Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/10/2023, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 02316/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2021, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo emesso dalla Questura di Milano in data 21.07.2021 e notificato il 22.07.2021 (Prot. n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- ha impugnato il decreto con cui la Questura di Milano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno rilasciato in favore del medesimo in data 03.09.2019, atteso che dalle verifiche svolte era emersa una “fraudolenta acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo”.
Il ricorrente ha lamentato il deficit motivazionale del suddetto provvedimento con riferimento, in particolare, alla asserita inidoneità dell’attestato di conoscenza della lingua italiana prodotto a corredo dell’istanza nonché alla erronea indicazione, nella medesima istanza, dell’indirizzo di residenza del ricorrente stesso.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 1059 del 07.10.2021 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.1 Con un unico motivo di ricorso -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 (assenza di motivazione) ovvero per eccesso di potere sub specie di insufficienza/inadeguatezza della motivazione medesima in relazione al disposto di cui all’art. 9, co. 7, lett. a) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In particolare, il ricorrente ha contestato entrambe le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento gravato, ossia la asserita inidoneità dell’attestato di conoscenza della lingua italiana prodotto a corredo dell’istanza presentata dal richiedente nonché la erronea indicazione, nella medesima istanza, dell’indirizzo di residenza dello stesso.
2.1 Il ricorso deve essere respinto, non potendosi ravvisare il deficit motivazionale denunziato nel gravame.
2.2 L’Amministrazione ha ravvisato la fraudolenta acquisizione, da parte del ricorrente, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, co. 7, lett. a) D.Lgs. 286/1998 sulla scorta di un duplice ordine di presupposti: a) la produzione, a corredo dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, di una certificazione di conoscenza della lingua italiana non idonea, in quanto redatta da un ente non riconosciuto; b) la circostanza che il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno sia stato incardinato presso il Commissariato -OMISSIS- di Milano, territorialmente incompetente con riferimento a entrambi gli indirizzi in cui il ricorrente aveva stabilito - in successione - la propria residenza e, addirittura, prima che egli fosse iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Milano.
2.3 Quanto al profilo da ultimo menzionato, il ricorrente si è limitato a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui “ la Questura eccepisce l’erronea indicazione, nell’istanza, dell’indirizzo di residenza del ricorrente ”, circostanza che non corrisponderebbe al vero “ dal momento che l’istanza di permesso di soggiorno (ove veniva indicato l’indirizzo di -OMISSIS-) veniva presentata nell’agosto 2015, mentre lo stesso ricorrente risulta trasferito in -OMISSIS- solo dal 15.12.2015 (come riconosciuto dalla stessa resistente), e quindi successivamente all’invio della domanda”.
2.4 Ad una attenta lettura del provvedimento emerge, tuttavia, come la motivazione addotta dall’Amministrazione si incentri non già sull’erronea indicazione, nell’istanza presentata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, dell’indirizzo di residenza del Sig. -OMISSIS-, bensì – e, semmai, proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo aveva modificato la propria residenza dopo la presentazione della suddetta istanza – sulla duplice circostanza che l’Ufficio che aveva trattato il procedimento non fosse territorialmente competente per alcuno dei due indirizzi in questione e che il procedimento si fosse svolto in un momento persino antecedente l’iscrizione dell’istante nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Milano.
Entrambe le suddette circostanze non sono state in alcun modo contestate dalla difesa del ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato contenga la compiuta esposizione delle ragioni per le quali l’Amministrazione ha ravvisato la fraudolenta acquisizione, da parte del ricorrente, dello status di soggiornante di lungo periodo, essendo il relativo procedimento inficiato da anomalie in ordine alla verifica dei requisiti essenziali per il rilascio del titolo di soggiorno (v. art. 16, co. 2, lett. b) e c) D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
2.5 Essendosi in presenza di provvedimento plurimotivato, l’infondatezza della censura testé esaminata rende superfluo il vaglio dell’ulteriore doglianza articolata dal ricorrente in punto di carenza motivazionale (ossia la mancata indicazione dell’ente non riconosciuto che avrebbe redatto la certificazione di conoscenza della lingua italiana di cui all’art. 9, co. 2-bis D.Lgs. 286/1998 – documento di cui, peraltro, il ricorrente avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere la provenienza, avendolo egli stesso prodotto a corredo dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui è causa).
2.6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
2.7 Tenuto conto della non complessità del giudizio e della esigua attività difensiva svolta dalla Amministrazione resistente, sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO