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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 543/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 543/2019 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, dagli avv.ti
[...]
CP Assunta Barbara Filice (C.F. ) - pec: iuffre. C.F._1 Email_1
[...]
(C.F. ) - pec: Parte_2 C.F._2 Email_2
appellante principale
CONTRO
(C.F. ),rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Controparte_2 C.F._3
LE e Salvatore LE appellato contumace
OGGETTO: Azione di rivendicazione, nullità di donazione e di compravendita - appello avverso la Sentenza n. 634 del Tribunale di Locri emessa e pubblicata il 28/05/2019, nel
procedimento recante N.R.G. 1657/2017, non notificata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 25.10.2017, l'
[...]
, conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_2
rivendicare il proprio diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Gioiosa Ionica, fondo
”, identificato al catasto terreni dello stesso comune al foglio 32, particelle originarie 516, CP_3
355 e 367, oltre che per la conferma della declaratoria di nullità della donazione stipulata i Per_1
del 21 settembre 1981 posta in essere da in favore del figlio Controparte_4 Controparte_2
avente ad oggetto tale fondo, recepita e trasfusa il 3 gennaio 2004 in atto pubblico a rogito del notaio e per la dichiarazione di nullità della compravendita del 18 novembre 2008 (o del 18 Per_2
novembre 2004) riguardante il fabbricato censito in catasto fabbricati del comune di Gioiosa Ionica al foglio 32, particella 1350, pervenuto al in virtù dell'atto di donazione del 1981. CP_2
Parte attrice chiedeva anche di accertare la sua proprietà per accessione degli immobili costruiti sul fondo del demanio pubblico e la condanna del al rilascio di tale immobile, all'esecuzione CP_2
delle conseguenti variazioni e al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione sine titulo del bene.
In particolare, l' sosteneva di essere subentrata all'Opera Valorizzazione Sila, istituita con Pt_1
L. n. 1629 del 1947; di essere proprietaria dei terreni oggetto di controversia mediante il d.P.R. n.
3254 del 1952; affermava che con atto a rogito del notaio del 14 Aprile 1973 aveva Per_3 venduto a l'unità fondiaria n.100 (ex 43) posta nel fondo “ ” del Comune di CP_4 CP_3
Gioiosa Ionica foglio 32, particelle originarie 516, 355 e 367, con annesso fabbricato rurale, mediante patto di riservato dominio. Tuttavia rilevava che l'assegnataria era deceduta senza aver riscattato il fondo né aver affrancato il medesimo dal riservato dominio dell'ente.
Chiariva che l'erede della LE, non possedeva i requisiti di legge per il Controparte_2
subingresso nella posizione della de cuius e per la cancellazione del riservato dominio, per cui non aveva potuto acquistare la proprietà , che era rimasta all'Ente fondiario per il patto di riservato dominio;
e quindi sulla premessa della nullità dell'atto di donazione “perché posto in essere da chi non poteva disporre del bene e cioè da chi non era proprietario, sussistendo il vincolo di riservato dominio in favore dell'ente concedente, che non risulta sia mai cessato, non avendo l'assegnatario riscattato né affrancato il fondo in questione”, gli atti di disposizione del erano invalidi. CP_2
Tuttavia il Tribunale di Locri con sentenza n. 722/2024 aveva rigettato la domanda di rivendicazione avanzata dal sulle particelle 826 e 516, foglio 32 del comune di Gioiosa CP_2
Ionica; che la sentenza del 1998 non era stata mai ottemperata dal nemmeno per la parte del CP_2
terreno ancora di proprietà della gestione stralcio Parte_1
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici e rappresentando innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rivendicazione,
2 non essendo nel possesso del bene oggetto di causa . Precisava poi che la madre CP_4
aveva acquistato i terreni in contesa dall'opera Valorizzazione Sila, con patto di riservato dominio, per mezzo di atto notarile del 14 novembre 1973, che l'atto di donazione del 1981 era divenuto efficace il 13 gennaio 2004 mediante atto pubblico identificato con il numero di repertorio 20.879
a rogito del notaio che a tale data erano decorsi 30 anni dalla vendita dei beni, che il prezzo Per_2 di acquisto era stato interamente saldato ed era estinto il riservato dominio dell'ente.
Specificamente affermava che l'art. 10 della legge n. 386/1976 stabiliva che il riservato dominio permaneva fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, che quindi si era estinto automaticamente al momento del pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e che di conseguenza l'assegnatario era divenuto pieno proprietario fin da quel momento;
che il bene era entrato in successione. Affermava , che nell'altro giudizio svolto tra le stesse parti l' aveva riconosciuto la circostanza che l'assegnatario aveva pagato interamente Pt_1
il prezzo di acquisto, saldando la quindicesima rata del corrispettivo, che la sentenza n. 22 del 1998 non era stata pronunciata nei suoi confronti, ma che prevedeva il principio dell'acquisizione automatica del bene nel patrimonio dell'assegnatario al momento del pagamento della quindicesima annualità, e aveva escluso la validità della donazione solo perché in quel momento essa non aveva acquisito valore per l'ordinamento giuridico italiano. Aggiungeva inoltre che nel procedimento avviato nel 2008 non era in contestazione la proprietà dei fondi oggetto di attuale causa e che l'attrice aveva chiesto la restituzione degli immobili in contesa a chi non ne aveva la disponibilità nonostante sapeva dell'alienazione ad , che l'ente non aveva mai trascritto nei registri Controparte_5
immobiliari il riservato dominio e, in caso di soccombenza e in subordine, chiedeva la restituzione delle trenta rate pagate per l'acquisto del bene, ciascuna dell'importo di ₤.
4.467 versate dal 1973 al
2003, oltre interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 634/2019 pubblicata il 28/05/2019 il Tribunale di Locri rigettava tutte le domande di parte attrice, che condannava alle spese di lite liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
In particolare, il giudice di prime cure:
- rigettava la domanda di rivendicazione accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, il quale non aveva la disponibilità materiale delle particelle oggetto di causa;
- rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, non avendo parte attrice fornito prova di un danno risarcibile;
- dichiarava inammissibile la domanda di conferma della nullità della donazione, perché su tale atto si era già pronunciato il tribunale di Locri con sentenza n. 722/14, passata in giudicato,
3 mediante la quale era stata rigettata l'azione di rivendicazione proposta dal sul presupposto CP_2
della nullità del contratto a titolo gratuito posto in essere da in favore del figlio;
CP_4
- rigettava la domanda di nullità della compravendita stipulata tra e Controparte_2
, quest'ultima non evocata in giudizio, sul presupposto che tale vendita a non Controparte_5
domino non sarebbe nulla, bensì valida e produttiva di effetti obbligatori inter partes ai sensi degli artt.1478 e 1479 cc.; ad abundantiamil giudice rilevava che, poiché il patto di riservato dominio non sarebbe stato trascritto dal la riserva di proprietà non trascritta non sarebbe stata neppure CP_2 opponibile all'ultimo acquirente, cioè ; Controparte_5
- dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna al versamento dei ratei corrisposti dalla LE in esecuzione del contratto del 1973, perché avanzata solo nell'ipotesi di accoglimento parziale delle domande formulate dall' . Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 26/06/2019e iscritto a ruolo il 01/07/2019,
l' chiedeva la riforma integrale della sentenza n. 634/2019 (non notificata ai fini della Pt_1 decorrenza del c.d. termine breve per l'impugnazione) per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle Leggi n. 230/1950 e n.
379/1967 ratione temporis vigenti. In particolare, asseriva l'erroneo ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure che, pur non ponendo in discussione la provenienza dell'immobile rivendicato dall' era giunto ad un risultato diametralmente opposto, Pt_1
omettendo di considerare l'articolo 18 della legge 230 del 1950 che testualmente prevedeva che fino al pagamento integrale del prezzo, era nullo qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale dei terreni assegnati. Il primo giudice avrebbe correttamente qualificato la domanda di parte attrice come azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c., di cui sarebbe stata anche fornita la c.d. prova diabolica, ma sarebbe poi giunto a una conclusione errata in punto di fondatezza dell'eccezione del di carenza della propria legittimazione passiva;
CP_2
2) Omessa ed erronea valutazione della documentazione offerta in comunicazione, che avrebbe dovuto condurre il tribunale a una pronuncia giudiziale in favore dell' in Pt_1
quanto il convenuto aveva avutola disponibilità del fondo in passato e non l'aveva più poiché di questo aveva disposto mediante atti, di cui l'appellante chiedeva accertarsi la nullità.
Il giudice di primo grado non avrebbe considerato la copiosa giurisprudenza di merito degli altri tribunali calabresi, prodotta da parte attrice in primo grado, tutta orientata ad annullare gli atti di disposizione compiuti in violazione alle leggi che disciplinano la natura pubblica dei fondi agricoli e neppure la giurisprudenza di legittimità, che con sentenza n. 4430 del 24.02.2009 della Suprema
4 Corte di Cassazione, su identica fattispecie, aveva stabilito che i terreni acquistati dagli enti di riforma non potevano essere sottratti alla loro finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi Parte_3
che li riguardavano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma c.c. e 828, secondo comma c.c., con conseguente impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione.
L'appellante contestava la deduzione cui era giunto il primo giudice quando ha ritenuto che l' avrebbe dovuto chiedere la restituzione dell'immobile agli attuali detentori, che sarebbero Pt_1
quelli ai quali arbitrariamente ed illegittimamente il avrebbe venduto, senza averne il diritto CP_2
di proprietà.
Ancora l'appellante considerava erronea la gravata sentenza perché adottata in violazione degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 10 del 2000, in relazione alla nuova destinazione urbanistica del fondo per cui è causa.
3) Illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui il giudice ha correttamente sostenuto che il convenuto non aveva la disponibilità dell'immobile rivendicato solo perché il lo aveva venduto illegittimamente, non essendo lui il proprietario. Rappresentava CP_2 inoltre che l'odierno appellato nel procedimento di primo grado non avrebbe neppure provato il pagamento delle trenta rate previste dal piano di ammortamento e non avrebbe neanche provato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della legge n. 230/1950 per il subingresso nel rapporto di assegnazione del fondo agricolo.
4) In forza della palese erroneità della gravata sentenza, l'appellante contestava la sproporzionata condanna alle spese che il primo giudice ha disposto in favore dal convenuto.
Costituiti i nuovi difensori dell' , avv. Assunta Barbara Filice ed con Pt_1 Parte_2
ordinanza del giorno 11 dicembre 2019 veniva dichiarata la contumacia del , che, Controparte_2
ritualmente citato mediante atto di impugnazione notificato il 26 giugno 2019, non si costituiva nel presente grado di giudizio.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante, con condanna alla pena pecuniaria di € 250,00 ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c. ( poiché non rivolta alla statuizione sulle spese, unica suscettibile di esecuzione, ma contro una decisone di rigetto non passibile di esecuzione) , dopo alcuni differimenti d'ufficio , la causa veniva rinviata all'udienza del 3 ottobre
2024 per la precisazione delle conclusioni, che l'appellante rassegnava con note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate il 18 settembre 2024 con le quali precisava le conclusioni come di seguito:
<<<…. affinchè Codesta Ecc.ma Corte accolga integralmente il proposto gravame e per l'effetto
riformi in toto la sentenza appellata dichiarando la proprietà del bene oggetto di causa in capo ad
5 e conseguentemente la nullità della donazione del Parte_1
21.09.1981, pubblicata in Italia con atto per Notar del 12.01.2004, rep. n. 20879, Persona_4
registrato a Locri il 28.01.2004 al n. 70 serie 1 V, posta in essere da , dante Controparte_4
causa del convenuto, a mezzo della quale la stessa ha disposto, in favore di del Controparte_2 fondo di proprietà dell' Per l'effetto dichiarare nullo l'atto per notar Parte_1 Persona_4
del 18.11.2004 n. di Repertorio 39.431 e di Raccolta n. 10.387, nonché di tutti gli altri atti posti in essere da con i quali questi ha disposto dei terreni in argomento (frazionamenti, Controparte_2
vendite, ecc.), accertando e dichiarando che occupa abusivamente e senza alcun Controparte_2
titolo il terreno per cui è causa e, consequenzialmente, accertare e dichiarare la proprietà della
per accessione, degli immobili costruiti su detto terreno del demanio Parte_1
pubblico. Ordinare, infine, a il rilascio immediato degli immobili in questione Controparte_2
liberi e sgomberi da persone, animali e cose a favore della nonché Parte_1
ordinare allo stesso di apportare a sua cura e spese le conseguenti variazioni, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità, con contestuale condanna al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione sine titulo di un immobile di proprietà di un ente pubblico che l' Con consequenziale condanna del Controparte_6
soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio..>>>
Con ordinanza del 14/10/2024 il Collegio assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini ex art. 190 cpc, di cui l' profittava. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere parzialmente accolto ed in relazione solo ad alcuni dei motivi e ad alcune delle domande proposte in primo grado
Non è fondata la doglianza che insiste sulla accoglibilità dell'azione di rivendicazione, avanzata
(in primo grado nel 2017) solo nei confronti del che ha eccepito il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva .
L'azione principale avanzata dall' Parte_1
,così come esattamente qualificata dal Tribunale e come, peraltro, espressamente
[...] ammesso dalla stessa appellante alla pag. 8 dell'atto di citazione in appello, è quella di rivendicazione ex art. 948 c.c., che consente al proprietario di un bene di reclamare il suo diritto nei confronti di chiunque ne detenga il possesso senza avere un titolo valido.
6 L'azione ha natura reale e petitoria, in quanto è finalizzata, da un lato, a rimuovere lo stato di incertezza circa la proprietà del bene per cui è causa e, dall'altro, a far ottenere all'istante la disponibilità ed il possesso del bene di cui è titolare .
Legittimato attivo è colui che si affermi proprietario del bene, non avendone tuttavia il possesso.
Legittimato passivo è invece colui che, possedendo o detenendo il bene de quo al momento della proposizione della domanda giudiziale, abbia la c.d. potestas restituendi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione di rivendica di una proprietà dev'essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari
(Sez. 2, Sentenza n. 17270 del 28/08/2015; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24260 del 04/10/2018)
La sentenza impugnata ha altrettanto correttamente affermato che in caso di eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, sarebbe spettato all'attore dimostrare che la controparte avesse possesso o disponibilità del bene all'atto della domanda (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 13973 del 16/06/2006).
Prova mai fornita dall'attrice , rimasta per tal motivo soccombente in primo grado. Pt_1
L'appello sulla questione è totalmente privo di consistenza, avendo la meramente Pt_4 riproposto ed insistito sull'azione di rivendica, senza contestare la pronuncia , né in punto di fatto , né in punto di diritto;
quindi senza contestare il principio di diritto e senza dimostrare che il CP_2
fosse ancora in possesso dei fondi al momento della proposizione della domanda.
Anzi , dal prospetto prodotto dal' unitamente alle comparse conclusionali (trattandosi di Pt_4
un prospetto redatto dalla parte, che avrebbe potuto essere inserito nel corpo della conclusionale, può essere esaminato quale difesa, non costituendo documento nuovo non producibile in appello), ne viene rafforzata la difesa di controparte, perché sono indicati tutti gli atti di disposizione delle particelle stipulati dal in esito alla “conferma” della donazione del 1981 , ad opera del CP_2
Notaio nel 2004 , e ben si vede dall'elenco che il ha ceduto tutte le particelle, Per_2 CP_2
anche in esito a frazionamenti, nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2008: ciò avvalora che il non disponesse più degli immobili da anni prima dell'azione avanzata in primo grado nel CP_2
2017 dall'odierna appellante.
Per completezza, può ricordarsi come la giurisprudenza ammetta la possibilità di una domanda di accertamento della proprietà non finalizzata alla restituzione, ma ad affermare il diritto del proprietario per eliminare incertezza in caso di contestazione : cfr da ultimo sul punto Cass Sez. 2
- Sentenza n. 1210 del 18/01/2017 “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l?azione di rivendicazione ex
7 art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes".
Tuttavia l'interpretazione della domanda non può prescindere dalla prospettazione della parte, e la stessa qualificazione giuridica della domanda è suscettibile di passare in giudicato se non impugnata (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 ).
Nella specie l' non solo non ha contestato la qualificazione della domanda come azione Pt_1
di rivendicazione ex art 948 cod civ affermata dal Tribunale , ma ha ribadito espressamente di avere proposto tale domanda, e di voler ottenere dal il possesso, insistendo nelle conclusioni per CP_2
la condanna alla restituzione .
E' evidente che l'appellante non abbia avuto alcun intento di formulare domanda diversa dalla rivendicazione, pur non avendo affrontato il punto né chiarito come avrebbe potuto il
[...] riconsegnare ciò che non aveva, già da prima dell'atto introduttivo di primo grado . CP_2
L'appello riguardante il rigetto della domanda di rivendica è quindi infondato, e va respinto, risultando confermata la carenza di legittimazione passiva del CP_2
*
Diversa conclusione può trarsi per il motivo di appello riguardante la domanda di dichiarazione di nullità della donazione del 1981 della LE al figlio, e della “conferma” dell'atto di donazione per notaio del 2004, negata dal Tribunale e riproposta fondatamente in questa Per_2
sede.
La “donazione” sarebbe stata effettuata dalla madre del (nata il [...]) CP_2 CP_4
che già si trovava in con atto del 21.9.1981 , pubblicato in Italia con atto per notaio Per_1 [...]
del 12.1.2004 rep 20879 registrato a Locri il 28.1.2004 al n. 70 serie 1V : di tale atti non Per_4 si dispone in questa sede, perché probabilmente non riprodotti (l'appellato è rimasto contumace).
Tuttavia la precisa identificazione di essi nella sentenza consente di ritenere certa la loro esistenza
, non contestata da nessuna delle parti;
è invece oggetto di causa la nullità di tali documenti, per l'impossibilità della donante di disporre dei beni pervenutile per notaio ma con patto di Per_3 riservato dominio dell'ente fondiario e vincolo di incedibilità fino al “riscatto” o al pagamento almeno delle 15 annualità.dall'avente diritto
La domanda di “conferma” della nullità della donazione è stata ritenuta inammissibile dal
Tribunale perché la nullità della donazione sarebbe stata già dichiarata da due sentenze , la n 22 del
1998 e la n. 722/2014, entrambe del Tribunale di Locri, che in motivazione avrebbero già affermato tale nullità, seppur solo in motivazione e quale presupposto della pronuncia di rigetto della domanda di rivendicazione avanzata in quei processi dal CP_2
8 La decisione di primo grado su tale punto non è corretta, perché la motivazione che non si trasfonda anche nel dispositivo di una sentenza, non costituisce punto di decisione e non è idoneo a diventare giudicato . Un mero inciso nel corpo della motivazione, cui non corrisponde alcuna statuizione nel dispositivo non costituisce certamente una pronuncia rispetto alla quale possa profilarsi una decisione, e quindi una duplicazione di domanda. Sul punto già Cass . Sez. 3,
Sentenza n. 12084 del 24/05/2007 “ La mancata statuizione - nel dispositivo della sentenza - in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione” .
Conforme Cass Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010 “Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva…[omissis]”. Più di recente Cass Sez. 3, Sentenza n. 9263 del 11/04/2017 “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112
c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione … ecc”.
Nella sentenza indicata n. 22/1998, emessa dal Tribunale di Locri in data 8-13-1-1998 e prodotta in atti, in causa proposta da si legge che la donazione della LE al Parte_5
figlio non era regolare né opponibile (perché non era mai venuto meno il riservato dominio dell'Agenzia ESAC), ma non vi è nella pronuncia finale alcuna espressa statuizione rispetto alla validità della donazione, avendo il tribunale affermato solo la proprietà dell' contro il Pt_1
. Pt_5
Analogamente nella sentenza n 722 del 2014 emessa tra contro e Pt_1 CP_2 CP_5
pur avendo il Tribunale affermato in motivazione la nullità e inefficacia della donazione del 1981 , perché posta in essere da chi non era proprietario, nel dispositivo ha solo respinto la domanda di rivendicazione del senza null'altro statuire. CP_2
9 La questione quindi ben poteva essere oggetto della pronuncia espressamente chiesta al Tribunale nel presente processo di primo grado, e riproposta dall' con l'appello, senza che possa Pt_1 configurarsi un “bis in idem”, né alcuna duplicazione di pronunce.
Può quindi esaminarsi la domanda di dichiarare la nullità della donazione, che merita accoglimento, pur potendosi prescindere dalla forma con la quale l'atto di donazione è stato stipulato (forma che non è dato esattamente conoscere, pur se è certo che l'atto fu redatto in
ove la LE si era trasferita, per ammissione del che attribuì alla madre la Per_1 CP_2
volontà di affidargli in tal modo la gestione del fondo), e trova origine nella mancanza del potere di disporre della donante, che nel 1981 – dopo solo solo otto anni dall'atto di concessione - non poteva avere ancora acquistato l'immobile, né pagato le 15 annualità minime.
La LE con atto del 14.4.1973 per notaio (in atti) in quanto coltivatrice diretta, Per_3
beneficiò della assegnazione di fondi espropriati dalle leggi per la riforma fondiaria avvenuta con una successione di leggi: dapprima la legge 12 maggio 1950 n. 230 (recante "Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori contermini") , introdotta per favorire la colonizzazione della Sila , ma che poi fu estesa a tutto il territorio nazionale dall'art. 21, primo comma, della legge 21 ottobre 1950 n. 841;
Le due suddette leggi di riforma agraria (nn. 230/50 e 841/50) vennero modificate dalle lI.
29.5.1967 n. 379 (recante "Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria") e poi ancora dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ("Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo").
La prima di tali leggi consentì agli assegnatari, in deroga al divieto stabilito nel 1950, il riscatto anticipato del fondo da parte dell'acquirente, sotto vincolo di indivisibilità ed alienabilità (art. 1).
La legge 389/76, infine, trasferì alle Regioni le competenze già spettanti agli enti di trasformazione fondiaria, di cui alla I. 841/50, fissando i princìpi generali in base ai quali le singole Regioni avrebbero dovuto istituire i singoli enti regionali di sviluppo agricolo.
In questo quadro di trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, l'art. 10 della suddetta
I. 389/76 stabilì che "il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette".
Quindi i beneficiari delle assegnazioni (come la LE) non sarebbero diventati proprietari se non con il pagamento di almeno 15 rate annuali , e solo questo avrebbe fatto cessare il riservato dominio in capo all'ente concedente.
10 La LE non pagò certamente le 15 rate, perché nel 1981 , meno di 15 anni dopo la cessione del fondo (1973) dismise di fatto l'immobile con la donazione, essendosi già recata in America;
di fatto abbandonandolo. Morì in , a Brooklin nel marzo 1991 (vi è certificato di morte in Per_1
atti), senza quindi mai completare i pagamenti.
La donazione effettuata dalla LE nel 1981 è quindi nulla per mancanza di causa per difetto di titolarità del donante ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024 “La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”).
Pertanto nessuna “pubblicazione” o “convalida “ di tale donazione avrebbe potuto effettuare il notaio che non avrebbe potuto conferire valore ad un atto radicalmente e geneticamente Per_2
invalido.
Né la cessione – illegittima - avrebbe consentito al di subentrare nei diritti della madre, né CP_2 di riscattare l'immobile, neppure pagando quanto da lei dovuto, in quanto il subentro sarebbe stato possibile solo a chi fosse stato in possesso dei requisiti richiesti per essere assegnatari;
mentre il impiegato, non aveva la necessaria qualità di coltivatore. CP_2
Tale regola è stata confermata, anche dopo la parziale abrogazione di alcune delle norme citate, dalla Legge Regionale n 10 del 2000 con cui la Regione Calabria ha disciplinato la successione ed il subentro in detti fondi, prevedendo all'art 5 che “..
1. Nel caso di morte dell'assegnatario, prima che questi abbia riscattato o affrancato il fondo, subentrano nell'assegnazione, a pari titolo, il coniuge non legalmente separato e i discendenti in linea retta, sempre che abbiano la qualifica professionale accertata in base al disposto dell'art. 3, comma 5, della presente legge e non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura inferiore ad un terzo - di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo da parte della famiglia. A tal fine, ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, gli adottivi ed i figli naturali nonché gli affiliati in base alle disposizioni transitorie stabilite dalla legge 4 maggio 1983,
n. 184. Si applicano, nella linea retta, le norme in materia di rappresentazione coordinate con i requisiti professionali sopra richiesti…ecc”
La carenza in capo al dei requisiti per subentrare alla madre e riscattare il fondo è stata CP_2 sempre eccepita e mai superata dal'interessato; che ha sostenuto di aver pagato più delle 15 rate necessarie. Pagamento che però - in difetto dei requisiti per il subentro alla madre- anche ove provato , non avrebbe potuto fargli acquisire la titolarità dell'immobile né far cesare il riservato dominio, che è rimasto in capo all' . Pt_1
11 La nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni tempo, degli atti di disposizione dell'assegnatario non riscattante , è pacifica: in tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 22/03/2011 “È affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se, con esso, si sia trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 (non abrogato dalla normativa sulla riforma agraria disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379) prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto”.
Inoltre, il particolare regime di tali atti di cessione, esclude che possano farsi valere gli effetti del possesso , secondo l'ordinaria disciplina degli acquisti a titolo originario, persino per il fondo riscattato (Cass Sez. 3, Sentenza n. 186 del 11/01/1993 “ In tema di assegnazione di terre di riforma fondiaria, il fondo riscattato, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, o affrancato dal riservato dominio, ai sensi dell'art. 10 comma secondo della legge 30 aprile 1976 n.
386, è soggetto, per un trentennio dalla data della prima assegnazione, ad un regime particolare che, impedendone il trasferimento, esclude anche, ai sensi dell'art. 1145 cod. civ., gli effetti del possesso tranne quelli previsti dall'art. 1148 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 6 della citata legge n. 379 del 1967, applicabile anche alle affrancazioni dal riservato dominio di cui alla legge 30 aprile 1976 n. 386.”)
Più di recente, Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 6486 del 12/03/2024 “I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt.
830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.” (conforme a
Cass Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009)
In parziale riforma della sentenza appellata deve quindi dichiararsi la nullità della donazione del 21.09.1981, pubblicata in Italia con atto per Notar del 12.01.2004, Persona_4
rep. n. 20879, registrato a Locri il 28.01.2004 al n. 70 serie 1V, posta in essere da CP_4
dante causa del convenuto, con il quale la stessa ebbe a disporre, in favore di
[...] Controparte_2 del fondo di proprietà dell' , accogliendo la domanda dell'ente . Parte_1
*
Non possono trovare accoglimento , invece, gli ulteriori motivi di appello.
Pur se la nullità dell'atto di acquisto degli immobili in capo al ricade e inficia la validità CP_2
degli ulteriori atti di trasferimento, posti in essere da chi non è titolare del bene, è altrettanto vero
12 che per poter dichiarare la nullità degli atti di compravendita stipulati dal sarebbe stato CP_2 necessario che l' li individuasse correttamente e e provvedesse a citare in primo grado gli Pt_1
stipulanti, legittimati passivi e contraddittori necessari.
Non avendo provveduto ad indicare ed individuare tempestivamente gli atti e gli acquirenti la domanda di annullamento degli atti consequenziali è generica e non può neppure esaminarsi.
Solo per completezza può aggiungersi che l'elenco degli atti e dei beneficiari delle cessioni del
(che è stato allegato alla comparsa conclusionale in questa sede, quindi in un momento in CP_2 cui non è consentita alcuna nuova domanda né alcuna specificazione , ma solo l' illustrazione delle difese) , è certamente tardivo ed inammissibile, finendo solo per provare che con opportuna diligenza la avrebbe potuto proporre domande specifiche, individuando correttamente gli Pt_1
atti e gli stipulanti.
*
Parimenti colpita da genericità è la domanda di condanna del al risarcimento per la CP_2
detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa, per tal ragione respinta in primo grado.
Non sono indicati gli elementi utili a dettagliare e precisare la richiesta: i periodi, il valore, non è detto quale sarebbe stata la perdita o il mancato guadagno causato dalla condotta detentiva del non è precisato neppure se il fondo avrebbe potuto essere riassegnato ad altro avente diritto CP_2
e riscuotere da questo i canoni di affrancazione, ed in qual misura, ecc.
Nel caso di occupazione illegittima di immobili , il danno, che ha contenuto patrimoniale, ed è quindi suscettibile di prova , “può ritenersi provato (e quindi se del caso può essere liquidato in via equitativa) soltanto se, in base agli elementi fattuali allegati e dimostrati in giudizio, risulti che
l'immobile, ove non fosse stato occupato dal convenuto, avrebbe certamente ricevuto dal proprietario una destinazione economica produttiva di reddito”.
Con sentenza n. 33645 del 15/11/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno cristallizzato il principio secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
La genericità della domanda risarcitoria, carente di allegazioni, che non potrebbe essere colmata da una CTU, che sarebbe certamente esplorativa, è stata già dichiarata dal Tribunale. I motivi di appello sono inidonei a superare la decisione, che deve essere confermata .
13 Né potrebbe valer alcuna specificazione in corso di causa della domanda (inizialmente) generica, dovendo espressamente la controparte accettare il contraddittorio sul punto, configurandosi come un vero e proprio mutamento.
*
Infine, la doglianza della “sproporzione” delle spese di lite imposte all'appellante – attrice in primo grado- benché anch'essa generica, è superata dalla necessaria rimodulazione delle spese anche del primo grado che consegue al parziale accoglimento dell'appello.
Per tale ragione, in considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti sulle varie domande, appare di giustizia compensare per metà le spese di ciascun grado di giudizio, ponendo a carico del la residua metà, per ciascun grado. CP_2
La domanda è stata dichiarata di valore indeterminato dall'attrice in primo grado e in appello;
pertanto applicando il DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, per la bassa complessità, ma applicando i minimi di legge , le spese sono determinate come segue:
- Per il primo grado euro 3.808,00 (pari alla metà di euro € 7.616,00 di cui per fase di studio, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva, valore medio: €1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 1.806,00; fase decisionale, valore medio:€
2.905,00)
- Per il presente grado euro 4.995,50 (pari alla metà di euro 9.991,00, di cui per fase di studio, valore medio: € 2.058,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00; fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00)
Somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n.634 del Tribunale di Locri emessa e pubblicata il 28/05/2019, nel procedimento recante N.R.G. 1657/2017, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto , in parziale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, dichiara la nullità della donazione del 21.09.1981, pubblicata in Italia con atto per Notar del 12.01.2004, rep. n. 20879, Persona_4
registrato a Locri il 28.01.2004 al n. 70 serie 1V, posta in essere da nata a CP_4
Gioiosa Jonica il 18.1.1989 , in favore di nato a [...] il Controparte_2
16.09.1931 ;
- Dichiara la nullità per genericità della domanda di annullamento conseguente dei contratti di vendita a terzi posti in essere dal;
CP_2
14 - Dichiara la nullità delle domande di risarcimento del danno per illegittima occupazione
- Rigetta nel resto
- Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi, e pone a carico del la CP_2
residua metà che liquida in tal misura per euro 3.808,00 per il primo grado , e per il
presente grado per euro 4.995,50 somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie,
IVA e CPA come per legge
Reggio Calabria, così deciso il 4 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
15
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 543/2019 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, dagli avv.ti
[...]
CP Assunta Barbara Filice (C.F. ) - pec: iuffre. C.F._1 Email_1
[...]
(C.F. ) - pec: Parte_2 C.F._2 Email_2
appellante principale
CONTRO
(C.F. ),rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Controparte_2 C.F._3
LE e Salvatore LE appellato contumace
OGGETTO: Azione di rivendicazione, nullità di donazione e di compravendita - appello avverso la Sentenza n. 634 del Tribunale di Locri emessa e pubblicata il 28/05/2019, nel
procedimento recante N.R.G. 1657/2017, non notificata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 25.10.2017, l'
[...]
, conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_2
rivendicare il proprio diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Gioiosa Ionica, fondo
”, identificato al catasto terreni dello stesso comune al foglio 32, particelle originarie 516, CP_3
355 e 367, oltre che per la conferma della declaratoria di nullità della donazione stipulata i Per_1
del 21 settembre 1981 posta in essere da in favore del figlio Controparte_4 Controparte_2
avente ad oggetto tale fondo, recepita e trasfusa il 3 gennaio 2004 in atto pubblico a rogito del notaio e per la dichiarazione di nullità della compravendita del 18 novembre 2008 (o del 18 Per_2
novembre 2004) riguardante il fabbricato censito in catasto fabbricati del comune di Gioiosa Ionica al foglio 32, particella 1350, pervenuto al in virtù dell'atto di donazione del 1981. CP_2
Parte attrice chiedeva anche di accertare la sua proprietà per accessione degli immobili costruiti sul fondo del demanio pubblico e la condanna del al rilascio di tale immobile, all'esecuzione CP_2
delle conseguenti variazioni e al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione sine titulo del bene.
In particolare, l' sosteneva di essere subentrata all'Opera Valorizzazione Sila, istituita con Pt_1
L. n. 1629 del 1947; di essere proprietaria dei terreni oggetto di controversia mediante il d.P.R. n.
3254 del 1952; affermava che con atto a rogito del notaio del 14 Aprile 1973 aveva Per_3 venduto a l'unità fondiaria n.100 (ex 43) posta nel fondo “ ” del Comune di CP_4 CP_3
Gioiosa Ionica foglio 32, particelle originarie 516, 355 e 367, con annesso fabbricato rurale, mediante patto di riservato dominio. Tuttavia rilevava che l'assegnataria era deceduta senza aver riscattato il fondo né aver affrancato il medesimo dal riservato dominio dell'ente.
Chiariva che l'erede della LE, non possedeva i requisiti di legge per il Controparte_2
subingresso nella posizione della de cuius e per la cancellazione del riservato dominio, per cui non aveva potuto acquistare la proprietà , che era rimasta all'Ente fondiario per il patto di riservato dominio;
e quindi sulla premessa della nullità dell'atto di donazione “perché posto in essere da chi non poteva disporre del bene e cioè da chi non era proprietario, sussistendo il vincolo di riservato dominio in favore dell'ente concedente, che non risulta sia mai cessato, non avendo l'assegnatario riscattato né affrancato il fondo in questione”, gli atti di disposizione del erano invalidi. CP_2
Tuttavia il Tribunale di Locri con sentenza n. 722/2024 aveva rigettato la domanda di rivendicazione avanzata dal sulle particelle 826 e 516, foglio 32 del comune di Gioiosa CP_2
Ionica; che la sentenza del 1998 non era stata mai ottemperata dal nemmeno per la parte del CP_2
terreno ancora di proprietà della gestione stralcio Parte_1
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici e rappresentando innanzitutto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rivendicazione,
2 non essendo nel possesso del bene oggetto di causa . Precisava poi che la madre CP_4
aveva acquistato i terreni in contesa dall'opera Valorizzazione Sila, con patto di riservato dominio, per mezzo di atto notarile del 14 novembre 1973, che l'atto di donazione del 1981 era divenuto efficace il 13 gennaio 2004 mediante atto pubblico identificato con il numero di repertorio 20.879
a rogito del notaio che a tale data erano decorsi 30 anni dalla vendita dei beni, che il prezzo Per_2 di acquisto era stato interamente saldato ed era estinto il riservato dominio dell'ente.
Specificamente affermava che l'art. 10 della legge n. 386/1976 stabiliva che il riservato dominio permaneva fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, che quindi si era estinto automaticamente al momento del pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e che di conseguenza l'assegnatario era divenuto pieno proprietario fin da quel momento;
che il bene era entrato in successione. Affermava , che nell'altro giudizio svolto tra le stesse parti l' aveva riconosciuto la circostanza che l'assegnatario aveva pagato interamente Pt_1
il prezzo di acquisto, saldando la quindicesima rata del corrispettivo, che la sentenza n. 22 del 1998 non era stata pronunciata nei suoi confronti, ma che prevedeva il principio dell'acquisizione automatica del bene nel patrimonio dell'assegnatario al momento del pagamento della quindicesima annualità, e aveva escluso la validità della donazione solo perché in quel momento essa non aveva acquisito valore per l'ordinamento giuridico italiano. Aggiungeva inoltre che nel procedimento avviato nel 2008 non era in contestazione la proprietà dei fondi oggetto di attuale causa e che l'attrice aveva chiesto la restituzione degli immobili in contesa a chi non ne aveva la disponibilità nonostante sapeva dell'alienazione ad , che l'ente non aveva mai trascritto nei registri Controparte_5
immobiliari il riservato dominio e, in caso di soccombenza e in subordine, chiedeva la restituzione delle trenta rate pagate per l'acquisto del bene, ciascuna dell'importo di ₤.
4.467 versate dal 1973 al
2003, oltre interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 634/2019 pubblicata il 28/05/2019 il Tribunale di Locri rigettava tutte le domande di parte attrice, che condannava alle spese di lite liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
In particolare, il giudice di prime cure:
- rigettava la domanda di rivendicazione accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, il quale non aveva la disponibilità materiale delle particelle oggetto di causa;
- rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, non avendo parte attrice fornito prova di un danno risarcibile;
- dichiarava inammissibile la domanda di conferma della nullità della donazione, perché su tale atto si era già pronunciato il tribunale di Locri con sentenza n. 722/14, passata in giudicato,
3 mediante la quale era stata rigettata l'azione di rivendicazione proposta dal sul presupposto CP_2
della nullità del contratto a titolo gratuito posto in essere da in favore del figlio;
CP_4
- rigettava la domanda di nullità della compravendita stipulata tra e Controparte_2
, quest'ultima non evocata in giudizio, sul presupposto che tale vendita a non Controparte_5
domino non sarebbe nulla, bensì valida e produttiva di effetti obbligatori inter partes ai sensi degli artt.1478 e 1479 cc.; ad abundantiamil giudice rilevava che, poiché il patto di riservato dominio non sarebbe stato trascritto dal la riserva di proprietà non trascritta non sarebbe stata neppure CP_2 opponibile all'ultimo acquirente, cioè ; Controparte_5
- dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna al versamento dei ratei corrisposti dalla LE in esecuzione del contratto del 1973, perché avanzata solo nell'ipotesi di accoglimento parziale delle domande formulate dall' . Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 26/06/2019e iscritto a ruolo il 01/07/2019,
l' chiedeva la riforma integrale della sentenza n. 634/2019 (non notificata ai fini della Pt_1 decorrenza del c.d. termine breve per l'impugnazione) per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle Leggi n. 230/1950 e n.
379/1967 ratione temporis vigenti. In particolare, asseriva l'erroneo ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure che, pur non ponendo in discussione la provenienza dell'immobile rivendicato dall' era giunto ad un risultato diametralmente opposto, Pt_1
omettendo di considerare l'articolo 18 della legge 230 del 1950 che testualmente prevedeva che fino al pagamento integrale del prezzo, era nullo qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale dei terreni assegnati. Il primo giudice avrebbe correttamente qualificato la domanda di parte attrice come azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c., di cui sarebbe stata anche fornita la c.d. prova diabolica, ma sarebbe poi giunto a una conclusione errata in punto di fondatezza dell'eccezione del di carenza della propria legittimazione passiva;
CP_2
2) Omessa ed erronea valutazione della documentazione offerta in comunicazione, che avrebbe dovuto condurre il tribunale a una pronuncia giudiziale in favore dell' in Pt_1
quanto il convenuto aveva avutola disponibilità del fondo in passato e non l'aveva più poiché di questo aveva disposto mediante atti, di cui l'appellante chiedeva accertarsi la nullità.
Il giudice di primo grado non avrebbe considerato la copiosa giurisprudenza di merito degli altri tribunali calabresi, prodotta da parte attrice in primo grado, tutta orientata ad annullare gli atti di disposizione compiuti in violazione alle leggi che disciplinano la natura pubblica dei fondi agricoli e neppure la giurisprudenza di legittimità, che con sentenza n. 4430 del 24.02.2009 della Suprema
4 Corte di Cassazione, su identica fattispecie, aveva stabilito che i terreni acquistati dagli enti di riforma non potevano essere sottratti alla loro finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi Parte_3
che li riguardavano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma c.c. e 828, secondo comma c.c., con conseguente impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione.
L'appellante contestava la deduzione cui era giunto il primo giudice quando ha ritenuto che l' avrebbe dovuto chiedere la restituzione dell'immobile agli attuali detentori, che sarebbero Pt_1
quelli ai quali arbitrariamente ed illegittimamente il avrebbe venduto, senza averne il diritto CP_2
di proprietà.
Ancora l'appellante considerava erronea la gravata sentenza perché adottata in violazione degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 10 del 2000, in relazione alla nuova destinazione urbanistica del fondo per cui è causa.
3) Illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui il giudice ha correttamente sostenuto che il convenuto non aveva la disponibilità dell'immobile rivendicato solo perché il lo aveva venduto illegittimamente, non essendo lui il proprietario. Rappresentava CP_2 inoltre che l'odierno appellato nel procedimento di primo grado non avrebbe neppure provato il pagamento delle trenta rate previste dal piano di ammortamento e non avrebbe neanche provato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della legge n. 230/1950 per il subingresso nel rapporto di assegnazione del fondo agricolo.
4) In forza della palese erroneità della gravata sentenza, l'appellante contestava la sproporzionata condanna alle spese che il primo giudice ha disposto in favore dal convenuto.
Costituiti i nuovi difensori dell' , avv. Assunta Barbara Filice ed con Pt_1 Parte_2
ordinanza del giorno 11 dicembre 2019 veniva dichiarata la contumacia del , che, Controparte_2
ritualmente citato mediante atto di impugnazione notificato il 26 giugno 2019, non si costituiva nel presente grado di giudizio.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante, con condanna alla pena pecuniaria di € 250,00 ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c. ( poiché non rivolta alla statuizione sulle spese, unica suscettibile di esecuzione, ma contro una decisone di rigetto non passibile di esecuzione) , dopo alcuni differimenti d'ufficio , la causa veniva rinviata all'udienza del 3 ottobre
2024 per la precisazione delle conclusioni, che l'appellante rassegnava con note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate il 18 settembre 2024 con le quali precisava le conclusioni come di seguito:
<<<…. affinchè Codesta Ecc.ma Corte accolga integralmente il proposto gravame e per l'effetto
riformi in toto la sentenza appellata dichiarando la proprietà del bene oggetto di causa in capo ad
5 e conseguentemente la nullità della donazione del Parte_1
21.09.1981, pubblicata in Italia con atto per Notar del 12.01.2004, rep. n. 20879, Persona_4
registrato a Locri il 28.01.2004 al n. 70 serie 1 V, posta in essere da , dante Controparte_4
causa del convenuto, a mezzo della quale la stessa ha disposto, in favore di del Controparte_2 fondo di proprietà dell' Per l'effetto dichiarare nullo l'atto per notar Parte_1 Persona_4
del 18.11.2004 n. di Repertorio 39.431 e di Raccolta n. 10.387, nonché di tutti gli altri atti posti in essere da con i quali questi ha disposto dei terreni in argomento (frazionamenti, Controparte_2
vendite, ecc.), accertando e dichiarando che occupa abusivamente e senza alcun Controparte_2
titolo il terreno per cui è causa e, consequenzialmente, accertare e dichiarare la proprietà della
per accessione, degli immobili costruiti su detto terreno del demanio Parte_1
pubblico. Ordinare, infine, a il rilascio immediato degli immobili in questione Controparte_2
liberi e sgomberi da persone, animali e cose a favore della nonché Parte_1
ordinare allo stesso di apportare a sua cura e spese le conseguenti variazioni, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità, con contestuale condanna al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione sine titulo di un immobile di proprietà di un ente pubblico che l' Con consequenziale condanna del Controparte_6
soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio..>>>
Con ordinanza del 14/10/2024 il Collegio assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini ex art. 190 cpc, di cui l' profittava. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere parzialmente accolto ed in relazione solo ad alcuni dei motivi e ad alcune delle domande proposte in primo grado
Non è fondata la doglianza che insiste sulla accoglibilità dell'azione di rivendicazione, avanzata
(in primo grado nel 2017) solo nei confronti del che ha eccepito il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva .
L'azione principale avanzata dall' Parte_1
,così come esattamente qualificata dal Tribunale e come, peraltro, espressamente
[...] ammesso dalla stessa appellante alla pag. 8 dell'atto di citazione in appello, è quella di rivendicazione ex art. 948 c.c., che consente al proprietario di un bene di reclamare il suo diritto nei confronti di chiunque ne detenga il possesso senza avere un titolo valido.
6 L'azione ha natura reale e petitoria, in quanto è finalizzata, da un lato, a rimuovere lo stato di incertezza circa la proprietà del bene per cui è causa e, dall'altro, a far ottenere all'istante la disponibilità ed il possesso del bene di cui è titolare .
Legittimato attivo è colui che si affermi proprietario del bene, non avendone tuttavia il possesso.
Legittimato passivo è invece colui che, possedendo o detenendo il bene de quo al momento della proposizione della domanda giudiziale, abbia la c.d. potestas restituendi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione di rivendica di una proprietà dev'essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari
(Sez. 2, Sentenza n. 17270 del 28/08/2015; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24260 del 04/10/2018)
La sentenza impugnata ha altrettanto correttamente affermato che in caso di eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, sarebbe spettato all'attore dimostrare che la controparte avesse possesso o disponibilità del bene all'atto della domanda (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 13973 del 16/06/2006).
Prova mai fornita dall'attrice , rimasta per tal motivo soccombente in primo grado. Pt_1
L'appello sulla questione è totalmente privo di consistenza, avendo la meramente Pt_4 riproposto ed insistito sull'azione di rivendica, senza contestare la pronuncia , né in punto di fatto , né in punto di diritto;
quindi senza contestare il principio di diritto e senza dimostrare che il CP_2
fosse ancora in possesso dei fondi al momento della proposizione della domanda.
Anzi , dal prospetto prodotto dal' unitamente alle comparse conclusionali (trattandosi di Pt_4
un prospetto redatto dalla parte, che avrebbe potuto essere inserito nel corpo della conclusionale, può essere esaminato quale difesa, non costituendo documento nuovo non producibile in appello), ne viene rafforzata la difesa di controparte, perché sono indicati tutti gli atti di disposizione delle particelle stipulati dal in esito alla “conferma” della donazione del 1981 , ad opera del CP_2
Notaio nel 2004 , e ben si vede dall'elenco che il ha ceduto tutte le particelle, Per_2 CP_2
anche in esito a frazionamenti, nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2008: ciò avvalora che il non disponesse più degli immobili da anni prima dell'azione avanzata in primo grado nel CP_2
2017 dall'odierna appellante.
Per completezza, può ricordarsi come la giurisprudenza ammetta la possibilità di una domanda di accertamento della proprietà non finalizzata alla restituzione, ma ad affermare il diritto del proprietario per eliminare incertezza in caso di contestazione : cfr da ultimo sul punto Cass Sez. 2
- Sentenza n. 1210 del 18/01/2017 “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l?azione di rivendicazione ex
7 art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes".
Tuttavia l'interpretazione della domanda non può prescindere dalla prospettazione della parte, e la stessa qualificazione giuridica della domanda è suscettibile di passare in giudicato se non impugnata (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 ).
Nella specie l' non solo non ha contestato la qualificazione della domanda come azione Pt_1
di rivendicazione ex art 948 cod civ affermata dal Tribunale , ma ha ribadito espressamente di avere proposto tale domanda, e di voler ottenere dal il possesso, insistendo nelle conclusioni per CP_2
la condanna alla restituzione .
E' evidente che l'appellante non abbia avuto alcun intento di formulare domanda diversa dalla rivendicazione, pur non avendo affrontato il punto né chiarito come avrebbe potuto il
[...] riconsegnare ciò che non aveva, già da prima dell'atto introduttivo di primo grado . CP_2
L'appello riguardante il rigetto della domanda di rivendica è quindi infondato, e va respinto, risultando confermata la carenza di legittimazione passiva del CP_2
*
Diversa conclusione può trarsi per il motivo di appello riguardante la domanda di dichiarazione di nullità della donazione del 1981 della LE al figlio, e della “conferma” dell'atto di donazione per notaio del 2004, negata dal Tribunale e riproposta fondatamente in questa Per_2
sede.
La “donazione” sarebbe stata effettuata dalla madre del (nata il [...]) CP_2 CP_4
che già si trovava in con atto del 21.9.1981 , pubblicato in Italia con atto per notaio Per_1 [...]
del 12.1.2004 rep 20879 registrato a Locri il 28.1.2004 al n. 70 serie 1V : di tale atti non Per_4 si dispone in questa sede, perché probabilmente non riprodotti (l'appellato è rimasto contumace).
Tuttavia la precisa identificazione di essi nella sentenza consente di ritenere certa la loro esistenza
, non contestata da nessuna delle parti;
è invece oggetto di causa la nullità di tali documenti, per l'impossibilità della donante di disporre dei beni pervenutile per notaio ma con patto di Per_3 riservato dominio dell'ente fondiario e vincolo di incedibilità fino al “riscatto” o al pagamento almeno delle 15 annualità.dall'avente diritto
La domanda di “conferma” della nullità della donazione è stata ritenuta inammissibile dal
Tribunale perché la nullità della donazione sarebbe stata già dichiarata da due sentenze , la n 22 del
1998 e la n. 722/2014, entrambe del Tribunale di Locri, che in motivazione avrebbero già affermato tale nullità, seppur solo in motivazione e quale presupposto della pronuncia di rigetto della domanda di rivendicazione avanzata in quei processi dal CP_2
8 La decisione di primo grado su tale punto non è corretta, perché la motivazione che non si trasfonda anche nel dispositivo di una sentenza, non costituisce punto di decisione e non è idoneo a diventare giudicato . Un mero inciso nel corpo della motivazione, cui non corrisponde alcuna statuizione nel dispositivo non costituisce certamente una pronuncia rispetto alla quale possa profilarsi una decisione, e quindi una duplicazione di domanda. Sul punto già Cass . Sez. 3,
Sentenza n. 12084 del 24/05/2007 “ La mancata statuizione - nel dispositivo della sentenza - in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione” .
Conforme Cass Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010 “Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva…[omissis]”. Più di recente Cass Sez. 3, Sentenza n. 9263 del 11/04/2017 “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112
c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione … ecc”.
Nella sentenza indicata n. 22/1998, emessa dal Tribunale di Locri in data 8-13-1-1998 e prodotta in atti, in causa proposta da si legge che la donazione della LE al Parte_5
figlio non era regolare né opponibile (perché non era mai venuto meno il riservato dominio dell'Agenzia ESAC), ma non vi è nella pronuncia finale alcuna espressa statuizione rispetto alla validità della donazione, avendo il tribunale affermato solo la proprietà dell' contro il Pt_1
. Pt_5
Analogamente nella sentenza n 722 del 2014 emessa tra contro e Pt_1 CP_2 CP_5
pur avendo il Tribunale affermato in motivazione la nullità e inefficacia della donazione del 1981 , perché posta in essere da chi non era proprietario, nel dispositivo ha solo respinto la domanda di rivendicazione del senza null'altro statuire. CP_2
9 La questione quindi ben poteva essere oggetto della pronuncia espressamente chiesta al Tribunale nel presente processo di primo grado, e riproposta dall' con l'appello, senza che possa Pt_1 configurarsi un “bis in idem”, né alcuna duplicazione di pronunce.
Può quindi esaminarsi la domanda di dichiarare la nullità della donazione, che merita accoglimento, pur potendosi prescindere dalla forma con la quale l'atto di donazione è stato stipulato (forma che non è dato esattamente conoscere, pur se è certo che l'atto fu redatto in
ove la LE si era trasferita, per ammissione del che attribuì alla madre la Per_1 CP_2
volontà di affidargli in tal modo la gestione del fondo), e trova origine nella mancanza del potere di disporre della donante, che nel 1981 – dopo solo solo otto anni dall'atto di concessione - non poteva avere ancora acquistato l'immobile, né pagato le 15 annualità minime.
La LE con atto del 14.4.1973 per notaio (in atti) in quanto coltivatrice diretta, Per_3
beneficiò della assegnazione di fondi espropriati dalle leggi per la riforma fondiaria avvenuta con una successione di leggi: dapprima la legge 12 maggio 1950 n. 230 (recante "Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori contermini") , introdotta per favorire la colonizzazione della Sila , ma che poi fu estesa a tutto il territorio nazionale dall'art. 21, primo comma, della legge 21 ottobre 1950 n. 841;
Le due suddette leggi di riforma agraria (nn. 230/50 e 841/50) vennero modificate dalle lI.
29.5.1967 n. 379 (recante "Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria") e poi ancora dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ("Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo").
La prima di tali leggi consentì agli assegnatari, in deroga al divieto stabilito nel 1950, il riscatto anticipato del fondo da parte dell'acquirente, sotto vincolo di indivisibilità ed alienabilità (art. 1).
La legge 389/76, infine, trasferì alle Regioni le competenze già spettanti agli enti di trasformazione fondiaria, di cui alla I. 841/50, fissando i princìpi generali in base ai quali le singole Regioni avrebbero dovuto istituire i singoli enti regionali di sviluppo agricolo.
In questo quadro di trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, l'art. 10 della suddetta
I. 389/76 stabilì che "il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette".
Quindi i beneficiari delle assegnazioni (come la LE) non sarebbero diventati proprietari se non con il pagamento di almeno 15 rate annuali , e solo questo avrebbe fatto cessare il riservato dominio in capo all'ente concedente.
10 La LE non pagò certamente le 15 rate, perché nel 1981 , meno di 15 anni dopo la cessione del fondo (1973) dismise di fatto l'immobile con la donazione, essendosi già recata in America;
di fatto abbandonandolo. Morì in , a Brooklin nel marzo 1991 (vi è certificato di morte in Per_1
atti), senza quindi mai completare i pagamenti.
La donazione effettuata dalla LE nel 1981 è quindi nulla per mancanza di causa per difetto di titolarità del donante ( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024 “La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”).
Pertanto nessuna “pubblicazione” o “convalida “ di tale donazione avrebbe potuto effettuare il notaio che non avrebbe potuto conferire valore ad un atto radicalmente e geneticamente Per_2
invalido.
Né la cessione – illegittima - avrebbe consentito al di subentrare nei diritti della madre, né CP_2 di riscattare l'immobile, neppure pagando quanto da lei dovuto, in quanto il subentro sarebbe stato possibile solo a chi fosse stato in possesso dei requisiti richiesti per essere assegnatari;
mentre il impiegato, non aveva la necessaria qualità di coltivatore. CP_2
Tale regola è stata confermata, anche dopo la parziale abrogazione di alcune delle norme citate, dalla Legge Regionale n 10 del 2000 con cui la Regione Calabria ha disciplinato la successione ed il subentro in detti fondi, prevedendo all'art 5 che “..
1. Nel caso di morte dell'assegnatario, prima che questi abbia riscattato o affrancato il fondo, subentrano nell'assegnazione, a pari titolo, il coniuge non legalmente separato e i discendenti in linea retta, sempre che abbiano la qualifica professionale accertata in base al disposto dell'art. 3, comma 5, della presente legge e non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura inferiore ad un terzo - di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo da parte della famiglia. A tal fine, ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, gli adottivi ed i figli naturali nonché gli affiliati in base alle disposizioni transitorie stabilite dalla legge 4 maggio 1983,
n. 184. Si applicano, nella linea retta, le norme in materia di rappresentazione coordinate con i requisiti professionali sopra richiesti…ecc”
La carenza in capo al dei requisiti per subentrare alla madre e riscattare il fondo è stata CP_2 sempre eccepita e mai superata dal'interessato; che ha sostenuto di aver pagato più delle 15 rate necessarie. Pagamento che però - in difetto dei requisiti per il subentro alla madre- anche ove provato , non avrebbe potuto fargli acquisire la titolarità dell'immobile né far cesare il riservato dominio, che è rimasto in capo all' . Pt_1
11 La nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni tempo, degli atti di disposizione dell'assegnatario non riscattante , è pacifica: in tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 22/03/2011 “È affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se, con esso, si sia trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perché l'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230 (non abrogato dalla normativa sulla riforma agraria disposta dalla legge 29 maggio 1967 n. 379) prevede espressamente la nullità assoluta, e perciò rilevabile di ufficio o da chiunque vi abbia interesse, di qualsiasi atto di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto”.
Inoltre, il particolare regime di tali atti di cessione, esclude che possano farsi valere gli effetti del possesso , secondo l'ordinaria disciplina degli acquisti a titolo originario, persino per il fondo riscattato (Cass Sez. 3, Sentenza n. 186 del 11/01/1993 “ In tema di assegnazione di terre di riforma fondiaria, il fondo riscattato, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, o affrancato dal riservato dominio, ai sensi dell'art. 10 comma secondo della legge 30 aprile 1976 n.
386, è soggetto, per un trentennio dalla data della prima assegnazione, ad un regime particolare che, impedendone il trasferimento, esclude anche, ai sensi dell'art. 1145 cod. civ., gli effetti del possesso tranne quelli previsti dall'art. 1148 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 6 della citata legge n. 379 del 1967, applicabile anche alle affrancazioni dal riservato dominio di cui alla legge 30 aprile 1976 n. 386.”)
Più di recente, Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 6486 del 12/03/2024 “I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt.
830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.” (conforme a
Cass Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009)
In parziale riforma della sentenza appellata deve quindi dichiararsi la nullità della donazione del 21.09.1981, pubblicata in Italia con atto per Notar del 12.01.2004, Persona_4
rep. n. 20879, registrato a Locri il 28.01.2004 al n. 70 serie 1V, posta in essere da CP_4
dante causa del convenuto, con il quale la stessa ebbe a disporre, in favore di
[...] Controparte_2 del fondo di proprietà dell' , accogliendo la domanda dell'ente . Parte_1
*
Non possono trovare accoglimento , invece, gli ulteriori motivi di appello.
Pur se la nullità dell'atto di acquisto degli immobili in capo al ricade e inficia la validità CP_2
degli ulteriori atti di trasferimento, posti in essere da chi non è titolare del bene, è altrettanto vero
12 che per poter dichiarare la nullità degli atti di compravendita stipulati dal sarebbe stato CP_2 necessario che l' li individuasse correttamente e e provvedesse a citare in primo grado gli Pt_1
stipulanti, legittimati passivi e contraddittori necessari.
Non avendo provveduto ad indicare ed individuare tempestivamente gli atti e gli acquirenti la domanda di annullamento degli atti consequenziali è generica e non può neppure esaminarsi.
Solo per completezza può aggiungersi che l'elenco degli atti e dei beneficiari delle cessioni del
(che è stato allegato alla comparsa conclusionale in questa sede, quindi in un momento in CP_2 cui non è consentita alcuna nuova domanda né alcuna specificazione , ma solo l' illustrazione delle difese) , è certamente tardivo ed inammissibile, finendo solo per provare che con opportuna diligenza la avrebbe potuto proporre domande specifiche, individuando correttamente gli Pt_1
atti e gli stipulanti.
*
Parimenti colpita da genericità è la domanda di condanna del al risarcimento per la CP_2
detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa, per tal ragione respinta in primo grado.
Non sono indicati gli elementi utili a dettagliare e precisare la richiesta: i periodi, il valore, non è detto quale sarebbe stata la perdita o il mancato guadagno causato dalla condotta detentiva del non è precisato neppure se il fondo avrebbe potuto essere riassegnato ad altro avente diritto CP_2
e riscuotere da questo i canoni di affrancazione, ed in qual misura, ecc.
Nel caso di occupazione illegittima di immobili , il danno, che ha contenuto patrimoniale, ed è quindi suscettibile di prova , “può ritenersi provato (e quindi se del caso può essere liquidato in via equitativa) soltanto se, in base agli elementi fattuali allegati e dimostrati in giudizio, risulti che
l'immobile, ove non fosse stato occupato dal convenuto, avrebbe certamente ricevuto dal proprietario una destinazione economica produttiva di reddito”.
Con sentenza n. 33645 del 15/11/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno cristallizzato il principio secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
La genericità della domanda risarcitoria, carente di allegazioni, che non potrebbe essere colmata da una CTU, che sarebbe certamente esplorativa, è stata già dichiarata dal Tribunale. I motivi di appello sono inidonei a superare la decisione, che deve essere confermata .
13 Né potrebbe valer alcuna specificazione in corso di causa della domanda (inizialmente) generica, dovendo espressamente la controparte accettare il contraddittorio sul punto, configurandosi come un vero e proprio mutamento.
*
Infine, la doglianza della “sproporzione” delle spese di lite imposte all'appellante – attrice in primo grado- benché anch'essa generica, è superata dalla necessaria rimodulazione delle spese anche del primo grado che consegue al parziale accoglimento dell'appello.
Per tale ragione, in considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti sulle varie domande, appare di giustizia compensare per metà le spese di ciascun grado di giudizio, ponendo a carico del la residua metà, per ciascun grado. CP_2
La domanda è stata dichiarata di valore indeterminato dall'attrice in primo grado e in appello;
pertanto applicando il DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, per la bassa complessità, ma applicando i minimi di legge , le spese sono determinate come segue:
- Per il primo grado euro 3.808,00 (pari alla metà di euro € 7.616,00 di cui per fase di studio, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva, valore medio: €1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 1.806,00; fase decisionale, valore medio:€
2.905,00)
- Per il presente grado euro 4.995,50 (pari alla metà di euro 9.991,00, di cui per fase di studio, valore medio: € 2.058,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 3.045,00; fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00)
Somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n.634 del Tribunale di Locri emessa e pubblicata il 28/05/2019, nel procedimento recante N.R.G. 1657/2017, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto , in parziale accoglimento delle domande spiegate in primo grado, dichiara la nullità della donazione del 21.09.1981, pubblicata in Italia con atto per Notar del 12.01.2004, rep. n. 20879, Persona_4
registrato a Locri il 28.01.2004 al n. 70 serie 1V, posta in essere da nata a CP_4
Gioiosa Jonica il 18.1.1989 , in favore di nato a [...] il Controparte_2
16.09.1931 ;
- Dichiara la nullità per genericità della domanda di annullamento conseguente dei contratti di vendita a terzi posti in essere dal;
CP_2
14 - Dichiara la nullità delle domande di risarcimento del danno per illegittima occupazione
- Rigetta nel resto
- Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi, e pone a carico del la CP_2
residua metà che liquida in tal misura per euro 3.808,00 per il primo grado , e per il
presente grado per euro 4.995,50 somme entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie,
IVA e CPA come per legge
Reggio Calabria, così deciso il 4 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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