
l'immobile acquistato è costituito da una villa con ampio giardino, la cui esistenza era stata determinante nella decisione del convenuto di acquistare proprio quell'immobile, come del resto pubblicizzato anche dalla agenzia immobiliare titolare della pratica;
contestava l'asserzione attorea per cui il convenuto avrebbe offerto di acquistare per euro 5 mila la porzione di terreno oggetto di causa. Eccepiva il convenuto, al contrario, di non essere stato mai informato della parte venditrice circa la corrispondenza fra di loro intercorsa nei mesi antecedenti la stipula della compravendita, allegando che, nel caso, avrebbe certamente desistito dall'acquisto. Solo il giorno 08.07.2022 a seguito di missiva dell'avvocato attoreo, il convenuto apprendeva della richiesta di riscatto agrario, con riscontrava con successiva pec del
06.07.2022; la particella oggetto della domanda attorea, ad avviso del convenuto non avrebbe natura agricola, ma costituirebbe pertinenza del
7 fabbricato acquistato dall'attore, nulla dimostrando al contrario il certificato di destinazione urbanistica.
Invocava in subordine il convenuto la garanzia per evizione prevista ex art. 1484 c.c., con richiesta di risoluzione totale del contratto, allegando di essersi determinato all'acquisto solo per la presenza dell'ampio giardino;
allegava di avere affrontato numerose spese: interessi del mutuo, compensi notarili per l'acquisto, compensi della Agenzia immobiliare, compensi per il tecnico ing. di Cesena, cui era stata Per_2 affidata dal convenuto la pratica progettuale per l'accesso al superbonus
110%.
Eccepiva inoltre il convenuto di avere interrotto ogni attività finalizzata alla esecuzione dei lavori del “superbonus”, a seguito della ricezione della missiva attorea, questo per il timore di vedersi spogliato dell'area verde della villa, così perdendo i benefici previsti, per l'importo di euro 390.080,65. Il convenuto, visto il tardivo avvio della mediazione obbligatoria, si vedeva infine costretto a costituirsi nel giudizio, sopportando anche le spese legali.
Si costituiva altresì tempestivamente , brevemente Controparte_2
sintetizzando i contorni fattuali della vicenda ed eccependo la natura pertinenziale del terreno in contestazione (ex particella 526) rispetto alla villa, così come qualificata nel rogito notarile ed in sede catastale
(qualificata come “ente urbano”): detta area rappresenta così, in parte, sedime del fabbricato ed in altra parte giardino del complesso abitativo.
Eccepiva inoltre che nessuno dei due soci della è Parte_3
iscritto quale coltivatore diretto nella apposita sezione del Registro delle
Imprese, mentre la società opera in regime di proroga tacita dal
31.12.2020.
Ad avviso della convenuta, pertanto, mancano i presupposti, oggettivo e soggettivo, per l'esercizio della prelazione agraria, non essendo
8 i soci della attrice iscritti come coltivatori diretti nella sezione speciale del
Registro delle imprese, come prescritto dalla normativa di riferimento, ed esercitando l'attrice la propria attività in modo precario, ed in regime di tacita proroga;
inoltre, il fondo oggetto della pretesa attorea non rivestirebbe i caratteri di fondo agricolo, costituendo mera pertinenza dell'immobile residenziale, in termini di superficie e di valore;
il tutto come risultante dalla descrizione presente nel rogito notarile di acquisto, da cui l'area in questione risulta del tutto accessoria alla villa e peraltro qualificata come ente urbano privo di propria redditività.
Eccepiva inoltre la convenuta che la vendita del bene, effettuata a corpo e non a misura, è ostativa della stessa configurabilità del diritto di prelazione nonché della ammissibilità del riscatto, che sarebbe indebitamente esercitato solo per una parte e non per tutto il bene oggetto della compravendita. Del tutto irrituale e irricevibile sarebbe poi la pretesa di cancellazione o riduzione dell'ipoteca. Pertanto, Controparte_2
concludeva per il rigetto delle domande tutte espletate dalla attrice e in via di mero subordine per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine del convenuto e condanna del convenuto al pagamento dell'intera somma dovuta per capitale residuo, oltre interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con decreto in data 21.02.2023, il GI autorizzava il convenuto alla chiamata in causa di e le terze chiamate Controparte_3 Persona_1
non si costituivano e venivano dichiarate contumaci alla udienza del 11 gennaio 2024.
La causa è stata istruita documentalmente.
In via del tutto preliminare deve darsi atto della rinuncia, da parte dell'attrice, alla azione di riscatto agrario, il tutto come da verbale di udienza del 11.01.2024; il contenzioso invero prosegue in ordine alle domande riconvenzionali espletate dal convenuto, svolte per ottenere la
9 condanna dell'attrice e delle terze chiamate al risarcimento danni e “lite temeraria”.
In particolare, il convenuto afferma che, sin dal ricevimento della missiva datata 08.07.2022, egli, per ragioni prudenziali, si determinava a sospendere ogni attività di ristrutturazione, manutenzione e/o conservazione del compendio immobiliare in parola: a seguito di tale necessitata decisione, il convenuto avrebbe perduto l'occasione di ottenere vantaggi palesi per il suo compendio immobiliare, vedendone accrescere non solo il godimento degli spazi (rimessi a nuovo) ma anche il valore commerciale in vista di una futura rivendita, grazie alle agevolazioni delineate dalla normativa che ha introdotto il super bonus 110%. Allegava inoltre il convenuto di essersi trattenuto dal dare inizio ai progettati lavori ex super bonus 110% non solo per la circostanza che il retratto agrario gli aveva destato preoccupazioni riguardo un'eventuale evizione parziale dell'area a verde, ma anche perché , ricevuta la notifica Controparte_2
della citazione da parte della con cui si chiedeva il Parte_3
riscatto dell'area a verde per i motivi esposti in atti, instava affinché il fosse dichiarato “decaduto dal beneficio del termine in relazione CP_1
al mutuo fondiario con richiesta di restituzione della somma residua relativa a tale mutuo”.
In secondo luogo, il convenuto allega la responsabilità ex art. 96
c.p.c. dell'attrice, per “lite temeraria”, per avere intrapreso una azione palesemente infondata ed ingiustificata, con conseguenti danni per la somma di euro 100.000,00.
Una prima osservazione riguarda l'inammissibilità, per la sua natura di domanda nuova, della richiesta di risarcimento danni nei confronti delle terze chiamate, quanto ai danni da perdita del superbonus per euro 390.080,65 , in comparsa richiesti solo nei confronti della attrice;
le restanti poste risarcitorie nei confronti delle terze chiamate risultano
10 infondate in quanto, in conseguenza della rinuncia alla azione attorea, non
è più configurabile la responsabilità delle terze chiamate, dedotta dal convenuto in comparsa in via di mero subordine e subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea (oggetto di rinuncia) come si evince dalle conclusioni della comparsa di costituzione stessa;
esse sono travolte dalla cessazione della materia del contendere come sopra richiamata.
Una seconda osservazione è quella per cui appare del tutto nuova – ed inammissibile – la deduzione del convenuto per cui egli si sarebbe trattenuto dai lavori del 110% a causa dell'atteggiamento processuale di
; essa costituisce modificazione non rituale della domanda Controparte_2
riconvenzionale come svolta in comparsa.
Una terza osservazione è quella che i due titoli di responsabilità, apparentemente dedotti dal convenuto, costituiscono sostanzialmente una duplicazione dei medesimi elementi di fatto e diritto: infatti, entrambe si fondano sulla deduzione delle medesime ragioni, ovvero, essenzialmente, sull'allegazione di diverse poste di danno per il medesimo fatto, consistente, nella prospettazione del convenuto, nella proposizione da parte dell'attrice di una domanda palesemente infondata.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 96
c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicchè la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade integralmente, in tutte le due ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, fra le fattispecie (cfr., Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 36593 del 30.12.2023).
Entrambe le domande svolte dal convenuto in via riconvenzionale sono espressione della medesima azione, ossia quella volta a ottenere la
11 declaratoria di responsabilità aggravata dell'attrice, con condanna della medesima al risarcimento dei conseguenti danni patiti dal convenuto.
Invero, l'art. 96 c.p.c., comma 1, stabilisce che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”; è bene evidenziare come la facoltà del giudice di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata non deroga ai consueti oneri di allegazione e di prova del danno, non costituendo tale danno, a maggior ragione alla luce della successiva introduzione del comma 3 dell'art. 96
c.p.c., un danno punitivo, afflittivo o sanzionatorio, rimanendo connotato dalla propria natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto e dimostrato con adeguati elementi di fatto (cfr., Cass. Civ., sez. 1, sentenza n. 17902 del 30.07.2010).
Pertanto, il convenuto, nella sua qualità, essenzialmente e sostanzialmente, di attore ex art. 2043 c.c., è onerato dagli usuali oneri di dimostrare il danno ingiusto e la relazione causale fra la condotta asseritamente illecita ed in danno medesimo (cfr., Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 390 del 11.01.2008).
Nel caso di specie, il convenuto allega in primo luogo un danno da mancato guadagno, connesso alla rinuncia, a suo dire dovuta alla iniziativa processuale attorea, ad intraprendere i lavori previsti per il “superbonus
110%”.
Nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di
“chance” esige: 1) l'indagine della sussistenza del nesso causale fra la condotta e l'evento, secondo il criterio del più probabile che non (cfr.,
Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 6116 del 07.03.2025); 2) la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere,
12 in termini di certezza o elevata probabilità e non mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr., Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11353 del 11.05.2010).
