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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/09/2024, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. n. 5249-2022 promossa da:
– in persona del legale rappresentante p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1
De Vivo;
contro
( ) – rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo ON CodiceFiscale_1
Litta;
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate.
LA CAUSA
Il giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al GdP di San Giorgio Jonico
La sig.ra residente in [...], a seguito di ON
“Comunicazione di preavviso di fermo amministrativo” n. 20193820982341678039141 del 24.5.2021 pagina 1 di 8 sul veicolo di sua proprietà, Suzuki tg. DL839TK, sulla scorta di una pretesa creditoria di € 340,26 per sanzioni dovute a violazioni del c.d.s., con citazione del 23.9.2021, conveniva in giudizio la società
quale concessionaria della riscossione, impugnando il provvedimento e chiedendone Parte_1
l'annullamento, con dichiarazione di inefficacia della richiesta di pagamento.
Eccepiva la carenza del titolo esecutivo per omessa notifica delle sanzioni amministrative poste alla base della intimazione di pagamento, da cui derivava la nullità di ogni successivo atto del procedimento.
Inoltre, evidenziava che l'applicazione dei c.d. costi fissi di gestione, mancando l'indicazione del criterio di calcolo e dell'aliquota applicata, determina la conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di difesa;
eccepiva l'illegittimità delle applicate maggiorazioni, di cui al comma V e VI dell'art. 27 della L. n. 689/1981, e l'illegittima duplicazione operata della sanzione, con conseguente nullità dell'atto oggetto di impugnazione.
Con atto del 22.12.2021, si costituiva in giudizio la evidenziando in primo luogo di Parte_1
essere concessionaria per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate per conto del CP
, ai sensi dell'art. 52 co. 5 d.lgs. n. 446/97, giusta determina dell'Ente n. 517 del
[...]
29.9.2017.
Inoltre, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo che l'intero iter procedurale seguito per la riscossione del credito era avvenuto correttamente, posto che l'ingiunzione di pagamento n.
20193820733400000030080 del 19.04.2018 era stata adeguatamente notificata alla debitrice il
28.05.2018 e da questi non impugnata, divenendo così titolo esecutivo.
Stante il perdurare dell'inadempimento della rispetto al suo obbligo di pagamento, di cui CP_1 all'ingiunzione, la con comunicazione n. 220183820865430000011979 del 30.11.2018, la Parte_1 invitava a provvedere al saldo degli importi richiesti, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe attivata la procedura cautelativa ed esecutiva di cui al DPR 602 del 29.9.1973. Ciò nonostante, la debitrice non pagava quanto accertato con l'ingiunzione, ormai divenuta inoppugnabile, e l'ente di riscossione provvedeva alla notifica della “Comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo” del 24.04.2021, oggetto di ricorso dinanzi al GdP di San Giorgio Jonico.
Parte convenuta affermava che secondo giurisprudenza consolidata è vero che il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile, ma nel caso in cui gli atti impositivi presupposti, come nel caso di specie, siano divenuti definitivi (regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge) possono essere fatti valere solo i vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi pagina 2 di 8 presupposti, che avrebbero potuto essere dedotti sotto pena di decadenza in sede di ricorso avverso questi ultimi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra nonché tutte ON
le eccezioni e domande avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, tutte da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Istruita la causa, il GdP in San Giorgio Jonico, nella persona dell'avv. Marisa Di Santo, con la sentenza n. 98/2022 pubblicata in data 3.03.2022, così provvedeva: “- accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla il preavviso di fermo sul veicolo Suzuki tg. DL839TK di proprietà del ricorrente e tutti gli atti dipendenti;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nella Parte_1 misura di € 500,00, di cui € 80,00 per spese, oltre Iva, Cap e contributo forfettario.”
IL GIUDIZIO DI APPELLO
I motivi di appello
La con atto del 23.09.2022, regolarmente notificato, impugnava la suddetta sentenza, Parte_1
sostenendo che fosse ingiusta ed illegittima.
A tal riguardo evidenziava che il giudice di prime cure era incorso in errore nel seguente passo della sentenza impugnata: “La società di riscossione produceva in giudizio l'ingiunzione di pagamento” posto alla base del preavviso di fermo e l'avviso di ricevimento, tuttavia, non riferibile all'atto notificato […]; La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni […]; nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”;
Oltre a ciò la produzione documentale della convenuta è stata tempestivamente contestata da parte attrice. Va evidenziato che la produzione di documenti in copia costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, mentre grava sulla controparte l'onere di contestarne tempestivamente la conformità all'originale (art. 2712 del codice civile); una volta che sia avvenuta tale contestazione vale il principio contenuto negli artt. 2712 e 2719 del codice civile secondo i quali le copie fotostatiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali solo se non espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. Ritenuto validamente proposto il disconoscimento, deve concludersi per la mancata notifica dell'atto contestato e quindi per l'annullamento dell'atto impugnato”. - Infine, il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico ha statuito: “condanna Parte_1
pagina 3 di 8 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di €500,00, di cui € 80,00 per spese, oltre iva, cap e contributo forfettario, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente;
compensa le spese di lite tra le altre parti”.
L'appellante, quindi, sosteneva che il convincimento del GdP traeva origine da due errate convinzioni:
a) la “mancata notifica dell'atto contestato” - atto prodromico alla comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo – ritenendo che la documentazione prodotta in giudizio dalla volta a dimostrare la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (il relativo avviso Parte_1 di ricevimento) non sarebbe “riferibile all'atto notificato”; b) tempestive e fondate le contestazioni dell'allora attore rispetto alla documentazione prodotta dall'ente riscossore.
In ordine al punto a) l'appellante riferiva che il giudice aveva omesso di valutare adeguatamente la documentazione prodotta dalla in quanto sia l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20193820733400000030080 del 19.04.2018, sia l'avviso di ricevimento con cui l'atto veniva notificato, riportavano chiaramente il medesimo numero di raccomandata, “78697709509-9” (cfr. all.
2). Dunque, non si comprendevano le ragioni che avevano indotto il Giudice di Pace a ritenere omessa qualsivoglia indicazione che consentisse di ricondurre l'avviso di accertamento prodotto all'atto prodromico al provvedimento impugnato dalla sig.ra CP_1
Quanto al punto b) sosteneva che il giudice di prime cure era incorso in errore anche laddove aveva ritenuto sufficiente la mera e generica contestazione operata dell'attrice in ordine alla documentazione prodotta dalla per dichiarare “la mancata notifica dell'atto contestato e quindi per Parte_1
l'annullamento dell'atto impugnato”. A tal riguardo evidenziava che in sede di prima udienza, la sig.ra si era limitata a impugnare e contestare “tutta quanta la documentazione depositata nel CP_1 fascicolo di parte convenuta in quanto trattasi di mere fotocopie” (all. 7 – verbale di udienza), quindi mere contestazioni generiche che non potevano assurgere a rituali contestazioni rispetto alla conformità agli originali, ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Concludeva chiedendo al tribunale adito, in riforma della sentenza 98/2022 emessa, ed in accoglimento dell'appello proposto, di accertare la validità del procedimento notificatorio osservato da Parte_1
e per l'effetto, dichiarare valida la comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo
[...]
amministrativo sul veicolo tg. DL839TK, e di tutti gli atti dipendenti oggetto di annullamento con la gravata sentenza, con vittoria di spese e competenze tutte, dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
La difesa dall'appellato
pagina 4 di 8 La sig.ra con atto del 21.12.2022, si costituiva nel presente procedimento di ON
appello, evidenziando che in sede di prima udienza del 4.1.2022, dinanzi al GdP, si presentava unicamente il difensore di il quale impugnava la documentazione prodotta da ON
, poiché fotocopie della cui autenticità rispetto all'originale non era dato avere certezze, e Parte_1
nulla eccepiva al riguardo parte convenuta, peraltro non presente in aula.
Il giudice accoglieva la domanda introduttiva con sentenza ineccepibile, sia sotto l'aspetto sostanziale del senso della Giustizia, sia sotto l'aspetto procedurale, del rispetto della norma codicistica.
Affermava, altresì, che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la loro conformità con questi viene attestata da un pubblico ufficiale competente o non espressamente disconosciuta. Ribadiva che ogni avversa (ingiustamente restrittiva in danno del cittadino) interpretazione della norma, nota al deducente difensore, non poteva trovare applicazione al caso di specie, giacché nulla aveva evidenziato rispetto alla Parte_1
contestazione sulla rispondenza agli originali dei documenti prodotti in copia dallo stesso ente di riscossione.
A fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, della documentazione, non Parte_1
produceva gli originali, rendendo impossibile la verificazione della loro rispondenza ai documenti disconosciuti mediante esame comparato ovvero, se del caso, idoneo accertamento tecnico, né forniva idonea prova della autenticità degli stessi;
pertanto non veniva adempiuto l'onere probatorio da parte della convenuta.
Concludeva insistendo per il rigetto dell'appello, con ogni altra giuridica conseguenza.
Il processo
Alla prima udienza, fissata per il giorno 12.01.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, ed il giudice, constatata l'assenza del fascicolo di primo grado, rinviava la causa per l'acquisizione dello stesso. All'udienza del 20.12.2023 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
22.05.2024, nella quale la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cp.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iter procedurale seguito dall'agente di riscossione
Come evidenziato dalla negli atti di causa, la stessa ha operato, quale agente di Parte_1
riscossione, su delega del , ovvero con determina n. 517 resa in data Controparte_2
29.9.2017, all'interno della normativa di cui all'art. 52 co. 5 d.lgs. n. 446/97.
pagina 5 di 8 Premessa la titolarità della società appellante ad agire quale agente di riscossione per conto del dall'esame di tutta la documentazione presente negli atti di causa, è evidente come la CP
abbia seguito correttamente tutto l'iter procedurale che ha portato al preavviso di fermo Parte_1
amministrativo sui beni mobili registrati intestati al trasgressore delle norme del codice della strada.
In particolare, la ha correttamente notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 14.05.2018, Parte_1 alla sig.ra l'ingiunzione di pagamento n. 20193820733400000030080 del ON
19.04.2018, per un importo pari ad € 294,00 (all. 2) – notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 28.05.2018 - la quale, non veniva impugnata nei termini di legge dal destinatario, motivo per cui diveniva titolo esecutivo. Successivamente, persistendo l'inadempimento del trasgressore, l'agente di riscossione, con comunicazione n. 220183820865430000011979 del 30.11.2018, la invitava a provvedere al saldo degli importi richiesti, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe attivata la procedura cautelativa ed esecutiva di cui al DPR 602 del 29.9.1973. Ciò nonostante, la debitrice non pagava quanto accertato con l'ingiunzione, ormai divenuta inoppugnabile, e l'ente di riscossione provvedeva alla notifica, a mezzo raccomandata n. 61846025843-6 datata 1.06.2021, della
“Comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo” n. 20193820982341678039141 del
24.04.2021, oggetto di ricorso dinanzi al GdP di san Giorgio Jonico.
Si rileva su questa prima questione che sugli atti oggetto di notifica era ben leggibile, e quindi visibile, il numero di raccomandata a.r. riscontrabile poi anche sull'avviso di ricevimento della notifica;
motivo per cui non si comprende la ragione per la quale il G.d.P. abbia ritenuto in sentenza non riferibile l'ingiunzione di pagamento all'avviso di ricevimento dell'atto notificato, benchè per compiuta giacenza.
Ed ancora, il giudice di prime cure è incorso in errore laddove ha ritenuto sufficiente la contestazione, da parte dell'attore, nel verbale di udienza del 4.01.2022, dove, per impugnare la produzione documentale di parte convenuta, si limitava unicamente ad evidenziare che trattasi di mere fotocopie.
Come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, mere contestazioni generiche non possono essere idonee a privare di efficacia probatoria le copie di documenti, se non quando siano chiare, circostanziate ed esplicite (Cass. Civ., n. 23095/2020), e non possono ridursi a formule di stile, ma devono indicare al giudice le ragioni precipue per le quali si ritiene la produzione documentale inattendibile (Cass. civ., n. 31837/2021).
Inoltre, priva di pregio è la eccepita nullità da parte dell'attrice del preavviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione, per la omessa notifica dei verbali di accertamento di violazione del Codice
pagina 6 di 8 della Strada a monte. Si evidenzia a tal riguardo che in tal caso l'attore avrebbe potuto impugnare, nei termini di legge, l'ingiunzione di pagamento, atto prodromico al preavviso di fermo, e non certo in sede di impugnativa a quest'ultimo. Quindi tale eccezione si palesa infondata ed inammissibile.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la mancata impugnazione nei termini di legge degli atti presupposti al provvedimento impugnato, rappresenta indubbio elemento ostativo alla proposizione di motivi di doglianza afferenti il merito della pretesa impositiva – definitivamente cristallizzata nell'atto prodromico divenuto definitivo per mancata opposizione – essendo il contribuente abilitato esclusivamente alla proposizione di vizi “propri” dell'atto conseguenziale notificatogli (cartella di pagamento e/o ingiunzione di pagamento).
Nel caso che ci occupa, come evidenziato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo è stata preceduta dalla regolare notifica della ingiunzione di pagamento n. 20193820733400000030080 del
19.04.20218 di € 294,00 notificata il 14.05.2018, non impugnata dall'attore.
Alla luce di tanto, l'appello va dunque accolto con conseguente riforma totale della sentenza impugnata.
Le spese sopportate dall'appellante nei due gradi di giudizio seguono giocoforza la soccombenza dell'appellato, che si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Parte_1
Giorgio Jonico n. 98/2022 resa in data 3.03.2022 e nei confronti della sig.ra così ON
provvede:
Accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata;
Rigetta quindi la domanda proposta in primo grado dalla signora e dichiara valida ON la “Comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell'attore, targato DL839TK, notificata al destinatario con atto n. 202138201324531870455939 del 24.04.2021;
Condanna al pagamento delle spese processuali sopportate dall'appellante nei due ON
gradi di giudizio, che si liquidano, in favore del procuratore anticipante (c.d. antistatario), in euro
1.000,00 complessivi a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre C.U. e diritto di cancelleria relativi al II grado.
TARANTO, 12-09-2024
pagina 7 di 8 Il Giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. n. 5249-2022 promossa da:
– in persona del legale rappresentante p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1
De Vivo;
contro
( ) – rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo ON CodiceFiscale_1
Litta;
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate.
LA CAUSA
Il giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al GdP di San Giorgio Jonico
La sig.ra residente in [...], a seguito di ON
“Comunicazione di preavviso di fermo amministrativo” n. 20193820982341678039141 del 24.5.2021 pagina 1 di 8 sul veicolo di sua proprietà, Suzuki tg. DL839TK, sulla scorta di una pretesa creditoria di € 340,26 per sanzioni dovute a violazioni del c.d.s., con citazione del 23.9.2021, conveniva in giudizio la società
quale concessionaria della riscossione, impugnando il provvedimento e chiedendone Parte_1
l'annullamento, con dichiarazione di inefficacia della richiesta di pagamento.
Eccepiva la carenza del titolo esecutivo per omessa notifica delle sanzioni amministrative poste alla base della intimazione di pagamento, da cui derivava la nullità di ogni successivo atto del procedimento.
Inoltre, evidenziava che l'applicazione dei c.d. costi fissi di gestione, mancando l'indicazione del criterio di calcolo e dell'aliquota applicata, determina la conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di difesa;
eccepiva l'illegittimità delle applicate maggiorazioni, di cui al comma V e VI dell'art. 27 della L. n. 689/1981, e l'illegittima duplicazione operata della sanzione, con conseguente nullità dell'atto oggetto di impugnazione.
Con atto del 22.12.2021, si costituiva in giudizio la evidenziando in primo luogo di Parte_1
essere concessionaria per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate per conto del CP
, ai sensi dell'art. 52 co. 5 d.lgs. n. 446/97, giusta determina dell'Ente n. 517 del
[...]
29.9.2017.
Inoltre, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo che l'intero iter procedurale seguito per la riscossione del credito era avvenuto correttamente, posto che l'ingiunzione di pagamento n.
20193820733400000030080 del 19.04.2018 era stata adeguatamente notificata alla debitrice il
28.05.2018 e da questi non impugnata, divenendo così titolo esecutivo.
Stante il perdurare dell'inadempimento della rispetto al suo obbligo di pagamento, di cui CP_1 all'ingiunzione, la con comunicazione n. 220183820865430000011979 del 30.11.2018, la Parte_1 invitava a provvedere al saldo degli importi richiesti, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe attivata la procedura cautelativa ed esecutiva di cui al DPR 602 del 29.9.1973. Ciò nonostante, la debitrice non pagava quanto accertato con l'ingiunzione, ormai divenuta inoppugnabile, e l'ente di riscossione provvedeva alla notifica della “Comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo” del 24.04.2021, oggetto di ricorso dinanzi al GdP di San Giorgio Jonico.
Parte convenuta affermava che secondo giurisprudenza consolidata è vero che il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile, ma nel caso in cui gli atti impositivi presupposti, come nel caso di specie, siano divenuti definitivi (regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge) possono essere fatti valere solo i vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi pagina 2 di 8 presupposti, che avrebbero potuto essere dedotti sotto pena di decadenza in sede di ricorso avverso questi ultimi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra nonché tutte ON
le eccezioni e domande avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, tutte da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Istruita la causa, il GdP in San Giorgio Jonico, nella persona dell'avv. Marisa Di Santo, con la sentenza n. 98/2022 pubblicata in data 3.03.2022, così provvedeva: “- accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla il preavviso di fermo sul veicolo Suzuki tg. DL839TK di proprietà del ricorrente e tutti gli atti dipendenti;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nella Parte_1 misura di € 500,00, di cui € 80,00 per spese, oltre Iva, Cap e contributo forfettario.”
IL GIUDIZIO DI APPELLO
I motivi di appello
La con atto del 23.09.2022, regolarmente notificato, impugnava la suddetta sentenza, Parte_1
sostenendo che fosse ingiusta ed illegittima.
A tal riguardo evidenziava che il giudice di prime cure era incorso in errore nel seguente passo della sentenza impugnata: “La società di riscossione produceva in giudizio l'ingiunzione di pagamento” posto alla base del preavviso di fermo e l'avviso di ricevimento, tuttavia, non riferibile all'atto notificato […]; La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni […]; nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”;
Oltre a ciò la produzione documentale della convenuta è stata tempestivamente contestata da parte attrice. Va evidenziato che la produzione di documenti in copia costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, mentre grava sulla controparte l'onere di contestarne tempestivamente la conformità all'originale (art. 2712 del codice civile); una volta che sia avvenuta tale contestazione vale il principio contenuto negli artt. 2712 e 2719 del codice civile secondo i quali le copie fotostatiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali solo se non espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. Ritenuto validamente proposto il disconoscimento, deve concludersi per la mancata notifica dell'atto contestato e quindi per l'annullamento dell'atto impugnato”. - Infine, il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico ha statuito: “condanna Parte_1
pagina 3 di 8 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di €500,00, di cui € 80,00 per spese, oltre iva, cap e contributo forfettario, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente;
compensa le spese di lite tra le altre parti”.
L'appellante, quindi, sosteneva che il convincimento del GdP traeva origine da due errate convinzioni:
a) la “mancata notifica dell'atto contestato” - atto prodromico alla comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo – ritenendo che la documentazione prodotta in giudizio dalla volta a dimostrare la notificazione dell'ingiunzione di pagamento (il relativo avviso Parte_1 di ricevimento) non sarebbe “riferibile all'atto notificato”; b) tempestive e fondate le contestazioni dell'allora attore rispetto alla documentazione prodotta dall'ente riscossore.
In ordine al punto a) l'appellante riferiva che il giudice aveva omesso di valutare adeguatamente la documentazione prodotta dalla in quanto sia l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20193820733400000030080 del 19.04.2018, sia l'avviso di ricevimento con cui l'atto veniva notificato, riportavano chiaramente il medesimo numero di raccomandata, “78697709509-9” (cfr. all.
2). Dunque, non si comprendevano le ragioni che avevano indotto il Giudice di Pace a ritenere omessa qualsivoglia indicazione che consentisse di ricondurre l'avviso di accertamento prodotto all'atto prodromico al provvedimento impugnato dalla sig.ra CP_1
Quanto al punto b) sosteneva che il giudice di prime cure era incorso in errore anche laddove aveva ritenuto sufficiente la mera e generica contestazione operata dell'attrice in ordine alla documentazione prodotta dalla per dichiarare “la mancata notifica dell'atto contestato e quindi per Parte_1
l'annullamento dell'atto impugnato”. A tal riguardo evidenziava che in sede di prima udienza, la sig.ra si era limitata a impugnare e contestare “tutta quanta la documentazione depositata nel CP_1 fascicolo di parte convenuta in quanto trattasi di mere fotocopie” (all. 7 – verbale di udienza), quindi mere contestazioni generiche che non potevano assurgere a rituali contestazioni rispetto alla conformità agli originali, ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Concludeva chiedendo al tribunale adito, in riforma della sentenza 98/2022 emessa, ed in accoglimento dell'appello proposto, di accertare la validità del procedimento notificatorio osservato da Parte_1
e per l'effetto, dichiarare valida la comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo
[...]
amministrativo sul veicolo tg. DL839TK, e di tutti gli atti dipendenti oggetto di annullamento con la gravata sentenza, con vittoria di spese e competenze tutte, dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
La difesa dall'appellato
pagina 4 di 8 La sig.ra con atto del 21.12.2022, si costituiva nel presente procedimento di ON
appello, evidenziando che in sede di prima udienza del 4.1.2022, dinanzi al GdP, si presentava unicamente il difensore di il quale impugnava la documentazione prodotta da ON
, poiché fotocopie della cui autenticità rispetto all'originale non era dato avere certezze, e Parte_1
nulla eccepiva al riguardo parte convenuta, peraltro non presente in aula.
Il giudice accoglieva la domanda introduttiva con sentenza ineccepibile, sia sotto l'aspetto sostanziale del senso della Giustizia, sia sotto l'aspetto procedurale, del rispetto della norma codicistica.
Affermava, altresì, che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la loro conformità con questi viene attestata da un pubblico ufficiale competente o non espressamente disconosciuta. Ribadiva che ogni avversa (ingiustamente restrittiva in danno del cittadino) interpretazione della norma, nota al deducente difensore, non poteva trovare applicazione al caso di specie, giacché nulla aveva evidenziato rispetto alla Parte_1
contestazione sulla rispondenza agli originali dei documenti prodotti in copia dallo stesso ente di riscossione.
A fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente, della documentazione, non Parte_1
produceva gli originali, rendendo impossibile la verificazione della loro rispondenza ai documenti disconosciuti mediante esame comparato ovvero, se del caso, idoneo accertamento tecnico, né forniva idonea prova della autenticità degli stessi;
pertanto non veniva adempiuto l'onere probatorio da parte della convenuta.
Concludeva insistendo per il rigetto dell'appello, con ogni altra giuridica conseguenza.
Il processo
Alla prima udienza, fissata per il giorno 12.01.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, ed il giudice, constatata l'assenza del fascicolo di primo grado, rinviava la causa per l'acquisizione dello stesso. All'udienza del 20.12.2023 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
22.05.2024, nella quale la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cp.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iter procedurale seguito dall'agente di riscossione
Come evidenziato dalla negli atti di causa, la stessa ha operato, quale agente di Parte_1
riscossione, su delega del , ovvero con determina n. 517 resa in data Controparte_2
29.9.2017, all'interno della normativa di cui all'art. 52 co. 5 d.lgs. n. 446/97.
pagina 5 di 8 Premessa la titolarità della società appellante ad agire quale agente di riscossione per conto del dall'esame di tutta la documentazione presente negli atti di causa, è evidente come la CP
abbia seguito correttamente tutto l'iter procedurale che ha portato al preavviso di fermo Parte_1
amministrativo sui beni mobili registrati intestati al trasgressore delle norme del codice della strada.
In particolare, la ha correttamente notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 14.05.2018, Parte_1 alla sig.ra l'ingiunzione di pagamento n. 20193820733400000030080 del ON
19.04.2018, per un importo pari ad € 294,00 (all. 2) – notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 28.05.2018 - la quale, non veniva impugnata nei termini di legge dal destinatario, motivo per cui diveniva titolo esecutivo. Successivamente, persistendo l'inadempimento del trasgressore, l'agente di riscossione, con comunicazione n. 220183820865430000011979 del 30.11.2018, la invitava a provvedere al saldo degli importi richiesti, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe attivata la procedura cautelativa ed esecutiva di cui al DPR 602 del 29.9.1973. Ciò nonostante, la debitrice non pagava quanto accertato con l'ingiunzione, ormai divenuta inoppugnabile, e l'ente di riscossione provvedeva alla notifica, a mezzo raccomandata n. 61846025843-6 datata 1.06.2021, della
“Comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo” n. 20193820982341678039141 del
24.04.2021, oggetto di ricorso dinanzi al GdP di san Giorgio Jonico.
Si rileva su questa prima questione che sugli atti oggetto di notifica era ben leggibile, e quindi visibile, il numero di raccomandata a.r. riscontrabile poi anche sull'avviso di ricevimento della notifica;
motivo per cui non si comprende la ragione per la quale il G.d.P. abbia ritenuto in sentenza non riferibile l'ingiunzione di pagamento all'avviso di ricevimento dell'atto notificato, benchè per compiuta giacenza.
Ed ancora, il giudice di prime cure è incorso in errore laddove ha ritenuto sufficiente la contestazione, da parte dell'attore, nel verbale di udienza del 4.01.2022, dove, per impugnare la produzione documentale di parte convenuta, si limitava unicamente ad evidenziare che trattasi di mere fotocopie.
Come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, mere contestazioni generiche non possono essere idonee a privare di efficacia probatoria le copie di documenti, se non quando siano chiare, circostanziate ed esplicite (Cass. Civ., n. 23095/2020), e non possono ridursi a formule di stile, ma devono indicare al giudice le ragioni precipue per le quali si ritiene la produzione documentale inattendibile (Cass. civ., n. 31837/2021).
Inoltre, priva di pregio è la eccepita nullità da parte dell'attrice del preavviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione, per la omessa notifica dei verbali di accertamento di violazione del Codice
pagina 6 di 8 della Strada a monte. Si evidenzia a tal riguardo che in tal caso l'attore avrebbe potuto impugnare, nei termini di legge, l'ingiunzione di pagamento, atto prodromico al preavviso di fermo, e non certo in sede di impugnativa a quest'ultimo. Quindi tale eccezione si palesa infondata ed inammissibile.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la mancata impugnazione nei termini di legge degli atti presupposti al provvedimento impugnato, rappresenta indubbio elemento ostativo alla proposizione di motivi di doglianza afferenti il merito della pretesa impositiva – definitivamente cristallizzata nell'atto prodromico divenuto definitivo per mancata opposizione – essendo il contribuente abilitato esclusivamente alla proposizione di vizi “propri” dell'atto conseguenziale notificatogli (cartella di pagamento e/o ingiunzione di pagamento).
Nel caso che ci occupa, come evidenziato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo è stata preceduta dalla regolare notifica della ingiunzione di pagamento n. 20193820733400000030080 del
19.04.20218 di € 294,00 notificata il 14.05.2018, non impugnata dall'attore.
Alla luce di tanto, l'appello va dunque accolto con conseguente riforma totale della sentenza impugnata.
Le spese sopportate dall'appellante nei due gradi di giudizio seguono giocoforza la soccombenza dell'appellato, che si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Parte_1
Giorgio Jonico n. 98/2022 resa in data 3.03.2022 e nei confronti della sig.ra così ON
provvede:
Accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata;
Rigetta quindi la domanda proposta in primo grado dalla signora e dichiara valida ON la “Comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell'attore, targato DL839TK, notificata al destinatario con atto n. 202138201324531870455939 del 24.04.2021;
Condanna al pagamento delle spese processuali sopportate dall'appellante nei due ON
gradi di giudizio, che si liquidano, in favore del procuratore anticipante (c.d. antistatario), in euro
1.000,00 complessivi a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre C.U. e diritto di cancelleria relativi al II grado.
TARANTO, 12-09-2024
pagina 7 di 8 Il Giudice – dott. Claudio Casarano
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