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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1045/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1045/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 dicembre 2025, innanzi al dott. ON CI, sono comparsi: l'avv. CECCONI ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CI
pagina 1 di 4 N. R.G. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1045/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CECCONI ANDREA e dall'Avv. BOLOGNA NICOLA
PARTE RICORRENTE contro cf/PI: Controparte_1 C.F._2 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la ditta individuale Misster di OD MO nel periodo dedotto in ricorso a partire pagina 2 di 4 dal maggio 2021 fino al 22 ottobre 2023. Ha altresì fornito prova delle mansioni di addetto alla preparazione e all'allestimento dei banchi del commercio (livello 5 – operaio qualificato del CCNL di settore), nonché dell'orario regolarmente osservato (quattro ore giornaliere, su sette giorni settimanali).
Su tutte le circostanze, oltre alla documentazione in atti (cfr., doc. 6 e 7, fasc. ricorrente), le testimonianze escusse in corso di causa hanno confermato la ricostruzione della parte ricorrente e possono essere considerate attendibili, attesa la natura dei testi, quali agenti di , colleghi di lavoro e vicini di banco Testimone_1 al mercato.
È, infatti, emerso che, effettivamente, il sig. abbia svolto l'attività di Pt_1 apertura, preparazione allestimento e chiusura del banco della ditta resistente
(cfr., teste ud. 11.6.2025; teste – ud. 11.6.2025: «Devo precisare Tes_2 Tes_3 che gli orari si distinguono a seconda delle mansioni: chi è adibito alla sola apertura e chiusura dei banchi ha un orario che va dalla mattina presto e dura un paio d'ore, giusto il tempo di allestire il banco e lo stesso tempo per provvedere alla chiusura, intorno alle 18:00; quindi in tutto circa quattro ore di lavoro. Poi vi sono coloro che sono adibiti alla vendita e che lavorano dall'apertura fino alla chiusura con orario continuato. Ribadisco che il ricorrente si occupava solo delle operazioni di apertura e chiusura del banco»; teste – ud. 11.6.2025: «Le Tes_4 mansioni a cui era adibito il ricorrente erano quelle di prendere i carrelli contenenti la merce dal negozio a via delle Terme n. 9 fino alla Loggia e poi lì allestiva il banco. […]. Grossomodo per queste mansioni il ricorrente impiegava circa due ore la mattina e due ore la sera»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro, le mansioni e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infine, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente già con il ricorso, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro
10.936,36 (di cui euro 2.786,36 a titolo di TFR), a cui devono aggiungersi gli interessi pagina 3 di 4 legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in quanto redatti in modo chiaro e facilmente controllabile, comprendenti la 14ma mensilità
e l'indennità di mancato preavviso.
C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, la qualificazione, l'inquadramento e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1° maggio 2021 al 22 ottobre 2023, con mansioni operaie V livello CCNL Commercio
e Terziario;
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 10.936,36 (di cui euro 2.786,36 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.800,00 oltre spese generali IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ove richiesto in atti;
Firenze, il 05/12/2025
Il Giudice
ON CI
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1045/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 dicembre 2025, innanzi al dott. ON CI, sono comparsi: l'avv. CECCONI ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CI
pagina 1 di 4 N. R.G. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1045/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CECCONI ANDREA e dall'Avv. BOLOGNA NICOLA
PARTE RICORRENTE contro cf/PI: Controparte_1 C.F._2 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la ditta individuale Misster di OD MO nel periodo dedotto in ricorso a partire pagina 2 di 4 dal maggio 2021 fino al 22 ottobre 2023. Ha altresì fornito prova delle mansioni di addetto alla preparazione e all'allestimento dei banchi del commercio (livello 5 – operaio qualificato del CCNL di settore), nonché dell'orario regolarmente osservato (quattro ore giornaliere, su sette giorni settimanali).
Su tutte le circostanze, oltre alla documentazione in atti (cfr., doc. 6 e 7, fasc. ricorrente), le testimonianze escusse in corso di causa hanno confermato la ricostruzione della parte ricorrente e possono essere considerate attendibili, attesa la natura dei testi, quali agenti di , colleghi di lavoro e vicini di banco Testimone_1 al mercato.
È, infatti, emerso che, effettivamente, il sig. abbia svolto l'attività di Pt_1 apertura, preparazione allestimento e chiusura del banco della ditta resistente
(cfr., teste ud. 11.6.2025; teste – ud. 11.6.2025: «Devo precisare Tes_2 Tes_3 che gli orari si distinguono a seconda delle mansioni: chi è adibito alla sola apertura e chiusura dei banchi ha un orario che va dalla mattina presto e dura un paio d'ore, giusto il tempo di allestire il banco e lo stesso tempo per provvedere alla chiusura, intorno alle 18:00; quindi in tutto circa quattro ore di lavoro. Poi vi sono coloro che sono adibiti alla vendita e che lavorano dall'apertura fino alla chiusura con orario continuato. Ribadisco che il ricorrente si occupava solo delle operazioni di apertura e chiusura del banco»; teste – ud. 11.6.2025: «Le Tes_4 mansioni a cui era adibito il ricorrente erano quelle di prendere i carrelli contenenti la merce dal negozio a via delle Terme n. 9 fino alla Loggia e poi lì allestiva il banco. […]. Grossomodo per queste mansioni il ricorrente impiegava circa due ore la mattina e due ore la sera»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro, le mansioni e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infine, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente già con il ricorso, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro
10.936,36 (di cui euro 2.786,36 a titolo di TFR), a cui devono aggiungersi gli interessi pagina 3 di 4 legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in quanto redatti in modo chiaro e facilmente controllabile, comprendenti la 14ma mensilità
e l'indennità di mancato preavviso.
C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, la qualificazione, l'inquadramento e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1° maggio 2021 al 22 ottobre 2023, con mansioni operaie V livello CCNL Commercio
e Terziario;
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 10.936,36 (di cui euro 2.786,36 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.800,00 oltre spese generali IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ove richiesto in atti;
Firenze, il 05/12/2025
Il Giudice
ON CI
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