Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/03/2023, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00375/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
– della “Cartella di pagamento n. -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di-OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo di racc. a.r. ricevuta il 29 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 176.598,38 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/96, 1996/97, 1997/08, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2005/06, 2006/07 e 2007/08, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2021, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. la cartella sarebbe illegittima o nulla, in via derivata o per vizi propri, in quanto il prelievo operato con gli atti presupposti e con la cartella medesima sarebbe contrario al diritto europeo
2. la cartella sarebbe illegittima in quanto adottata in relazione a prelievi già annullati in sede giurisdizionale in via definitiva;
3. la cartella sarebbe viziata per decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
4. la cartella sarebbe illegittima per intervenuta prescrizione delle pretese di Agea;
5. sarebbe censurabile anche un’asserita illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero;
6. la P.a. avrebbe errato nel quantificare il debito;
7. gli atti presupposti non sarebbero stati notificati o comunque la relativa notifica sarebbe nulla;
8. la P.a. avrebbe dovuto inviare una nuova intimazione di versamento;
9. la cartella sarebbe nulla per mancanza dei requisiti essenziali e comunque la procedura di recupero sarebbe illegittima anche con riferimento alla quantificazione degli interessi;
Si è costituita in giudizio Ader per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 22 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
La cartella di pagamento oggetto di impugnazione fa riferimento al prelievo di latte relativo alle annate 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007.
È dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza n. 8107/21, sentenze nn. 5684/22 e 5685/22 e sentenza 26 aprile 2022, n. 3177, emesse nei confronti di parte ricorrente e di Agea, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2001/02 effettuati a carico di parte ricorrente.
Pertanto, in considerazione dell’intervenuto annullamento degli atti di prelievo (presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella impugnata) in relazione alle predette annate di campagne lattiere oggetto della cartella di pagamento contestata, relativa ad un ruolo unico, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti e gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO