Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
L'art.1 del d.P.C.M. 16 dicembre 1989 ha stabilito che, con effetto dal primo gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza compresa nel periodo dal primo gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.463 del 1983 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.638 del 1983), conseguite per effetto di almeno 781 settimane di assicurazione e contribuzione effettiva e/o figurativa, sono maggiorate mensilmente nella misura di lire 2500 per ogni anno di contribuzione dalla data di decorrenza della pensione. In base al terzo comma dello stesso art.1 agli effetti dei precedenti due commi per le pensioni di riversibilità è da prendere come riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Tale ultima disposizione non deve essere intesa nel senso che la data citata rilevi solo ai fini di stabilire il momento iniziale per il calcolo, ma nel senso che tale data è determinante per la stessa applicabilità del beneficio. Ne consegue che i suddetti aumenti non si applicano alle pensioni di riversibilità che, per quanto aventi decorrenza compresa nel suindicato arco temporale, derivino da pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al primo gennaio 1984.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EO UI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS n 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1303/97 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/06/97, R.G.N. 11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Verona depositato il 7 giugno 1996 la signora UI EO, titolare di pensione di reversibilità SO integrata al minimo, con decorrenza 1 gennaio 1984, e di pensione diretta VO erogata a calcolo, con decorrenza 1 gennaio 1994, chiedeva la condanna dell'INPS a riliquidare la pensione di reversibilità dal 1 gennaio 1990, con applicazione del D.P.C.M. del 16.12.1989, e ad integrare al minimo la pensione diretta dalla sua decorrenza originaria.
Esponeva la ricorrente che, essendo divenuta maggiorenne nel gennaio 1989 la figlia ED ON, contitolare della pensione di reversibilità, l'INPS con provvedimento del 5.3.1993 aveva provveduto a ricalcolare tale pensione, applicando l'aumento previsto dall'art. 14 quater della legge n. 33/1980 anziché quello previsto dal D.P.C.M. del 16.12.1989, aumento, quest'ultimo, che avrebbe fatto diventare la pensione ai superstiti di importo superiore al minimo;
che l'erronea omessa applicazione di tale D.P.C.M. - che le competeva, avendo la sua pensione decorrenza 1 .1.84 - aveva comportato che la pensione di reversibilità era rimasta inferiore al minimo, con conseguente integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/83;
che, una volta maturato il diritto alla pensione diretta (dal 1 . 1.94), l'INPS aveva continuato ad integrare al minimo la pensione di reversibilità, costituita per effetto di più di 781 contributi settimanali, corrispondendole la pensione diretta a puro calcolo;
che la corretta applicazione del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 avrebbe, invece, comportato il superamento del trattamento minimo della pensione di reversibilità e la conseguente integrazione al trattamento minimo della pensione diretta;
che il procedimento amministrativo si era concluso con esito negativo.
Instaurato il contraddittorio, l'INPS si opponeva alla domanda, sostenendo che il D.P.C.M. del 16 dicembre 1989 non poteva essere applicato alla pensione di reversibilità della ricorrente, in quanto tale pensione, pur decorrente dal 1 .1.84, derivava da una pensione diretta avente decorrenza dal 1 giugno 1982, al di fuori dell'arco temporale previsto dal terzo comma dell'art. 1 del citato decreto presidenziale per l'operatività degli aumenti.
Con sentenza n. 664/96 il Pretore accoglieva la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione, dal 1 .1.1990, del D.P.C.M. 16.12.1989 sulla pensione di reversibilità, e l'integrazione al minimo della pensione diretta dal 1 .
