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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6008/2018 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, giusta procura allegata in atti;
opponente
contro partita iva con sede legale a Milano, Foro Buonaparte Controparte_1 P.IVA_1
12, in persona del procuratore partita iva con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Foro Buonaparte 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura allegata in atti;
opposto
********
All'udienza del giorno 16.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 20.3.2018, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 7058/2017 emesso il 21.12.2017 dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 6.930,18, oltre interessi come da domanda
1 e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo derivante dal contratto di apertura di credito (mediante la concessione di carta di credito revolving) n. 10893010247250 del 1.2.2006. L'opponente ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, nel merito, l'inidoneità probatoria della documentazione posta a fondamento della domanda e l'inesattezza della somma ingiunta per illegittima applicazione di interessi usurari e di anatocismo. Ha chiesto, pertanto, previa rielaborazione del saldo effettivo dovuto tramite c.t.u. contabile, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 29.8.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo e per mancato esperimento del procedimento di mediazione, nonché l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 164 c.p.c; nel merito, ha contestato la genericità e la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 11.10.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 24.4.2021 la stessa è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del
16.9.2024 la causa è stata posta in decisione e nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo non è fondata.
Ed invero, dall'esame del fascicolo telematico si ricava che si sia costituito in Parte_1
giudizio in data 30.3.2018, entro il decimo giorno dalla data della notifica dell'atto di opposizione (20.3.2018).
3. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla convenuta, essendo la domanda sufficientemente determinata, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c.
Occorre evidenziare che dall'esame della parte espositiva dell'atto di citazione emergono, in modo chiaro, sia il petitum formale (la revoca del decreto ingiuntivo opposto), sia il petitum sostanziale (l'accertamento dell'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla banca
2 opposta), sia la causa petendi (l'asserita invalidità della documentazione contrattuale e nullità
delle clausole ivi contenute).
4. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è fondata. Parte_1
4.1 In ordine all'eccezione di prescrizione, va ricordato che, in materia di mutuo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorra dalla scadenza dell'ultima rata, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei e l'impossibilità di considerare scaduto il debito prima della scadenza dell'ultima rata (tra le tante, si veda Cass. n. 4232/2023). Ed invero, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti ed il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 17789/2011,
18951/2013).
Nel caso di specie, considerato che l'ultimo pagamento effettuato dal debitore è stato eseguito il
15.4.2010 (pag. 4 estratto conto, doc. 2 comparsa di risposta), è da tale data che decorre il dies a
quo della prescrizione decennale, con la conseguenza che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo (8.1.2018), la prescrizione decennale non era ancora maturata.
4.2 Il motivo di opposizione relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio non è fondato.
In diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta, quale cessionaria del credito, ha correttamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato il contratto di apertura di credito n.
10893010247250 del 1.2.2006 concluso con Fiditalia s.p.a., contenente l'indicazione del
3 capitale finanziato, degli interessi (TAN 19,9% e TAEG 22,15%), degli oneri e delle spese,
nonché delle condizioni generali applicate al rapporto (doc. 4 fascicolo monitorio). Nell'odierna fase di opposizione, risultano prodotti gli estratti conto analitici dal 13.2.2006 al 18.8.2011
rappresentativi dei versamenti effettuati sino al passaggio in sofferenza (doc. 2 comparsa di risposta).
Risulta provato, pertanto, il fatto costitutivo della domanda;
al contrario l'opponente non ha contestato il proprio inadempimento e non ha fornito la prova del fatto estintivo.
4.3 In merito alla doglianza concernente il presunto superamento della soglia usuraria, giova rilevare in premessa che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti
“ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n.
19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato genericamente l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia ricalcolando tutti gli addebiti a titolo di interessi, spese di conto corrente e commissioni, ma non ha indicato, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti. Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di dar luogo a c.t.u. tecnico-contabile non è stata ritenuta necessaria, in quanto meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 31886 del 6.12.2019; Cass. n. 26048 del 7.9.2023).
In ogni caso, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, si osserva come i tassi pattuiti non superino le previsioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento (applicabile al trimestre gennaio – marzo 2006 con riferimento alla categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”), sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Appare opportuno osservare, alla luce della recente sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite, che la previsione del tasso di mora in una percentuale corrispondente al tasso di “0,30% in più rispetto al tasso d'interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo del
1,50%” (cfr. doc. 1 – estratto conto relativo alla linea di credito) non si presenta manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 33, lett. f), sicché va esclusa la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di prestito personale nel quale ha assunto la veste di consumatore. Parte_1
4 4.4 Quanto all'asserita violazione delle norme in materia di anatocismo, in disparte l'assoluta genericità della doglianza, si osserva come in ogni caso il finanziamento concesso tramite carta revolving sia estraneo all'ambito applicativo dei conti correnti bancari, con riferimento ai quali la delibera CICR del 9 febbraio 2000 autorizza la capitalizzazione a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi.
Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto nulla prevedono in ordine al computo degli interessi, sicché la doglianza volta all'accertamento della nullità derivante dalla illegittima capitalizzazione degli interessi va rigettata, tenuto conto che l'estratto conto prodotto in atti non evidenzia situazioni di sconfinamento e che ogni versamento effettuato dal cliente deve intendersi, quindi, essere stato diretto verso l'ulteriore svolgimento del rapporto, secondo i termini propri dell'operazione economica consegnata dal contratto. E quindi, senza imputazione dei versamenti alla linea degli interessi, in assenza di violazione del divieto all'anatocismo, imposto dalla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.
4.5 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1
rigettata.
5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1.698,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6008/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 7058/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 1.698,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6008/2018 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, giusta procura allegata in atti;
opponente
contro partita iva con sede legale a Milano, Foro Buonaparte Controparte_1 P.IVA_1
12, in persona del procuratore partita iva con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Foro Buonaparte 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura allegata in atti;
opposto
********
All'udienza del giorno 16.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 20.3.2018, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 7058/2017 emesso il 21.12.2017 dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 6.930,18, oltre interessi come da domanda
1 e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo derivante dal contratto di apertura di credito (mediante la concessione di carta di credito revolving) n. 10893010247250 del 1.2.2006. L'opponente ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, nel merito, l'inidoneità probatoria della documentazione posta a fondamento della domanda e l'inesattezza della somma ingiunta per illegittima applicazione di interessi usurari e di anatocismo. Ha chiesto, pertanto, previa rielaborazione del saldo effettivo dovuto tramite c.t.u. contabile, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 29.8.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo e per mancato esperimento del procedimento di mediazione, nonché l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 164 c.p.c; nel merito, ha contestato la genericità e la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del 11.10.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 24.4.2021 la stessa è stata rimessa sul ruolo per l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del
16.9.2024 la causa è stata posta in decisione e nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo non è fondata.
Ed invero, dall'esame del fascicolo telematico si ricava che si sia costituito in Parte_1
giudizio in data 30.3.2018, entro il decimo giorno dalla data della notifica dell'atto di opposizione (20.3.2018).
3. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla convenuta, essendo la domanda sufficientemente determinata, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c.
Occorre evidenziare che dall'esame della parte espositiva dell'atto di citazione emergono, in modo chiaro, sia il petitum formale (la revoca del decreto ingiuntivo opposto), sia il petitum sostanziale (l'accertamento dell'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla banca
2 opposta), sia la causa petendi (l'asserita invalidità della documentazione contrattuale e nullità
delle clausole ivi contenute).
4. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è fondata. Parte_1
4.1 In ordine all'eccezione di prescrizione, va ricordato che, in materia di mutuo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorra dalla scadenza dell'ultima rata, stante l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei e l'impossibilità di considerare scaduto il debito prima della scadenza dell'ultima rata (tra le tante, si veda Cass. n. 4232/2023). Ed invero, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, oppure a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti ed il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 17789/2011,
18951/2013).
Nel caso di specie, considerato che l'ultimo pagamento effettuato dal debitore è stato eseguito il
15.4.2010 (pag. 4 estratto conto, doc. 2 comparsa di risposta), è da tale data che decorre il dies a
quo della prescrizione decennale, con la conseguenza che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo (8.1.2018), la prescrizione decennale non era ancora maturata.
4.2 Il motivo di opposizione relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio non è fondato.
In diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta, quale cessionaria del credito, ha correttamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato il contratto di apertura di credito n.
10893010247250 del 1.2.2006 concluso con Fiditalia s.p.a., contenente l'indicazione del
3 capitale finanziato, degli interessi (TAN 19,9% e TAEG 22,15%), degli oneri e delle spese,
nonché delle condizioni generali applicate al rapporto (doc. 4 fascicolo monitorio). Nell'odierna fase di opposizione, risultano prodotti gli estratti conto analitici dal 13.2.2006 al 18.8.2011
rappresentativi dei versamenti effettuati sino al passaggio in sofferenza (doc. 2 comparsa di risposta).
Risulta provato, pertanto, il fatto costitutivo della domanda;
al contrario l'opponente non ha contestato il proprio inadempimento e non ha fornito la prova del fatto estintivo.
4.3 In merito alla doglianza concernente il presunto superamento della soglia usuraria, giova rilevare in premessa che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti
“ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n.
19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato genericamente l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia ricalcolando tutti gli addebiti a titolo di interessi, spese di conto corrente e commissioni, ma non ha indicato, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti. Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di dar luogo a c.t.u. tecnico-contabile non è stata ritenuta necessaria, in quanto meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 31886 del 6.12.2019; Cass. n. 26048 del 7.9.2023).
In ogni caso, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, si osserva come i tassi pattuiti non superino le previsioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento (applicabile al trimestre gennaio – marzo 2006 con riferimento alla categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”), sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Appare opportuno osservare, alla luce della recente sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite, che la previsione del tasso di mora in una percentuale corrispondente al tasso di “0,30% in più rispetto al tasso d'interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo del
1,50%” (cfr. doc. 1 – estratto conto relativo alla linea di credito) non si presenta manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 33, lett. f), sicché va esclusa la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di prestito personale nel quale ha assunto la veste di consumatore. Parte_1
4 4.4 Quanto all'asserita violazione delle norme in materia di anatocismo, in disparte l'assoluta genericità della doglianza, si osserva come in ogni caso il finanziamento concesso tramite carta revolving sia estraneo all'ambito applicativo dei conti correnti bancari, con riferimento ai quali la delibera CICR del 9 febbraio 2000 autorizza la capitalizzazione a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi.
Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto nulla prevedono in ordine al computo degli interessi, sicché la doglianza volta all'accertamento della nullità derivante dalla illegittima capitalizzazione degli interessi va rigettata, tenuto conto che l'estratto conto prodotto in atti non evidenzia situazioni di sconfinamento e che ogni versamento effettuato dal cliente deve intendersi, quindi, essere stato diretto verso l'ulteriore svolgimento del rapporto, secondo i termini propri dell'operazione economica consegnata dal contratto. E quindi, senza imputazione dei versamenti alla linea degli interessi, in assenza di violazione del divieto all'anatocismo, imposto dalla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.
4.5 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1
rigettata.
5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1.698,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6008/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 7058/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 1.698,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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