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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG.4024/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P., dr. Orsola NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.4024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione EX ART.LO 281 SEXIES CPC dopo la discussione delle parti ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 601/2018 emesso dal Tribunale di Cassino, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di complessivi € 6.511,48, e vertente
TRA
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gaetano Palombo Attore opponente, giusto mandato a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Monticelli Esperia alla via portone valido n.23,pec.
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
con sede a Conegliano, via V. Alfieri n. 1, C.F. e P.I. (iscritta nel CP_1 P.IVA_1 Registro delle imprese di Treviso R.E.A. n. 364267), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, , nato a [...]è (Costa Rica) il 17 Controparte_2 febbraio 1971, rappresentata dalla mandataria , con sede legale in Messina, Via CP_3
Antonio Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. (iscritta nel Registro delle imprese di P.IVA_2
Messina R.E.A. n. 145937), in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio da Milano il 18.9.2014 Persona_1
1 al n. 238716 Rep., n. 50947 Racc., e reg.ta a Milano il 25.9.2014 al n. 21769 Serie 1T (all.1), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (C.F.: C.F._2
PEC: fax 0909435200), del foro di Messina, giusta Email_2 procura generale alle liti, autenticata nella firma dal Notaio da Messina il Persona_2
9.07.2010 al n. 27259 Rep., n. 10274 Racc. (all.2), ed elettivamente domiciliata in Cassino, Via B. Croce n. 3, presso lo studio dell'avv. Emiliano Mignanelli (C.F.:
) C.F._3
OPPOSTO
Nonché
– già (doc. 1), in Controparte_4 P.IVA_3 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio,
63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre Persona_3
(rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2) , già Controparte_5 P.IVA_4
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (doc. 3), in persona del CP_6 legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura CodiceFiscale_4 generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. Persona_3
16958) (all. A), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare:
Con atto di citazione notificato il 3/10/18, il sig. proponeva opposizione avverso Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 601/2018 emesso dal Tribunale di Cassino, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di complessivi € 6.511,48, oltre interessi come da domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, per il mancato pagamento dei ratei di rimborso del contratto di finanziamento n. 4069144200 del 16/02/2010, originariamente stipulato con
Prestitempo – Gruppo Deutsche Bank spa a titolo di prestito personale.
2. Con comparsa di costituzione risposta si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio si costituiva anche l'interveniente in giudizio
[...]
che succedeva alle ragioni e diritti della opposta . CP_4 CP_7 Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione al vaglio della istruttoria espletata e della documentazione prodotta dalle parti, non risulta fondata e va pertanto rigettata per i motivi che di seguito si diranno.
L'opposta che nel presente giudizio è creditrice e pertanto ha l'onere di provare il proprio credito ha raggiunto tale scopo, ed invero sono circostanze pacifiche e non contestate che possono darsi per provate ex art.lo 115 cpc, sia la sottoscrizione del contratto che è stato prodotto dalla opposta e mai disconosciuto dall'opponete, sia il mancato pagamento dei ratei. Riferisce infatti l'opponete che per motivi di salute non è più riuscito a pagare le rate di €. 56,00 circa mensili. Sul punto l'opposta ha prodotto la Certificazione ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 01/09/1993 n°385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) dalla quale emerge sia le rate inevase circa 120 mentre risultano pagate solo sei rate del finanziamento. In ordine poi alle altre eccezioni in ordine alla cessione del credito l'opposta ha prodotto la gazzetta ufficiale con l'indicazione dei crediti ceduti allegato n. 1 della comparsa di costituzione, l'elenco dei crediti e la notifica della cessione.
In ordine alla eccezione di nullità degli interessi legali applicati perché ultralegali, si rileva che nel DI opposto sono stati ingiunti solo la sorta detratte le sei rate pagate e gli interessi contrattuali applicati, ne discende che anche questa eccezione va rigettata. Nel corso del giudizio è intervenuto nel presente giudizio ex art. 111, comma 3 cpc – anche ai fini di notifica della cessione – (e per essa, quale mandataria, Controparte_4
in qualità di successore a titolo particolare del credito già Controparte_5
vantato da nei confronti del sig. . Ciò in quanto ha CP_1 Parte_1 CP_1
ceduto il credito azionato a e pertanto le condanne vanno fatte Controparte_4
a favore di quest'ultima.
Ciò posto si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
601/2018 emesso dal Tribunale di Cassino.
3 -condanna l'opponente , al pagamento delle spese di lite alla Parte_1 [...]
anche per la cedente che si quantificano in €. 2000,00 oltre CP_4 CP_1
iva,cpa magg. come per legge.
Si comunichi.
CASSINO data del deposito.
Il G.o.p.
(d.ssa Orsola NAPOLANO)
dr. Orsola NAPOLANO
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