1.1994. La decisione di primo grado, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Verona, con sentenza del 16 maggio - 25 giugno 1997. Osservava il Tribunale che, cessata la spettanza delle quote riferibili al figlio minore, la pensione di reversibilità, liquidata con più di 781 contributi settimanali (mentre quella di vecchiaia era stata costituita con meno di 781 contributi), andava integrata al minimo ex art. 6, comma 3, della legge n. 638/83, con applicazione degli aumenti previsti dalle leggi n. 33/80 e n. 140/85.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di annullamento, l'INPS. La signora EO resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, dell'art. 14 quater della legge n. 33/80, e dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 638/83, nonché vizio di motivazione, l'INPS, ricordato che il
Pretore aveva ritenuto che la pensione di reversibilità, decorrente dal 1 .1.84, rientrava nell'arco temporale di applicazione del D.P.C.M. 16.12.1989, mentre il fatto che la pensione diretta - da cui quella di reversibilità derivava - decorresse dal giugno 1982 non valeva ad escluderla dai benefici di cui al citato D.P.C.M., rilevando solo al fine di determinare la data di decorrenza degli aumenti mensili di lire 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa, lamenta che il Tribunale, travisando i fatti di causa, ha osservato che la pensione di reversibilità, divenuta inferiore al minimo per la cessazione della spettanza delle quote riferibili al figlio minore, andava integrata al minimo ex art. 6, comma 3, della legge n. 638/83, con applicazione degli aumenti previsti dalle leggi 33/80 e 140/85, e che ciò non era stato fatto. Così argomentando, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure proposte con l'atto di appello, e relative alla dedotta inapplicabilità dei benefici di cui al D.P.C.M. 16 dicembre 1989 alla pensione di reversibilità della signora EO, in quanto derivante da una pensione diretta con decorrenza dal giugno 1982; e sulla conseguente erronea integrazione al minimo della pensione diretta concessa dal 1 .1.1994, atteso che, restando inferiore al minimo la pensione di reversibilità (per l'inapplicabilità del D.P.C.M. del 16.12.1989), era solo questa a dover essere integrata al minimo, essendo costituita con più di 780 contributi settimanali, mentre quella diretta era stata liquidata sulla base di 769 contributi settimanali.
Il ricorso è fondato.
Come è pacifico tra le parti - e come si ricava dal controllo dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, controllo consentito per verificare la sussistenza dei denunciati errores in procedendo - la controversia tra la sig.ra EO e l'INPS verteva sulla applicabilità o meno dei benefici introdotti con il D.P.C.M. 16 dicembre 1989. L'art. 1 di tale decreto ha stabilito, al primo comma, per quanto interessa la presente controversia, che, con effetto dal 1 gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, con decorrenza compresa nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, conseguite per effetto di almeno 781 settimane di assicurazione e contribuzione effettiva e figurativa, sono maggiorate mensilmente nella misura di lire 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione.
Il comma 3 del citato articolo dispone poi che, agli effetti dei commi 1 e 2, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Atteso che la pensione di reversibilità della signora EO decorreva dal 1 gennaio 1984 ma derivava da una pensione diretta con decorrenza 1 giugno 1982, l'INPS sosteneva, invocando il terzo comma dell'art. 1 del citato D.P.C.M., l'inapplicabilità dell'aumento (che sicuramente non sarebbe spettato all'originario titolare della pensione diretta, qualora fosse stato ancora in vita); per il che la pensione di reversibilità, cessata nel gennaio 1989 la contitolarità della figlia ED ON, divenuta maggiorenne, diveniva inferiore al minimo. Di conseguenza, una volta maturato, dal 1 gennaio 1994, il diritto a pensione diretta da parte della signora EO, tra le due pensioni, entrambe a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, doveva continuare ad essere integrata al minimo quella di reversibilità, costituita per effetto di oltre 781 contributi settimanali, mentre andava pagata al puro calcolo quella diretta, costituita sulla base di 769 contributi settimanali (art. 6, comma 3, seconda parte, del D.L. n. 463/83, conv. con legge n.638/83). Il Pretore, accogliendo la tesi della pensionata, aveva valorizzato, ai fini dell'individuazione dell'arco temporale per l'applicazione del beneficio di cui al D.P.C.M. 16 dicembre 1989, la data di decorrenza della pensione di reversibilità (1 .1.1984), ritenendo che la decorrenza della corrispondente pensione diretta (1 giugno 1982) rilevasse solo ai fini di stabilire il momento per il calcolo delle 2.500 lire mensili di aumento per ogni anno di contribuzione. L'appello dell'INPS contestava il criterio seguito dalla sentenza di primo grado.
Il giudice di appello, travisando più che i fatti di causa gli stessi motivi della impugnazione, ha omesso di pronunciarsi sulla controversia questione dell'applicabilità o meno dei benefici di cui al D.P.C.M. 16 dicembre 1989 alla pensione di reversibilità fruita dalla sig.ra EO, respingendo l'appello con una motivazione inconferente e contraddittoria (avendo affermato che la pensione di reversibilità andava integrata al minimo, mentre la tesi della ricorrente era che tale pensione, in virtù degli aumenti disposti con il decreto presidenziale del 1989, sarebbe divenuta superiore al minimo, con conseguente spettanza della integrazione sulla pensione diretta).
La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Vicenza, perché si pronunci sull'appello dell'Istituto previdenziale. Al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Vicenza. Così deciso in Roma il 9 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 13 GENNAIO 1999.