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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1055/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. GALLIGARI GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. GADALETA Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA COSIMO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 769/2024 pubblicata il
04/03/2024; materia: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello, non avendo la parte più depositato alcun atto difensivo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare che la società , (p.iva ) in persona de legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni e pregiudizi Parte_2 subiti pari alla somma di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di quantificare a termini di polizza anche in via equitativa, il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo e ciò in virtù di quanto esposto in narrativa;
Condannare la compagnia di assicurazione in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro - tempore al pagamento in favore della società , (p.iva in Parte_1 P.IVA_1 persona de legale rappresentante p.t., della somma di € 24.000,00 Parte_2
(ventiquattromila/00) o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di quantificare in via equitativa, e comunque di giustizia, anche a seguito di espletanda C.T.U. della quale si chiede sin da ora l'ammissione, il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo e ciò in virtù di quanto esposto in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio (CTU) con riserva di formulare i quesiti nei termini di legge, e prova per testi come espresso ed articolato in narrativa.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere interamente e con qualsiasi statuizione il gravame avversario confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 769/2024 pubblicata il 4 marzo 2024 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro ha respinto la Parte_1 Controparte_1 domanda proposta dall'attrice di condanna della Compagnia assicuratrice al versamento in suo favore dell'indennizzo di € 24.000,00 in forza della polizza inter partes, per il danno patito per effetto del furto del veicolo di sua proprietà asseritamente subìto il 23 giugno 2017, mentre lo stesso era parcheggiato in corso della Repubblica nel comune di Ferrera Erbognone (PV).
2. Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, la compagnia assicurativa Pt_1 [...]
per ottenere, in applicazione della polizza sottoscritta in data 15.9.2016, Controparte_1
l'indennizzo di € 24.000,00 per il danno subìto a seguito del furto del veicolo di sua proprietà targato
FF 287 CG.
L'attrice, a sostegno, esponeva quanto segue: pagina 2 di 7 - in data 23.06.2017 dipendente di parcheggiava, intorno alle ore 14:30, il Persona_1 Pt_1
furgone targato FF 287 CG, di proprietà di nel parcheggio pubblico sito in Ferrera Erbognone Pt_1
(PV), corso della Repubblica;
- intorno alle ore 14:55 tornava sul luogo ove in precedenza aveva parcheggiato il mezzo, non Per_1
rinvenendolo;
- lo stesso si recava dunque presso la stazione dei Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi (PV) per sporgere denuncia orale di furto, dichiarando: “[…] Essendo senza un'autovettura di mia proprietà, la predetta società, nella figura di , in data odierna, mi autorizzava a fare il tragitto dal Parte_2
luogo lavorativo di (PV) fino alla mia abitazione a Ferrera Erbognone (PV) con un Parte_3
furgone marca Fiat Talento targato FF287CG, di colore bianco, intestato alla società "V.B.F. S.r.1." -
---//Intorno alle ore 14:30, giungevo presso la mia abitazione e parcheggiavo il suddetto furgone nei parcheggi pubblici siti in corso della Repubblica a Ferrera Erbognone (PV). -----// Alle ore 14:55 circa, tornavo al furgone e riscontravo l'assenza dello stesso dal parcheggio in cui l'avevo lasciato e comprendevo subito che fosse stato rubato da ignoti. -----// -Aggiungo di aver lasciato il furgone aperto, ma le chiavi le avevo portate via con me, in quanto dovevo fermarmi solo per alcuni minuti
[…]”;
- successivamente, legale rappresentante di denunciava il furto alla Parte_2 Pt_1
Compagnia assicuratrice, chiedendo l'attivazione della polizza assicurativa sottoscritta in data
15.09.2016;
- con lettera del 26.01.2021, la compagnia assicuratrice comunicava l'impossibilità di formulare un'offerta, chiarendo che “ai sensi dell'Articolo 3.7 - Esclusioni alla garanzia Furto - l'assicurazione non opera nel caso di danni derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato. In base alla denuncia fornita alle autorità risulta che il veicolo fosse stato lasciato aperto”.
Si costitutiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo in particolare Controparte_1
l'assenza di idonea prova dell'asserito furto e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 3.7.
Il Tribunale ha respinto la domanda attorea perché rimasta sprovvista di prova e perché, in ogni caso, quand'anche il furto fosse stato dimostrato, la polizza non sarebbe stata operativa nel caso di specie, stante la grave negligenza usata da nel lasciare aperto il veicolo, circostanza che aveva Per_1
certamente agevolato il furto, tenuto conto che, secondo gli accertamenti eseguiti da una delle CP_1
chiavi riconsegnate alla Compagnia non faceva parte del set originale di chiavi del veicolo.
pagina 3 di 7
3. Il presente giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
I) La sentenza è errata nella parte in cui ha respinto la domanda ritenendo l'assenza di prova dell'evento furto dedotto in giudizio, senza dare ingresso alla prova orale, prova che avrebbe consentito di accertare, insieme con la denuncia prodotta in atti, il furto del veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo allegate.
II) La sentenza è poi errata nella parte in cui afferma l'inoperatività della polizza per aver tenuto l'assicurato una condotta negligente nella custodia del veicolo: la circostanza di non aver chiuso il veicolo per effettuare una sosta di pochi minuti non sarebbe qualificabile come comportamento negligente, tale da assumere una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito, posto che “La destrezza, l'abilità del “ladro”, a parere dell'appellante non risiede nell'aprire un veicolo, ma nell'azionare il motorino di avviamento e nel porre in essere tale operazione in pochissimi secondi/minuti e nell'eseguirla in pieno giorno” (così l'atto di appello, pag. 6).
III) La sentenza è censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto “che l'asserita omessa riconsegna delle chiavi rappresenta motivo idoneo per ingenerare il dubbio circa la diligente custodia del bene assicurato”: anzi tutto la circostanza della non originalità di una delle due chiavi riconsegnate è stata inammissibilmente ricavata da una perizia di parte, per di più sprovvista di traduzione giurata;
inoltre, quand'anche la circostanza fosse dimostrata, la stessa non sarebbe comunque indice di negligenza nella custodia del veicolo.
L'appellante ha dunque chiesto, previo espletamento della prova orale articolata in primo grado e non ammessa, e previo espletamento di CTU volta ad accertare la riconducibilità delle chiavi consegnate al veicolo assicurato, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di indennizzo proposta. si è costituita anche nel presente grado di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con CP_1
integrale conferma della sentenza impugnata. non ha più depositato atti difensivi dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c. tenutasi dinanzi al Pt_1
consigliere istruttore.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 Va anzi tutto ribadita in questa sede l'inammissibilità delle prove orali articolate da nella Pt_1
memoria istruttoria di primo grado e non ammesse dal Tribunale: i capitoli nn. 1, 3, 4, 5, e 6 da sottoporre al teste (conducente del veicolo nelle circostanze del furto, secondo la Per_1 prospettazione dell'appellante) sono superflue, in quanto in parte ribadiscono quanto già dichiarato da in sede di denuncia, in parte contrastano con dette dichiarazioni e con le stesse allegazioni di Per_1
(in particolare, contrasta la circostanza, articolata nel capitolo 5, secondo cui il conducente Pt_1 sarebbe rimasto presso la propria abitazione “solo per qualche minuto”, mentre in sede di denuncia ha dichiarato di aver lasciato il veicolo nel parcheggio alle ore 14:30 e di essere tornato a Per_1 riprenderlo circa 25 minuti dopo, alle 14:55, circostanza peraltro ribadita da nell'atto Pt_1 introduttivo di primo grado e nell'atto di citazione in appello); i capitoli 2, 7 e 8 da sottoporre al medesimo teste sono generici e hanno ad oggetto valutazioni e non fatti (“Vero che in alcun Per_1 modo si sarebbe potuto immaginare che ignoti avrebbero potuto rubare il furgone…?”; “Vero che nei pressi della zona dove risiede i furti di autoveicoli e i furti in generale sono rari?”); i capitoli 1, 2 e 3 da sottoporre agli altri due testi sono superflui e i capitoli 4 e 5 da sottoporre ai medesimi testi hanno ad oggetto valutazioni e non fatti (“Vero che… il furgone non era più al parcheggio …. e che quindi era stato rubato da ignoti?”; “Vero che in Ferrara Erbognone (PV) nella zona di Corso della Repubblica
n. 29 e nelle sue vicinanze i furti di veicoli sono rari?”).
Ciò detto, la domanda di indennizzo proposta da V.F.B. correttamente non è stata accolta, posto che risulta provata in atti, per mezzo della medesima prospettazione dei fatti e dei medesimi documenti prodotti da V.F.B., l'inoperatività della polizza: il danno dedotto in giudizio è infatti derivato, ai sensi dell'art.
3.7. della polizza inter partes, dalla condotta negligente dell'assicurato che, mediante il conducente cui aveva affidato il veicolo, lo aveva lasciato incustodito e aperto sulla pubblica via per un tempo (circa 25 minuti) sufficientemente lungo perché potesse essere oggetto di furto.
Sul punto l'appellante sostiene che non vi sarebbe nesso causale tra la condotta omissiva del conducente (non aver chiuso il veicolo) e il danno (da furto del veicolo), poiché la possibilità che un veicolo venga prelevato dalla pubblica via, durante le ore diurne, da chi non dispone delle chiavi, dipenderebbe soltanto dall'abilità del ladro nell'azionare in brevissimo tempo il motorino di avviamento, e non già dallo stato di apertura o chiusura delle portiere.
Ora, premesso che non appare seriamente contestabile che il fatto che il veicolo fosse stato lasciato aperto sulla via pubblica, senza custodia alcuna, per circa mezz'ora, abbia quantomeno agevolato il pagina 5 di 7 furto invocato in giudizio (se non altro per il fatto che l'ipotetico ladro ha potuto immediatamente introdursi all'interno del veicolo, senza rischiare di farsi notare dai passanti o dai residenti degli edifici circostanti nell'atto di “armeggiare” con la serratura del veicolo), deve allora affermarsi che la condotta omissiva di “negligente custodia” da parte dell'assicurato (o meglio del collaboratore dell'assicurato, del cui operato l'assicurato risponde ai sensi dell'art. 1900, comma 2, c.c.) ha certamente causalmente determinato, insieme con la condotta attiva del presunto ladro, il danno oggetto della copertura assicurativa. Ciò detto, la Corte osserva che “Il principio di cui all'art. 1900 cod.civ., secondo il quale
l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell'assicurato per avere lasciato la chiave di una cassaforte nell'immobile in cui essa trovavasi, motivando che il furto sarebbe stato perpetrato comunque, senza considerare che i ladri non avevano forzato l'altra cassaforte della quale non aveva rinvenuto le chiavi)” (Cass. n. 7763/2005; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 29229/2024, che ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività della polizza in un caso in cui l'assicurato aveva lasciato il natante assicurato, di ingente valore, fuori da un porto e senza persone a bordo e semplicemente ancorato senza adottare alcuna misura di protezione o sorveglianza).
Deve dunque ritenersi provato, oltre che il comportamento colposo dell'assicurato -che lungi dall'avere diligentemente custodito il bene assicurato, lo ha lasciato incustodito e aperto sulla via pubblica per circa mezz'ora- anche il nesso causale tra detta condotta omissiva e il danno assicurato, tanto più che nel caso di specie neppure può con certezza affermarsi che il soggetto che sottrasse il furgone dalla via pubblica fosse sprovvisto delle chiavi, posto che dalla perizia di parte prodotta dalla Compagnia appellata (perizia di parte che, qualificabile come prova atipica, assume valore indiziario) emerge che una delle due chiavi consegnate dall'assicurata a dopo il sinistro non corrisponde alla Pt_1 CP_1
seconda chiave “di fabbrica” consegnata con la prima all'acquirente del veicolo al momento pagina 6 di 7 dell'acquisto, consiste in una mera “copia” fatta eseguire con una “su una macchina convenzionale per la copiatura di chiavi”, e non è “mai stata utilizzata” (cfr. doc. 1 pag. 6). CP_1
Stante l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.7. della polizza inter partes, la domanda di Pt_1
è stata correttamente respinta. Anche l'appello deve dunque essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza n. 769/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 04/03/2024;
- condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.011,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 marzo 2025.
La cons. rel. est. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1055/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. GALLIGARI GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. GADALETA Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA COSIMO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 769/2024 pubblicata il
04/03/2024; materia: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello, non avendo la parte più depositato alcun atto difensivo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare che la società , (p.iva ) in persona de legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni e pregiudizi Parte_2 subiti pari alla somma di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di quantificare a termini di polizza anche in via equitativa, il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo e ciò in virtù di quanto esposto in narrativa;
Condannare la compagnia di assicurazione in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro - tempore al pagamento in favore della società , (p.iva in Parte_1 P.IVA_1 persona de legale rappresentante p.t., della somma di € 24.000,00 Parte_2
(ventiquattromila/00) o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di quantificare in via equitativa, e comunque di giustizia, anche a seguito di espletanda C.T.U. della quale si chiede sin da ora l'ammissione, il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo e ciò in virtù di quanto esposto in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio (CTU) con riserva di formulare i quesiti nei termini di legge, e prova per testi come espresso ed articolato in narrativa.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere interamente e con qualsiasi statuizione il gravame avversario confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 769/2024 pubblicata il 4 marzo 2024 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro ha respinto la Parte_1 Controparte_1 domanda proposta dall'attrice di condanna della Compagnia assicuratrice al versamento in suo favore dell'indennizzo di € 24.000,00 in forza della polizza inter partes, per il danno patito per effetto del furto del veicolo di sua proprietà asseritamente subìto il 23 giugno 2017, mentre lo stesso era parcheggiato in corso della Repubblica nel comune di Ferrera Erbognone (PV).
2. Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, la compagnia assicurativa Pt_1 [...]
per ottenere, in applicazione della polizza sottoscritta in data 15.9.2016, Controparte_1
l'indennizzo di € 24.000,00 per il danno subìto a seguito del furto del veicolo di sua proprietà targato
FF 287 CG.
L'attrice, a sostegno, esponeva quanto segue: pagina 2 di 7 - in data 23.06.2017 dipendente di parcheggiava, intorno alle ore 14:30, il Persona_1 Pt_1
furgone targato FF 287 CG, di proprietà di nel parcheggio pubblico sito in Ferrera Erbognone Pt_1
(PV), corso della Repubblica;
- intorno alle ore 14:55 tornava sul luogo ove in precedenza aveva parcheggiato il mezzo, non Per_1
rinvenendolo;
- lo stesso si recava dunque presso la stazione dei Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi (PV) per sporgere denuncia orale di furto, dichiarando: “[…] Essendo senza un'autovettura di mia proprietà, la predetta società, nella figura di , in data odierna, mi autorizzava a fare il tragitto dal Parte_2
luogo lavorativo di (PV) fino alla mia abitazione a Ferrera Erbognone (PV) con un Parte_3
furgone marca Fiat Talento targato FF287CG, di colore bianco, intestato alla società "V.B.F. S.r.1." -
---//Intorno alle ore 14:30, giungevo presso la mia abitazione e parcheggiavo il suddetto furgone nei parcheggi pubblici siti in corso della Repubblica a Ferrera Erbognone (PV). -----// Alle ore 14:55 circa, tornavo al furgone e riscontravo l'assenza dello stesso dal parcheggio in cui l'avevo lasciato e comprendevo subito che fosse stato rubato da ignoti. -----// -Aggiungo di aver lasciato il furgone aperto, ma le chiavi le avevo portate via con me, in quanto dovevo fermarmi solo per alcuni minuti
[…]”;
- successivamente, legale rappresentante di denunciava il furto alla Parte_2 Pt_1
Compagnia assicuratrice, chiedendo l'attivazione della polizza assicurativa sottoscritta in data
15.09.2016;
- con lettera del 26.01.2021, la compagnia assicuratrice comunicava l'impossibilità di formulare un'offerta, chiarendo che “ai sensi dell'Articolo 3.7 - Esclusioni alla garanzia Furto - l'assicurazione non opera nel caso di danni derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato. In base alla denuncia fornita alle autorità risulta che il veicolo fosse stato lasciato aperto”.
Si costitutiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo in particolare Controparte_1
l'assenza di idonea prova dell'asserito furto e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 3.7.
Il Tribunale ha respinto la domanda attorea perché rimasta sprovvista di prova e perché, in ogni caso, quand'anche il furto fosse stato dimostrato, la polizza non sarebbe stata operativa nel caso di specie, stante la grave negligenza usata da nel lasciare aperto il veicolo, circostanza che aveva Per_1
certamente agevolato il furto, tenuto conto che, secondo gli accertamenti eseguiti da una delle CP_1
chiavi riconsegnate alla Compagnia non faceva parte del set originale di chiavi del veicolo.
pagina 3 di 7
3. Il presente giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
I) La sentenza è errata nella parte in cui ha respinto la domanda ritenendo l'assenza di prova dell'evento furto dedotto in giudizio, senza dare ingresso alla prova orale, prova che avrebbe consentito di accertare, insieme con la denuncia prodotta in atti, il furto del veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo allegate.
II) La sentenza è poi errata nella parte in cui afferma l'inoperatività della polizza per aver tenuto l'assicurato una condotta negligente nella custodia del veicolo: la circostanza di non aver chiuso il veicolo per effettuare una sosta di pochi minuti non sarebbe qualificabile come comportamento negligente, tale da assumere una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito, posto che “La destrezza, l'abilità del “ladro”, a parere dell'appellante non risiede nell'aprire un veicolo, ma nell'azionare il motorino di avviamento e nel porre in essere tale operazione in pochissimi secondi/minuti e nell'eseguirla in pieno giorno” (così l'atto di appello, pag. 6).
III) La sentenza è censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto “che l'asserita omessa riconsegna delle chiavi rappresenta motivo idoneo per ingenerare il dubbio circa la diligente custodia del bene assicurato”: anzi tutto la circostanza della non originalità di una delle due chiavi riconsegnate è stata inammissibilmente ricavata da una perizia di parte, per di più sprovvista di traduzione giurata;
inoltre, quand'anche la circostanza fosse dimostrata, la stessa non sarebbe comunque indice di negligenza nella custodia del veicolo.
L'appellante ha dunque chiesto, previo espletamento della prova orale articolata in primo grado e non ammessa, e previo espletamento di CTU volta ad accertare la riconducibilità delle chiavi consegnate al veicolo assicurato, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di indennizzo proposta. si è costituita anche nel presente grado di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con CP_1
integrale conferma della sentenza impugnata. non ha più depositato atti difensivi dopo l'udienza ex art. 350 c.p.c. tenutasi dinanzi al Pt_1
consigliere istruttore.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 Va anzi tutto ribadita in questa sede l'inammissibilità delle prove orali articolate da nella Pt_1
memoria istruttoria di primo grado e non ammesse dal Tribunale: i capitoli nn. 1, 3, 4, 5, e 6 da sottoporre al teste (conducente del veicolo nelle circostanze del furto, secondo la Per_1 prospettazione dell'appellante) sono superflue, in quanto in parte ribadiscono quanto già dichiarato da in sede di denuncia, in parte contrastano con dette dichiarazioni e con le stesse allegazioni di Per_1
(in particolare, contrasta la circostanza, articolata nel capitolo 5, secondo cui il conducente Pt_1 sarebbe rimasto presso la propria abitazione “solo per qualche minuto”, mentre in sede di denuncia ha dichiarato di aver lasciato il veicolo nel parcheggio alle ore 14:30 e di essere tornato a Per_1 riprenderlo circa 25 minuti dopo, alle 14:55, circostanza peraltro ribadita da nell'atto Pt_1 introduttivo di primo grado e nell'atto di citazione in appello); i capitoli 2, 7 e 8 da sottoporre al medesimo teste sono generici e hanno ad oggetto valutazioni e non fatti (“Vero che in alcun Per_1 modo si sarebbe potuto immaginare che ignoti avrebbero potuto rubare il furgone…?”; “Vero che nei pressi della zona dove risiede i furti di autoveicoli e i furti in generale sono rari?”); i capitoli 1, 2 e 3 da sottoporre agli altri due testi sono superflui e i capitoli 4 e 5 da sottoporre ai medesimi testi hanno ad oggetto valutazioni e non fatti (“Vero che… il furgone non era più al parcheggio …. e che quindi era stato rubato da ignoti?”; “Vero che in Ferrara Erbognone (PV) nella zona di Corso della Repubblica
n. 29 e nelle sue vicinanze i furti di veicoli sono rari?”).
Ciò detto, la domanda di indennizzo proposta da V.F.B. correttamente non è stata accolta, posto che risulta provata in atti, per mezzo della medesima prospettazione dei fatti e dei medesimi documenti prodotti da V.F.B., l'inoperatività della polizza: il danno dedotto in giudizio è infatti derivato, ai sensi dell'art.
3.7. della polizza inter partes, dalla condotta negligente dell'assicurato che, mediante il conducente cui aveva affidato il veicolo, lo aveva lasciato incustodito e aperto sulla pubblica via per un tempo (circa 25 minuti) sufficientemente lungo perché potesse essere oggetto di furto.
Sul punto l'appellante sostiene che non vi sarebbe nesso causale tra la condotta omissiva del conducente (non aver chiuso il veicolo) e il danno (da furto del veicolo), poiché la possibilità che un veicolo venga prelevato dalla pubblica via, durante le ore diurne, da chi non dispone delle chiavi, dipenderebbe soltanto dall'abilità del ladro nell'azionare in brevissimo tempo il motorino di avviamento, e non già dallo stato di apertura o chiusura delle portiere.
Ora, premesso che non appare seriamente contestabile che il fatto che il veicolo fosse stato lasciato aperto sulla via pubblica, senza custodia alcuna, per circa mezz'ora, abbia quantomeno agevolato il pagina 5 di 7 furto invocato in giudizio (se non altro per il fatto che l'ipotetico ladro ha potuto immediatamente introdursi all'interno del veicolo, senza rischiare di farsi notare dai passanti o dai residenti degli edifici circostanti nell'atto di “armeggiare” con la serratura del veicolo), deve allora affermarsi che la condotta omissiva di “negligente custodia” da parte dell'assicurato (o meglio del collaboratore dell'assicurato, del cui operato l'assicurato risponde ai sensi dell'art. 1900, comma 2, c.c.) ha certamente causalmente determinato, insieme con la condotta attiva del presunto ladro, il danno oggetto della copertura assicurativa. Ciò detto, la Corte osserva che “Il principio di cui all'art. 1900 cod.civ., secondo il quale
l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell'assicurato per avere lasciato la chiave di una cassaforte nell'immobile in cui essa trovavasi, motivando che il furto sarebbe stato perpetrato comunque, senza considerare che i ladri non avevano forzato l'altra cassaforte della quale non aveva rinvenuto le chiavi)” (Cass. n. 7763/2005; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 29229/2024, che ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'operatività della polizza in un caso in cui l'assicurato aveva lasciato il natante assicurato, di ingente valore, fuori da un porto e senza persone a bordo e semplicemente ancorato senza adottare alcuna misura di protezione o sorveglianza).
Deve dunque ritenersi provato, oltre che il comportamento colposo dell'assicurato -che lungi dall'avere diligentemente custodito il bene assicurato, lo ha lasciato incustodito e aperto sulla via pubblica per circa mezz'ora- anche il nesso causale tra detta condotta omissiva e il danno assicurato, tanto più che nel caso di specie neppure può con certezza affermarsi che il soggetto che sottrasse il furgone dalla via pubblica fosse sprovvisto delle chiavi, posto che dalla perizia di parte prodotta dalla Compagnia appellata (perizia di parte che, qualificabile come prova atipica, assume valore indiziario) emerge che una delle due chiavi consegnate dall'assicurata a dopo il sinistro non corrisponde alla Pt_1 CP_1
seconda chiave “di fabbrica” consegnata con la prima all'acquirente del veicolo al momento pagina 6 di 7 dell'acquisto, consiste in una mera “copia” fatta eseguire con una “su una macchina convenzionale per la copiatura di chiavi”, e non è “mai stata utilizzata” (cfr. doc. 1 pag. 6). CP_1
Stante l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.7. della polizza inter partes, la domanda di Pt_1
è stata correttamente respinta. Anche l'appello deve dunque essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza n. 769/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 04/03/2024;
- condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.011,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 marzo 2025.
La cons. rel. est. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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