CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 18.3.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Parte_1 C.F._1
Aldo Scuderi.
APPELLANTE
E
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
(C.F. e P. I.V.A. ), e, per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratrice (C.F. e P. Controparte_3 P.IVA_4
I.V.A. , e per essa a sua volta, quale mandataria (C.F. P.IVA_5 Controparte_4
e P I.V.A. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fioretti e P.IVA_6 P.IVA_3
Riccardo Rosaria Ciampa.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11869/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 52490/2019, depositata in cancelleria in data 28.7.2023, mai notificata/ accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado pertutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: __ Riservata ogni più ampia attività istruttoria ai sensi dell'art. 171 ter , c.p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge del presente giudizio..
Dichiara, altresì, ai fini della legge 488/99 e successive modifiche (D.L. 90/2014) ed integrazioni, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad €. 777,00.
Salvis Iuribus".
L'intervenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei relativi presupposti per i motivi di cui in narrativa:
A) in via preliminare:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.;
2) dichiarare l'acquiescenza di controparte ai capi ed ai punti della sentenza non impugnati, conseguentemente passati in giudicato;
B) nel merito:
1) rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il 12.02.2024, perchè infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza
n. 11869/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G.
52490/2019, depositata in cancelleria in data 28.7.2023, mai notificata;
2) In subordine: emettere pronuncia di rigetto del presente appello per i motivi di cui in narrativa e conferma della sentenza appellata sopra indicata e condanna dell'appellante al pagamento in favore della e per essa dell'importo delle spese, competenze ed onorari dei CP_2 Controparte_4 due gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. quale fideiussore della società conveniva in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_5
lamentando la nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione dallo stesso sottoscritta, in quanto rilasciata su modulo conforme allo schema ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55/2005.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11869/2023, rigettava le domande attoree per mancata allegazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e della fideiussione di cui veniva richiesta la pronuncia di nullità.
2. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva motivato il rigetto della domanda di nullità solo sulla base dell'assenza, tra i documenti, del provvedimento di Banca
d'Italia n. 55/2005, senza però tenere conto che la nullità da cui era affetta la fideiussione era rilevabile d'ufficio e la relativa questione avrebbe dovuto essere analizzata nel merito.
L'appellante ha quindi allegato il predetto provvedimento della Banca d'Italia e ha ribadito che la fideiussione era nulla in quanto, con particolare riferimento alle clausole nn.
2, 6 e 8, il modulo contrattuale utilizzato dalla banca era vietato dalla disciplina antitrust trattandosi di modulo applicato e utilizzato in maniera uniforme da tutte le banche italiane aderenti all'ABI.
In particolare l'appellante ha eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 6) della fideiussione in esame, in quanto conforme a quella contenuta nello schema ABI, e conseguentemente la nullità totale della fideiussione, stante il carattere essenziale e inscindibile della predetta clausola rispetto alle altre.
Con il secondo motivo l'appellante, in conseguenza della dedotta nullità, ha eccepito la decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957
c.c., stante l'avvenuta escussione soltanto dei fideiussori in data del 18.1.2019 con la proposizione del decreto ingiuntivo, ben oltre il termine di due mesi da quando la banca aveva dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la possibilità per la creditrice appellata di escutere la fideiussione, a causa delle molteplici ragioni di nullità e invalidità dei contratti oggetto di garanzia.
3. Nelle note conclusionali l'appellante ha eccepito la nullità dell'intervento di
[...]
nel frattempo costituitasi in giudizio quale cessionaria del credito vantato dalla CP_6
Contr nei confronti della nonché la nullità della cessione del Parte_2 credito, deducendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione intercorsa con il creditore originario, pur esonerando la dalla notifica al debitore ceduto, non CP_6
bastava a dare a quest'ultima alcuna legittimazione in giudizio, essendo invece necessaria la produzione del contratto di cessione del credito.
Inoltre l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 4 della L. n. 130/1999 (che richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB) che prevede, quale ulteriore adempimento, rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che il cessionario annoti l'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro delle imprese.
Infine l'appellante ha dedotto la mancata prova dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 106
T.U.B..
4. Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione della società veicolo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei Controparte_2
crediti, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli articoli 1 e 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 l'avvenuta cessione, non in blocco. di un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza”, di titolarità della elencati nel Controparte_1
contratto di cessione.
Ai sensi del comma 6 dell'art.
7.1 citato “6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione
del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di
rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno,
nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264
del codice civile (…)”.
L'appellante, a fronte di tale produzione, nonché della dichiarazione di cessione dello
Contr specifico credito da parte della e della lettera di accettazione della del CP_2 contratto di cessione, riportante la copia del contratto e l'elenco con i dati identificativi dei crediti ceduti, non ha svolto alcuna specifica contestazione.
Deve quindi ritenersi ammissibile l'intervento della a fronte della prova della CP_2
cessione del credito e dell'espletamento delle attività necessarie a rendere tale cessione opponibile al debitore.
E' anche irrilevante il riferimento al mancato rispetto dell'art. 106 T.U.B. in quanto “Il
conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo
di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da
invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica,
ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, (…)”.
(Cass. n. 7243/2024, Rv. 670579 - 01).
Infine pure si ritiene irrilevante la mancata prova della iscrizione della cessione nel
Registro delle Imprese.
L'art.
7.1 L. n. 130/1999 espressamente stabilisce che “Dalla data di pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'articolo 1264 del codice civile.”.
In ogni caso la legittimazione a intervenire nel presente giudizio, che non ha a oggetto l'escussione del credito ma la validità della fideiussione, prescinde dalla avvenuta produzione degli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
5. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Nel merito l'appello è infondato. Con riferimento in particolare al primo motivo, l'appellante nulla ha dedotto circa l'impossibilità di rilevare la nullità della fideiussione a causa della mancata produzione della fideiussione stessa.
Sulla dedotta nullità della fideiussione, in quanto predisposta sullo schema dell'ABI, si deve ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 41994/2021,
la quale ha affermato che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza.
Si tratta quindi della nullità delle della c.d. clausola di “reviviscenza”, della rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e della c.d. clausola di “sopravvivenza” (art.8), corrispondenti agli artt. 2,6,8 dello schema ABI.
La nullità delle suddette clausole del contratto di fideiussione si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, della cui prova è onerata la parte che ha interesse alla totale caducazione (Cass. n.
6685/2024).
Nel caso in esame l'omessa produzione del contratto di fideiussione non consente di accogliere la domanda dell'appellante, dato che non è possibile verificare l'effettiva coincidenza del testo contrattuale con quello rappresentato nello schema ABI.
Dalla infondatezza del primo motivo d'appello deriva la totale infondatezza della impugnazione, dovendosi altresì rilevare, con riferimento ai rimanenti due motivi, che il presente giudizio è stato originariamente introdotto solo al fine di ottenere la dichiarazione di nullità totale o parziale del contratto di fideiussione e non con riferimento specifico all'accertamento negativo della pretesa creditoria che potrebbe essere fatta valere nei confronti del fideiussore.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2
che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini