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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dandone comunicazione alle parti tramite la Cancelleria, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 16/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(C.F. nato a [...], residente in Parte_1 C.F._1
IA RO (RC) Via Reggio Emilia n. 2, nella qualità di titolare dell'Azienda Agricola DE
Carmelo, P.I. con sede in Rizziconi (RC) Contrada Spina snc, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Graziella Scionti, c.f. e dall'avv. C.F._2
Giovanni Piccolo, c.f. -attore/opponente- C.F._3 nei confronti di
“ , C.I.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., Sig. con sede in Binefar (Huesca) Espana, Ctra. San Controparte_2
Sebastian-Tarragona km 134 Partida Chuevera s/n, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano
AR (CF ), pec. Alfonso C.F._4 Email_1
AN (CF ), pec. con studio C.F._5 Email_2 in Napoli alla Pizza Giulio Rodinò n. 18 - giusta procura in calce al D.I. n. 427/2024 del 18.11.2024
- RG 1240/2024 – con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
-convenuto/opposto- Email_2
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 427/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
15.11.2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1240/2024, e notificato il 20.11.2024,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come processo verbale di udienza del 26.11.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
Su ricorso proposto dalla veniva emesso, in data Controparte_1
15.11.2024, dal Tribunale Ordinario civile di Palmi il decreto ingiuntivo n. 427/2024 , notificato in data 20.11.2024, col quale veniva ingiunto alla Parte_2
P.I. , di pagare la somma di € 37.500,00, quale corrispettivo per la merce (bestiame) P.IVA_1 fornita dalla ricorrente e meglio specificata nelle fatture n. 03-265 del 23.03.2023; n. 04-99 del
13.04.2023; 05-101 del 11.05.2023; 11-41 del 2.11.2023, oltre interessi al tasso commerciale sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del presente giudizio pari ad euro 286,00 e le competenze legali che liquida in euro 1.235,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
, titolare dell'omonima azienda agricola, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, affidata ad un unico motivo, inesistenza di prova del rapporto negoziale dedotto – contratto di fornitura di bestiame - e violazione dell'art. 62 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, ai sensi del quale i contratti di cessione di prodotti articoli o alimentari devono rivestire la forma scritta a pena di nullità. Nella specie parte opponente lamenta l'insufficiente prova offerta a dimostrazione del proprio diritto rappresentata dalle fatture, quali documenti formati e provenienti dall'interessato che rivestono mero valore indiziario ma non costituiscono prova scritta sufficiente a dimostrare l'esistenza, certezza ed esigibilità della pretesa creditoria, sicchè chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento giudiziale dell'insussistenza del credito vantato da controparte, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari
La i costituiva nel presente giudizio insistendo sulla Controparte_1 propria domanda deducendo in fatto di avere fornito all'azienda agricola i bovini Parte_1 vivi, meglio indicati nelle fatture già prodotte in sede di giudizio monitorio, nell'ambito di un rapporto di fornitura nel corso del quale l'odierno opponente si rendeva inadempiente al pagamento di alcune forniture. A dimostrazione dell'esistenza del rapporto negoziale e dell'inadempimento di controparte offre in giudizio i documenti di trasporto relativi alle fatture di cui lamenta il mancato pagamento, e la corrispondenza elettronica intercorsa con il nell'ambito della quale questi riconosceva il Pt_1 proprio mancato pagamento, e in esecuzione ad un accordo per la dilazione del pagamento eseguiva due bonifici riducendo l'originario debito: “Precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo le parti addivenivano ad un accordo bonario avente ad oggetto il pagamento della somma di €.
44.083,91 mediante versamento bancario dell'importo di € 4.083,91 da effettuarsi in data 06/03/2024 e n. 8 versamenti bancari mensili dell'importo di € 5.000,00 cadauno da effettuarsi a far data
20/03/2024 al 25/10/2024.
La debitrice ha versato in data 08.03.2024 la somma di €. 4.083,91 e in data 06.05.2024 la somma di €. 2500,00 e nulla più, riducendo il suo debito ad €. 37.500,00 (si vedano bonifici allegati).
A seguito del reiterato inadempimento da parte della debitrice, con raccomandata PEC del
24.06.2024, la debitrice veniva nuovamente costituita in mora per la somma residua di €. 37.500,00, esattamente l'importo ingiunto.”
In diritto contestava l'eccezione di controparte in ordine alla mancanza di prova scritta e di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 62, D.L 1/2012, deducendo che l'articolo in parole pur prevedendo che i contratti siano conclusi in forma scritta, dai quali deve risultare la durata del contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento, non impedisce che la forma scritta possa estrinsecarsi liberamente anche in forma di corrispondenza elettronica o a mezzo telefax, o altro documento che permetta di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari. Sicchè la forma scritta potrebbe , anche, essere rappresentata da uno scambio di e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, così come può essere rappresentato dal documento di trasporto o dalla fattura di vendita. Peraltro, rileva parte opposta, che in esito alla modifica operata dall'art. 36-bis, D.L. 179/2012, non si prevede più la nullità del contratto ma, a presidio dell'obbligo della forma scritta, è rimasta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 62, co. 5, D.L. 1/2012.
Quindi chiedeva a questo Tribunale di volere :
- rigettare l'opposizione e tutte le domande ivi contenute.
-in ogni caso, in via ordinaria, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa e, accertare e dichiarare l'inadempimento della società “AZIENDA
AGRICOLA CONDELLO CARMELO” P.I. , CF in persona del P.IVA_1 C.F._1 titolare, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 37.500,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002;
-In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore dello scrivente procuratore anticipatario.
L'opposizione è infondata e va rigettata. La a offerto in giudizio prova scritta del proprio Controparte_1 credito nascente dal rapporto obbligatorio negoziale intercorso con l'azienda agricola Parte_1
, contratto di fornitura di bovini vivi.
[...]
Parte opposta ha dedotto il rapporto negoziale ed ha offerto prova del proprio adempimento la consegna di bovini vivi, come dimostrato dai documenti di trasporto prodotti in giudizio, ed ha eccepito l'inadempimento di controparte per il mancato pagamento delle fatture relative alla cessione dei bovini consegnati al . Pt_1
Ha, altresì, dimostrato che lo stesso , riconoscendo il proprio debito, eseguiva un pagamento Pt_1 parziale dell'intera fornitura di bovini vivi acquistata dalla
[...] econdo una dilazione di pagamento concordata tra le parti in base alla Controparte_1 quale il avrebbe dovuto pagare l'importo di € 4.083,91 da effettuarsi con valuta 06/03/2024 Pt_1
e n. 8 versamenti bancari dell'importo di € 5.000,00 cadauno da effettuarsi con valute mensili dal
20/03/2025 al 25/10/2024, il tutto per complessivi € 44.083,91 a saldo di sorte capitale.
Dalla documentazione offerta in giudizio viene dimostrato che il pagamento dilazionato veniva parzialmente rispettato mediante due bonifici il primo eseguito in data 08.03.2024 di € 4.083,91, e il secondo di € 2.500,00 eseguito in data 06.05.2024.
La circostanza dedotta in fatto da parte opposta non viene contestata da parte opponente nel corso del giudizio, né viene offerta da parte opponente prova contraria relativa all'inadempimento a le addebitato.
Ai sensi dell'art. 115 cpc “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” , deve, quindi, ritersi provato che l'accordo sul pagamento rateale del debito riconosciuto di € 44.083,91, non è stato rispettato, e che il residuo debito del sia Pt_1 esattamente pari alla somma ingiunta di € 37.500,00.
Peraltro,tutta la documentazione offerta in giudizio da parte opposta conduce in un'unica direzione e consente infatti, di ritenere fondata la narrazione offerta dal creditore, poiché le fatture e i documenti di trasporto , unitamente alla corrispondenza elettronica, ai pagamenti a mezzo bonifici, costituiscono valida prova scritta dell'esistenza del rapporto negoziale, dell'adempimento da parte della
[...]
dell'inadempimento dell'azienda agricola . Controparte_3 Parte_1
Parte opposta ha ossequiato le regole sul riparto dell'onere della prova su di lei gravanti quale parte negoziale adempiente, mentre parte opponente non ha ottemperato al proprio onere probatorio, né ha contestato i fatti dedotti in giudizio, limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria della documentazione offerta in giudizio da parte opposta. Si ricordano in materia i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sintetizzati nella seguente massima guida:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (cass. SS.UU. , 30 ottobre 2001, n.
13533)”
Ora nel caso di specie, considerato che, come già detto, parte opponente non ha offerto in giudizio alcuna prova contraria all'inadempimento dedotto e dimostrato dalla
[...] consistente nel mancato pagamento delle fatture elencate e prodotte in Controparte_1 giudizio, relative alla fornitura del bestiame vivo consegnato alla azienda agricola , Parte_1
e considerato che il dedotto riconoscimento del debito mediante accordo di pagamento dilazionato della fornitura di bestiame, a cui veniva data spontanea esecuzione dal mediante il Pt_1 pagamento di due acconti, non è stato contestato da parte opponente, per cui vale il principio di cui all'art. 115 cpc, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigetta e il decreto ingiuntivo n.
427/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 15.11.2024 nel giudizio monitorio R.G. n.
