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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2780 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Capodrise (CE), via F.lli Rosselli 1, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Castiello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 24/06/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5336/2023) e chiedendo al Tribunale di:
“I) Accertare e dichiarare inabile assoluta e permanente a svolgere qualsiasi Parte_1 attività lavorativa, riconoscendole in tal modo il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 Legge
118/1971, a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza ritenuta congrua dal Giudice;
II) Accertare e dichiarare la ricorrente soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 o, in subordine, accertare e dichiarare la ricorrente soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/92; III) condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase di ATP, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
L'istante è stata riconosciuta dalla competente commissione medica invalida civile in misura pari al 34% e non portatrice di handicap.
Ha pertanto proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato, dott.
[...]
ha concluso ritenendo la ricorrente, insegnante attualmente 44enne, invalida con Per_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 59% a far data dal 18/09/2023
(data di diagnosi della patologia diabetica) e non portatrice di handicap.
La perizia è sorretta da una – sintetica, ma logica ed esaustiva – motivazione, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti;
essa merita, pertanto, condivisione.
Al riguardo, l'ausiliare ha precisato di avere considerato rilevanti le patologie “diabete mellito non insulino dipendente” (codice per analogia 9309, 41%) e “discopatie della colonna cervicale e lombare” (codice per analogia 7010, 31%), e ha precisato, sul piano medico-legale, che “La paziente è affetta da patologie in attuale fase di compenso. La patologia Parte_1 cardiovascolare e la patologia asmatica non possono essere considerate invalidanti in quanto non sufficientemente documentate e soprattutto non in follow up, essendo riportate in singole visite specialistiche tra l'altro non ad uso medico legale. La deambulazione è autonoma, i passaggi posturali conservati, la capacità di comunicazione è valida”.
La ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentando che il CTU abbia sottostimato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate e ne abbia omesse alcune.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito 2 alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate dalla odierna ricorrente, sulla sola base di una perizia di parte – si sostanziano in un mero dissenso valutativo non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze motivazionali.
D'altra parte, le medesime contestazioni sono state sottoposte all'attenzione del CTU e da questi motivatamente disattese nelle controdeduzioni depositate in allegato alla perizia definitiva, ove il dott. ha osservato quanto segue: “La patologia cardiovascolare, che l'avvocato Castiello Per_1 definisce “Cardiopatia aritmogena con tachicardia parossistica” è menzionato in una singola visita (tra l'altro non ad uso medico legale) a timbro e firma del dott. datato 13/03/2023. Persona_2
Manca una continuità di follow-up cardiologico, manca un holter ecg delle 24 ore, manca una
RMN cardiaca;
non è evidente una chiara patologia cardiologica invalidante;
La patologia respiratoria, documentata da singola visita pneumologica a timbro e firma del dott. Per_3
, datato25/02/2023, non ad uso medico legale, sprovvisto tra l'altro degli esami principali
[...] per la diagnosi riportata dall'avvocato Castiello di “Asma bronchiale cronica in trattamento complicata da frequenti recidive e rinite allergica persistente e defìcit ventilatorio ostruttivo a carico delle piccole vie aeree”. Manca sia un esame spirometrico, sia una radiografia del torace per la diagnosi differenziale e sia un monitoraggio del PEF e un test di broncostimolazione aspecifico. Anche in questo caso non vi è follow up diagnostico – terapeutico. La sindrome vertiginosa non può essere considerata non solo perché non è tabellata, ma perché non è stata nemmeno indagata con visite specialistiche (RMN encefalo, visita otorinolaringoiatrica con esame impedenzometrico, visita neurologica, etc, etc); La fibromialgia, anche essa non tabellata ma considerata parzialmente nella patologia osteoarticolare della colonna vertebrale”.
In sostanza, il CTU, contrariamente a quanto ha inteso la parte, ha dato rilievo all'assenza di documentazione attestante una continuità diagnostica e terapeutica delle patologie di cui l'istante lamenta la mancata valutazione;
e a tale carenza la parte ha soltanto limitatamente sopperito con la produzione di un ulteriore più recente certificato, che attesta la presenza di BPCO.
La consulenza tecnica di parte prodotta in questa sede rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Dirimente è, in ogni caso, il rilievo che la stessa perizia di parte posta a base dell'opposizione giunge ad affermare, facendo applicazione dei codici tabellari e delle percentuali indicate in ricorso, un grado d'invalidità complessivo pari all'84%, ben lontano dalla “totale e permanente inabilità” richiesta per accedere all'unica prestazione oggetto di domanda, ovvero la pensione di inabilità.
Quanto, poi, allo stato di handicap, nessuna specifica contestazione alla perizia è stata formulata, posto che la ricorrente si limita a ritenerlo sussistente – quanto meno nelle forme di cui all'art. 3, co. 1 – in ragione della mera percentuale d'invalidità civile che dovrebbe esserle riconosciuta;
laddove, per converso, si tratta di benefici con funzioni e presupposti differenti.
