CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MENICHELLI SANDRA, LA
MILICI PAOLA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11 IRPEF-ALTRO 2017 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente insiste nel ricorso e per la condanna alle spese. Chiede per la ricorrente Ricorrente_15 la compensazione delle spese a seguito di rinuncia al ricorso. Resistente: L'Agenzia conclude come in atti. Non si oppone alla compensazione delle spese per
Ricorrente_15 e chiede la compensazione globalmente intesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso del 7/5/2024 ricorrono alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata
Ricorrente_4, Ricorrente_1 , Ricorrente_5, Ricorrente_2 , Ricorrente_6 , Ricorrente_7, Ricorrente_8 , Ricorrente_9, Ricorrente_10 , Ricorrente_12 , Ricorrente_13, Ricorrente_3, Ricorrente_14 Ricorrente_15 e Ricorrente_11, tutti residenti in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016 e facente parte del cd. “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, i quali decisero di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta delle ritenute IRPEF applicate agli stipendi e alle pensioni per tutto il periodo di imposta dall'1/1/2017 al 31/12/2017-di non avvalersi cioè della cd. “busta paga pesante”.
Con l'art. 8 del D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito nella legge 156 del 12/12/2019, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016-2017, nella misura del 40% e, così facendo, il 60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante” rimaneva nella disponibilità del contribuente.
Gli odierni ricorrenti, pertanto, avendo pagato i tributi nella misura del 100%, presentavano istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, per il periodo sopra indicato.
In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate hanno impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/2019 è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Richiamano numerosi precedenti della
Suprema Corte di Cassazione e di giudici di merito inerenti fattispecie simili.
Concludono chiedendo che venga accertato e dichiarato il loro diritto alla restituzione delle somme versate in più nella misura del 60% ed ordinata la restituzione all'Agenzia delle Entrate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate convenuta, con controdeduzioni depositate li 30/5/2024.
Preliminarmente l'Ufficio individua la posizione di una dei ricorrenti, Nominativo_11, residente a [...], comune nel quale la legge prevedeva l'applicabilità delle norme agevolative limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS competenti. Nel caso di specie la contribuente non ha mai presentate la dichiarazione di inagibilità. Pertanto la richiesta di rimborso della medesima non può trovare accoglimento.
L'Ufficio rileva, per gli altri ricorrenti, che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio, le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpiti sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta perché versavano in situazioni di disagio, la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Sul quantum rileva che per l'anno 2017 la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'anagrafe tributaria: all'uopo produce un prospetto di liquidazione indicante gli importi che potrebbero essere, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, rimborsati.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che venga respinta la domanda di Nominativo_11 e per gli altri venga limitato al solo anno 2017 nella misura indicata dall'Ufficio.
Con memoria depositata li 10/6/2025 i ricorrenti ribadiscono la domanda svolta e richiamano le recenti pronunce della Cassazione su casi identici a quelli di specie. Chiede infine la condanna anche parziale dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatatario.
Con atto di rinuncia del 14/11/2025 la ricorrente Nominativo_11 ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II –Per quanto riguarda la posizione di Nominativo_11, la Corte, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
La Corte ritiene fondata la tesi degli altri contribuenti. Si richiamano sul punto le recenti ordinanze nn.
23633, 23642, 23647 e 23652 del 3/9/2024 della Corte di Cassazione sezione tributaria, che si è pronunciata appunto su fattispecie identiche a quella oggetto del presente giudizio, statuendo il principio di diritto secondo il quale “l'art. 8 comma 2 del D.L. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello sconto fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al D.L. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48 commi 11 e 13 del D.L. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 comma 1 bis del
D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge.”
Nel merito, sulla base dell'orientamento espresso dal giudice di legittimità, sopra richiamato, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, il ricorso è dunque fondato, ma soltanto per l'anno 2017.
Le ritenute fiscali per il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 vanno dunque restituite nel limite del 40% degli importi dovuti, sulla base della specifica posizione dei contribuenti.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, sussiste dunque il diritto al rimborso nella misura che potrà essere determinata dall'Ufficio sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Le spese di lite, trattandosi di questione nuova al momento della proposizione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara estinto per rinuncia il ricorso nei confronti di Nominativo_11; per il resto accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara il diritto dei contribuenti alla restituzione delle imposte versate nel 2017 in eccedenza rispetto alle misure agevolative per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al DL 123/2019, nell'importo da determinarsi a cura dell'Ufficio. Spese compensate.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025. Il Giudice LA Sandra Menichelli
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MENICHELLI SANDRA, LA
MILICI PAOLA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11 IRPEF-ALTRO 2017 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_14 - CF_Ricorrente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_15 - CF_Ricorrente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente insiste nel ricorso e per la condanna alle spese. Chiede per la ricorrente Ricorrente_15 la compensazione delle spese a seguito di rinuncia al ricorso. Resistente: L'Agenzia conclude come in atti. Non si oppone alla compensazione delle spese per
Ricorrente_15 e chiede la compensazione globalmente intesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I -Con ricorso del 7/5/2024 ricorrono alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata
Ricorrente_4, Ricorrente_1 , Ricorrente_5, Ricorrente_2 , Ricorrente_6 , Ricorrente_7, Ricorrente_8 , Ricorrente_9, Ricorrente_10 , Ricorrente_12 , Ricorrente_13, Ricorrente_3, Ricorrente_14 Ricorrente_15 e Ricorrente_11, tutti residenti in uno dei comuni interessati al sisma dell'anno 2016 e facente parte del cd. “cratere sismico” ai sensi dell'allegato 2 al D.L. 189/16, i quali decisero di non avvalersi della possibilità concessa dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16, di richiedere al sostituto di imposta delle ritenute IRPEF applicate agli stipendi e alle pensioni per tutto il periodo di imposta dall'1/1/2017 al 31/12/2017-di non avvalersi cioè della cd. “busta paga pesante”.
Con l'art. 8 del D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito nella legge 156 del 12/12/2019, è stata disposta la restituzione dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti agli anni 2016-2017, nella misura del 40% e, così facendo, il 60% delle trattenute non operate per coloro che avevano optato per la cd. “busta paga pesante” rimaneva nella disponibilità del contribuente.
Gli odierni ricorrenti, pertanto, avendo pagato i tributi nella misura del 100%, presentavano istanza di restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate, per il periodo sopra indicato.
In mancanza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate hanno impugnato il silenzio rifiuto, osservando che il D.L. 123/2019 è ius superveniens in favore del contribuente, per cui si deve provvedere alla restituzione di quanto già versato e non dovuto “ex post”, coerentemente con l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla legge ai principi di uguaglianza e ragionevolezza. Richiamano numerosi precedenti della
Suprema Corte di Cassazione e di giudici di merito inerenti fattispecie simili.
Concludono chiedendo che venga accertato e dichiarato il loro diritto alla restituzione delle somme versate in più nella misura del 60% ed ordinata la restituzione all'Agenzia delle Entrate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate convenuta, con controdeduzioni depositate li 30/5/2024.
Preliminarmente l'Ufficio individua la posizione di una dei ricorrenti, Nominativo_11, residente a [...], comune nel quale la legge prevedeva l'applicabilità delle norme agevolative limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS competenti. Nel caso di specie la contribuente non ha mai presentate la dichiarazione di inagibilità. Pertanto la richiesta di rimborso della medesima non può trovare accoglimento.
L'Ufficio rileva, per gli altri ricorrenti, che i versamenti e le ritenute dovevano ritenersi sospesi, con la conseguenza che erano comunque dovuti, con variazioni in termini di versamento.
Ad avviso dell'Agenzia, fin dall'inizio, le misure solidaristiche disposte dal legislatore sono state indirizzate non alla generalità dei contribuenti danneggiati o comunque residenti nei Comuni colpiti sisma, ma solo a coloro che ne avevano fatto a suo tempo richiesta perché versavano in situazioni di disagio, la disposizione riduttiva dell'obbligazione tributaria non è destinata alla definizione automatica della posizione tributaria complessiva dei contribuenti interessati, ma è espressamente rivolta al solo assolvimento delle ritenute non operate in forza delle richieste sospensioni.
Gli elementi caratterizzanti la condotta del legislatore, secondo l'Ufficio, in questo caso sono differenti rispetto a quelli oggetto di precedenti interventi legislativi posti in essere in relazione ad altri eventi calamitosi;
l'intento perseguito è quello di aiutare solo i contribuenti che, attraverso la scelta volontaria di avvalersi delle misure sospensive, hanno palesato la loro difficoltà a fronteggiare la situazione di disagio economico. Sul quantum rileva che per l'anno 2017 la liquidazione delle somme eventualmente dovute può essere eseguita esclusivamente avuto riguardo alle complessive risultanze dell'anagrafe tributaria: all'uopo produce un prospetto di liquidazione indicante gli importi che potrebbero essere, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, rimborsati.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che venga respinta la domanda di Nominativo_11 e per gli altri venga limitato al solo anno 2017 nella misura indicata dall'Ufficio.
Con memoria depositata li 10/6/2025 i ricorrenti ribadiscono la domanda svolta e richiamano le recenti pronunce della Cassazione su casi identici a quelli di specie. Chiede infine la condanna anche parziale dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatatario.
Con atto di rinuncia del 14/11/2025 la ricorrente Nominativo_11 ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II –Per quanto riguarda la posizione di Nominativo_11, la Corte, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
La Corte ritiene fondata la tesi degli altri contribuenti. Si richiamano sul punto le recenti ordinanze nn.
23633, 23642, 23647 e 23652 del 3/9/2024 della Corte di Cassazione sezione tributaria, che si è pronunciata appunto su fattispecie identiche a quella oggetto del presente giudizio, statuendo il principio di diritto secondo il quale “l'art. 8 comma 2 del D.L. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello sconto fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al D.L. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48 commi 11 e 13 del D.L. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 comma 1 bis del
D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge.”
Nel merito, sulla base dell'orientamento espresso dal giudice di legittimità, sopra richiamato, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, il ricorso è dunque fondato, ma soltanto per l'anno 2017.
Le ritenute fiscali per il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 vanno dunque restituite nel limite del 40% degli importi dovuti, sulla base della specifica posizione dei contribuenti.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, sussiste dunque il diritto al rimborso nella misura che potrà essere determinata dall'Ufficio sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Le spese di lite, trattandosi di questione nuova al momento della proposizione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara estinto per rinuncia il ricorso nei confronti di Nominativo_11; per il resto accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara il diritto dei contribuenti alla restituzione delle imposte versate nel 2017 in eccedenza rispetto alle misure agevolative per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al DL 123/2019, nell'importo da determinarsi a cura dell'Ufficio. Spese compensate.
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025. Il Giudice LA Sandra Menichelli
Il Presidente Fabio Gaetano Galeffi