1240/2024, può essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , rigettata ogni Parte_1 diversa istanza ed eccezione, così decide:
a) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 427/2024 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 15.11.2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1240/2024.
b) Condanna alle spese del presente giudizio che liquida in favore della Parte_1
in € 7.616,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, lì 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dandone comunicazione alle parti tramite la Cancelleria, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 16/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(C.F. nato a [...], residente in Parte_1 C.F._1
IA RO (RC) Via Reggio Emilia n. 2, nella qualità di titolare dell'Azienda Agricola DE
Carmelo, P.I. con sede in Rizziconi (RC) Contrada Spina snc, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Graziella Scionti, c.f. e dall'avv. C.F._2
Giovanni Piccolo, c.f. -attore/opponente- C.F._3 nei confronti di
“ , C.I.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., Sig. con sede in Binefar (Huesca) Espana, Ctra. San Controparte_2
Sebastian-Tarragona km 134 Partida Chuevera s/n, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano
AR (CF ), pec. Alfonso C.F._4 Email_1
AN (CF ), pec. con studio C.F._5 Email_2 in Napoli alla Pizza Giulio Rodinò n. 18 - giusta procura in calce al D.I. n. 427/2024 del 18.11.2024
- RG 1240/2024 – con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
-convenuto/opposto- Email_2
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 427/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
15.11.2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1240/2024, e notificato il 20.11.2024,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come processo verbale di udienza del 26.11.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
Su ricorso proposto dalla veniva emesso, in data Controparte_1
15.11.2024, dal Tribunale Ordinario civile di Palmi il decreto ingiuntivo n. 427/2024 , notificato in data 20.11.2024, col quale veniva ingiunto alla Parte_2
P.I. , di pagare la somma di € 37.500,00, quale corrispettivo per la merce (bestiame) P.IVA_1 fornita dalla ricorrente e meglio specificata nelle fatture n. 03-265 del 23.03.2023; n. 04-99 del
13.04.2023; 05-101 del 11.05.2023; 11-41 del 2.11.2023, oltre interessi al tasso commerciale sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del presente giudizio pari ad euro 286,00 e le competenze legali che liquida in euro 1.235,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
, titolare dell'omonima azienda agricola, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, affidata ad un unico motivo, inesistenza di prova del rapporto negoziale dedotto – contratto di fornitura di bestiame - e violazione dell'art. 62 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, ai sensi del quale i contratti di cessione di prodotti articoli o alimentari devono rivestire la forma scritta a pena di nullità. Nella specie parte opponente lamenta l'insufficiente prova offerta a dimostrazione del proprio diritto rappresentata dalle fatture, quali documenti formati e provenienti dall'interessato che rivestono mero valore indiziario ma non costituiscono prova scritta sufficiente a dimostrare l'esistenza, certezza ed esigibilità della pretesa creditoria, sicchè chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento giudiziale dell'insussistenza del credito vantato da controparte, con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre nei confronti dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari
La i costituiva nel presente giudizio insistendo sulla Controparte_1 propria domanda deducendo in fatto di avere fornito all'azienda agricola i bovini Parte_1 vivi, meglio indicati nelle fatture già prodotte in sede di giudizio monitorio, nell'ambito di un rapporto di fornitura nel corso del quale l'odierno opponente si rendeva inadempiente al pagamento di alcune forniture. A dimostrazione dell'esistenza del rapporto negoziale e dell'inadempimento di controparte offre in giudizio i documenti di trasporto relativi alle fatture di cui lamenta il mancato pagamento, e la corrispondenza elettronica intercorsa con il nell'ambito della quale questi riconosceva il Pt_1 proprio mancato pagamento, e in esecuzione ad un accordo per la dilazione del pagamento eseguiva due bonifici riducendo l'originario debito: “Precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo le parti addivenivano ad un accordo bonario avente ad oggetto il pagamento della somma di €.
44.083,91 mediante versamento bancario dell'importo di € 4.083,91 da effettuarsi in data 06/03/2024 e n. 8 versamenti bancari mensili dell'importo di € 5.000,00 cadauno da effettuarsi a far data
20/03/2024 al 25/10/2024.
La debitrice ha versato in data 08.03.2024 la somma di €. 4.083,91 e in data 06.05.2024 la somma di €. 2500,00 e nulla più, riducendo il suo debito ad €. 37.500,00 (si vedano bonifici allegati).
A seguito del reiterato inadempimento da parte della debitrice, con raccomandata PEC del
24.06.2024, la debitrice veniva nuovamente costituita in mora per la somma residua di €. 37.500,00, esattamente l'importo ingiunto.”
In diritto contestava l'eccezione di controparte in ordine alla mancanza di prova scritta e di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 62, D.L 1/2012, deducendo che l'articolo in parole pur prevedendo che i contratti siano conclusi in forma scritta, dai quali deve risultare la durata del contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento, non impedisce che la forma scritta possa estrinsecarsi liberamente anche in forma di corrispondenza elettronica o a mezzo telefax, o altro documento che permetta di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari. Sicchè la forma scritta potrebbe , anche, essere rappresentata da uno scambio di e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, così come può essere rappresentato dal documento di trasporto o dalla fattura di vendita. Peraltro, rileva parte opposta, che in esito alla modifica operata dall'art. 36-bis, D.L. 179/2012, non si prevede più la nullità del contratto ma, a presidio dell'obbligo della forma scritta, è rimasta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 62, co. 5, D.L. 1/2012.
Quindi chiedeva a questo Tribunale di volere :
- rigettare l'opposizione e tutte le domande ivi contenute.
-in ogni caso, in via ordinaria, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa e, accertare e dichiarare l'inadempimento della società “AZIENDA
AGRICOLA CONDELLO CARMELO” P.I. , CF in persona del P.IVA_1 C.F._1 titolare, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 37.500,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002;
-In ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore dello scrivente procuratore anticipatario.
L'opposizione è infondata e va rigettata. La a offerto in giudizio prova scritta del proprio Controparte_1 credito nascente dal rapporto obbligatorio negoziale intercorso con l'azienda agricola Parte_1
, contratto di fornitura di bovini vivi.
[...]
Parte opposta ha dedotto il rapporto negoziale ed ha offerto prova del proprio adempimento la consegna di bovini vivi, come dimostrato dai documenti di trasporto prodotti in giudizio, ed ha eccepito l'inadempimento di controparte per il mancato pagamento delle fatture relative alla cessione dei bovini consegnati al . Pt_1
Ha, altresì, dimostrato che lo stesso , riconoscendo il proprio debito, eseguiva un pagamento Pt_1 parziale dell'intera fornitura di bovini vivi acquistata dalla
[...] econdo una dilazione di pagamento concordata tra le parti in base alla Controparte_1 quale il avrebbe dovuto pagare l'importo di € 4.083,91 da effettuarsi con valuta 06/03/2024 Pt_1
e n. 8 versamenti bancari dell'importo di € 5.000,00 cadauno da effettuarsi con valute mensili dal
20/03/2025 al 25/10/2024, il tutto per complessivi € 44.083,91 a saldo di sorte capitale.
Dalla documentazione offerta in giudizio viene dimostrato che il pagamento dilazionato veniva parzialmente rispettato mediante due bonifici il primo eseguito in data 08.03.2024 di € 4.083,91, e il secondo di € 2.500,00 eseguito in data 06.05.2024.
La circostanza dedotta in fatto da parte opposta non viene contestata da parte opponente nel corso del giudizio, né viene offerta da parte opponente prova contraria relativa all'inadempimento a le addebitato.
Ai sensi dell'art. 115 cpc “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” , deve, quindi, ritersi provato che l'accordo sul pagamento rateale del debito riconosciuto di € 44.083,91, non è stato rispettato, e che il residuo debito del sia Pt_1 esattamente pari alla somma ingiunta di € 37.500,00.
Peraltro,tutta la documentazione offerta in giudizio da parte opposta conduce in un'unica direzione e consente infatti, di ritenere fondata la narrazione offerta dal creditore, poiché le fatture e i documenti di trasporto , unitamente alla corrispondenza elettronica, ai pagamenti a mezzo bonifici, costituiscono valida prova scritta dell'esistenza del rapporto negoziale, dell'adempimento da parte della
[...]
dell'inadempimento dell'azienda agricola . Controparte_3 Parte_1
Parte opposta ha ossequiato le regole sul riparto dell'onere della prova su di lei gravanti quale parte negoziale adempiente, mentre parte opponente non ha ottemperato al proprio onere probatorio, né ha contestato i fatti dedotti in giudizio, limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria della documentazione offerta in giudizio da parte opposta. Si ricordano in materia i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sintetizzati nella seguente massima guida:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (cass. SS.UU. , 30 ottobre 2001, n.
13533)”
Ora nel caso di specie, considerato che, come già detto, parte opponente non ha offerto in giudizio alcuna prova contraria all'inadempimento dedotto e dimostrato dalla
[...] consistente nel mancato pagamento delle fatture elencate e prodotte in Controparte_1 giudizio, relative alla fornitura del bestiame vivo consegnato alla azienda agricola , Parte_1
e considerato che il dedotto riconoscimento del debito mediante accordo di pagamento dilazionato della fornitura di bestiame, a cui veniva data spontanea esecuzione dal mediante il Pt_1 pagamento di due acconti, non è stato contestato da parte opponente, per cui vale il principio di cui all'art. 115 cpc, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigetta e il decreto ingiuntivo n.
427/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data 15.11.2024 nel giudizio monitorio R.G. n.
1240/2024, può essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , rigettata ogni Parte_1 diversa istanza ed eccezione, così decide:
a) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 427/2024 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 15.11.2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1240/2024.
b) Condanna alle spese del presente giudizio che liquida in favore della Parte_1
in € 7.616,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, lì 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella