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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5549/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1642/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 24.01.2020, proposto con atto di appello notificato in data 23-27.10.2020, da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 _2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Edmondo Tomaselli (C.F. Persona_1
) e Maria Carla Mancini (C.F. ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Roma, via Collatina 91 presso il loro studio giusta procura in atti.
Appellante
Contro
(P. IVA ), in persona del legale OP P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Corbò (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via C.F._7
A. Bertoloni n. 55, in virtù di procura speciale in atti.
Appellata
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Federici (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._8
Circ.ne Clodia n. 169 – per delega su foglio allegato in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._9 CO
). C.F._10
Appellati contumaci
All'udienza cartolare del 30.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, Controparte_2
e , nonché e ,
[...] Controparte_3 OP CO
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: 1) Sentite le parti e
compiuto un sommario accertamento, provvedere, con ordinanza immediatamente
esecutiva ex art. 5 legge n. 102/2006, all'assegnazione -a carico della resistente
e nella spiegata qualità in pers. Controparte_2 OP
dei rispettivi leg.rapp. p.t., o chi e come per legge-di una provvisionale pari al 50% delle
somme di seguito indicate nelle conclusioni qui rassegnate;
-Accertare e dichiarare che
il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa al 50% - o nella maggiore o minore percentuale che verrà accertata in corso di causa – del sig. CO
alla guida esclusiva del veicolo Fiat Fiorino BB235AE assicurato OP
per non aver rispettato il dare precedenza ed aver invaso la corsia di marcia ove
[...]
sopraggiungeva la moto tg. BT48237 con a bordo il l'obbligo ex lege Persona_1
della a risarcire nella misura del 50% - ovvero nella maggiore o OP
minore percentuale che verrà quantificata in corso di causa – i danni per l'effetto,
condannare la convenuta , in persona del leg.rapp. p.t., o chi OP
e come per legge, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia
patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, iure proprio che iure ereditatis a
seguito della morte di e in particolare: -in favore del sig. Persona_1 _2
, padre convivente con la vittima, il 50% della complessiva somma di euro
[...]
286.346,00 così determinata: euro 25.000,00 oltre euro 2500,00 (spese funerarie) per
danno patrimoniale, euro 258.846,00 per danno non patrimoniale (morale come da
tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura
del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo
della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
-in favore della madre convivente
della vittima, sig.ra il 50% della complessiva somma di euro 283.846,00 Parte_1
così determinata: euro 25.000,00 per danno patrimoniale, euro 258.846,00 per danno
non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e
aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà
accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
-in favore della Sig.ra sorella della vittima, il 50% della complessiva Parte_4
somma di euro 154.000,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di
Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del
rapporto parentale); - in favore del Sig. fratello della vittima, il 50% Parte_3
della complessiva somma di euro 154.000,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la
rottura del rapporto parentale;
o nelle misure maggiori o minori che l'On. Giudicante
Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione
del credito alla data della decisione. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa
si è verificato per fatto e colpa al 50% - o nella maggiore o minore percentuale che verrà
accertata in corso di causa – del sig. proprietario e conducente del Controparte_3
motoveicolo SUZUKI 650 SV targata BT48237 assicurato
[...]
(già ) per non aver tenuto una velocità idonea alle Controparte_2 CP_5
condizioni di tempo e della strada e di aver cagionato in concorso con la CP_4
morte di e l'obbligo ex lege della a risarcire Persona_1 Controparte_2
nella misura del 50% -ovvero nella maggiore o minore percentuale che verrà quantificata
in corso di causa – i danni subiti per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
, in persona del leg. rapp. p.t., o chi e come per legge, al risarcimento Controparte_2
dei danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici,
esistenziali morali, iure proprio che iure ereditatis a seguito della morte di Per_1
e in particolare: -in favore del sig. , padre convivente con la
[...] Parte_2
vittima, il 50% della complessiva somma di euro 286.346,00 così determinata: euro
25.000,00 oltre euro 2500,00 (spese funerarie) per danno patrimoniale, euro 258.846,00
per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del
sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma
che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure
proprio; -in favore della madre convivente della vittima, sig.ra il 50% Parte_1
della complessiva somma di euro 283.846,00 così determinata: euro 25.000,00 per danno
patrimoniale, euro 258.846,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di
Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del
rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
-in favore della Sig.ra Parte_4
sorella della vittima, il 50% della complessiva somma di euro 154.000,00 per danno non
patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e
aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale); - in favore del Sig. Pt_3
fratello della vittima, il 50% della complessiva somma di euro 154.000,00 per
[...]
danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro
e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale;
o nelle misure maggiori
o minori che l'On. Giudicante Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi
legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.”
A tali richieste gli attori hanno premesso: -di essere rispettivamente, e Parte_2
, genitori di e, e , Parte_1 Persona_1 Parte_4 Parte_3
fratelli dello stesso, deceduto il 10.06.2004, in seguito al sinistro stradale verificatosi il
09.06.2004, alle ore 19.00 circa, in Località “Ponte Ciaffo” (Genazzano-Roma) KM 2,800
della SP 60/A Prenestina Braccio;
-che si trovava a bordo, quale terzo Persona_1
trasportato, del motociclo tg. BT48327 di proprietà di e condotto da Controparte_3
quest'ultimo, quando, mentre percorreva regolarmente nella propria corsia di marcia la via Prenestina in direzione Roma, gli veniva tagliata la strada dal veicolo Fiat Fiorino
condotto da , che provenendo dalla contraria direzione di marcia CO
aveva svoltato a sinistra per accedere ad una strada privata;
-che nonostante CP_3
avesse tentato una manovra di emergenza, non era riuscito ad evitare la collisione,
[...]
perdendo il controllo del mezzo e rovinando a terra unitamente al proprio motociclo;
-che
, pur indossando il casco, era stato scaraventato contro la vettura Persona_1
Mercedes Smart condotta da e, condotto dapprima presso l'ospedale di CP_6
Valmontone e quindi in eliambulanza all'ospedale CTO di Roma, era deceduto il giorno seguente a causa delle ferite riportate;
-che sul posto era intervenuta una pattuglia della Stazione dei C.C. di Genazzano, che aveva provveduto a stilare il relativo verbale di sinistro stradale;
-che il procedimento penale aperto in seguito al sinistro si era concluso in primo grado con la condanna di per il reato di omicidio colposo, CO
mentre la Corte di Appello di Roma aveva poi dichiarato il reato estinto per prescrizione;
-che la responsabilità del sinistro andava ascritta in via concorsuale a CO
e , ed in particolare al primo, perché nell'immettersi in una stradina Controparte_3
privata, aveva violato gli artt. 145 e 154 C.d.S., non avendo dato la precedenza al motociclo che sopraggiungeva dalla direzione di marcia contraria, ed al secondo,
conducente della moto, per aver tenuto una velocità superiore al limite consentito.
1.1-Si è costituita la (compagnia assicuratrice per la r.c.a. di OP
) e ha dedotto che la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli CO
aveva accertato la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in misura paritetica e che il massimale di polizza al momento del sinistro era pari ad euro 774.685,00, dai quali andavano detratte le somme già corrisposte in seguito all'incidente. Ha poi contestato la mancanza di prova in ordine al danno biologico iure proprio derivante dalla perdita del congiunto e ha chiesto il rigetto dalle domande attoree, stante la messa a disposizione dell'intero massimale di polizza residuo rivalutato e, in via subordinata,
darsi atto che il sinistro si era verificato per colpa concorrente del conducente il mezzo a bordo del quale viaggiava il defunto , , con Persona_1 Controparte_3
compensazione delle spese di lite.
1.2-Si è costituita la (compagnia assicuratrice per la r.c.a. Controparte_2
di ) eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto degli attori al Controparte_3
risarcimento del danno nei riguardi propri e di , essendo decorsi i termini Controparte_3
dell'art. 2947 c.c.. Ha poi contestato la sussistenza di qualsivoglia corresponsabilità del suo assicurato nella causazione del sinistro e l'inopponibilità dell'accertamento effettuato in via incidentale nel giudizio penale riguardo a tale profilo, non essendo stati né la compagnia assicurativa né il predetto suo assicurato parti in quel giudizio. Ha quindi concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e in ogni caso l'inammissibilità o improponibilità delle avverse domande, in quanto già coperte dal giudicato, con vittoria delle spese di lite.
1.3-Il primo giudice, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia di e , ha concesso i termini di cui all'art. CO Controparte_3
183 c. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale, con ctu medico legale per la verifica del danno biologico riportato dai congiunti di , a seguito Persona_2
dell'evento luttuoso dedotto in lite;
quindi, è stata definita con la sentenza della cui impugnativa si discute, che ha accertato la concorrente responsabilità nella causazione del dedotto sinistro, ascrivibile per l'80% a e per il restante 20% a CO
. Controparte_3
Il tribunale ha perciò condannato e in OP Controparte_2
solido, al risarcimento del danno e, tenuto conto del massimale di polizza al momento del sinistro nonché degli acconti versati, le ha condannate a corrispondere in favore degli attori i seguenti importi: “in favore di : euro 123.003,00 in favore di Parte_1
: euro 133.464,00; in favore di : euro 79002,00; in favore Parte_2 Parte_4
di : euro 79002,00; - dispone lo svincolo, in favore degli attori, delle Parte_3
somme giacenti sul libretto di risparmio n. 30448 acceso dalla sul OP
Banco di Credito Cooperativo di Carate Brianza, in parziale soddisfo del credito
risarcitorio liquidato in sentenza;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a
rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione
del D.M. n. 55/2014, in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre euro 518,00 per
contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore dei
procuratori dichiaratisi antistatari)”. §2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: 1.“VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”. Il primo giudice nel determinare le somme dovute agli attori ha erroneamente computato la quota di responsabilità posta a carico dell'assicurato con sulla base del massimale di polizza, invece vigente solo per Controparte_2
l'altro responsabile assicurato con così determinando un evidente OP
pregiudizio per le ragioni creditorie degli appellanti.
In effetti, avendo il tribunale determinato il risarcimento spettante agli eredi in Per_1
complessivi euro 1.047.452,00 e stabilito ascrivibile a , assicurato da Controparte_3
la concorrente responsabilità in misura pari al 20%, avrebbe dovuto CP_2
condannare quest'ultima a corrispondere – ai predetti eredi – la somma complessiva di euro 209.490,40, oltre interessi e rivalutazione.
2.“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ERRATA VALUTAZIONE
DEGLI ATTI”. Il primo giudice ha erroneamente omesso di condannare l'assicuratore alla corresponsione degli interessi legali sull'importo liquidato a titolo di risarcimento,
ritenendo non essere stata formulata domanda di risarcimento danni per mala gestio
impropria nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
mentre, tale domanda avrebbe dovuto ritenersi implicitamente compresa nella richiesta di condanna al pagamento di rivalutazione e interessi. Ciò particolarmente considerando che il tribunale ha riconosciuto la responsabilità di per non aver rispettato la regola OP
della riduzione proporzionale delle somme pagate, ex art. 140 del Cod. Ass., avendo risarcito alcuno dei danneggiati e rimborsato l'IN in misura non proporzionale rispetto al limite del massimale di polizza ovvero senza considerare l'esistenza degli altri danneggiati, aventi anch'essi diritto al risarcimento, così riducendo le somme disponibili in danno di questi ultimi. 3.“ERRATA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”. La sentenza è viziata anche nella parte in cui il tribunale considera, nel calcolare la riduzione delle somme dovute dalle compagnie assicurative convenute al fine di rientrare nel massimale garantito, la somma erogata all'AI dalla con conseguente violazione dell'art.115 c.p.c.. Infatti, pur avendo OP
affermato in sentenza che la convenuta non ha provato il titolo della richiesta di CP_1
rivalsa dell'AI (per danno biologico o per altre indennità), in modo deduttivo ha comunque formulato una proporzione rispetto a quanto originariamente richiesto,
ricavandone la percentuale del 44% del totale pagato all'ente previdenziale, come corrisposta per danno biologico e includendo quindi euro 72.600,00 nel computo del massimale.
4.“ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE”; il primo giudice, dopo aver affermato di voler liquidare le spese di lite in ossequio al D.M. 55/14, le ha determinate in misura inferiore, siccome non ha attribuito l'aumento per la difesa di più parti, così
come impone l'art. 4, comma II, del citato testo normativo.
Infine, il tribunale, pur avendo riconosciuto in parte motiva il diritto al rimborso delle spese funerarie, equitativamente fissate in € 2.000, non ne ha fatto conseguire nessuna condanna in tal senso in dispositivo.
Analogamente le spese di CTU, pure poste a carico dei convenuti in parte motiva, non sono state menzionate nel dispositivo, che andrà perciò integrato.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in parziale riforma della impugnata
sentenza, accogliere i motivi di appello cui si rimanda integralmente e per l'effetto: -
dichiarare la tenuta al risarcimento del danno, in favore degli Controparte_2
odierni appellanti, della somma di € 209.490,40 oltre interessi dal fatto al soddisfo, sulle
somme via via rivalutate, pari al 20% dell'intero danno liquidato dal primo Giudice, detratti gli acconti versati per effetto della sentenza di primo grado e senza che, sulla
percentuale di responsabilità stabilita e sul danno liquidato a carico della medesima,
debba operarsi la riduzione proporzionale del massimale della - Controparte_7
liquidare, sulle somme comunque riconosciute agli odierni appellanti, gli interessi legali
dal dì del sinistro alla pubblicazione della sentenza, sulle somme via via rivalutate e
secondo i criteri giurisprudenziali richiamati;
- in accoglimento del terzo motivo di
gravame, escludere le somme riconosciute all'AI dal massimale di polizza in difetto di
prova della loro imputazione a danno biologico;
- in tutti i casi Voglia riformare la
statuizione di primo grado in relazione alle spese di lite, provvedendo a liquidarle in
modo corretto secondo le tabelle ministeriali di cui al Dm 55/14 e succ. modifiche ed
integrando la statuizione di condanna con le spese funerarie, per € 2.000,00 e le spese di
CTU. Con vittoria di spese del presente grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori”.
§2.1-Si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità dell'atto OP
di appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nonché la sua infondatezza e illegittimità, contestando specificamente i singoli motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
§2.2-Si è costituita e ha dedotto di aver dato esecuzione Controparte_2
alla sentenza impugnata nei termini richiesti, avendo provveduto al versamento di euro
40.492,60 in favore degli attori/appellanti. Ha poi eccepito l'erroneità del calcolo dagli stessi effettuato, essendo state ricomprese nella somma pretesa anche le spese sostenute dagli stessi per la costituzione di parte civile nel procedimento penale tenutosi contro
, invece non computabili nell'ambito del danno da risarcire dal CO
danneggiante-assicurato, per altro nemmeno avendo partecipato al ridetto giudizio penale, né lui né Controparte_8 Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello ed in via subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame, imputare nella quota di spettanza di i soli importi CP_2
risarcitori ad essa compagnia riferibili, con esclusione delle altre voci di danno non opponibili alla e previa detrazione del corrisposto Controparte_2
importo di euro 40.492,60.
§2.3-Sono rimasti contumaci e . CO Controparte_3
§2.4- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia di e , ha rinviato la causa e all'udienza Controparte_3 CO
cartolare in epigrafe indicata, all'esito della quale l'ha riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§3-L'appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo anche parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti;
nonché ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avendo superato il vaglio preliminare che la norma appena citata impone, a seguito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Ancora in via preliminare occorre premettere che la sentenza impugnata non è stata sottoposta a censura e, pertanto, è divenuta sul punto irretrattabile, quanto all'accertamento della graduazione del concorso di responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel dedotto incidente e agli importi risarcitori riconosciuti in favore degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale, anche a seguito della loro riduzione
proporzionale per la riconduzione nei limiti del massimale sussistente riguardo alla compagnia OP
Difatti, i ridetti appellanti hanno formulato il primo motivo di appello per censurare la decisione del primo giudice nella parte in cui, nel determinare le somme dovute a titolo di risarcimento agli eredi ha riproporzionato il totale complessivo sulla base del Per_1
massimale di polizza previsto in relazione alla compagnia OP
applicandolo anche all'altra assicuratrice del responsabile, Controparte_2 rispetto a cui nulla era stato dedotto e provato in tal senso, per cui la sua condanna avrebbe dovuto essere al pagamento dell'intera somma di euro 209.490,40, pari al 20% del complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore degli istanti, in tale misura essendo stata determinata la responsabilità dell'assicurato della stessa nella causazione del dedotto incidente.
La censura è fondata.
Come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, il tribunale prima ha calcolato l'importo totale dovuto agli eredi a titolo di risarcimento del danno Per_1
nella somma di euro 1.047.452,00 e poi ha calcolato la riduzione proporzionale di detta somma al fine di rispettare il massimale eccepito da Tuttavia, OP
senza dare conto delle motivazioni che a tanto lo hanno indotto, ha applicato la medesima riduzione proporzionale effettuata per rispettare il limite del massimale di polizza allegato e provato solo da anche alle somme dovute da Controparte_9 Controparte_8
per la concorrente responsabilità del suo assicurato, nei termini innanzi specificati.
[...]
In effetti, come dalla stessa ammesso, la compagnia da ultimo indicata nulla ha eccepito in tal senso, e dunque, non essendo stato frapposto alcun limite alla liquidazione delle somme dovute, la avrebbe dovuto essere senz'altro condannata a pagare CP_2
l'intera percentuale risarcitoria indicata da ella dovuta, sebbene con la precisazione che segue.
3.1-L'appellata ha dedotto riguardo al complessivo importo nei suoi confronti CP_2
preteso: <
quantificato in primo grado e come richiamato da controparte appellante andava e va
detratto l'importo di € 7.078,00 relativo alle spese di parte civile liquidate nei riguardi esclusivamente dell'assicurato , >> e l'assunto risulta CP_1 CO
condivisibile, alla luce della fondamentale considerazione che le spese sostenute dai danneggiati per la costituzione di parte civile nel procedimento penale tenutosi contro il , sono rimborsabili a norma di quanto disposto dall'art. 1917, III CO
comma, c.c., in favore dell'assicurato stesso, sempre che quest'ultimo sia stato condannato a rifonderle in favore dei terzi danneggiati.
Così inducendo a ritenere anche quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare: “In materia di assicurazione della responsabilità civile
vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione
della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la
chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza
reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione
delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di
assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del
terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c.
ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova
fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella
specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato
la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a
tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed
onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di
chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 4275 del 16/02/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 33013 del 17/12/2024), rientrando l'ipotesi in esame nell'ambito di quella evidenziata in grassetto e che riferisce il rimborso delle spese in argomento alla posizione dell'assicurato, non a quella del terzo danneggiato,
potendo quest'ultimo pretenderle nell'ambito del giudizio cui la costituzione si riferisce,
secondo le norme che presiedono al governo delle spese processuali.
Ne deriva che il 20% del risarcimento dovuto dalla dovrà essere Controparte_2
calcolato sulla somma complessiva di euro 1.036.127,00, ma detratte le spese sostenute dai danneggiati-appellanti per la loro costituzione nel giudizio penale (1.047.452,00-
7.078,00), per cui sarà pari ad euro 202.412,40. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno computarsi gli interessi al tasso legale e rivalutazione, previa devalutazione alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno secondo gli indici
ISTAT, tenendo conto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 40.492,60 da parte di come comprovato in atti e univocamente dedotto dalle medesime parti in CP_2
lite. Il tutto secondo i criteri indicati dal giudice di legittimità: “La liquidazione del danno
da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un
acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il
credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o
rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa,
da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto,
sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento
fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto,
rivalutata annualmente” (cfr. Cass. civ. Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023;
Sez. 3-, Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022). Sulla differenza residua, dopo il calcolo di interessi e rivalutazione secondo i criteri appena indicati, dalla presenta sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
3.2-Venendo, quindi, alla disamina del secondo motivo di appello, con cui è stata lamentata la mancata liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, anche oltre il limite del massimale, in ragione della mala
gestio imputabile a per aver liquidato al danneggiato, e Controparte_7 Controparte_3
all'AI somme tali da erodere significativamente il massimale a disposizione, senza riduzione proporzionale, sì da assicurare il medesimo risarcimento anche ai danneggiati-
appellanti, va richiamato quanto ritiene in proposito la giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come
conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno
ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale;
la responsabilità
per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di
comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.,
comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli
interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici
"petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con
allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo
del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso
"petitum" e "causa petendi"” (Cass, civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 07/04/2022).
Tali direttrici ermeneutiche inducono a ritenere senz'altro condivisibile la valutazione del primo giudice, così espressa in parte motiva: <Non deve seguire anche la condanna
dell'assicurazione agli interessi legali su tale importo, non essendo stata formulata
domanda di risarcimento per mala gestio impropria>>, siccome la lettura dell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio e, invero, anche della prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., ratione temporis vigente, inducono a constatare l'assenza di qualsivoglia richiesta di attribuzione di somme per l'asserita mala gestio impropria
imputabile all'appellata E men meno risultano specificati gli elementi Controparte_9
costitutivi di siffatta domanda, causa petendi e petitum, solo in grado di appello essendo stata illustrata la richiesta in esame, in evidente violazione del divieto di domande nuove sancito dall'art. 345 c.p.c..
E tale omessa proposizione è inequivocabilmente confermata dalla stessa deduzione difensiva degli appellanti, che asseriscono che la domanda risarcitoria di che trattasi avrebbe dovuto ritenersi implicitamente formulata per la richiesta di interessi e rivalutazione sulle somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del lamento danno.
Affermazione questa chiaramente contraddetta da quanto sin qui detto e, soprattutto, dalla impossibilità di evincere qualsivoglia specificazione dei peculiari elementi identificativi della domanda stessa, del tutto diversi da quelli allegati a sostegno delle richieste risarcitorie accolte in primo grado, con riconoscimento anche di interessi e rivalutazione,
ma al diverso fine di assicurare l'effettivo e completo reintegro della situazione soggettiva lesa, dato il tempo trascorso dal verificarsi del dedotto incidente rispetto a quello della liquidazione, qualificandosi il debito risarcitorio come di valore, fino alla sua liquidazione con sentenza.
3.3-Il terzo motivo di appello è infondato. La documentazione allegata in atti dimostra chiaramente che ha prodotto sin dal primo grado il prospetto AI OP
del 17.02.2011(cfr. all. n. 2 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.), nel quale l'assicuratore sociale ha dato conto puntualmente di ciascuna delle somme riconosciute all'infortunato, e per le quali ha agito in rivalsa, sebbene poi sia Controparte_3
intervenuto accordo transattivo con l'ente previdenziale stesso (cfr. all. n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta di in primo grado), in virtù del quale Controparte_9
la pretesa azionata in rivalsa è stata tacitata con la corresponsione della minor somma di
€ 169.547,61, riferibile cumulativamente a tutte le somme riconosciute al predetto danneggiato, per il risarcimento di ogni danno, patrimoniale, non patrimoniale, morale,
presente e futuro e a tacitazione di ogni pretesa dell'ente previdenziale stesso nei confronti della compagnia assicurativa.
In difetto della possibilità di una diversa imputazione, il primo giudice ha quindi correttamente ridotto proporzionalmente la suddetta somma, riferendola sia al danno biologico che a quello patrimoniale, secondo quanto illustrato alle pagg. 23, 24 e 25 della sentenza di primo grado, sul punto non efficacemente contestata. 3.4-Il quarto motivo di appello merita le considerazioni che seguono.
Con esso gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha liquidato le spese di lite del primo grado in misura corrispondente ai medi tariffari di cui al DM 55/14, per causa di valore indeterminabile, di particolare importanza, ma ha erroneamente determinato il compenso dovuto, poiché non ha applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma II, del citato testo normativo. Difatti, ove il tribunale avesse in tal senso disposto, l'importo del compenso dovuto sarebbe stato di € 63.181,81 (compenso base di € 27.804,00 + aumento del 90% per € 25.023,60 = € 52.827,60 + spese generali al 15% e CPA).
La censura coglie solo in parte nel segno, poiché il disposto dell'art. 4, II comma, D.M.
55/2014 va letto in relazione al successivo comma IV della medesima norma, che stabilisce: <4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento>>.
Nella concreta ipotesi, in relazione alle posizioni dei quattro appellanti, il nucleo essenziale delle difese è perfettamente sovrapponibile, per cui, ritiene il collegio che il compenso base debba essere ridotto del 20% e poi sull'importo così ottenuto vadano applicati gli aumenti previsti per la difesa di più parti, nella chiesta misura del 90%, ex art. 4, comma 2, DPR 55/2014; tal che spetterà alla parte da ultimo indicata la somma di euro 34.134,64, oltre accessori di legge (euro 22457, quale compenso per una sola parte secondo i medi tariffari citati, per causa di valore indeterminabile di particolare importanza;
diminuito del 20% per la sovrapponibilità delle posizioni degli assistiti =
euro 17.965,50, aumentato del 90% per la difesa di più parti = euro 34.134,64) e in tali termini va accolto anche il motivo di appello appena esaminato.
Quanto alla richiesta di integrazione/rettifica del dispositivo della sentenza impugnata,
siccome in parte motiva il tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore degli appellanti delle “spese funerarie”, per € 2.000,00 nonché
delle spese per CTU liquidate in corso i lite, ma tralasciate nel dispositivo nel capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, va considerato che è dato leggere nella parte motiva della sentenza impugnata: <b) spese funerarie ( ) Parte_2
ha chiesto la condanna dei convenuti alle spese funerarie sostenute, Parte_2
quantificate in euro 2500,00.
La ha contestato la debenza dell'importo, deducendo che non era OP
stata prodotta la fattura relativa a dette spese. Ora, se è vero che non è stata versata in atti documentazione a suffragio della pretesa, va anche rilevato che essa deve desumersi in base a presunzioni, essendo del tutto verosimile, secondo il costume sociale, che il abbia sostenuto esborsi per il funerale del figlio. In assenza di documentazione Per_1
specifica circa l'entità della spesa, ritiene il Tribunale che la stessa sia prudenzialmente quantificabile in euro 2000,00 ai valori attuali>>
Tuttavia, dopo il conteggio con riproporzionamento di tutti gli importi dovuti agli appellanti, considerando anche quanto già pagato a e all'AI, secondo Controparte_3
la medesima riduzione proporzionale per i ridetti effettuata, il primo giudice si è così
espresso: <<…..crediti dei danneggiati (patrimoniali e non patrimoniali) - escluso quello patrimoniale IN - ammontano ad euro 1.134.803,00 (857.162+216.012+61.629).
Si applicherà a questo punto la seguente proporzione:
massimale: danno totale (esclusa la surroga IN per danno patrimoniale) =
risarcimento ridotto: danno singolo creditore ovvero: 774.685: 1.134.803 = x : 857.162 = euro 585.150,00 (credito riproporzionato eredi Per_1
774.685: 1.134.803 = x : 216.012 = euro 147.462,00 (credito riproporzionato CP_3
774.685: 1.134.803 = x : 61.629 = euro 42.068,00 (credito per surroga IN danno biologico) giungendosi così ad un totale di euro 774.680.
Il residuo massimale (5,00 euro) andrebbe a soddisfazione del credito IN per danno patrimoniale.
Poiché sia il che l'IN hanno ottenuto dalla compagnia pagamenti superiori CP_3
al dovuto e stante la palese negligenza della (la quale, pur essendo OP
consapevole dell'esistenza di altri danneggiati, ha preferito pagarne alcuni,
pretermettendo gli altri in violazione della regola della riduzione proporzionale),
l'assicuratore dovrà pagare gli attori sino a concorrenza di quanto sarebbe loro spettato se avesse rispettato la regola del riproporzionamento, ovvero dovrà corrispondere loro l'importo di euro 585.150,00>>; per cui, deve ritenersi che le ridette spese funerarie,
quale danno patrimoniale, sono state riconosciute solo nei limiti innanzi indicati, senza che possa ravvisarsi nessuna omessa considerazione da parte del primo giudice.
In effetti, gli appellanti hanno lamentato l'omessa condanna al pagamento della somma di € 2.000 in dispositivo, completamente trascurando – e, dunque, non censurando – le ragioni della decisione sopra testualmente riportate;
tant'è che nemmeno hanno formulato richiesta di condanna al pagamento da parte dell'altra responsabile civile, CP_10
nei limiti della concorrente responsabilità riconosciuta e nemmeno questa
[...]
contestata.
3.5-Discorso diverso merita la richiesta di imposizione alle compagnie convenute-
appellate delle spese sostenute per la CTU disposta dal primo giudice. Le stesse, in applicazione del principio della soccombenza, come fatto per le altre spese di lite,
effettivamente devono essere poste a carico delle responsabili civili.
3.6-Venendo, quindi, alla liquidazione delle spese di lite, l'esito del giudizio sostanzialmente immutato, impone la conferma del governo fattone dal primo giudice e,
analogamente, anche per questo grado vanno poste a carico delle appellate compagnie in via solidale e liquidate come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, seguendo gli stessi criteri di diminuzione ed aumento per più parti con medesima posizione innanzi indicato, previa espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente svolta in appello.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1)Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) esclude la limitazione del massimale di polizza quanto alla responsabile civile, che condanna al risarcimento dovuto in Controparte_8
favore degli eredi odierni appellanti, per l'importo di euro 202.412,40, oltre Per_1
interessi al tasso legale e rivalutazione, previa devalutazione alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT, tenendo conto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 40.492,60, il tutto secondo i criteri in parte motiva specificati;
b) ridetermina le spese di lite del primo grado che le convenute compagnie assicurative, e in solido tra loro, sono Controparte_9 Controparte_8
tenute a rifondere agli attori a titolo di compensi di avvocato nella misura di euro
34.134,64, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
unitamente alla rifusione delle spese di CTU come liquidate nella prima ridetta fase della lite, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2) Condanna le compagnie appellate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore degli appellanti e le liquida in €. 21.643,28 per compensi di avvocato,
oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1642/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 24.01.2020, proposto con atto di appello notificato in data 23-27.10.2020, da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 _2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Edmondo Tomaselli (C.F. Persona_1
) e Maria Carla Mancini (C.F. ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Roma, via Collatina 91 presso il loro studio giusta procura in atti.
Appellante
Contro
(P. IVA ), in persona del legale OP P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Corbò (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via C.F._7
A. Bertoloni n. 55, in virtù di procura speciale in atti.
Appellata
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Federici (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._8
Circ.ne Clodia n. 169 – per delega su foglio allegato in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._9 CO
). C.F._10
Appellati contumaci
All'udienza cartolare del 30.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, Controparte_2
e , nonché e ,
[...] Controparte_3 OP CO
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: 1) Sentite le parti e
compiuto un sommario accertamento, provvedere, con ordinanza immediatamente
esecutiva ex art. 5 legge n. 102/2006, all'assegnazione -a carico della resistente
e nella spiegata qualità in pers. Controparte_2 OP
dei rispettivi leg.rapp. p.t., o chi e come per legge-di una provvisionale pari al 50% delle
somme di seguito indicate nelle conclusioni qui rassegnate;
-Accertare e dichiarare che
il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa al 50% - o nella maggiore o minore percentuale che verrà accertata in corso di causa – del sig. CO
alla guida esclusiva del veicolo Fiat Fiorino BB235AE assicurato OP
per non aver rispettato il dare precedenza ed aver invaso la corsia di marcia ove
[...]
sopraggiungeva la moto tg. BT48237 con a bordo il l'obbligo ex lege Persona_1
della a risarcire nella misura del 50% - ovvero nella maggiore o OP
minore percentuale che verrà quantificata in corso di causa – i danni per l'effetto,
condannare la convenuta , in persona del leg.rapp. p.t., o chi OP
e come per legge, al risarcimento dei danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia
patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, iure proprio che iure ereditatis a
seguito della morte di e in particolare: -in favore del sig. Persona_1 _2
, padre convivente con la vittima, il 50% della complessiva somma di euro
[...]
286.346,00 così determinata: euro 25.000,00 oltre euro 2500,00 (spese funerarie) per
danno patrimoniale, euro 258.846,00 per danno non patrimoniale (morale come da
tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura
del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo
della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
-in favore della madre convivente
della vittima, sig.ra il 50% della complessiva somma di euro 283.846,00 Parte_1
così determinata: euro 25.000,00 per danno patrimoniale, euro 258.846,00 per danno
non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e
aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà
accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
-in favore della Sig.ra sorella della vittima, il 50% della complessiva Parte_4
somma di euro 154.000,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di
Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del
rapporto parentale); - in favore del Sig. fratello della vittima, il 50% Parte_3
della complessiva somma di euro 154.000,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la
rottura del rapporto parentale;
o nelle misure maggiori o minori che l'On. Giudicante
Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione
del credito alla data della decisione. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa
si è verificato per fatto e colpa al 50% - o nella maggiore o minore percentuale che verrà
accertata in corso di causa – del sig. proprietario e conducente del Controparte_3
motoveicolo SUZUKI 650 SV targata BT48237 assicurato
[...]
(già ) per non aver tenuto una velocità idonea alle Controparte_2 CP_5
condizioni di tempo e della strada e di aver cagionato in concorso con la CP_4
morte di e l'obbligo ex lege della a risarcire Persona_1 Controparte_2
nella misura del 50% -ovvero nella maggiore o minore percentuale che verrà quantificata
in corso di causa – i danni subiti per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
, in persona del leg. rapp. p.t., o chi e come per legge, al risarcimento Controparte_2
dei danni subiti dagli istanti nessuno escluso, sia patrimoniali che non, biologici,
esistenziali morali, iure proprio che iure ereditatis a seguito della morte di Per_1
e in particolare: -in favore del sig. , padre convivente con la
[...] Parte_2
vittima, il 50% della complessiva somma di euro 286.346,00 così determinata: euro
25.000,00 oltre euro 2500,00 (spese funerarie) per danno patrimoniale, euro 258.846,00
per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del
sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma
che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure
proprio; -in favore della madre convivente della vittima, sig.ra il 50% Parte_1
della complessiva somma di euro 283.846,00 così determinata: euro 25.000,00 per danno
patrimoniale, euro 258.846,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di
Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del
rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
-in favore della Sig.ra Parte_4
sorella della vittima, il 50% della complessiva somma di euro 154.000,00 per danno non
patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e
aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale); - in favore del Sig. Pt_3
fratello della vittima, il 50% della complessiva somma di euro 154.000,00 per
[...]
danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro
e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale;
o nelle misure maggiori
o minori che l'On. Giudicante Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi
legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione. Con vittoria di spese,
diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.”
A tali richieste gli attori hanno premesso: -di essere rispettivamente, e Parte_2
, genitori di e, e , Parte_1 Persona_1 Parte_4 Parte_3
fratelli dello stesso, deceduto il 10.06.2004, in seguito al sinistro stradale verificatosi il
09.06.2004, alle ore 19.00 circa, in Località “Ponte Ciaffo” (Genazzano-Roma) KM 2,800
della SP 60/A Prenestina Braccio;
-che si trovava a bordo, quale terzo Persona_1
trasportato, del motociclo tg. BT48327 di proprietà di e condotto da Controparte_3
quest'ultimo, quando, mentre percorreva regolarmente nella propria corsia di marcia la via Prenestina in direzione Roma, gli veniva tagliata la strada dal veicolo Fiat Fiorino
condotto da , che provenendo dalla contraria direzione di marcia CO
aveva svoltato a sinistra per accedere ad una strada privata;
-che nonostante CP_3
avesse tentato una manovra di emergenza, non era riuscito ad evitare la collisione,
[...]
perdendo il controllo del mezzo e rovinando a terra unitamente al proprio motociclo;
-che
, pur indossando il casco, era stato scaraventato contro la vettura Persona_1
Mercedes Smart condotta da e, condotto dapprima presso l'ospedale di CP_6
Valmontone e quindi in eliambulanza all'ospedale CTO di Roma, era deceduto il giorno seguente a causa delle ferite riportate;
-che sul posto era intervenuta una pattuglia della Stazione dei C.C. di Genazzano, che aveva provveduto a stilare il relativo verbale di sinistro stradale;
-che il procedimento penale aperto in seguito al sinistro si era concluso in primo grado con la condanna di per il reato di omicidio colposo, CO
mentre la Corte di Appello di Roma aveva poi dichiarato il reato estinto per prescrizione;
-che la responsabilità del sinistro andava ascritta in via concorsuale a CO
e , ed in particolare al primo, perché nell'immettersi in una stradina Controparte_3
privata, aveva violato gli artt. 145 e 154 C.d.S., non avendo dato la precedenza al motociclo che sopraggiungeva dalla direzione di marcia contraria, ed al secondo,
conducente della moto, per aver tenuto una velocità superiore al limite consentito.
1.1-Si è costituita la (compagnia assicuratrice per la r.c.a. di OP
) e ha dedotto che la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli CO
aveva accertato la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in misura paritetica e che il massimale di polizza al momento del sinistro era pari ad euro 774.685,00, dai quali andavano detratte le somme già corrisposte in seguito all'incidente. Ha poi contestato la mancanza di prova in ordine al danno biologico iure proprio derivante dalla perdita del congiunto e ha chiesto il rigetto dalle domande attoree, stante la messa a disposizione dell'intero massimale di polizza residuo rivalutato e, in via subordinata,
darsi atto che il sinistro si era verificato per colpa concorrente del conducente il mezzo a bordo del quale viaggiava il defunto , , con Persona_1 Controparte_3
compensazione delle spese di lite.
1.2-Si è costituita la (compagnia assicuratrice per la r.c.a. Controparte_2
di ) eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto degli attori al Controparte_3
risarcimento del danno nei riguardi propri e di , essendo decorsi i termini Controparte_3
dell'art. 2947 c.c.. Ha poi contestato la sussistenza di qualsivoglia corresponsabilità del suo assicurato nella causazione del sinistro e l'inopponibilità dell'accertamento effettuato in via incidentale nel giudizio penale riguardo a tale profilo, non essendo stati né la compagnia assicurativa né il predetto suo assicurato parti in quel giudizio. Ha quindi concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e in ogni caso l'inammissibilità o improponibilità delle avverse domande, in quanto già coperte dal giudicato, con vittoria delle spese di lite.
1.3-Il primo giudice, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia di e , ha concesso i termini di cui all'art. CO Controparte_3
183 c. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale, con ctu medico legale per la verifica del danno biologico riportato dai congiunti di , a seguito Persona_2
dell'evento luttuoso dedotto in lite;
quindi, è stata definita con la sentenza della cui impugnativa si discute, che ha accertato la concorrente responsabilità nella causazione del dedotto sinistro, ascrivibile per l'80% a e per il restante 20% a CO
. Controparte_3
Il tribunale ha perciò condannato e in OP Controparte_2
solido, al risarcimento del danno e, tenuto conto del massimale di polizza al momento del sinistro nonché degli acconti versati, le ha condannate a corrispondere in favore degli attori i seguenti importi: “in favore di : euro 123.003,00 in favore di Parte_1
: euro 133.464,00; in favore di : euro 79002,00; in favore Parte_2 Parte_4
di : euro 79002,00; - dispone lo svincolo, in favore degli attori, delle Parte_3
somme giacenti sul libretto di risparmio n. 30448 acceso dalla sul OP
Banco di Credito Cooperativo di Carate Brianza, in parziale soddisfo del credito
risarcitorio liquidato in sentenza;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a
rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione
del D.M. n. 55/2014, in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre euro 518,00 per
contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore dei
procuratori dichiaratisi antistatari)”. §2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: 1.“VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”. Il primo giudice nel determinare le somme dovute agli attori ha erroneamente computato la quota di responsabilità posta a carico dell'assicurato con sulla base del massimale di polizza, invece vigente solo per Controparte_2
l'altro responsabile assicurato con così determinando un evidente OP
pregiudizio per le ragioni creditorie degli appellanti.
In effetti, avendo il tribunale determinato il risarcimento spettante agli eredi in Per_1
complessivi euro 1.047.452,00 e stabilito ascrivibile a , assicurato da Controparte_3
la concorrente responsabilità in misura pari al 20%, avrebbe dovuto CP_2
condannare quest'ultima a corrispondere – ai predetti eredi – la somma complessiva di euro 209.490,40, oltre interessi e rivalutazione.
2.“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ERRATA VALUTAZIONE
DEGLI ATTI”. Il primo giudice ha erroneamente omesso di condannare l'assicuratore alla corresponsione degli interessi legali sull'importo liquidato a titolo di risarcimento,
ritenendo non essere stata formulata domanda di risarcimento danni per mala gestio
impropria nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
mentre, tale domanda avrebbe dovuto ritenersi implicitamente compresa nella richiesta di condanna al pagamento di rivalutazione e interessi. Ciò particolarmente considerando che il tribunale ha riconosciuto la responsabilità di per non aver rispettato la regola OP
della riduzione proporzionale delle somme pagate, ex art. 140 del Cod. Ass., avendo risarcito alcuno dei danneggiati e rimborsato l'IN in misura non proporzionale rispetto al limite del massimale di polizza ovvero senza considerare l'esistenza degli altri danneggiati, aventi anch'essi diritto al risarcimento, così riducendo le somme disponibili in danno di questi ultimi. 3.“ERRATA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”. La sentenza è viziata anche nella parte in cui il tribunale considera, nel calcolare la riduzione delle somme dovute dalle compagnie assicurative convenute al fine di rientrare nel massimale garantito, la somma erogata all'AI dalla con conseguente violazione dell'art.115 c.p.c.. Infatti, pur avendo OP
affermato in sentenza che la convenuta non ha provato il titolo della richiesta di CP_1
rivalsa dell'AI (per danno biologico o per altre indennità), in modo deduttivo ha comunque formulato una proporzione rispetto a quanto originariamente richiesto,
ricavandone la percentuale del 44% del totale pagato all'ente previdenziale, come corrisposta per danno biologico e includendo quindi euro 72.600,00 nel computo del massimale.
4.“ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE”; il primo giudice, dopo aver affermato di voler liquidare le spese di lite in ossequio al D.M. 55/14, le ha determinate in misura inferiore, siccome non ha attribuito l'aumento per la difesa di più parti, così
come impone l'art. 4, comma II, del citato testo normativo.
Infine, il tribunale, pur avendo riconosciuto in parte motiva il diritto al rimborso delle spese funerarie, equitativamente fissate in € 2.000, non ne ha fatto conseguire nessuna condanna in tal senso in dispositivo.
Analogamente le spese di CTU, pure poste a carico dei convenuti in parte motiva, non sono state menzionate nel dispositivo, che andrà perciò integrato.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in parziale riforma della impugnata
sentenza, accogliere i motivi di appello cui si rimanda integralmente e per l'effetto: -
dichiarare la tenuta al risarcimento del danno, in favore degli Controparte_2
odierni appellanti, della somma di € 209.490,40 oltre interessi dal fatto al soddisfo, sulle
somme via via rivalutate, pari al 20% dell'intero danno liquidato dal primo Giudice, detratti gli acconti versati per effetto della sentenza di primo grado e senza che, sulla
percentuale di responsabilità stabilita e sul danno liquidato a carico della medesima,
debba operarsi la riduzione proporzionale del massimale della - Controparte_7
liquidare, sulle somme comunque riconosciute agli odierni appellanti, gli interessi legali
dal dì del sinistro alla pubblicazione della sentenza, sulle somme via via rivalutate e
secondo i criteri giurisprudenziali richiamati;
- in accoglimento del terzo motivo di
gravame, escludere le somme riconosciute all'AI dal massimale di polizza in difetto di
prova della loro imputazione a danno biologico;
- in tutti i casi Voglia riformare la
statuizione di primo grado in relazione alle spese di lite, provvedendo a liquidarle in
modo corretto secondo le tabelle ministeriali di cui al Dm 55/14 e succ. modifiche ed
integrando la statuizione di condanna con le spese funerarie, per € 2.000,00 e le spese di
CTU. Con vittoria di spese del presente grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori”.
§2.1-Si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità dell'atto OP
di appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nonché la sua infondatezza e illegittimità, contestando specificamente i singoli motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
§2.2-Si è costituita e ha dedotto di aver dato esecuzione Controparte_2
alla sentenza impugnata nei termini richiesti, avendo provveduto al versamento di euro
40.492,60 in favore degli attori/appellanti. Ha poi eccepito l'erroneità del calcolo dagli stessi effettuato, essendo state ricomprese nella somma pretesa anche le spese sostenute dagli stessi per la costituzione di parte civile nel procedimento penale tenutosi contro
, invece non computabili nell'ambito del danno da risarcire dal CO
danneggiante-assicurato, per altro nemmeno avendo partecipato al ridetto giudizio penale, né lui né Controparte_8 Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello ed in via subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame, imputare nella quota di spettanza di i soli importi CP_2
risarcitori ad essa compagnia riferibili, con esclusione delle altre voci di danno non opponibili alla e previa detrazione del corrisposto Controparte_2
importo di euro 40.492,60.
§2.3-Sono rimasti contumaci e . CO Controparte_3
§2.4- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia di e , ha rinviato la causa e all'udienza Controparte_3 CO
cartolare in epigrafe indicata, all'esito della quale l'ha riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§3-L'appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo anche parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti;
nonché ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avendo superato il vaglio preliminare che la norma appena citata impone, a seguito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Ancora in via preliminare occorre premettere che la sentenza impugnata non è stata sottoposta a censura e, pertanto, è divenuta sul punto irretrattabile, quanto all'accertamento della graduazione del concorso di responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel dedotto incidente e agli importi risarcitori riconosciuti in favore degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale, anche a seguito della loro riduzione
proporzionale per la riconduzione nei limiti del massimale sussistente riguardo alla compagnia OP
Difatti, i ridetti appellanti hanno formulato il primo motivo di appello per censurare la decisione del primo giudice nella parte in cui, nel determinare le somme dovute a titolo di risarcimento agli eredi ha riproporzionato il totale complessivo sulla base del Per_1
massimale di polizza previsto in relazione alla compagnia OP
applicandolo anche all'altra assicuratrice del responsabile, Controparte_2 rispetto a cui nulla era stato dedotto e provato in tal senso, per cui la sua condanna avrebbe dovuto essere al pagamento dell'intera somma di euro 209.490,40, pari al 20% del complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore degli istanti, in tale misura essendo stata determinata la responsabilità dell'assicurato della stessa nella causazione del dedotto incidente.
La censura è fondata.
Come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, il tribunale prima ha calcolato l'importo totale dovuto agli eredi a titolo di risarcimento del danno Per_1
nella somma di euro 1.047.452,00 e poi ha calcolato la riduzione proporzionale di detta somma al fine di rispettare il massimale eccepito da Tuttavia, OP
senza dare conto delle motivazioni che a tanto lo hanno indotto, ha applicato la medesima riduzione proporzionale effettuata per rispettare il limite del massimale di polizza allegato e provato solo da anche alle somme dovute da Controparte_9 Controparte_8
per la concorrente responsabilità del suo assicurato, nei termini innanzi specificati.
[...]
In effetti, come dalla stessa ammesso, la compagnia da ultimo indicata nulla ha eccepito in tal senso, e dunque, non essendo stato frapposto alcun limite alla liquidazione delle somme dovute, la avrebbe dovuto essere senz'altro condannata a pagare CP_2
l'intera percentuale risarcitoria indicata da ella dovuta, sebbene con la precisazione che segue.
3.1-L'appellata ha dedotto riguardo al complessivo importo nei suoi confronti CP_2
preteso: <
quantificato in primo grado e come richiamato da controparte appellante andava e va
detratto l'importo di € 7.078,00 relativo alle spese di parte civile liquidate nei riguardi esclusivamente dell'assicurato , >> e l'assunto risulta CP_1 CO
condivisibile, alla luce della fondamentale considerazione che le spese sostenute dai danneggiati per la costituzione di parte civile nel procedimento penale tenutosi contro il , sono rimborsabili a norma di quanto disposto dall'art. 1917, III CO
comma, c.c., in favore dell'assicurato stesso, sempre che quest'ultimo sia stato condannato a rifonderle in favore dei terzi danneggiati.
Così inducendo a ritenere anche quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare: “In materia di assicurazione della responsabilità civile
vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione
della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la
chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza
reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione
delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di
assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del
terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c.
ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova
fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella
specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato
la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a
tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed
onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di
chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 4275 del 16/02/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 33013 del 17/12/2024), rientrando l'ipotesi in esame nell'ambito di quella evidenziata in grassetto e che riferisce il rimborso delle spese in argomento alla posizione dell'assicurato, non a quella del terzo danneggiato,
potendo quest'ultimo pretenderle nell'ambito del giudizio cui la costituzione si riferisce,
secondo le norme che presiedono al governo delle spese processuali.
Ne deriva che il 20% del risarcimento dovuto dalla dovrà essere Controparte_2
calcolato sulla somma complessiva di euro 1.036.127,00, ma detratte le spese sostenute dai danneggiati-appellanti per la loro costituzione nel giudizio penale (1.047.452,00-
7.078,00), per cui sarà pari ad euro 202.412,40. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno computarsi gli interessi al tasso legale e rivalutazione, previa devalutazione alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno secondo gli indici
ISTAT, tenendo conto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 40.492,60 da parte di come comprovato in atti e univocamente dedotto dalle medesime parti in CP_2
lite. Il tutto secondo i criteri indicati dal giudice di legittimità: “La liquidazione del danno
da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un
acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il
credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o
rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa,
da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto,
sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento
fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto,
rivalutata annualmente” (cfr. Cass. civ. Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023;
Sez. 3-, Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022). Sulla differenza residua, dopo il calcolo di interessi e rivalutazione secondo i criteri appena indicati, dalla presenta sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
3.2-Venendo, quindi, alla disamina del secondo motivo di appello, con cui è stata lamentata la mancata liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, anche oltre il limite del massimale, in ragione della mala
gestio imputabile a per aver liquidato al danneggiato, e Controparte_7 Controparte_3
all'AI somme tali da erodere significativamente il massimale a disposizione, senza riduzione proporzionale, sì da assicurare il medesimo risarcimento anche ai danneggiati-
appellanti, va richiamato quanto ritiene in proposito la giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come
conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno
ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale;
la responsabilità
per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di
comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.,
comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli
interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici
"petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con
allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo
del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso
"petitum" e "causa petendi"” (Cass, civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 07/04/2022).
Tali direttrici ermeneutiche inducono a ritenere senz'altro condivisibile la valutazione del primo giudice, così espressa in parte motiva: <Non deve seguire anche la condanna
dell'assicurazione agli interessi legali su tale importo, non essendo stata formulata
domanda di risarcimento per mala gestio impropria>>, siccome la lettura dell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio e, invero, anche della prima memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., ratione temporis vigente, inducono a constatare l'assenza di qualsivoglia richiesta di attribuzione di somme per l'asserita mala gestio impropria
imputabile all'appellata E men meno risultano specificati gli elementi Controparte_9
costitutivi di siffatta domanda, causa petendi e petitum, solo in grado di appello essendo stata illustrata la richiesta in esame, in evidente violazione del divieto di domande nuove sancito dall'art. 345 c.p.c..
E tale omessa proposizione è inequivocabilmente confermata dalla stessa deduzione difensiva degli appellanti, che asseriscono che la domanda risarcitoria di che trattasi avrebbe dovuto ritenersi implicitamente formulata per la richiesta di interessi e rivalutazione sulle somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del lamento danno.
Affermazione questa chiaramente contraddetta da quanto sin qui detto e, soprattutto, dalla impossibilità di evincere qualsivoglia specificazione dei peculiari elementi identificativi della domanda stessa, del tutto diversi da quelli allegati a sostegno delle richieste risarcitorie accolte in primo grado, con riconoscimento anche di interessi e rivalutazione,
ma al diverso fine di assicurare l'effettivo e completo reintegro della situazione soggettiva lesa, dato il tempo trascorso dal verificarsi del dedotto incidente rispetto a quello della liquidazione, qualificandosi il debito risarcitorio come di valore, fino alla sua liquidazione con sentenza.
3.3-Il terzo motivo di appello è infondato. La documentazione allegata in atti dimostra chiaramente che ha prodotto sin dal primo grado il prospetto AI OP
del 17.02.2011(cfr. all. n. 2 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.), nel quale l'assicuratore sociale ha dato conto puntualmente di ciascuna delle somme riconosciute all'infortunato, e per le quali ha agito in rivalsa, sebbene poi sia Controparte_3
intervenuto accordo transattivo con l'ente previdenziale stesso (cfr. all. n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta di in primo grado), in virtù del quale Controparte_9
la pretesa azionata in rivalsa è stata tacitata con la corresponsione della minor somma di
€ 169.547,61, riferibile cumulativamente a tutte le somme riconosciute al predetto danneggiato, per il risarcimento di ogni danno, patrimoniale, non patrimoniale, morale,
presente e futuro e a tacitazione di ogni pretesa dell'ente previdenziale stesso nei confronti della compagnia assicurativa.
In difetto della possibilità di una diversa imputazione, il primo giudice ha quindi correttamente ridotto proporzionalmente la suddetta somma, riferendola sia al danno biologico che a quello patrimoniale, secondo quanto illustrato alle pagg. 23, 24 e 25 della sentenza di primo grado, sul punto non efficacemente contestata. 3.4-Il quarto motivo di appello merita le considerazioni che seguono.
Con esso gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha liquidato le spese di lite del primo grado in misura corrispondente ai medi tariffari di cui al DM 55/14, per causa di valore indeterminabile, di particolare importanza, ma ha erroneamente determinato il compenso dovuto, poiché non ha applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma II, del citato testo normativo. Difatti, ove il tribunale avesse in tal senso disposto, l'importo del compenso dovuto sarebbe stato di € 63.181,81 (compenso base di € 27.804,00 + aumento del 90% per € 25.023,60 = € 52.827,60 + spese generali al 15% e CPA).
La censura coglie solo in parte nel segno, poiché il disposto dell'art. 4, II comma, D.M.
55/2014 va letto in relazione al successivo comma IV della medesima norma, che stabilisce: <4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento>>.
Nella concreta ipotesi, in relazione alle posizioni dei quattro appellanti, il nucleo essenziale delle difese è perfettamente sovrapponibile, per cui, ritiene il collegio che il compenso base debba essere ridotto del 20% e poi sull'importo così ottenuto vadano applicati gli aumenti previsti per la difesa di più parti, nella chiesta misura del 90%, ex art. 4, comma 2, DPR 55/2014; tal che spetterà alla parte da ultimo indicata la somma di euro 34.134,64, oltre accessori di legge (euro 22457, quale compenso per una sola parte secondo i medi tariffari citati, per causa di valore indeterminabile di particolare importanza;
diminuito del 20% per la sovrapponibilità delle posizioni degli assistiti =
euro 17.965,50, aumentato del 90% per la difesa di più parti = euro 34.134,64) e in tali termini va accolto anche il motivo di appello appena esaminato.
Quanto alla richiesta di integrazione/rettifica del dispositivo della sentenza impugnata,
siccome in parte motiva il tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore degli appellanti delle “spese funerarie”, per € 2.000,00 nonché
delle spese per CTU liquidate in corso i lite, ma tralasciate nel dispositivo nel capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite, va considerato che è dato leggere nella parte motiva della sentenza impugnata: <b) spese funerarie ( ) Parte_2
ha chiesto la condanna dei convenuti alle spese funerarie sostenute, Parte_2
quantificate in euro 2500,00.
La ha contestato la debenza dell'importo, deducendo che non era OP
stata prodotta la fattura relativa a dette spese. Ora, se è vero che non è stata versata in atti documentazione a suffragio della pretesa, va anche rilevato che essa deve desumersi in base a presunzioni, essendo del tutto verosimile, secondo il costume sociale, che il abbia sostenuto esborsi per il funerale del figlio. In assenza di documentazione Per_1
specifica circa l'entità della spesa, ritiene il Tribunale che la stessa sia prudenzialmente quantificabile in euro 2000,00 ai valori attuali>>
Tuttavia, dopo il conteggio con riproporzionamento di tutti gli importi dovuti agli appellanti, considerando anche quanto già pagato a e all'AI, secondo Controparte_3
la medesima riduzione proporzionale per i ridetti effettuata, il primo giudice si è così
espresso: <<…..crediti dei danneggiati (patrimoniali e non patrimoniali) - escluso quello patrimoniale IN - ammontano ad euro 1.134.803,00 (857.162+216.012+61.629).
Si applicherà a questo punto la seguente proporzione:
massimale: danno totale (esclusa la surroga IN per danno patrimoniale) =
risarcimento ridotto: danno singolo creditore ovvero: 774.685: 1.134.803 = x : 857.162 = euro 585.150,00 (credito riproporzionato eredi Per_1
774.685: 1.134.803 = x : 216.012 = euro 147.462,00 (credito riproporzionato CP_3
774.685: 1.134.803 = x : 61.629 = euro 42.068,00 (credito per surroga IN danno biologico) giungendosi così ad un totale di euro 774.680.
Il residuo massimale (5,00 euro) andrebbe a soddisfazione del credito IN per danno patrimoniale.
Poiché sia il che l'IN hanno ottenuto dalla compagnia pagamenti superiori CP_3
al dovuto e stante la palese negligenza della (la quale, pur essendo OP
consapevole dell'esistenza di altri danneggiati, ha preferito pagarne alcuni,
pretermettendo gli altri in violazione della regola della riduzione proporzionale),
l'assicuratore dovrà pagare gli attori sino a concorrenza di quanto sarebbe loro spettato se avesse rispettato la regola del riproporzionamento, ovvero dovrà corrispondere loro l'importo di euro 585.150,00>>; per cui, deve ritenersi che le ridette spese funerarie,
quale danno patrimoniale, sono state riconosciute solo nei limiti innanzi indicati, senza che possa ravvisarsi nessuna omessa considerazione da parte del primo giudice.
In effetti, gli appellanti hanno lamentato l'omessa condanna al pagamento della somma di € 2.000 in dispositivo, completamente trascurando – e, dunque, non censurando – le ragioni della decisione sopra testualmente riportate;
tant'è che nemmeno hanno formulato richiesta di condanna al pagamento da parte dell'altra responsabile civile, CP_10
nei limiti della concorrente responsabilità riconosciuta e nemmeno questa
[...]
contestata.
3.5-Discorso diverso merita la richiesta di imposizione alle compagnie convenute-
appellate delle spese sostenute per la CTU disposta dal primo giudice. Le stesse, in applicazione del principio della soccombenza, come fatto per le altre spese di lite,
effettivamente devono essere poste a carico delle responsabili civili.
3.6-Venendo, quindi, alla liquidazione delle spese di lite, l'esito del giudizio sostanzialmente immutato, impone la conferma del governo fattone dal primo giudice e,
analogamente, anche per questo grado vanno poste a carico delle appellate compagnie in via solidale e liquidate come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, seguendo gli stessi criteri di diminuzione ed aumento per più parti con medesima posizione innanzi indicato, previa espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente svolta in appello.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1)Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) esclude la limitazione del massimale di polizza quanto alla responsabile civile, che condanna al risarcimento dovuto in Controparte_8
favore degli eredi odierni appellanti, per l'importo di euro 202.412,40, oltre Per_1
interessi al tasso legale e rivalutazione, previa devalutazione alla data dell'illecito e rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT, tenendo conto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 40.492,60, il tutto secondo i criteri in parte motiva specificati;
b) ridetermina le spese di lite del primo grado che le convenute compagnie assicurative, e in solido tra loro, sono Controparte_9 Controparte_8
tenute a rifondere agli attori a titolo di compensi di avvocato nella misura di euro
34.134,64, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
unitamente alla rifusione delle spese di CTU come liquidate nella prima ridetta fase della lite, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2) Condanna le compagnie appellate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore degli appellanti e le liquida in €. 21.643,28 per compensi di avvocato,
oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino