Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 224/2025 promossa da
, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti FERRARA ANNA MARIA, MICELI WALTER, RINALDI
GIOVANNI, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA come da procura ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: carta docente
All'udienza del 24/06/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 28.03.2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23,
2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, Cont 2023/24 e 2024/25, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00= o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente inserita nelle GPS di Varese e di prestare e aver prestato servizio presso istituti scolastici statali, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il resistente, CP_1 per gli a.s. 2022/23, 2023/24 (contratto sino al 30.06.2024) e 2024/25 (contratto dal
17.09.2024 sino al 30.06.25); di non aver beneficiato in tali a.s. della c.d. carta docente.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e così concludendo:
Disporre la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. Att. cpc patrocinati dal difensore firmatario dell'odierno ricorso ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio nonché a decorrere dall' a. s. 2023/2024 e seguenti ove trattasi di supplenza annuale fino al 31 agosto;
estendere la pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge
Con condanna alle spese;
Pag. 2 di 8 In caso di denegato accoglimento del ricorso con compensazione delle spese legali in subordine con liquidazione al minimo e senza alcun aumento del numero delle parti derivante da ricorso collettivo o da riunione di procedimenti già pendenti.
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e all'esito il
Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Con la recente pronuncia n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, tra la data di conferimento del più risalente incarico (a.s. 2022/23) e la notifica del ricorso non è decorso il quinquennio necessario alla maturazione del termine prescrizionale.
4.Procedendo ora alla disamina della disciplina normativa di riferimento, l'art 1, co. 121, della L. n. 107/2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile con riferimento alla data di instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui è causa, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 124 stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Pag. 3 di 8 Il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
Tale limitazione del novero dei beneficiari ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato ha trovato conferma nel successivo D.P.C.M. del 28.11.2016.
Infine, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria prevedono in capo all'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
5.Ciò premesso, nel presente giudizio parte attrice lamenta l'illegittima esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dai destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
6.La doglianza della parte ricorrente è da ritenersi fondata in considerazione dei principi costituzionali e comunitari alla luce dei quali occorre necessariamente interpretare la normativa sopra richiamata.
6.1Con riferimento al quadro costituzionale, infatti, occorre richiamare quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842 del 2022, le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Giudice e di seguito riportate: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non
Pag. 4 di 8 aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Ciò osservato, ulteriormente è stata ritenuta possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n.
107/2015), nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio 'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma
3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012,
n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la
"Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via
Pag. 5 di 8 affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
6.2Sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE (pronuncia n. 450 del 18.05.2022). In particolare la Corte, premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6.3Alla luce dei principi sopra richiamati, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, va dunque affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto del docente con il non può Controparte_1 legittimamente assurgere a motivo di esclusione dal novero dei destinatari della carta elettronica di cui è causa.
7.Con particolare riferimento alla pretesa azionata per l'a.s. 2024/25, occorre ulteriormente osservare quanto segue.
7.1L'art. 1, co. 572, L. 207/2024 ha così modificato l'art. 1, co. 121, L. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
Pag. 6 di 8 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_1
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
7.2La nuova formulazione della disposizione in parola non risulta rilevante ai fini del decidere, in primo luogo in quanto ratione temporis inapplicabile alla fattispecie di cui è causa, non avendo efficacia retroattiva;
in secondo luogo, in ogni caso, in quanto riferibile alle sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (vale a dire sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico), non anche alle altre tipologie di supplenze, quale quella di cui si controverte nella presente sede.
8.Tutto ciò complessivamente ritenuto e osservato, nel caso di specie è documentale che la ricorrente abbia svolto e svolga servizio in qualità di docente a tempo determinato per gli a.s. 2022/23, 2023/24 (contratto sino al 30.06.2024) e
2024/25 (contratto dal 17.09.2024 sino al 30.06.25) e che i contratti siano stati stipulati per periodi di tempo fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (v. contratti in atti).
E' poi pacifico che la docente non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Non ricorre pertanto alcuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento della ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
9.In conclusione, il Giudice accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico;
per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione della Carta Elettronica in CP_1 favore della ricorrente, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della natura documentale e seriale della causa.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici dal 2022/23 al
2024/25, per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico;
per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione della Carta Elettronica in favore della ricorrente, CP_1 per l'importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 24.06.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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