3 Ne discende, stante l'acclarata insussistenza dei requisiti sanitari e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il rigetto del ricorso.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2780 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Capodrise (CE), via F.lli Rosselli 1, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Castiello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 24/06/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5336/2023) e chiedendo al Tribunale di:
“I) Accertare e dichiarare inabile assoluta e permanente a svolgere qualsiasi Parte_1 attività lavorativa, riconoscendole in tal modo il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 Legge
118/1971, a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza ritenuta congrua dal Giudice;
II) Accertare e dichiarare la ricorrente soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 o, in subordine, accertare e dichiarare la ricorrente soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/92; III) condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase di ATP, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
L'istante è stata riconosciuta dalla competente commissione medica invalida civile in misura pari al 34% e non portatrice di handicap.
Ha pertanto proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato, dott.
[...]
ha concluso ritenendo la ricorrente, insegnante attualmente 44enne, invalida con Per_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 59% a far data dal 18/09/2023
(data di diagnosi della patologia diabetica) e non portatrice di handicap.
La perizia è sorretta da una – sintetica, ma logica ed esaustiva – motivazione, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti;
essa merita, pertanto, condivisione.
Al riguardo, l'ausiliare ha precisato di avere considerato rilevanti le patologie “diabete mellito non insulino dipendente” (codice per analogia 9309, 41%) e “discopatie della colonna cervicale e lombare” (codice per analogia 7010, 31%), e ha precisato, sul piano medico-legale, che “La paziente è affetta da patologie in attuale fase di compenso. La patologia Parte_1 cardiovascolare e la patologia asmatica non possono essere considerate invalidanti in quanto non sufficientemente documentate e soprattutto non in follow up, essendo riportate in singole visite specialistiche tra l'altro non ad uso medico legale. La deambulazione è autonoma, i passaggi posturali conservati, la capacità di comunicazione è valida”.
La ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentando che il CTU abbia sottostimato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate e ne abbia omesse alcune.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito 2 alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate dalla odierna ricorrente, sulla sola base di una perizia di parte – si sostanziano in un mero dissenso valutativo non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze motivazionali.
D'altra parte, le medesime contestazioni sono state sottoposte all'attenzione del CTU e da questi motivatamente disattese nelle controdeduzioni depositate in allegato alla perizia definitiva, ove il dott. ha osservato quanto segue: “La patologia cardiovascolare, che l'avvocato Castiello Per_1 definisce “Cardiopatia aritmogena con tachicardia parossistica” è menzionato in una singola visita (tra l'altro non ad uso medico legale) a timbro e firma del dott. datato 13/03/2023. Persona_2
Manca una continuità di follow-up cardiologico, manca un holter ecg delle 24 ore, manca una
RMN cardiaca;
non è evidente una chiara patologia cardiologica invalidante;
La patologia respiratoria, documentata da singola visita pneumologica a timbro e firma del dott. Per_3
, datato25/02/2023, non ad uso medico legale, sprovvisto tra l'altro degli esami principali
[...] per la diagnosi riportata dall'avvocato Castiello di “Asma bronchiale cronica in trattamento complicata da frequenti recidive e rinite allergica persistente e defìcit ventilatorio ostruttivo a carico delle piccole vie aeree”. Manca sia un esame spirometrico, sia una radiografia del torace per la diagnosi differenziale e sia un monitoraggio del PEF e un test di broncostimolazione aspecifico. Anche in questo caso non vi è follow up diagnostico – terapeutico. La sindrome vertiginosa non può essere considerata non solo perché non è tabellata, ma perché non è stata nemmeno indagata con visite specialistiche (RMN encefalo, visita otorinolaringoiatrica con esame impedenzometrico, visita neurologica, etc, etc); La fibromialgia, anche essa non tabellata ma considerata parzialmente nella patologia osteoarticolare della colonna vertebrale”.
In sostanza, il CTU, contrariamente a quanto ha inteso la parte, ha dato rilievo all'assenza di documentazione attestante una continuità diagnostica e terapeutica delle patologie di cui l'istante lamenta la mancata valutazione;
e a tale carenza la parte ha soltanto limitatamente sopperito con la produzione di un ulteriore più recente certificato, che attesta la presenza di BPCO.
La consulenza tecnica di parte prodotta in questa sede rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Dirimente è, in ogni caso, il rilievo che la stessa perizia di parte posta a base dell'opposizione giunge ad affermare, facendo applicazione dei codici tabellari e delle percentuali indicate in ricorso, un grado d'invalidità complessivo pari all'84%, ben lontano dalla “totale e permanente inabilità” richiesta per accedere all'unica prestazione oggetto di domanda, ovvero la pensione di inabilità.
Quanto, poi, allo stato di handicap, nessuna specifica contestazione alla perizia è stata formulata, posto che la ricorrente si limita a ritenerlo sussistente – quanto meno nelle forme di cui all'art. 3, co. 1 – in ragione della mera percentuale d'invalidità civile che dovrebbe esserle riconosciuta;
laddove, per converso, si tratta di benefici con funzioni e presupposti differenti.
3 Ne discende, stante l'acclarata insussistenza dei requisiti sanitari e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il rigetto del ricorso.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 19 febbraio 2025.
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