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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 302/2023 R.G.A.C.C., dell'anno 2023
trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, avente ad oggetto
“opposizione ordinanza di ingiunzione” ed iscritta a ruolo il 25/01/2023
PROMOSSA DA
1. in persona del Legale Rappresentante Pro Parte_1
Tempore e Sig. nato Favara il Parte_2 Persona_1
25/6/1967 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Vella e Avv. Carmelo Neri
con Studio in GE Via Esseneto n. 76 Avv. Nicolò Vella ed in
Palermo (Via Marchese di Villabianca n. 98) presso lo studio Avv. Carmelo
Neri di cui risultano rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di riassunzione =
1 attore
CONTRO
1) in persona del Suo Controparte_1
Direttore Pro Tempore Ing. con Sede in GE Via Controparte_2
Leonardo Sciascia n. 220/222
Convenuto/Contumace
OGGETTO: “ opposizione ordinanza di ingiunzione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato e Parte_1 Per_1
ciascuno secondo la propria posizione convenivano in giudizio innanzi
[...]
questo Tribunale la ed esponevano: Controparte_1
2 - In data 19/08/2022 veniva emessa alla ricorrente l'ordinanza di ingiunzione n.
22/0012 del 19/08/2022 prot. N. 11665 con cui è stata irrogata la sanzione di
€.2.580,00 e la seconda n. 22/0011 del 19/8/2022 con protocollo n. 11664 in data
19/08/2022 di €.22.230,00 le cui sanzioni risulterebbero illegittime.
- Più specificatamente la Società ha cessato di fatto dal 2013 e formalmente nel
2015 ogni attività, senza mai avviare il procedimento di liquidazione e per tale motivo pur rimanendo giuridicamente attiva la stessa non svolge alcuna attività.
- Quindi l' di seguito ad una azione ispettiva iniziata in data imprecisata CP_3
avrebbe provveduto alla notifica del verbale unico di accertamento in data
17/3/2020 che gli odierni ricorrenti contestano integralmente gli atti impugnati perché nulli, poiché mai avvenuta la notifica del verbale unico di accertamento,
contestando l'addebito formulato dall' . CP_3
- Precisamente veniva sostenuta la invalidità delle Ordinanze di ingiunzione per omessa notifica del verbale unico di accertamento e violazione dell'Art. 13
comma 4 D.Lgs 124/2004.
- Veniva sostenuta la omessa notifica del verbale di primo accesso con violazione dell'Art. 13 Comma 1 D. Lgs 124/2004.Ancora veniva sostenuta la intervenuta prescrizione della pretesa.
- Altresì, veniva sostenuto la insussistenza delle violazioni censurate
- Quindi i ricorrenti chiedevano al Tribunale preliminarmente la sospensione delle
Ordinanze di ingiunzione impugnate, nel merito in accoglimento della domanda dei ricorrenti annullare i provvedimenti impugnati, pronunciare ex officio ogni più idoneo provvedimento.
3 - Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Non si costituiva La che va Controparte_1
dichiarata contumace.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 21/2/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per i ricorrenti : come in ricorso in riassunzione e comparsa conclusionale.
- per il convenuto : non costituito in giudizio e pertanto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte è fondata e pertanto va accolta per come appresso dettagliatamente motivato.
2) Invero, il ricorrente ha narrato la propria ricostruzione dei fatti e delle circostanze nei confronti del convenuto nell'atto introduttivo ha avanzato una serie di ricostruzioni ha avanzato con l'atto introduttivo una serie di censure che risultano documentalmente provate rispetto alla mancata prova che in ogni caso avrebbe dovuto fornire il convenuto che ha preferito rimanere estraneo al giudizio.
4 3) Orbene, non è stata fornita dall'Ufficio alcuna prova rispetto alla notifica dell'atto presupposto all'accertamento, ossia il verbale unico di accertamento e sua notificazione. Quindi tale ipotesi rende la nullità dell'accertamento e le stesse
Ordinanze di ingiunzioni, ne consegue in accoglimento a quanto sostenuto dai ricorrenti la previsione della violazione dell'Art. 13 comma 4 del D. Lgs.
124/2004 che rende la nullità degli atti impugnati e di tutti quelli prodromici e conseguenziali.
4) Il convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria attività ed ha preferito rimanere estraneo alla causa e pertanto va dichiarato contumace.
5) Ne consegue che la domanda introdotta con il ricorso va accolta e per quanto attiene le spese seguono il principio generale della soccombenza e vano riversate in danno del convenuto.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di GE , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 302/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da e ( ricorrenti) contro Parte_3 Persona_1
di GE (convenuto), uditi i procuratori Controparte_1
delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- Preliminarmente dichiara la contumacia del convenuto che se pure citato in giudizio non si è costituito.
5 1) Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti con il dispiegato ricorso nei confronti della perché la domanda Controparte_1
è fondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiara la nullità dei provvedimenti impugnati (ordinanze di ingiunzione) e ( sanzioni amministrative)
irrogate dalla . Controparte_1
2) Condanna il convenuto in solido in favore degli attori alle spese di giudizio che liquida in complessive €.2.000,00 oltre rimborso forfettario 15% Iva e CPA come per legge e eventuali accessori di legge e di rito (registrazione ).
Così deciso in GE il 28/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 302/2023 R.G.A.C.C., dell'anno 2023
trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, avente ad oggetto
“opposizione ordinanza di ingiunzione” ed iscritta a ruolo il 25/01/2023
PROMOSSA DA
1. in persona del Legale Rappresentante Pro Parte_1
Tempore e Sig. nato Favara il Parte_2 Persona_1
25/6/1967 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Vella e Avv. Carmelo Neri
con Studio in GE Via Esseneto n. 76 Avv. Nicolò Vella ed in
Palermo (Via Marchese di Villabianca n. 98) presso lo studio Avv. Carmelo
Neri di cui risultano rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di riassunzione =
1 attore
CONTRO
1) in persona del Suo Controparte_1
Direttore Pro Tempore Ing. con Sede in GE Via Controparte_2
Leonardo Sciascia n. 220/222
Convenuto/Contumace
OGGETTO: “ opposizione ordinanza di ingiunzione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato e Parte_1 Per_1
ciascuno secondo la propria posizione convenivano in giudizio innanzi
[...]
questo Tribunale la ed esponevano: Controparte_1
2 - In data 19/08/2022 veniva emessa alla ricorrente l'ordinanza di ingiunzione n.
22/0012 del 19/08/2022 prot. N. 11665 con cui è stata irrogata la sanzione di
€.2.580,00 e la seconda n. 22/0011 del 19/8/2022 con protocollo n. 11664 in data
19/08/2022 di €.22.230,00 le cui sanzioni risulterebbero illegittime.
- Più specificatamente la Società ha cessato di fatto dal 2013 e formalmente nel
2015 ogni attività, senza mai avviare il procedimento di liquidazione e per tale motivo pur rimanendo giuridicamente attiva la stessa non svolge alcuna attività.
- Quindi l' di seguito ad una azione ispettiva iniziata in data imprecisata CP_3
avrebbe provveduto alla notifica del verbale unico di accertamento in data
17/3/2020 che gli odierni ricorrenti contestano integralmente gli atti impugnati perché nulli, poiché mai avvenuta la notifica del verbale unico di accertamento,
contestando l'addebito formulato dall' . CP_3
- Precisamente veniva sostenuta la invalidità delle Ordinanze di ingiunzione per omessa notifica del verbale unico di accertamento e violazione dell'Art. 13
comma 4 D.Lgs 124/2004.
- Veniva sostenuta la omessa notifica del verbale di primo accesso con violazione dell'Art. 13 Comma 1 D. Lgs 124/2004.Ancora veniva sostenuta la intervenuta prescrizione della pretesa.
- Altresì, veniva sostenuto la insussistenza delle violazioni censurate
- Quindi i ricorrenti chiedevano al Tribunale preliminarmente la sospensione delle
Ordinanze di ingiunzione impugnate, nel merito in accoglimento della domanda dei ricorrenti annullare i provvedimenti impugnati, pronunciare ex officio ogni più idoneo provvedimento.
3 - Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Non si costituiva La che va Controparte_1
dichiarata contumace.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 21/2/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per i ricorrenti : come in ricorso in riassunzione e comparsa conclusionale.
- per il convenuto : non costituito in giudizio e pertanto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte è fondata e pertanto va accolta per come appresso dettagliatamente motivato.
2) Invero, il ricorrente ha narrato la propria ricostruzione dei fatti e delle circostanze nei confronti del convenuto nell'atto introduttivo ha avanzato una serie di ricostruzioni ha avanzato con l'atto introduttivo una serie di censure che risultano documentalmente provate rispetto alla mancata prova che in ogni caso avrebbe dovuto fornire il convenuto che ha preferito rimanere estraneo al giudizio.
4 3) Orbene, non è stata fornita dall'Ufficio alcuna prova rispetto alla notifica dell'atto presupposto all'accertamento, ossia il verbale unico di accertamento e sua notificazione. Quindi tale ipotesi rende la nullità dell'accertamento e le stesse
Ordinanze di ingiunzioni, ne consegue in accoglimento a quanto sostenuto dai ricorrenti la previsione della violazione dell'Art. 13 comma 4 del D. Lgs.
124/2004 che rende la nullità degli atti impugnati e di tutti quelli prodromici e conseguenziali.
4) Il convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria attività ed ha preferito rimanere estraneo alla causa e pertanto va dichiarato contumace.
5) Ne consegue che la domanda introdotta con il ricorso va accolta e per quanto attiene le spese seguono il principio generale della soccombenza e vano riversate in danno del convenuto.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di GE , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 302/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da e ( ricorrenti) contro Parte_3 Persona_1
di GE (convenuto), uditi i procuratori Controparte_1
delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- Preliminarmente dichiara la contumacia del convenuto che se pure citato in giudizio non si è costituito.
5 1) Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti con il dispiegato ricorso nei confronti della perché la domanda Controparte_1
è fondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiara la nullità dei provvedimenti impugnati (ordinanze di ingiunzione) e ( sanzioni amministrative)
irrogate dalla . Controparte_1
2) Condanna il convenuto in solido in favore degli attori alle spese di giudizio che liquida in complessive €.2.000,00 oltre rimborso forfettario 15% Iva e CPA come per legge e eventuali accessori di legge e di rito (registrazione ).
Così deciso in GE il 28/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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