Articolo 1 della Legge 10 agosto 1974, n. 352
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21 agosto 1974
Art. 1. Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 , recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito con il seguente:

La Cassa predetta distribuira' dette somme direttamente a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalita' che saranno determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi.
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Articolo 4-bis. - Le disposizioni dell' articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito in legge con la legge 4 agosto 1973, n. 497 , continuano ad applicarsi per il comando di personale occorrente per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi.

Entrata in vigore il 21 agosto 1974