Art. 1-ter. (( (Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame). )) (( 1. All' articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";
b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ". ))
a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";
b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ". ))