Nel caso di specie, non sembra possa predicarsi la sussistenza del nesso causale fra la condotta (asseritamente illecita) attorea ed il danno allegato;
invero, si pone come elemento interruttivo del nesso causale la stessa determinazione volontaristica del convenuto, il quale, nella comparsa di costituzione in giudizio, testualmente afferma che “Il timore di vedersi spogliato dell'area verde di pertinenza della villa ha fatto desistere il signor dal dare inizio ai lavori”: pertanto, Controparte_1
non vi è alcuna prova che l'asserito pregiudizio possa, in modo più probabile che non, causalmente ascriversi alla condotta processuale dell'attore, essendo detta indagine essenzialmente impedita dalla stessa scelta del convenuto di non procedere con i lavori del superbonus, da sola idonea e determinante la perdita dei potenziali benefici, come allegati dal convenuto;
si evidenzia, inoltre, che la relazione di fattibilità prodotta sub doc. 11 dal convenuto tratta in effetti opere che afferiscono al fabbricato e non già all'appezzamento di terreno oggetto originario della domanda attorea: pertanto, non appare provato come possa causalmente ascriversi alla domanda attorea un lucro cessante che deriverebbe da un oggetto diverso da quello su cui la domanda incide;
è vero che il convenuto ha a più riprese dichiarato che non avrebbe acquistato l'immobile se non dotato di giardino: a questo punto, tuttavia, la risoluzione integrale del contratto invocata dal convenuto nell'ipotesi di positivo esercizio della prelazione, con le conseguenti restituzioni ed opzioni risarcitorie, finirebbe per travolgere ogni ulteriore posta risarcitoria legata all'immobile, non potendosi ammettere duplicazione alcuna.
Per quanto concerne l'ulteriore deduzione di danno, per euro
100.000,00, invocata dal convenuto “anche in via equitativa”, deve
13 evidenziarsi che la liquidazione equitativa presuppone l'esistenza di un danno positivamente accertato e non può sostituirsi al soddisfacimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte che si assume danneggiata (cfr., Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n- 21607 del 28.07.2025); nel caso di specie, la richiesta non risulta supportata da sufficienti elementi di allegazione e prova, sì che la domanda risarcitoria appare non dimostrata e non può essere accolta, non potendo a ciò sopperire l'attività equitativa del giudice.
Resta da definire la soccombenza, al fine della regolazione delle spese di lite. A tale fine, è bene evidenziare che la cessata materia del contendere inter partes (per ogni domanda, eccezione e questione fatta eccezione per le domande risarcitorie di cui sopra) travolge anche le spese di lite, che si intendono compensate fatta eccezione per le spese fra attrice e convenuto, alla cui regolamentazione nel prosieguo si ci appresta essendo le terze chiamate contumaci nel giudizio.
A tale fine, occorre precisare che ogni determinazione, anche negativa, relativa alla domanda risarcitoria del convenuto, così come riqualificata quale istanza proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., costituisce pronuncia meramente accessoria che non assume rilievo alcuno al fine della regolazione delle spese di lite, non incidendo in termini di vittoria o di soccombenza (cfr., Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza n. 5466 dl
28.02.2020); in altre parole, il convenuto, per essersi visto rigettare la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. (così come deve ritenersi formulata a seguito della riqualificazione giuridica come sopra operata) non può ritenersi per ciò solo soccombente, in tutto o in parte, nei confronti dell'attrice e non può, per ciò solo, giustificarsi una condanna del medesimo alla refusione delle spese a favore dell'attrice.
Invece, nei rapporti fra attrice e convenuto, quando non travolti dalla cessazione della materia del contendere, il criterio da seguirsi
14 dovrebbe essere quello della soccombenza virtuale, da valutarsi in relazione alla domanda originariamente svolta;
sotto questo profilo, tuttavia, assume rilievo quanto dedotto a verbale dell'udienza del 11 gennaio 2024, come segue: “L'Avv. Melchionda, quanto alla rinuncia all'azione, dichiara di accettare. Quanto agli oneri legali di cui all'assegno, se riferiti solo alla rinuncia all'azione, potrebbero essere accettati. Tuttavia, il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno. L'Avv. Melchionda dichiara quindi di accettare l'assegno quale acconto”; sembra così che le parti, in quella sede, raggiunsero un accordo anche in punto alle spese di lite, che, limitatamente alla sola domanda (di riscatto agrario) oggetto della rinuncia attorea, furono pacificamente concordate nell'importo di euro 3 mila, trattenuto tuttavia “come acconto” in relazione alle ulteriori richieste risarcitorie formulate, che, tuttavia, per le superiori ragioni, non trovano accoglimento. Così, null'altro si dovrà provvedere in ordine alle spese di lite, ed il convenuto, in relazione alla rinuncia alla domanda attorea, potrà trattenere e non dovrà restituire la somma ivi consegnata di euro 3 mila.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2571 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara inammissibile per tardività la domanda di risarcimento danni per la somma di euro 390.080,65 svolta da Controparte_1
nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_6
2) respinge le domande risarcitorie di nei confronti di Controparte_1
Controparte_9
[...] come riqualificate ex art. 96 comma 1 c.p.c. come meglio dettagliato in narrativa;
3) dichiara quanto al resto cessata la materia del contendere inter partes, per tutte le ragioni dettagliate in narrativa.
Forlì, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
Parte_1
-Cod. Fisc. , in persona dei soci
[...] P.IVA_1
e , elettivamente domiciliata in P. D. Parte_1 Parte_2
LIBERTA' N. 15/1A 47521 CESENA, presso lo studio dell'avv. PETRINI
PIERPAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. PETRINI PIERPAOLO ,
c.f. ; C.F._1
ATTRICE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in P. A. GIORGI N. 14 47030 S. M. PASCOLI,
presso lo studio dell'avv. MELCHIONDA JOLANDA, rappresentato e difeso dall'avv. MELCHIONDA JOLANDA C.F.: C.F._3
CONVENUTO
nei confronti di
- cod. fisc. e partita IVA Controparte_2
in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_2
1 domiciliata in Parma, via Petrarca n. 8, presso lo studio dell'avv. MARA
LORI, rappresentata e difesa dall'avv. MARA LORI (CF
) C.F._4
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
- Cod. Fisc. , eredi Controparte_3 C.F._5
Persona_1
TERZE CHIAMATE CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Come segue: per Parte_1
A) Dare atto della rinuncia alle domande
[...]
[... svolte da CP_4 Parte_1 nei confronti del IG e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto respingere le domande riconvenzionali dallo stesso svolte nei confronti della suddetta CP_5
sì come
[...] Parte_1 infondate in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum.
B) Tenuto conto di quanto dichiarato dalla difesa del convenuto IG in Controparte_1 sede di udienza del 11 gennaio 2024 circa la satisfattività del versamento della sorte di € 3.000,00 a titolo di spese e compensi defensionali riferiti all'azione rinunciata, dichiarare tenuto e condannare il convenuto IG alle spese e Controparte_1 compensi a favore dell'attrice Parte_3 in relazione
[...]
- alle fasi successive a quella della costituzione in giudizio.”
2 per Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, G.U., contrariis Controparte_1 reiectis, dato atto che tra la Parte_4
e le terze chiamate è stato concluso in mediazione un accordo
[...] conciliativo novativo che prevedeva la rinuncia della prima all'azione svolta nei confronti di dietro corresponsione da parte di Controparte_1 CP_3
e di della somma di €. 32.000,00= “al fine di
[...] Controparte_6 definire bonariamente la vertenza senza alcun reciproco riconoscimento di responsabilità e/o obblighi”; dato atto quindi della rinuncia della Soc.
[...]
all'azione di riscatto Parte_4 Parte_1 agrario e alle ulteriori pretese connesse nei confronti di Controparte_1 dato atto altresì che la prima ha offerto banco iudicis la somma di €.
3.000,00= a a titolo di oneri legali per l'attività defensionale Controparte_1 svolta da quest'ultimo per resistere all'azione, dato atto infine che il CP_1 ha accettato tale rinuncia e somma riguardo la rinuncia in parola, e conseguentemente, sussistendone i presupposti, dichiarare cessata la materia del contendere riguardo le domande di merito formulate dalla società attrice in odio al convenuto Controparte_1 condannare la Pt_4 Parte_4 Parte_1
e le signore e , ciascuna per il proprio Controparte_3 Controparte_6 titolo alternativamente o in solido tra loro se e come ne verrà accertata e in che misura la singola responsabilità in ordine ai fatti di causa, al risarcimento dei danni derivati e derivanti al dall'azione di riscatto agrario CP_1 (rinunciata) e quantificati in €.390.080,65= quale conseguenza del mancato godimento degli incentivi bonus 110% e delle agevolazioni correlate nonché al rimborso dell'importo di €.1.205,36= da lui pagato allo studio tecnico Ing. per il progetto di realizzazione bonus 110% e agevolazioni Persona_2 correlate o in quelle diverse somme che saranno stabilite dal giudice in corso di causa;
condannare la Controparte_7 per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. essendo che il convenuto ha subito un pregiudizio per il solo fatto di essere Controparte_1 stato costretto a contrastare un'ingiustificata e temeraria iniziativa di tale società, pregiudizio che non può ritenersi compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del rinunciato procedimento liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente, pregiudizio che si determina in €. 100.000,00= o in quella diversa somma che il giudice riterrà congrua, anche in via equitativa;
Il tutto, in ogni caso, nei limiti di valore della causa dichiarato ai fini fiscali nella comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge relativamente alle domande riconvenzionali per cui il giudizio prosegue su impulso del convenuto da distrarsi a favore del Controparte_1 sottoscritto avvocato.
3 Per Credit Agricole Italia:
che venga, ad ogni effetto, dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo, con riferimento alla causa relativa alla domanda principale della
[...] nei confronti di essa Banca e alla Parte_3 (subordinata e dipendente) domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta (per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale) nei confronti del convenuto sig. dandosi altresì atto CP_1 e dichiarandosi che l'Attrice ha provveduto al pagamento in favore di
della somma complessiva di € 3.000,00 Parte_5 (tremila/00) per spese legali, come concordata inter partes;
nonché della integrale compensazione delle spese tra e Parte_5 l'altro convenuto sig. CP_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La Parte_3
in persona dei soci legali rappresentanti e
[...] Parte_1 Parte_2
(di seguito anche “l'attrice” o la ”) citava in
[...] Parte_3
giudizio il sig. (di seguito anche “il convenuto”) nonché Controparte_1
(di seguito anche ” o “la Controparte_2 Controparte_2 convenuta”), per sentire accertata e dichiarata la natura di fondo agricolo del terreno di cui al Catasto Terreni del Comune di Cesena, foglio 80, particella 526, soppresso e accorpato alla particella 52 del medesimo
Foglio, nonché l'esistenza di tutti i requisiti previsti per l'esercizio da parte dell'attrice del riscatto agrario ex art. 8 legge n. 590 del 1965 e sue modificazioni, sul predetto terreno, con determinazione del prezzo di acquisto ed ordine al convenuto di ricostituire la particella e sostituire l'attrice a sé, nell'acquisto di detta particella;
domandava inoltre l'accertamento della inefficacia del vincolo ipotecario costituito a favore di
, attualmente gravante anche su detta particella, con ordine CP_8
di cancellazione e restrizione del vincolo ipotecario senza oneri e spese a carico dell'attrice; il tutto con ordine di trascrizione della sentenza e vittoria di spese.
Allegava l'attrice di esercitare attività agricola di produzione e vendita di prodotti florovivaistici, su terreni di proprietà, di cui al Catasto
4 Terreni del Comune di Cesena al foglio 80, numeri 110, 112, 197 e 200, pervenuti a seguito di Rogito notarile in data 22.09.2017; dette particelle sono confinanti con altra particella n. 526 del medesimo foglio 80, di proprietà in ragione di ½ l'una, di e Persona_1 Controparte_3
Allegava l'attrice che, in data 26 agosto 2021, la sig.ra Parte_1
riceveva la visita di che le consegnava a mano
[...] Controparte_3 una comunicazione avente ad oggetto “diritto di prelazione sul terreno di e (fg. 80 part. 526)”, ante datata e priva Persona_1 Controparte_3
di sottoscrizioni;
con detta comunicazione si informava che il convenuto aveva formulato una proposta di acquisto della particella per il prezzo di euro 5.000,00 circa, invitando la all'esercizio della Parte_3 prelazione. All'esito, la sig.ra invitava la confinante a Parte_1
integrare l'offerta integrandola con i dati della comproprietaria, precisando l'entità del prezzo, apponendo la data corretta e le sottoscrizioni. Trascorsi
15 giorni da tale colloquio, senza esito alcuno, la sig.ra si rivolgeva Pt_1
ad un legale, il quale inviava formale invito alla formulazione dell'offerta, stigmatizzando la condotta, nel frattempo assunta dalle confinanti, le quali avevano provveduto, con tecnico da loro incaricato, a sopprimere la particella 526 accorpandola alla particella 52. Seguiva comunicazione da parte delle confinanti, che sostenevano l'insussistenza del diritto di prelazione e provvedevano poi alla vendita al convenuto dell'immobile in questione.
Nella prospettazione attorea, detta vendita è lesiva dei diritti della
, con conseguente diritto della medesima di esercitare il Parte_3
riscatto agrario, effettivamente esercitato con apposita comunicazione al convenuto, tuttavia senza riscontro.
Ad avviso dell'attrice, sussistono i presupposti per il riscatto, stante, da un lato, la persistente attitudine alla coltivazione del terreno in questione, completamente ricoperto di piante di olivo, e dell'altro, la
5 qualità soggettiva di entrambi i soci della , dotati di Parte_3
qualifica di coltivatori diretti, senza che detta società avesse venduto, nei due anni precedenti, altri fondi rustici.
Pertanto, l'attrice domandava l'accoglimento della propria richiesta di riscatto agrario, con ricostituzione, ad opera del convenuto, della particella perduta e cancellazione del vincolo ipotecario, iscritto a seguito della stipula da parte del compratore di mutuo fondiario con
[...]
, previa determinazione del giusto prezzo. CP_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, istando preliminarmente per la chiamata in causa delle venditrici CP_3
ed eredi (di seguito anche “le terze chiamate”), in
[...] Persona_1
garanzia per qualsiasi conseguenza reale e patrimoniale conseguente all'accoglimento della domanda attorea;
nel merito, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda attorea, stante che la particella in contestazione costituisce non terreno agricolo bensì area urbana di pertinenza della villa sita in Cesena, via Calcinaro 1065, e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto e derivanti dalla iniziativa giudiziale attorea, per euro
390.080,65 a titolo di perdita degli incentivi bonus 110%, nonché con condanna dell'attrice al risarcimento danni per lite temeraria nella somma di euro 100.000,00 o la maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del riscatto, domandava che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del 7.12.2021 per inadempimento della parte venditrice, con condanna delle terze chiamate alla restituzione al convenuto dell'importo di euro 400.000,00 a titolo di prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile nonché dell'importo di euro 6.480,01, a titolo di compensi
Notaio della agenzia immobiliare e dell'ing. come Per_3 Per_2
specificato in narrativa, e con condanna delle terze chiamate al rimborso a
6 titolo di interessi per il mutuo contratto della somma di euro 1742,84 da gennaio 2022 a febbraio 2023 oltre ai successivi maturandi, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti dal convenuto e quantificati nell'importo di euro 100.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Non contestava il convenuto di avere acquistato l'immobile di
Cesena, via Calcinaro n. 1065 distinto a Catasto Fabbricati al foglio 80, particella 52 sub 7 graffato sub 8, sub 9, sub 5, e Catasto Terreni, foglio
80, particella 52 ente urbano confinante con la via Calcinaro, con la e altri;
il tutto in data 7.12.2021, e per un prezzo Parte_3
concordato in euro 400.000,00 corrisposto mediante assegni, di cui la somma di euro 200.000,00 fornita da a seguito della Controparte_2
sottoscrizione di contratto di mutuo ipotecario.
Allegava il convenuto che la parte venditrice aveva, in quella sede, dichiarato e garantito, inter alia, che l'immobile alienato era libero da diritti di prelazione legale;
l'immobile acquistato è costituito da una villa con ampio giardino, la cui esistenza era stata determinante nella decisione del convenuto di acquistare proprio quell'immobile, come del resto pubblicizzato anche dalla agenzia immobiliare titolare della pratica;
contestava l'asserzione attorea per cui il convenuto avrebbe offerto di acquistare per euro 5 mila la porzione di terreno oggetto di causa. Eccepiva il convenuto, al contrario, di non essere stato mai informato della parte venditrice circa la corrispondenza fra di loro intercorsa nei mesi antecedenti la stipula della compravendita, allegando che, nel caso, avrebbe certamente desistito dall'acquisto. Solo il giorno 08.07.2022 a seguito di missiva dell'avvocato attoreo, il convenuto apprendeva della richiesta di riscatto agrario, con riscontrava con successiva pec del
06.07.2022; la particella oggetto della domanda attorea, ad avviso del convenuto non avrebbe natura agricola, ma costituirebbe pertinenza del
7 fabbricato acquistato dall'attore, nulla dimostrando al contrario il certificato di destinazione urbanistica.
Invocava in subordine il convenuto la garanzia per evizione prevista ex art. 1484 c.c., con richiesta di risoluzione totale del contratto, allegando di essersi determinato all'acquisto solo per la presenza dell'ampio giardino;
allegava di avere affrontato numerose spese: interessi del mutuo, compensi notarili per l'acquisto, compensi della Agenzia immobiliare, compensi per il tecnico ing. di Cesena, cui era stata Per_2 affidata dal convenuto la pratica progettuale per l'accesso al superbonus
110%.
Eccepiva inoltre il convenuto di avere interrotto ogni attività finalizzata alla esecuzione dei lavori del “superbonus”, a seguito della ricezione della missiva attorea, questo per il timore di vedersi spogliato dell'area verde della villa, così perdendo i benefici previsti, per l'importo di euro 390.080,65. Il convenuto, visto il tardivo avvio della mediazione obbligatoria, si vedeva infine costretto a costituirsi nel giudizio, sopportando anche le spese legali.
Si costituiva altresì tempestivamente , brevemente Controparte_2
sintetizzando i contorni fattuali della vicenda ed eccependo la natura pertinenziale del terreno in contestazione (ex particella 526) rispetto alla villa, così come qualificata nel rogito notarile ed in sede catastale
(qualificata come “ente urbano”): detta area rappresenta così, in parte, sedime del fabbricato ed in altra parte giardino del complesso abitativo.
Eccepiva inoltre che nessuno dei due soci della è Parte_3
iscritto quale coltivatore diretto nella apposita sezione del Registro delle
Imprese, mentre la società opera in regime di proroga tacita dal
31.12.2020.
Ad avviso della convenuta, pertanto, mancano i presupposti, oggettivo e soggettivo, per l'esercizio della prelazione agraria, non essendo
8 i soci della attrice iscritti come coltivatori diretti nella sezione speciale del
Registro delle imprese, come prescritto dalla normativa di riferimento, ed esercitando l'attrice la propria attività in modo precario, ed in regime di tacita proroga;
inoltre, il fondo oggetto della pretesa attorea non rivestirebbe i caratteri di fondo agricolo, costituendo mera pertinenza dell'immobile residenziale, in termini di superficie e di valore;
il tutto come risultante dalla descrizione presente nel rogito notarile di acquisto, da cui l'area in questione risulta del tutto accessoria alla villa e peraltro qualificata come ente urbano privo di propria redditività.
Eccepiva inoltre la convenuta che la vendita del bene, effettuata a corpo e non a misura, è ostativa della stessa configurabilità del diritto di prelazione nonché della ammissibilità del riscatto, che sarebbe indebitamente esercitato solo per una parte e non per tutto il bene oggetto della compravendita. Del tutto irrituale e irricevibile sarebbe poi la pretesa di cancellazione o riduzione dell'ipoteca. Pertanto, Controparte_2
concludeva per il rigetto delle domande tutte espletate dalla attrice e in via di mero subordine per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine del convenuto e condanna del convenuto al pagamento dell'intera somma dovuta per capitale residuo, oltre interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con decreto in data 21.02.2023, il GI autorizzava il convenuto alla chiamata in causa di e le terze chiamate Controparte_3 Persona_1
non si costituivano e venivano dichiarate contumaci alla udienza del 11 gennaio 2024.
La causa è stata istruita documentalmente.
In via del tutto preliminare deve darsi atto della rinuncia, da parte dell'attrice, alla azione di riscatto agrario, il tutto come da verbale di udienza del 11.01.2024; il contenzioso invero prosegue in ordine alle domande riconvenzionali espletate dal convenuto, svolte per ottenere la
9 condanna dell'attrice e delle terze chiamate al risarcimento danni e “lite temeraria”.
In particolare, il convenuto afferma che, sin dal ricevimento della missiva datata 08.07.2022, egli, per ragioni prudenziali, si determinava a sospendere ogni attività di ristrutturazione, manutenzione e/o conservazione del compendio immobiliare in parola: a seguito di tale necessitata decisione, il convenuto avrebbe perduto l'occasione di ottenere vantaggi palesi per il suo compendio immobiliare, vedendone accrescere non solo il godimento degli spazi (rimessi a nuovo) ma anche il valore commerciale in vista di una futura rivendita, grazie alle agevolazioni delineate dalla normativa che ha introdotto il super bonus 110%. Allegava inoltre il convenuto di essersi trattenuto dal dare inizio ai progettati lavori ex super bonus 110% non solo per la circostanza che il retratto agrario gli aveva destato preoccupazioni riguardo un'eventuale evizione parziale dell'area a verde, ma anche perché , ricevuta la notifica Controparte_2
della citazione da parte della con cui si chiedeva il Parte_3
riscatto dell'area a verde per i motivi esposti in atti, instava affinché il fosse dichiarato “decaduto dal beneficio del termine in relazione CP_1
al mutuo fondiario con richiesta di restituzione della somma residua relativa a tale mutuo”.
In secondo luogo, il convenuto allega la responsabilità ex art. 96
c.p.c. dell'attrice, per “lite temeraria”, per avere intrapreso una azione palesemente infondata ed ingiustificata, con conseguenti danni per la somma di euro 100.000,00.
Una prima osservazione riguarda l'inammissibilità, per la sua natura di domanda nuova, della richiesta di risarcimento danni nei confronti delle terze chiamate, quanto ai danni da perdita del superbonus per euro 390.080,65 , in comparsa richiesti solo nei confronti della attrice;
le restanti poste risarcitorie nei confronti delle terze chiamate risultano
10 infondate in quanto, in conseguenza della rinuncia alla azione attorea, non
è più configurabile la responsabilità delle terze chiamate, dedotta dal convenuto in comparsa in via di mero subordine e subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea (oggetto di rinuncia) come si evince dalle conclusioni della comparsa di costituzione stessa;
esse sono travolte dalla cessazione della materia del contendere come sopra richiamata.
Una seconda osservazione è quella per cui appare del tutto nuova – ed inammissibile – la deduzione del convenuto per cui egli si sarebbe trattenuto dai lavori del 110% a causa dell'atteggiamento processuale di
; essa costituisce modificazione non rituale della domanda Controparte_2
riconvenzionale come svolta in comparsa.
Una terza osservazione è quella che i due titoli di responsabilità, apparentemente dedotti dal convenuto, costituiscono sostanzialmente una duplicazione dei medesimi elementi di fatto e diritto: infatti, entrambe si fondano sulla deduzione delle medesime ragioni, ovvero, essenzialmente, sull'allegazione di diverse poste di danno per il medesimo fatto, consistente, nella prospettazione del convenuto, nella proposizione da parte dell'attrice di una domanda palesemente infondata.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 96
c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicchè la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade integralmente, in tutte le due ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, fra le fattispecie (cfr., Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 36593 del 30.12.2023).
Entrambe le domande svolte dal convenuto in via riconvenzionale sono espressione della medesima azione, ossia quella volta a ottenere la
11 declaratoria di responsabilità aggravata dell'attrice, con condanna della medesima al risarcimento dei conseguenti danni patiti dal convenuto.
Invero, l'art. 96 c.p.c., comma 1, stabilisce che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”; è bene evidenziare come la facoltà del giudice di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata non deroga ai consueti oneri di allegazione e di prova del danno, non costituendo tale danno, a maggior ragione alla luce della successiva introduzione del comma 3 dell'art. 96
c.p.c., un danno punitivo, afflittivo o sanzionatorio, rimanendo connotato dalla propria natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto e dimostrato con adeguati elementi di fatto (cfr., Cass. Civ., sez. 1, sentenza n. 17902 del 30.07.2010).
Pertanto, il convenuto, nella sua qualità, essenzialmente e sostanzialmente, di attore ex art. 2043 c.c., è onerato dagli usuali oneri di dimostrare il danno ingiusto e la relazione causale fra la condotta asseritamente illecita ed in danno medesimo (cfr., Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 390 del 11.01.2008).
Nel caso di specie, il convenuto allega in primo luogo un danno da mancato guadagno, connesso alla rinuncia, a suo dire dovuta alla iniziativa processuale attorea, ad intraprendere i lavori previsti per il “superbonus
110%”.
Nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di
“chance” esige: 1) l'indagine della sussistenza del nesso causale fra la condotta e l'evento, secondo il criterio del più probabile che non (cfr.,
Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 6116 del 07.03.2025); 2) la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere,
12 in termini di certezza o elevata probabilità e non mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr., Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11353 del 11.05.2010).
Nel caso di specie, non sembra possa predicarsi la sussistenza del nesso causale fra la condotta (asseritamente illecita) attorea ed il danno allegato;
invero, si pone come elemento interruttivo del nesso causale la stessa determinazione volontaristica del convenuto, il quale, nella comparsa di costituzione in giudizio, testualmente afferma che “Il timore di vedersi spogliato dell'area verde di pertinenza della villa ha fatto desistere il signor dal dare inizio ai lavori”: pertanto, Controparte_1
non vi è alcuna prova che l'asserito pregiudizio possa, in modo più probabile che non, causalmente ascriversi alla condotta processuale dell'attore, essendo detta indagine essenzialmente impedita dalla stessa scelta del convenuto di non procedere con i lavori del superbonus, da sola idonea e determinante la perdita dei potenziali benefici, come allegati dal convenuto;
si evidenzia, inoltre, che la relazione di fattibilità prodotta sub doc. 11 dal convenuto tratta in effetti opere che afferiscono al fabbricato e non già all'appezzamento di terreno oggetto originario della domanda attorea: pertanto, non appare provato come possa causalmente ascriversi alla domanda attorea un lucro cessante che deriverebbe da un oggetto diverso da quello su cui la domanda incide;
è vero che il convenuto ha a più riprese dichiarato che non avrebbe acquistato l'immobile se non dotato di giardino: a questo punto, tuttavia, la risoluzione integrale del contratto invocata dal convenuto nell'ipotesi di positivo esercizio della prelazione, con le conseguenti restituzioni ed opzioni risarcitorie, finirebbe per travolgere ogni ulteriore posta risarcitoria legata all'immobile, non potendosi ammettere duplicazione alcuna.
Per quanto concerne l'ulteriore deduzione di danno, per euro
100.000,00, invocata dal convenuto “anche in via equitativa”, deve
13 evidenziarsi che la liquidazione equitativa presuppone l'esistenza di un danno positivamente accertato e non può sostituirsi al soddisfacimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte che si assume danneggiata (cfr., Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n- 21607 del 28.07.2025); nel caso di specie, la richiesta non risulta supportata da sufficienti elementi di allegazione e prova, sì che la domanda risarcitoria appare non dimostrata e non può essere accolta, non potendo a ciò sopperire l'attività equitativa del giudice.
Resta da definire la soccombenza, al fine della regolazione delle spese di lite. A tale fine, è bene evidenziare che la cessata materia del contendere inter partes (per ogni domanda, eccezione e questione fatta eccezione per le domande risarcitorie di cui sopra) travolge anche le spese di lite, che si intendono compensate fatta eccezione per le spese fra attrice e convenuto, alla cui regolamentazione nel prosieguo si ci appresta essendo le terze chiamate contumaci nel giudizio.
A tale fine, occorre precisare che ogni determinazione, anche negativa, relativa alla domanda risarcitoria del convenuto, così come riqualificata quale istanza proposta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., costituisce pronuncia meramente accessoria che non assume rilievo alcuno al fine della regolazione delle spese di lite, non incidendo in termini di vittoria o di soccombenza (cfr., Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza n. 5466 dl
28.02.2020); in altre parole, il convenuto, per essersi visto rigettare la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. (così come deve ritenersi formulata a seguito della riqualificazione giuridica come sopra operata) non può ritenersi per ciò solo soccombente, in tutto o in parte, nei confronti dell'attrice e non può, per ciò solo, giustificarsi una condanna del medesimo alla refusione delle spese a favore dell'attrice.
Invece, nei rapporti fra attrice e convenuto, quando non travolti dalla cessazione della materia del contendere, il criterio da seguirsi
14 dovrebbe essere quello della soccombenza virtuale, da valutarsi in relazione alla domanda originariamente svolta;
sotto questo profilo, tuttavia, assume rilievo quanto dedotto a verbale dell'udienza del 11 gennaio 2024, come segue: “L'Avv. Melchionda, quanto alla rinuncia all'azione, dichiara di accettare. Quanto agli oneri legali di cui all'assegno, se riferiti solo alla rinuncia all'azione, potrebbero essere accettati. Tuttavia, il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno. L'Avv. Melchionda dichiara quindi di accettare l'assegno quale acconto”; sembra così che le parti, in quella sede, raggiunsero un accordo anche in punto alle spese di lite, che, limitatamente alla sola domanda (di riscatto agrario) oggetto della rinuncia attorea, furono pacificamente concordate nell'importo di euro 3 mila, trattenuto tuttavia “come acconto” in relazione alle ulteriori richieste risarcitorie formulate, che, tuttavia, per le superiori ragioni, non trovano accoglimento. Così, null'altro si dovrà provvedere in ordine alle spese di lite, ed il convenuto, in relazione alla rinuncia alla domanda attorea, potrà trattenere e non dovrà restituire la somma ivi consegnata di euro 3 mila.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2571 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara inammissibile per tardività la domanda di risarcimento danni per la somma di euro 390.080,65 svolta da Controparte_1
nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_6
2) respinge le domande risarcitorie di nei confronti di Controparte_1
Controparte_9
[...] come riqualificate ex art. 96 comma 1 c.p.c. come meglio dettagliato in narrativa;
3) dichiara quanto al resto cessata la materia del contendere inter partes, per tutte le ragioni dettagliate in narrativa.
Forlì, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
16