Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza breve 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 30/04/2026, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6671 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
- del decreto 31 marzo 2025, n. 1377 con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato l’esclusione del ricorrente dalla « Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » a causa della valutazione di non idoneità conseguita all'esito della visita medica del 13 marzo 2025, recante la seguente testuale motivazione: “ NON IDONEO- Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,2 % - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b) ”;
- del verbale n. 167 del 13 marzo 2025 con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla « Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » a causa dell'inidoneità conseguita all'esito della visita medica del 13 marzo 2025, recante la medesima motivazione: “ NON IDONEO- Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,2 % - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b) ”;
- di eventuali ulteriori verbali o atti della Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico fisica e attitudinale al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente a documenti e relativi allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-, per mancato superamento delle visite mediche;
- del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 « Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami il 20 novembre 2018, unitamente all'art. 5 comma 4 del D.M. 26 ottobre 2018 " Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ", laddove prevedono che il mancato superamento delle visite mediche comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. GA Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con decreto 31 marzo 2025, n. 1377 l’amministrazione resistente ha disposto l’esclusione del sig. -OMISSIS- dalla « procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. l39» bandita con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238 per « alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM 29.2%) – Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera b) ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sua esclusione dalla procedura – in uno con tutti gli atti indicati in epigrafe, ivi compreso il presupposto verbale della Commissione medica – sostenendo, in particolare, l’inattendibilità delle misurazioni svolte in sede concorsuale anche alla luce degli esiti della visita medica cui lo stesso ricorrente si era sottoposto alcuni giorni dopo aver ricevuto il provvedimento di esclusione (svolta presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina).
3. In data 9 giugno 2025 l’amministrazione ha depositato una relazione al fine di evidenziare:
- l’inammissibilità del ricorso per genericità e mancata specifica enucleazione dei motivi in diritto;
- l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
4. Con ordinanza AR ZI, I- quater , 2 luglio 2025, n. 13049 questo Tribunale – ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea a mettere in dubbio l’attendibilità dell’esame svolto in sede concorsuale – ha disposto una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. chiedendo alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma operante nell’ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito, di provvedere « nel più breve tempo possibile all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato ».
5. In data 15 ottobre 2025, il verificatore ha depositato la sua relazione nella quale ha acclarato l’idoneità del ricorrente alla data della verificazione, attestando che lo stesso, in data 9 ottobre 2025, risultava in possesso di una massa grassa pari a 15,4%,
6. Con ordinanza AR ZI, I- quater , 17 dicembre 2025, n. 22889 il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare a parte ricorrente di estendere il contraddittorio a tutti i soggetti collocati nella graduatoria della procedura in una posizione deteriore alla sua, autorizzandola alla notifica per pubblici proclami.
7. In data 15 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato documentazione al fine di comprovare di aver provveduto a integrare il contraddittorio secondo quanto indicato da questo Tribunale.
8. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione tenuto conto che dal tenore complessivo del ricorso (caratterizzato da una particolare brevità) appare evidente che nell’ambito dello stesso è articolato un unico specifico motivo volto a lamentare l’illegittimità dell’esclusione per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in virtù della lamentata inattendibilità della misurazione svolta in sede concorsuale. Circostanza che – pur in assenza di una puntuale distinzione tra “fatto” e “diritto” – consente di ritenere ammissibile il ricorso, tenuto conto che « la prescrizione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. … secondo cui gli specifici motivi del ricorso devono essere formulati distintamente nell’atto introduttivo non significa né implica che il ricorso debba essere necessariamente articolato in una parte “in fatto” e in una “in diritto”, graficamente distinte, sicché, per quanto tale distinzione sia preferibile, e auspicabile, per una maggiore chiarezza espositiva dell’atto, l’articolazione di un unico motivo, senza distinzione tra “fatto” e “diritto”, non determina la “indistinzione” dell’unico motivo, inteso e proposto quale continuum nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio, anche di appello, purché esso soddisfi, ovviamente, il requisito della specificità » (cfr. Consiglio di Stato, III, 21 luglio 2017, n. 3621 e 10 aprile 2019, n. 2369).
10. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
11. È noto che nella materia oggetto del presente giudizio « l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione» (cfr. ex multis AR ZI, I- quater , 10 maggio 2025, n. 9012) e che la produzione di attendibili certificazioni mediche rilasciate in una data assai prossima a quella della visita concorsuale costituisce un elemento che può assumere rilievo ai fini della valutazione circa l’attendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, III, ord. 16 febbraio 2024, n. 555, e 24 aprile 2024, n. 1591, nonché AR ZI, I- quater , 24 luglio 2025, n. 14726).
12. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto elementi che depongono per l’inattendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale: in particolare, il sig. -OMISSIS- ha prodotto agli atti del presente giudizio attendibile documentazione sanitaria relativa a visita svolta presso una struttura del SSN in una data successiva ma prossima a quella di svolgimento della visita concorsuale che attesta un dato di massa grassa significativamente inferiore (di oltre otto punti) a quella accertata in sede concorsuale (cfr. documentazione sanitaria, doc. 8 allegato al ricorso) che corrobora la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente circa il fatto che il dato risultante in sede concorsuale sia dipeso da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione o da un loro malfunzionamento.
Al riguardo, il Collegio non ignora che: a) sussistono una pluralità di fattori che possono influenzare la misurazione della massa grassa in capo a un determinato soggetto, determinando risultati diversi anche a breve distanza di tempo (cfr. AR ZI, I- quater , 13 marzo 2025, n. 5257); b) non può escludersi che nel pur non eccessivo lasso di tempo intercorrente tra la visita concorsuale e la visita del ricorrente presso la struttura pubblica vi sia stata una modifica dei valori corporei del ricorrente.
Allo stesso tempo, tuttavia, l’entità della discrasia riscontrata tra i due accertamenti (quello concorsuale e quello successivo cui il ricorrente si è sottoposto presso la struttura pubblica) appare tale da far ritenere che la diversità di massa grassa rilevata non possa ritenersi esclusivamente ascrivibile a fattori “fisiologici” concernenti le modalità di misurazione e lo stato del ricorrente durante gli accertamenti, né tantomeno a radicali modifiche dei parametri corporei del ricorrente avvenute tra la prima e la seconda visita (di cui non vi è evidenza agli atti di causa), apparendo, al contrario, più che plausibile che il significativo scostamento accertato (oltre a essere stato certamente, in una determinata parte, influenzato dal diverso metodo e tempo di misurazione) possa essere dipeso anche da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione (o da un loro malfunzionamento), ovvero da elementi “patologici” dell’accertamento svolto in sede concorsuale che non può escludersi siano risultati determinanti per l’estromissione del ricorrente dalla procedura.
13. I superiori elementi – in uno con i risultati della verificazione disposta in sede di giudizio, che ha confermato l’insussistenza della causa di esclusione riscontrata in sede concorsuale e ha acclarato l’idoneità del ricorrente – appaiono idonei a giustificare l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato. D’altronde, non è superfluo ricordare che questo Tribunale – in contenziosi relativi alla medesima procedura di stabilizzazione – ha già riconosciuto, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. AR ZI, I- quater , 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
14. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso è fondato e la decisione di esclusione contestata deve essere annullata.
15. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti, salvo il dovere dell’amministrazione di provvedere al pagamento delle spese di verificazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione di esclusione impugnata.
Compensa le spese processuali.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di verificazione – liquidate in € 500,00, come da prospetto depositato in atti il 15 ottobre 2025 – da corrispondersi al verificatore secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NN, Presidente
GA Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| GA Giuseppe Lanzafame | NI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.