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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 9803/2025
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
dott. LUISA BETTIO Giudice
dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice
all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al 9803/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 30.9.2025 da:
,con il patrocinio dell'avv. Parte_1 (C.F. C.F. 1
BE ON
e da
(C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
BE ON
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
,"1. Dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_1 e Parte_2 con
autorizzazione agli stessi a vivere separati, nella conservazione del rispetto reciproco.
2. Assegnarsi la casa famigliare, in proprietà piena ed esclusiva del signor
Pt_1 allo stesso, perché vi continui a vivere con i due figli maggiorenni
Per_1 e CP_1. Si dà atto che la signora Pt 2 si è trasferita presso l'abitazione della propria madre a partire dall'1.10.2025, asportando dalla casa famigliare i suoi effetti personali e i beni mobili di pronta utilità concordati con il marito. I coniugi hanno stabilito che il trasferimento completo di tutti i beni della signora
Pt 2 nella nuova dimora avverrà entro 6 (sei) mesi dal decreto di omologa.
3. Accertarsi la divisione nella misura della metà del conto corrente presso
Deutsche Bank, filiale di Padova, cointestato alle parti, con saldo di riferimento in 29.9.2025 €.58.447,64 (euro data pari ad
cinquantottomilaeuroquatrocentoquarantasette/64) e comprensivo dell'importo ricavato dal disinvestimento dei titoli cointestati, da cui sono state già detratte: a)
per la metà ciascuno, la somma pari ad €.5.483,00, concessa a debito al figlio
Per_1; b) a favore unicamente del signor Pt_1 il valore forfettario di
€.9.000,00 pari al valore attuale della macchina Opel Corsa targata FN270KR, che resterà in capo alla signora Pt_2, con impegno del signor Pt_1 a collaborare/sottoscrivere le relative pratiche di trasferimento. Si fa presente che, a sua volta, la signora Pt_2 si impegna sin d'ora a prestare la propria collaborazione/sottoscrizione affinché la autovettura Fiat Punto targata AW696BZ, acquistata in regime di comunione legale tra coniugi e utilizzata dal marito, sia radiata/rottamata nonché utilizzata, se richiesto, per l'ottenimento di incentivi all'acquisto di una nuova autovettura da parte del signor Pt_1 I coniugi si impegnano sin d'ora ad estinguere il conto corrente medesimo presso Deutsche
Bank di cui sopra entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
4. Disporsi un assegno di mantenimento mensile da parte del signor Pt_1 a favore della moglie pari ad €.500,00, oltre aggiornamento Istat, da Parte_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e per la durata di 12 mesi a partire dall'1.10.2025 ovvero dall'uscita concordata della signora Pt_2 dalla casa famigliare;
importo stabilito anche in considerazione dell'attuale impiego di lavoro della signora Pt_2 A partire dall'1.10.2026 l'assegno di mantenimento della
.
moglie a carico del signor Pt_1 sarà ridotto ad €.400,00, oltre aggiornamento
Istat, e sarà corrisposto per la durata di anni 5 (60 mesi). Laddove però, trascorsi gli iniziali 12 mesi di cui al capoverso precedente, la signora Pt 2 dovesse modificare, anche solo temporaneamente, la propria situazione reddituale e dovesse percepire un reddito da lavoro mensile superiore ad €.1.000,00, netto,
l'assegno di mantenimento del marito verrà interamente meno a partire dal verificarsi di suddetta ipotesi e per la sua durata. A tal proposito, la signora Pt_2 si impegna sin d'ora a consegnare al signor entro l'1 ottobre di ciascunPt_1 anno a partire dal 2026 per la durata di cinque anni, la propria dichiarazione dei redditi/C.U..
5. Disporsi il mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni, allo stato economicamente non autosufficienti, interamente a carico del padre per tre anni dal decreto di omologa della separazione, anche laddove i figli si trasferissero in altra città per motivi di studio. Trascorso detto periodo, qualora i figli non fossero ancora economicamente autosufficienti in modo incolpevole e/o percepissero un importo mensile netto non superiore ad € 600,00 a titolo di reddito lavorativo, la signora Pt_2 dovrà contribuire al mantenimento pro quota dei medesimi corrispondendo loro direttamente €.150,00 mensili per ciascuno, a condizione che
Ella percepisca un reddito lavorativo mensile superiore ad € 1.000,00 netto. Resta inteso che per la parte restante, il signor Pt_1 contribuirà al mantenimento diretto dei figli, anche laddove gli stessi si trasferissero in altra città per motivi di studio.
6. Con riguardo alle spese straordinarie dei figli, di cui i genitori accettano la regolamentazione come da Protocollo attualmente vigente del Tribunale di Padova, disporsi una contribuzione da parte della signora Pt_2 pari al 25% a partire dal decreto di omologa della separazione, escluse le spese di soggiorno studio fuori città e le rette per eventuali università private, che saranno poste interamente a carico del padre unitamente alla sua quota parte del 75% delle altre spese straordinarie. La contribuzione della signora Pt 2 diverrà pari alla quota del
50% a partire e a condizione che la medesima percepisca redditi lavorativi mensili superiori ad € 1.000,00 netti, sempre con impegno di disclosure della propria situazione reddituale di cui al punto 4.
7. Darsi atto che il signor Pt_1 e la signora Pt 2 si impegnano a trasferire a titolo gratuito ed entro il 31.12.2025 ad un figlio oppure ad entrambi la loro quota del 50% di nuda proprietà ciascuno dell'unità immobiliare sita in OD (PD)
Via Roma 360 e catastalmente censita come da visura allegata (cfr. doc. n. 8)".
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2025, Parte_1 e Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 4.9.1993 a OD (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, al n.22, parte II, serie A, anno 1993, che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1, il 12.8.2000 e CP_1,il 9.5.2003, ad oggi maggiorenni non autosufficienti economicamente, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data 28.10.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che dalle concordi allegazioni dei ricorrenti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni precisate in premessa che non presentano profili di illegittimità e non appaiono contrarie all'interesse dei figli, fermo restando che le pattuizioni di cui ai punti 3 e 7 delle conclusioni rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti e non comportano alcun giudizio di adeguatezza e legittimità da parte del Tribunale.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 ed Pt_2
[...] alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
dott. LUISA BETTIO Giudice
dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice
all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al 9803/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 30.9.2025 da:
,con il patrocinio dell'avv. Parte_1 (C.F. C.F. 1
BE ON
e da
(C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
BE ON
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
,"1. Dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_1 e Parte_2 con
autorizzazione agli stessi a vivere separati, nella conservazione del rispetto reciproco.
2. Assegnarsi la casa famigliare, in proprietà piena ed esclusiva del signor
Pt_1 allo stesso, perché vi continui a vivere con i due figli maggiorenni
Per_1 e CP_1. Si dà atto che la signora Pt 2 si è trasferita presso l'abitazione della propria madre a partire dall'1.10.2025, asportando dalla casa famigliare i suoi effetti personali e i beni mobili di pronta utilità concordati con il marito. I coniugi hanno stabilito che il trasferimento completo di tutti i beni della signora
Pt 2 nella nuova dimora avverrà entro 6 (sei) mesi dal decreto di omologa.
3. Accertarsi la divisione nella misura della metà del conto corrente presso
Deutsche Bank, filiale di Padova, cointestato alle parti, con saldo di riferimento in 29.9.2025 €.58.447,64 (euro data pari ad
cinquantottomilaeuroquatrocentoquarantasette/64) e comprensivo dell'importo ricavato dal disinvestimento dei titoli cointestati, da cui sono state già detratte: a)
per la metà ciascuno, la somma pari ad €.5.483,00, concessa a debito al figlio
Per_1; b) a favore unicamente del signor Pt_1 il valore forfettario di
€.9.000,00 pari al valore attuale della macchina Opel Corsa targata FN270KR, che resterà in capo alla signora Pt_2, con impegno del signor Pt_1 a collaborare/sottoscrivere le relative pratiche di trasferimento. Si fa presente che, a sua volta, la signora Pt_2 si impegna sin d'ora a prestare la propria collaborazione/sottoscrizione affinché la autovettura Fiat Punto targata AW696BZ, acquistata in regime di comunione legale tra coniugi e utilizzata dal marito, sia radiata/rottamata nonché utilizzata, se richiesto, per l'ottenimento di incentivi all'acquisto di una nuova autovettura da parte del signor Pt_1 I coniugi si impegnano sin d'ora ad estinguere il conto corrente medesimo presso Deutsche
Bank di cui sopra entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
4. Disporsi un assegno di mantenimento mensile da parte del signor Pt_1 a favore della moglie pari ad €.500,00, oltre aggiornamento Istat, da Parte_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e per la durata di 12 mesi a partire dall'1.10.2025 ovvero dall'uscita concordata della signora Pt_2 dalla casa famigliare;
importo stabilito anche in considerazione dell'attuale impiego di lavoro della signora Pt_2 A partire dall'1.10.2026 l'assegno di mantenimento della
.
moglie a carico del signor Pt_1 sarà ridotto ad €.400,00, oltre aggiornamento
Istat, e sarà corrisposto per la durata di anni 5 (60 mesi). Laddove però, trascorsi gli iniziali 12 mesi di cui al capoverso precedente, la signora Pt 2 dovesse modificare, anche solo temporaneamente, la propria situazione reddituale e dovesse percepire un reddito da lavoro mensile superiore ad €.1.000,00, netto,
l'assegno di mantenimento del marito verrà interamente meno a partire dal verificarsi di suddetta ipotesi e per la sua durata. A tal proposito, la signora Pt_2 si impegna sin d'ora a consegnare al signor entro l'1 ottobre di ciascunPt_1 anno a partire dal 2026 per la durata di cinque anni, la propria dichiarazione dei redditi/C.U..
5. Disporsi il mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni, allo stato economicamente non autosufficienti, interamente a carico del padre per tre anni dal decreto di omologa della separazione, anche laddove i figli si trasferissero in altra città per motivi di studio. Trascorso detto periodo, qualora i figli non fossero ancora economicamente autosufficienti in modo incolpevole e/o percepissero un importo mensile netto non superiore ad € 600,00 a titolo di reddito lavorativo, la signora Pt_2 dovrà contribuire al mantenimento pro quota dei medesimi corrispondendo loro direttamente €.150,00 mensili per ciascuno, a condizione che
Ella percepisca un reddito lavorativo mensile superiore ad € 1.000,00 netto. Resta inteso che per la parte restante, il signor Pt_1 contribuirà al mantenimento diretto dei figli, anche laddove gli stessi si trasferissero in altra città per motivi di studio.
6. Con riguardo alle spese straordinarie dei figli, di cui i genitori accettano la regolamentazione come da Protocollo attualmente vigente del Tribunale di Padova, disporsi una contribuzione da parte della signora Pt_2 pari al 25% a partire dal decreto di omologa della separazione, escluse le spese di soggiorno studio fuori città e le rette per eventuali università private, che saranno poste interamente a carico del padre unitamente alla sua quota parte del 75% delle altre spese straordinarie. La contribuzione della signora Pt 2 diverrà pari alla quota del
50% a partire e a condizione che la medesima percepisca redditi lavorativi mensili superiori ad € 1.000,00 netti, sempre con impegno di disclosure della propria situazione reddituale di cui al punto 4.
7. Darsi atto che il signor Pt_1 e la signora Pt 2 si impegnano a trasferire a titolo gratuito ed entro il 31.12.2025 ad un figlio oppure ad entrambi la loro quota del 50% di nuda proprietà ciascuno dell'unità immobiliare sita in OD (PD)
Via Roma 360 e catastalmente censita come da visura allegata (cfr. doc. n. 8)".
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2025, Parte_1 e Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 4.9.1993 a OD (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, al n.22, parte II, serie A, anno 1993, che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1, il 12.8.2000 e CP_1,il 9.5.2003, ad oggi maggiorenni non autosufficienti economicamente, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data 28.10.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che dalle concordi allegazioni dei ricorrenti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni precisate in premessa che non presentano profili di illegittimità e non appaiono contrarie all'interesse dei figli, fermo restando che le pattuizioni di cui ai punti 3 e 7 delle conclusioni rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti e non comportano alcun giudizio di adeguatezza e legittimità da parte del Tribunale.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 ed Pt_2
[...] alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto