Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 297
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Sentenza 13 gennaio 1999

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L'art.1 del d.P.C.M. 16 dicembre 1989 ha stabilito che, con effetto dal primo gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza compresa nel periodo dal primo gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.463 del 1983 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.638 del 1983), conseguite per effetto di almeno 781 settimane di assicurazione e contribuzione effettiva e/o figurativa, sono maggiorate mensilmente nella misura di lire 2500 per ogni anno di contribuzione dalla data di decorrenza della pensione. In base al terzo comma dello stesso art.1 agli effetti dei precedenti due commi per le pensioni di riversibilità è da prendere come riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Tale ultima disposizione non deve essere intesa nel senso che la data citata rilevi solo ai fini di stabilire il momento iniziale per il calcolo, ma nel senso che tale data è determinante per la stessa applicabilità del beneficio. Ne consegue che i suddetti aumenti non si applicano alle pensioni di riversibilità che, per quanto aventi decorrenza compresa nel suindicato arco temporale, derivino da pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al primo gennaio 1984.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 297
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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