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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3423/2023 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato ad [...] il [...] e residente a [...]
Concetto Marchese n. 64, c.f.: , elettivamente domiciliato in Vittoria, Via P.pe C.F._1
Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il giorno 19.03.1966 e ivi residente nella Via Bologna n. 293, c.f.: CP_1
; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 30.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti da part ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 23.11.2023, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in CP_1
data 04.06.1984 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 69, parte
II, Serie A, anno 1984, e dal quale sono nati tre figli, oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente;
il ricorrente, il quale ha all' uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi definitasi con decreto di omologa n. 3078/2023 del 16.02.2023, reso tra le parti dal Tribunale di
Ragusa, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi, ha, altresì, chiesto di non prevedere alcuna contribuzione economica in favore della resistente, in quanto entrambi i coniugi risultano essere economicamente indipendenti;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza della resistente all'udienza del 28.03.2024, la causa è stata rinviata al 29.10.2024 per discussione;
acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del
29.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituitasi in CP_1
giudizio benché regolarmente citata;
nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 3078/2023 emesso e pubblicato dal Tribunale di Ragusa il giorno 10.02.2023, con cui è stata omologata la separazione consensuale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
pagina 2 di 3 su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
in relazione alla natura della controversia le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in data 04.06.1984 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria CP_1
al n. 69, parte II, Serie A, anno 1984;
Spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
15.01.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3423/2023 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato ad [...] il [...] e residente a [...]
Concetto Marchese n. 64, c.f.: , elettivamente domiciliato in Vittoria, Via P.pe C.F._1
Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il giorno 19.03.1966 e ivi residente nella Via Bologna n. 293, c.f.: CP_1
; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 3 Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 30.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti da part ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 23.11.2023, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in CP_1
data 04.06.1984 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 69, parte
II, Serie A, anno 1984, e dal quale sono nati tre figli, oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente;
il ricorrente, il quale ha all' uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione tra i coniugi definitasi con decreto di omologa n. 3078/2023 del 16.02.2023, reso tra le parti dal Tribunale di
Ragusa, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi, ha, altresì, chiesto di non prevedere alcuna contribuzione economica in favore della resistente, in quanto entrambi i coniugi risultano essere economicamente indipendenti;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, vista l'assenza della resistente all'udienza del 28.03.2024, la causa è stata rinviata al 29.10.2024 per discussione;
acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del
29.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituitasi in CP_1
giudizio benché regolarmente citata;
nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 3078/2023 emesso e pubblicato dal Tribunale di Ragusa il giorno 10.02.2023, con cui è stata omologata la separazione consensuale tra le parti, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
pagina 2 di 3 su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
in relazione alla natura della controversia le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in data 04.06.1984 a Vittoria, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria CP_1
al n. 69, parte II, Serie A, anno 1984;
Spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
15.01.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3