TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg11723 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AR UB - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11723 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IASELLI SONIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via vicinale santa Maria del Pianto n.2,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
AURICCHIO MARTINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via vicinale santa Maria del Pianto n.2,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/06/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 25/03/2010
[...] dal quale sono nati tre figli ( il 28.09.2011, l'01.02.2015 e Per_1 Per_2
l'11.04.2020), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_3
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale in Via Giovanni Ansaldo n. 8 is.6 sc. D Pi. 7 int. 63 —
Quartiere Piscinola Marianella, viene assegnata al sig. con i Parte_2
beni e gli arredi ivi contenuti.
3. I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre o il padre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sè.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con i figli:
- 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi, stabilendo sin da ora il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19; e i fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 750,00
(settecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate). Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
2 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per un totale complessivo di euro 950 (novecentocinquanta/00) per il mantenimento del coniuge e dei figli.
6. Assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.11, parte I, s., sez. XX, Parte_3
reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa AR UB
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AR UB - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11723 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IASELLI SONIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via vicinale santa Maria del Pianto n.2,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
AURICCHIO MARTINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via vicinale santa Maria del Pianto n.2,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/06/2024 e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 25/03/2010
[...] dal quale sono nati tre figli ( il 28.09.2011, l'01.02.2015 e Per_1 Per_2
l'11.04.2020), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_3
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale in Via Giovanni Ansaldo n. 8 is.6 sc. D Pi. 7 int. 63 —
Quartiere Piscinola Marianella, viene assegnata al sig. con i Parte_2
beni e gli arredi ivi contenuti.
3. I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre o il padre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sè.
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con i figli:
- 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi, stabilendo sin da ora il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19; e i fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 750,00
(settecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate). Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
2 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per un totale complessivo di euro 950 (novecentocinquanta/00) per il mantenimento del coniuge e dei figli.
6. Assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.11, parte I, s., sez. XX, Parte_3
reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa AR UB
3 4