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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2024, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
1665/2019, pubblicata il 6.6.2019, iscritto al n. 147/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
(p.i. ), con sede legale in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto di appello, dall'avv. Nicola Simonelli (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli appellante e
(p. iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Formicola (CE), Via O. Morisani, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'avv. Francesco Picazio (c.f. , per quanto ancora occorrer possa CodiceFiscale_2 domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 7.1.2020 la ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza n. 1665/2019, pubblicata in data 6.6.2019, con cui il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2318/2017, dell'importo di
19.115,15 € oltre accessori, ottenuto dalla Controparte_1
a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012.
Il Tribunale, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e rilevato come l'opposizione inerisse la non debenza dell'importo in applicazione dello sconto sulle tariffe previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. 296/2006, aveva ritenuto l'opposizione infondata, per essere detto sconto temporalmente limitato al triennio 2007-2009.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di impugnazione la erroneità della Pt_3
sentenza per non avere ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, involgendo la questione i poteri autoritativi e di controllo dell'amministrazione pur nella fase attuativa del rapporto di natura concessoria;
come secondo motivo la violazione del giudicato esterno portato dalla sentenza n.
4425/2017 del e la sua efficacia riflessa;
con gli altri motivi riproponeva la Controparte_2
questione della applicabilità dello sconto contestato, alla luce della correlazione tra il diritto alla salute e i limiti imposti da imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario, anche in considerazione dell'espresso tenore dell'art. 5 comma 2 del contratto, nonché l'omessa motivazione in ordine alla copertura finanziaria del contratto solo con l'applicazione dello sconto.
Instava pertanto per l'accoglimento dell'appello, con revoca del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, alla udienza collegiale del 10.7.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione, che si scontra con l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 22646/2016, secondo cui “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche la pretesa afferente la praticata "scontistica", non essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione (per essere, in tesi, stata erroneamente assunta la base di calcolo dello "sconto") ed essendo, di conseguenza, la posizione giuridica soggettiva azionata astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria”).
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. La attuale appellante non risulta essere stata parte del giudizio svoltosi avanti il T.A.R. e definito con la invocata sentenza n. 4425/2017, e dunque detta sentenza non può avere l'efficacia di giudicato esterno. Inoltre, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 211/2024), “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse”.
Infondati sono anche i motivi, da trattarsi unitariamente, che censurano specificamente l'applicabilità della scontistica prevista dall'art. 1, comma 796 lett. o) della l. 296/2006.
Lo sconto in oggetto è stato inserito nella legge finanziaria per l'anno 2007, che così recita:
“fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
La norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, superato solo in ragione della sua temporaneità. Con la sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “la particolarità del s.s.n. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”.
Evidenziando però come “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
L'art. 8 del d.l. n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, aveva poi modificato l'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendovi un periodo
(successivamente abrogato dall'art. 15, co. 18, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) che prevedeva che «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».
La stessa sentenza della Corte costituzionale non indicò espressamente quale fosse il termine finale dell'efficacia temporale dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 e peraltro, trattandosi di una pronunzia di rigetto, non può considerarsi vincolante se non per i giudici chiamati ad applicare detta disposizione legislativa nei giudizi nel cui ambito era stata sollevata la questione della sua legittimità costituzionale.
Gli argomenti utilizzati dalla Consulta per affermare il “carattere temporalmente limitato” dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 non paiono però a questa Corte superabili ed inducono ad escludere la correttezza di un'interpretazione di tale disposizione che ne estenda l'efficacia temporale finale oltre il termine del 31 dicembre 2009 (se non 31.12.2008, come sostenuto da TAR
Molise 21 marzo 2014, n. 190).
Vero è che (come osservato, ad es., dal Sede di Napoli, con la sentenza CP_2
depositata in data 11 febbraio 2016, n. 833, richiamando la sentenza del TAR Sardegna n. 977/2011)
“difetta nella formulazione della norma statale in questione un espresso riferimento ad una limitazione temporale di efficacia, avendo avuto cura il legislatore di stabilire unicamente la decorrenza del regime di sconto da imporre alle strutture private accreditate”, e che, di conseguenza, la perdita di efficacia di tale regime va “ancorata all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario”
o, per meglio dire, delle tariffe che avrebbero dovuto fissare i limiti massimi della remunerazione a carico del SSN delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate in sostituzione di quelle allegate al decreto del Ministro della sanità del
22 luglio 1996, che era stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 marzo 2001, n. 1839.
Ma, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni della suddetta sentenza della Corte
Costituzionale, non si vede perché il termine finale di efficacia dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge
296/2006 non possa essere ricavato dalle finalità di questa disposizione espressamente dichiarate dal legislatore o comunque dalla modifica apportata dall'art. 8 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, all'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dunque individuato al più tardi nel 31 dicembre 2009, se non addirittura nel
31 dicembre 2008.
D'altronde, la contraria opinione trascura che l'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 presentava plurimi aspetti di eccezionalità che imponevano che la sua efficacia fosse contenuta entro rigorosi e ragionevolmente brevi limiti temporali, a pena della sua illegittimità costituzionale.
In sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza di questa Corte d'appello va dunque escluso che la disposizione legislativa in questione possa essere applicata alle prestazioni specialistiche e di diagnostica erogate nel corso dell'anno 2012 dalle strutture sanitarie private accreditate. Detta interpretazione ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009”
(nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello
Parte sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ha richiamato anche la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni.
La interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006.
Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella
Parte fattispecie concreta è mancata di prova, alla luce anche della possibilità per l in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022; con esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1665/2019, Parte_1
pubblicata il 6.6.2019, in contraddittorio con la Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna la alla rifusione in favore dell'appellata delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 2.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 25.9.2024.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo