Versione
25 giugno 1976
25 giugno 1976
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potra' essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sara' rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.
Lo stanziamento di cui al primo comma e' destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 .
Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente capitaneria di porto relativa all'attivita' svolta dal richiedente nel settore della pesca.
Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676 , e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.
Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potra' essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sara' rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.
Lo stanziamento di cui al primo comma e' destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 .
Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente capitaneria di porto relativa all'attivita' svolta dal richiedente nel settore della pesca.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 171Provvedimento: R.G.A.C. 543/2019 CORTE D'APPELLO DI GI LA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 543/2019 vertente TRA Parte_1 [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, dagli avv.ti CP SS RA IL (C.F. C.F._1 ) - pec: Email_1 iuffre. [...] Parte_2 (C.F. C.F._2 ) - pec: Email_2 appellante principale CONTRO Controparte_2 (C.F. …Leggi di più...
- nullità donazione·
- art. 948 c.c.·
- riforma fondiaria·
- art. 1479 c.c.·
- danno da occupazione senza titolo·
- art. 18 legge n. 230/1950·
- nullità compravendita·
- prova diabolica·
- riservato dominio·
- art. 10 legge n. 386/1976·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- art. 1478 c.c.·
- azione di rivendicazione